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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/09/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 1743/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda di separazione consensuale tra coniugi proposta da
( , rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
Paride Cesare Cretì;
e
, rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2 avv. Dario Paiano;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio celebrato a Spongano in data 18/04/1998 e trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (atto n. 1, parte II, serie A, R.G.V.G. 1743/2025
anno 1998). Hanno precisato che dalla loro unione sono nate Per_1
(AS, 04/01/1998) e (AS,
[...] Persona_2
11/09/2000).
Nel ricorso depositato in data 16/04/2025, hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1) Autorizzare i coniugi e a Parte_1 Controparte_1 vivere separatamente nel reciproco rispetto, ordinando al competente Ufficio di Stato Civile del Comune di Spongano
l'annotazione della separazione nei Pubblici Registri
2) I coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno/a dell'altra/o alla presenza delle figlie;
3) Con funzione solutoria della crisi coniugale le parti convengono e pattuiscono quanto segue:
1. La casa coniugale in Spongano alla via Prov.le per
AN (in catasto al fg 12 p.lla 1016), di proprietà del sig. , resta assegnata alla sig.ra Controparte_1
che ivi abiterà fino alla omologazione Parte_1 della separazione, con le figlie e , Per_1 Per_2 salvo eventuale volontà della stessa di lasciare l'abitazione prima. A seguito della separazione la casa coniugale resta assegnata al proprietario sig.
che ivi abiterà con le figlie Controparte_1 Per_1
e , mentre la sig.ra comunicherà la Per_2 Pt_1 propria nuova residenza. Le figlie e , Per_1 Per_2 in considerazione della raggiunta maggiore età, convivranno con il padre presso la casa coniugale ubicata in Spongano alla via Prov.le per AN e
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potranno vedere la madre in qualunque momento, concordando con la stessa e direttamente i tempi e i modi;
2. la sig.ra socia della Soc. AL Parte_1 snc & C. in virtù di Cessione a titolo gratuito con atto
Notarile dr. del 3.1.2007 (Rep. n.128712, Per_3
Racc. n.47084), si impegna a cedere al sig. CP_1
, che accetta, la propria quota societaria pari
[...]
a 48% ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 L.74/87 con atto pubblico redatto da Notaio di fiducia entro e non oltre 30 giorni dalla omologazione della sentenza di separazione. Le spese di trasferimento, al pari di tutti gli oneri fiscali, amministrativi, ecc., per la cessione della quota di partecipazione nella soc. Soc. AL snc & C restano integralmente a carico del sig.
che ne ha il godimento esclusivo Controparte_1 già dall'anno 2025.
3. il sig. quale proprietario Controparte_1 dell'abitazione sita in Spongano alla via Prov.le per
AN (in catasto al fg 12 p.lla 1016), si impegna a trasferire in favore delle figlie e la Per_1 Per_2 nuda proprietà dell'immobile suindicato con riserva di usufrutto in suo favore, con atto pubblico redatto da
Notaio di fiducia entro e non oltre 30 giorni dalla omologazione della sentenza di separazione;
4. il sig. contribuirà al mantenimento Controparte_1 della coniuge , stante la precaria condizione Pt_1 lavorativa della stessa, mercè il versamento dell'importo di € 800,00 entro il giorno 5 di ciascuno mese a partire dal mese di giugno 2025 e fino al mese di luglio 2030 e ultima rata di € 400,0 al mese di agosto 2030;
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5. la sig.ra contribuirà al mantenimento Parte_1 delle due figlie e versando l'importo Per_1 Per_2 di € 125,00 ciascuna e anticipatamente entro il giorno
5 di ciascun mese, direttamente in favore delle due figlie
6. il sig. contribuirà, stante l'attività Controparte_1 lavorativa svolta dalle due figlie, al mantenimento delle figlie e versando l'importo di € Per_1 Per_2
125,00 ciascuna e anticipatamente entro il giorno 5 di ciascun mese, direttamente in favore delle due figlie.
4) Le spese straordinarie saranno poste a carico dei genitori in parti uguali, previo accordo sulla opportunità e sulla necessità delle stesse, che saranno rimborsate mese per mese al genitore che le ha anticipate, previa esibizione delle relative pezze giustificative. Le parti rinviano in ogni caso al contenuto del Protocollo sulle spese straordinarie in vigore presso il
Tribunale di Lecce, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare quale parte integrante del presente accordo, con obbligo di rimborso in favore del genitore anticipatario.;
5) Gli importi indicati al punto sub 3.5 e 3.6 saranno rivalutati annualmente al 100% degli indici istat;
6) I coniugi dichiarano di aver risolto tra loro ogni pendenza economica e di aver altresì acclarato le rispettive attività e passività, di talché dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro ad eccezione di quanto stabilito sub
3.4;
7) Ai soli fini anagrafici la figlia e , in Per_1 Per_2 considerazione della raggiunta maggiore, restano allocate presso l'abitazione in Spongano alla via alla via Prov.le per
AN;
8) Le spese e competenze di assistenza legale della presente procedura restano compensate tra le parti, con espressa
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rinuncia dei rispettivi Avvocati al vincolo della solidarietà previsto dalla legge professionale
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole (parere del 29/05/2025).
1.3.- All'udienza del 14/07/2025, i coniugi hanno dichiarato di voler regolamentare la loro separazione secondo le condizioni indicate nell'atto introduttivo con la precisazione che l'assegnazione di cui alla condizione sub 3.1 deve essere intesa quale mero ricongiungimento della disponibilità dell'immobile al proprietario e che e , maggiorenni, Per_1 Per_2 potranno vivere dove vorranno, ferma la disponibilità di ad CP_1 ospitarle nella casa familiare, anche dopo la costituzione dell'usufrutto in suo favore. Negli stessi termini deve essere intesa la condizione sub 7).
Il giudice delegato, sentite le parti, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di separazione così come precisate in udienza, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1743/2025 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 16/04/2025, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra Parte_1
(GG (LE), 31/08/1979) e (AS (LE), Controparte_1
07/04/1973) alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo così come precisate all'udienza del 14/07/2025;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale
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dello stato civile del Comune di Spongano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 05/09/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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