Articolo 7 undecies della Legge 30 aprile 1999, n. 130
Articolo 7 deciesArticolo 7 duodecies
Versione
1 dicembre 2021
Art. 7-undecies. (( (Requisiti di copertura). )) (( 1. La banca emittente assicura in via continuativa, per l'intera durata del programma di emissione, che:
a) il valore nominale complessivo degli attivi idonei inclusi nel patrimonio separato sia almeno pari al valore nominale delle obbligazioni bancarie garantite in essere;
b) il valore attuale netto delle attivita' facenti parte del patrimonio separato, al netto di tutti i costi dell'operazione gravanti sulla societa' cessionaria, inclusi i costi attesi relativi alla manutenzione e alla gestione in caso di liquidazione del programma di emissione e gli oneri degli eventuali contratti derivati di copertura, sia almeno pari al valore attuale netto delle obbligazioni bancarie garantite in essere;
c) gli interessi e gli altri proventi generati dalle attivita' facenti parte del patrimonio separato, al netto dei costi della societa' cessionaria, siano sufficienti a coprire gli interessi e i costi dovuti dalla banca emittente sulle obbligazioni bancarie garantite in essere, tenuto conto degli eventuali contratti derivati di copertura.
2. Nel calcolo dei rapporti indicati al comma 1, la banca emittente si attiene ai criteri di seguito indicati:
a) i crediti non garantiti, nel caso in cui intervenga un default ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, non contribuiscono al calcolo dei rapporti di cui al comma 1 del presente articolo;
b) i costi di manutenzione e gestione in caso di liquidazione del programma di emissione indicati al comma 1, lettera b), possono essere calcolati anche in misura forfettaria;
c) le attivita' liquide di cui all'articolo 7-duodecies contribuiscono al calcolo dei rapporti di cui al comma 1 del presente articolo a condizione che soddisfino le condizioni per essere qualificate attivita' ammissibili di cui all'articolo 7-novies, comma 1, lettera a);
d) il calcolo degli interessi generati dalle attivita' facenti parte del patrimonio separato e di quelli dovuti dalla banca emittente sulle obbligazioni bancarie garantite in essere di cui al comma 1, lettera c), e' effettuato in base a criteri prudenti e coerenti con i principi contabili applicabili;
e) i derivati che rispettano i requisiti previsti dall'articolo 7-decies:
1) sono esclusi dal calcolo del rapporto indicato al comma 1, lettera a);
2) sono inclusi nel calcolo del valore netto delle attivita' facenti parte del patrimonio separato indicato al comma 1, lettera b), al costo corrente di sostituzione, tenendo conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di compensazione, in conformita' a quanto previsto dalla parte 3, titolo II, capitolo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013;
3) sono inclusi nel calcolo degli interessi ed altri proventi indicati al comma 1, lettera c);
f) le metodologie di calcolo del numeratore e del denominatore dei rapporti indicati al comma 1 sono basate sui criteri coerenti tra loro.
3. La Banca d'Italia puo' adottare disposizioni attuative del presente articolo, anche con riferimento alle modalita' di calcolo dei requisiti di copertura e con riferimento al livello minimo di eccesso di garanzia ai sensi dell'articolo 129, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) n. 2160/2019.)) ((18)) --------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Le disposizioni del Titolo I-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 , come modificata dal presente decreto legislativo, si applicano alle obbligazioni bancarie garantite emesse a partire dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni attuative".
Entrata in vigore il 1 dicembre 2021
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