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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/05/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 360/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 360/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. DI AMATO ASTOLFO e dall'avv. RINALDI
FRANCESCA PAOLA, presso lo studio dei quali, in Napoli, via Domenico Morelli n.
24, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Attrice
contro
Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_2
pagina 1 di 8 difesa dall'avv. STRAVAGGI PAOLO, presso il cui studio, in Sant'Agata di Militello, via M. Amari n. 3/e, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Convenuta
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6 novembre 2024, svoltasi in modalità
cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha convenuto in giudizio la Controparte_1
esponendo di averle Controparte_2 CP_2
affidato con i contratti nn. 177/006 e 178/007 del 2.07.2020 e nn. 179/026, 180/027 e
181/023 dell'11.08.2020, le attività di formazione e rimozione dei ponteggi e di coibentazione e scoibentazione di diversi progetti;
che tali attività erano state regolarmente adempiute, e che, ciononostante, controparte non aveva provveduto a corrisponderle l'importo dovuto pari alla somma di euro 1.222.939,67; che, a seguito delle contestazioni sollevate in ordine alla mancata corresponsione del detto importo,
addiveniva ad un accordo con la i cui termini prevedevano il pagamento a CP_2
carico della convenuta di una parte dei noli dei ponteggi a forfait, mentre, per la restante porzione degli importi dovuti, la convenuta si era impegnata periodicamente ad indire degli incontri con i propri rappresentanti e quelli di Isab al fine di risolvere la questione pagina 2 di 8 relativa ai noli dei ponteggi;
che, ad oggi, tale impegno non è stato assolto da controparte e che, pertanto, ha incardinato il presente giudizio al fine di instare per la condanna della stessa al pagamento in suo favore di una somma pari a euro 1.222.939,27
di cui euro 348.439,56 relativi ai contratti nn. 179/026 e 180/027, euro 467.755,81 per il prolungamento delle attività oltre i termini di cui ai contratti nn. 177/006 e 178/007, ed euro 406.744,30 per i costi sostenuti per adempiere alle prescrizioni in materia sanitaria.
Si è costituita in giudizio la che ha Controparte_2
istato per il rigetto della pretesa creditoria avanzata da controparte, eccependo l'improcedibilità della domanda attorea per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, l'inammissibilità della pretesa di controparte per carenza di specificità, rilevando, infine, la propria carenza di legittimazione passiva.
Con l'ordinanza del 26.10.2022 veniva rigettata l'eccezione di improcedibilità sollevata da parte convenuta e assegnati i termini di cui all'art. 183, comma sesto, del codice di rito civile.
A seguito del rigetto delle istanze istruttorie, la causa, ritenuta matura per la decisione,
era rinviata per la precisazione delle conclusioni a mezzo di note scritte all'udienza del
6.11.2024, conclusa la quale la causa era trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
2. La domanda attorea è infondata.
Invero, come primo motivo la società ha dedotto che, in base all'art. 2 del Controparte_1
contratto di appalto in questione, che definisce “passanti per l'appaltatore tutti gli oneri a pagina 3 di 8 lui connessi”, solo laddove la realizzazione dei ponteggi da parte di avesse CP_1
costituito un'attività prodromica o strumentale a quella di coibentazione non avrebbe determinato il diritto al corrispettivo, se non nei limiti di quanto riconosciuto da Isab ad
Controp posto che solo in tale caso i costi della realizzazione dei ponteggi erano da considerarsi oneri, passanti, connessi all'attività principale di CP_1
Viceversa, negli altri casi, l'attività svolta di non risultando funzionale alla CP_1
coibentazione, ma attività principale, di cui beneficiano i terzi, determina il diritto al corrispettivo.
In realtà, l'art. 2 del contratto stabilisce espressamente: “Il presente ordine viene formulato con la logica del back to back, considerando passanti per l'appaltatore tutti gli oneri a lui connessi, che il committente ha nei confronti del cliente finale Isab s.r.l. e
di cui l'appaltatore dichiara di avere piena conoscenza”.
Va osservato che le clausole “back to back” sono state create dalla prassi internazionale come strumento per realizzare una forma di cooperazione tra imprese in vista della realizzazione di un'unica opera o di un medesimo servizio;
in tale ambito, il contraente principale, come ad esempio l'appaltatore, collabora con diversi subcontraenti, ognuno specializzato in un determinato settore, al fine di garantire la corretta realizzazione dell'oggetto.
La clausola serve, dunque, a legare la sorte di una pluralità di contratti a quella del contratto stipulato da un'impresa con un cliente principale.
Lo scopo delle clausole “back to back” è, dunque, assicurare una coestensione delle pagina 4 di 8 sfere giuridiche passive dei due contratti, di guisa che il subappaltatore venga a garantire la esecuzione della propria prestazione allo stesso modo e alle stesse condizioni che vedono già impegnato l'appaltatore rispetto al committente.
Tale sistema viene spesso completato con alcune clausole volte a coordinare l'esecuzione dei due contratti collegati, con espresse dichiarazioni nelle quali il subcontraente afferma di avere piena conoscenza degli impegni assunti dalla controparte verso il cliente finale, con clausole cc.dd. di termination, al fine di trasferire sul subappaltatore i rischi di definitivo insuccesso o impossibilità della commessa principale
(in cui contrattualmente è coinvolto il solo appaltatore principale), nonché con la clausola if and when, che mira a rendere il subcontraente partecipe pro quota del rischio di credito dell'operazione principale.
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dalla società convenuta, per ciascuno di contratti 179-026 e 180-027 è stato stipulato anche un addendum dove viene affrontata in modo altrettanto netta la questione noleggio.
Occorre chiarire che il contratto principale tra MP ed AB prevede tre tipi di attività,
ovvero, attività a forfait sull'elenco lavori iniziale, attività a misura sull'elenco lavori iniziale e attività aggiuntive.
Risulta in atti che con riferimento alla voce 1), ovvero attività a forfait, il pagamento per il noleggio è stato già riconosciuto a come dimostrato dalle fatture versate al CP_1
presente fascicolo.
Viceversa, con riferimento alle voci 2 e 3, questo non è successo stante la natura pagina 5 di 8 “passante” dei relativi oneri;
di ciò ne è prova il fatto adeguatamente documentato in
Controp base al quale laddove AB ha corrisposto il dovuto a econdo quanto stabilito nel contratto di appalto, quest'ultima, come emerge dalle fatture versate in atti,
conformemente alla natura “passante” degli oneri, ha adempiuto la propria prestazione in favore di S.A.I.T.
3. Ulteriore doglianza mossa dalla società attrice afferisce all'asserito ritardo da parte
Controp della nell'esecuzione delle attività di propria competenza, determinando un prolungamento dei lavori conclusisi oltre il termine previsto, ovvero entro il 15
dicembre 2020, in corrispondenza della fine della fermata generale 2020, in base a quanto previso all'articolo 7 dei contratti 177/006 e 178/007; e che a causa di tale ritardo, i lavori si conclusero solo a fine maggio 2021, comportando ciò a carico di maggiori esborsi non previsti e non prevedibili al momento della conclusione CP_1
dei contratti.
Invero, tale doglianza risulta peccare di genericità ed astrattezza in quanto non vi sono elementi sufficienti per appurare la correttezza dei calcoli dei predetti maggiori esborsi predisposti da parte attrice.
Appare condivisibile, sul punto, quanto evidenziato dalla società convenuta secondo cui in relazione di tre progetti (Commessa "Montaggi meccanici area A & B", Commessa
"interconnecting" e Commessa "SWS 1400"), era stato richiesto a di valutare CP_1
l'onere aggiuntivo del noleggio alla luce dei criteri stabiliti in contratto, vale a dire la necessaria elencazione per ogni ponteggio eseguito, in accordo al periodo che va dalla
Controp sua agibilità e fino alla data comunicata da er poter eseguire lo smontaggio del pagina 6 di 8 ponteggio, detraendo i cinque mesi contrattualmente definiti;
ciò emerge dalla corrispondenza versata in atti.
La società opposta, invece, ha calcolato un importo del noleggio a forfait senza alcun riferimento al calcolo contrattualmente previsto, che tenesse conto del periodo di noleggio già previsto contrattualmente, del tempo effettivo di utilizzo del ponteggio dalla sua agibilità fino alla data di comunicazione di MP per lo smontaggio, l'analisi se il ponteggio fosse stato utilizzato anche per le attività di coibentazione, l'analisi se il ponteggio è stato fatto per lavori MP o AB.
Ne consegue l'infondatezza di tale profilo della domanda per genericità e assenza di adeguato supporto probatorio.
Infine, analogamente provo di pregio è la domanda formulata da rispetto alle CP_1
maggiori somme pretese a titolo di adeguamento ai regimi sanitari Covid 19.
Invero, da un lato non è stata specificata la fonte negoziale che fondi tale richiesta,
dall'altro è da sottolineare che i contratti e le offerte in questione recano la data dell'11
agosto 2020, allorchè la pandemia era da tempo in corso ed erano già stati adottati in sede governativa i provvedimenti volti a far fronte alle esigenze imprenditoriali.
Ne consegue l'assoluta infondatezza delle ragioni della domanda attorea.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ed applicate le tariffe di cui al d.m. 55/2014, nei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, nei valori minimi per la fase istruttoria.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna la società in persona del legale rappresentante pro-tempore, a Controparte_1
rimborsare alla società opposta le spese di lite, che si liquidano in € 29.154,00 per compensi di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Così deciso in Siracusa, il 28 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 360/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. DI AMATO ASTOLFO e dall'avv. RINALDI
FRANCESCA PAOLA, presso lo studio dei quali, in Napoli, via Domenico Morelli n.
24, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Attrice
contro
Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_2
pagina 1 di 8 difesa dall'avv. STRAVAGGI PAOLO, presso il cui studio, in Sant'Agata di Militello, via M. Amari n. 3/e, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Convenuta
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6 novembre 2024, svoltasi in modalità
cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha convenuto in giudizio la Controparte_1
esponendo di averle Controparte_2 CP_2
affidato con i contratti nn. 177/006 e 178/007 del 2.07.2020 e nn. 179/026, 180/027 e
181/023 dell'11.08.2020, le attività di formazione e rimozione dei ponteggi e di coibentazione e scoibentazione di diversi progetti;
che tali attività erano state regolarmente adempiute, e che, ciononostante, controparte non aveva provveduto a corrisponderle l'importo dovuto pari alla somma di euro 1.222.939,67; che, a seguito delle contestazioni sollevate in ordine alla mancata corresponsione del detto importo,
addiveniva ad un accordo con la i cui termini prevedevano il pagamento a CP_2
carico della convenuta di una parte dei noli dei ponteggi a forfait, mentre, per la restante porzione degli importi dovuti, la convenuta si era impegnata periodicamente ad indire degli incontri con i propri rappresentanti e quelli di Isab al fine di risolvere la questione pagina 2 di 8 relativa ai noli dei ponteggi;
che, ad oggi, tale impegno non è stato assolto da controparte e che, pertanto, ha incardinato il presente giudizio al fine di instare per la condanna della stessa al pagamento in suo favore di una somma pari a euro 1.222.939,27
di cui euro 348.439,56 relativi ai contratti nn. 179/026 e 180/027, euro 467.755,81 per il prolungamento delle attività oltre i termini di cui ai contratti nn. 177/006 e 178/007, ed euro 406.744,30 per i costi sostenuti per adempiere alle prescrizioni in materia sanitaria.
Si è costituita in giudizio la che ha Controparte_2
istato per il rigetto della pretesa creditoria avanzata da controparte, eccependo l'improcedibilità della domanda attorea per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, l'inammissibilità della pretesa di controparte per carenza di specificità, rilevando, infine, la propria carenza di legittimazione passiva.
Con l'ordinanza del 26.10.2022 veniva rigettata l'eccezione di improcedibilità sollevata da parte convenuta e assegnati i termini di cui all'art. 183, comma sesto, del codice di rito civile.
A seguito del rigetto delle istanze istruttorie, la causa, ritenuta matura per la decisione,
era rinviata per la precisazione delle conclusioni a mezzo di note scritte all'udienza del
6.11.2024, conclusa la quale la causa era trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
2. La domanda attorea è infondata.
Invero, come primo motivo la società ha dedotto che, in base all'art. 2 del Controparte_1
contratto di appalto in questione, che definisce “passanti per l'appaltatore tutti gli oneri a pagina 3 di 8 lui connessi”, solo laddove la realizzazione dei ponteggi da parte di avesse CP_1
costituito un'attività prodromica o strumentale a quella di coibentazione non avrebbe determinato il diritto al corrispettivo, se non nei limiti di quanto riconosciuto da Isab ad
Controp posto che solo in tale caso i costi della realizzazione dei ponteggi erano da considerarsi oneri, passanti, connessi all'attività principale di CP_1
Viceversa, negli altri casi, l'attività svolta di non risultando funzionale alla CP_1
coibentazione, ma attività principale, di cui beneficiano i terzi, determina il diritto al corrispettivo.
In realtà, l'art. 2 del contratto stabilisce espressamente: “Il presente ordine viene formulato con la logica del back to back, considerando passanti per l'appaltatore tutti gli oneri a lui connessi, che il committente ha nei confronti del cliente finale Isab s.r.l. e
di cui l'appaltatore dichiara di avere piena conoscenza”.
Va osservato che le clausole “back to back” sono state create dalla prassi internazionale come strumento per realizzare una forma di cooperazione tra imprese in vista della realizzazione di un'unica opera o di un medesimo servizio;
in tale ambito, il contraente principale, come ad esempio l'appaltatore, collabora con diversi subcontraenti, ognuno specializzato in un determinato settore, al fine di garantire la corretta realizzazione dell'oggetto.
La clausola serve, dunque, a legare la sorte di una pluralità di contratti a quella del contratto stipulato da un'impresa con un cliente principale.
Lo scopo delle clausole “back to back” è, dunque, assicurare una coestensione delle pagina 4 di 8 sfere giuridiche passive dei due contratti, di guisa che il subappaltatore venga a garantire la esecuzione della propria prestazione allo stesso modo e alle stesse condizioni che vedono già impegnato l'appaltatore rispetto al committente.
Tale sistema viene spesso completato con alcune clausole volte a coordinare l'esecuzione dei due contratti collegati, con espresse dichiarazioni nelle quali il subcontraente afferma di avere piena conoscenza degli impegni assunti dalla controparte verso il cliente finale, con clausole cc.dd. di termination, al fine di trasferire sul subappaltatore i rischi di definitivo insuccesso o impossibilità della commessa principale
(in cui contrattualmente è coinvolto il solo appaltatore principale), nonché con la clausola if and when, che mira a rendere il subcontraente partecipe pro quota del rischio di credito dell'operazione principale.
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dalla società convenuta, per ciascuno di contratti 179-026 e 180-027 è stato stipulato anche un addendum dove viene affrontata in modo altrettanto netta la questione noleggio.
Occorre chiarire che il contratto principale tra MP ed AB prevede tre tipi di attività,
ovvero, attività a forfait sull'elenco lavori iniziale, attività a misura sull'elenco lavori iniziale e attività aggiuntive.
Risulta in atti che con riferimento alla voce 1), ovvero attività a forfait, il pagamento per il noleggio è stato già riconosciuto a come dimostrato dalle fatture versate al CP_1
presente fascicolo.
Viceversa, con riferimento alle voci 2 e 3, questo non è successo stante la natura pagina 5 di 8 “passante” dei relativi oneri;
di ciò ne è prova il fatto adeguatamente documentato in
Controp base al quale laddove AB ha corrisposto il dovuto a econdo quanto stabilito nel contratto di appalto, quest'ultima, come emerge dalle fatture versate in atti,
conformemente alla natura “passante” degli oneri, ha adempiuto la propria prestazione in favore di S.A.I.T.
3. Ulteriore doglianza mossa dalla società attrice afferisce all'asserito ritardo da parte
Controp della nell'esecuzione delle attività di propria competenza, determinando un prolungamento dei lavori conclusisi oltre il termine previsto, ovvero entro il 15
dicembre 2020, in corrispondenza della fine della fermata generale 2020, in base a quanto previso all'articolo 7 dei contratti 177/006 e 178/007; e che a causa di tale ritardo, i lavori si conclusero solo a fine maggio 2021, comportando ciò a carico di maggiori esborsi non previsti e non prevedibili al momento della conclusione CP_1
dei contratti.
Invero, tale doglianza risulta peccare di genericità ed astrattezza in quanto non vi sono elementi sufficienti per appurare la correttezza dei calcoli dei predetti maggiori esborsi predisposti da parte attrice.
Appare condivisibile, sul punto, quanto evidenziato dalla società convenuta secondo cui in relazione di tre progetti (Commessa "Montaggi meccanici area A & B", Commessa
"interconnecting" e Commessa "SWS 1400"), era stato richiesto a di valutare CP_1
l'onere aggiuntivo del noleggio alla luce dei criteri stabiliti in contratto, vale a dire la necessaria elencazione per ogni ponteggio eseguito, in accordo al periodo che va dalla
Controp sua agibilità e fino alla data comunicata da er poter eseguire lo smontaggio del pagina 6 di 8 ponteggio, detraendo i cinque mesi contrattualmente definiti;
ciò emerge dalla corrispondenza versata in atti.
La società opposta, invece, ha calcolato un importo del noleggio a forfait senza alcun riferimento al calcolo contrattualmente previsto, che tenesse conto del periodo di noleggio già previsto contrattualmente, del tempo effettivo di utilizzo del ponteggio dalla sua agibilità fino alla data di comunicazione di MP per lo smontaggio, l'analisi se il ponteggio fosse stato utilizzato anche per le attività di coibentazione, l'analisi se il ponteggio è stato fatto per lavori MP o AB.
Ne consegue l'infondatezza di tale profilo della domanda per genericità e assenza di adeguato supporto probatorio.
Infine, analogamente provo di pregio è la domanda formulata da rispetto alle CP_1
maggiori somme pretese a titolo di adeguamento ai regimi sanitari Covid 19.
Invero, da un lato non è stata specificata la fonte negoziale che fondi tale richiesta,
dall'altro è da sottolineare che i contratti e le offerte in questione recano la data dell'11
agosto 2020, allorchè la pandemia era da tempo in corso ed erano già stati adottati in sede governativa i provvedimenti volti a far fronte alle esigenze imprenditoriali.
Ne consegue l'assoluta infondatezza delle ragioni della domanda attorea.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ed applicate le tariffe di cui al d.m. 55/2014, nei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, nei valori minimi per la fase istruttoria.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna la società in persona del legale rappresentante pro-tempore, a Controparte_1
rimborsare alla società opposta le spese di lite, che si liquidano in € 29.154,00 per compensi di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Così deciso in Siracusa, il 28 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
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