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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/07/2025, n. 7831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7831 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 8733/2025 R. Gen.
Il Giudice designato dr. AS PAGLIARINI nella causa
T R A
(nata a [...] il [...]), elettivamente domiciliata Parte_1 in Altamura (BA), via Giacomo Tritto 5, presso lo studio dell'avv. Graziangela
LO che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E
Controparte_1
convenuto contumace all'udienza del 3.7.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO dichiara che ha diritto di ottenere il beneficio previsto Parte_1
dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), relativamente agli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025 per l'importo nominale di € 500,00, per ciascun anno scolastico;
condanna il e del merito alla attribuzione della Controparte_1
carta docente in favore della ricorrente, per i due predetti anni scolastici, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il convenuto a rimborsare in favore del procuratore CP_1
antistatario della parte ricorrente i compensi legali che si liquidano in € 258,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
docente, è attualmente iscritta presso le graduatorie Parte_1
provinciali per le supplenze e in precedenza ha lavorato, quale supplente a tempo determinato, alle dipendenze del . Controparte_1
L'attività di supplenza prestata è stata la seguente: nell'anno scolastico 2022/2023, dal 4.10.2022 al 30.6.2023, per 24 ore settimanali;
nell'anno scolastico 2024/2025, dall'1.10.2024 al 30.6.2025, sempre per
24 ore settimanali.
Per entrambi detti anni la ha richiesto in via giudiziale di poter Pt_1 usufruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015
(Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche).
Il non si è costituito nonostante la ritualità della notifica. CP_1
All'odierna udienza, la causa è stata decisa.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La domanda della è fondata, nei termini che seguono. Pt_1
Le assunzioni a termine della ricorrente sono avvenute, per i due anni scolastici in esame, fino al 30 giugno dell'anno successivo rispetto a ciascuna assunzione.
Il decreto legge n. 69 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 103 del 2023 (in attuazione dell'ordinanza della Corte di Giustizia 18 maggio
2022, emessa nella causa C-450/21), all'art. 15 ha stabilito che “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno
2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
La successiva e recente legge n. 207 del 2024, all'art. 1, comma 572, ha poi definitivamente esteso la carta docente anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
2 E' pur vero che le due disposizioni in esame limitano il beneficio ai docenti con contratto di supplenza annuale (e quindi fino al 31 agosto, mentre i contratti della ricorrente sono stati come detto stipulati fino al 30 giugno, termine delle attività didattiche), ma è altrettanto vero che entrambe le disposizioni normative devono essere interpretata alla luce dell'orientamento della nostra Corte di legittimità, intervenuta in materia e chiamata a decidere a seguito di rinvio pregiudiziale.
Con sentenza 27.10.2023, n. 29961 la Corte di cassazione ha stabilito che la carta docente spetta ai docenti precari con incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi fino al termine delle attività didattiche, e cioè fino al 30 giugno, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
che a detti docenti, ai quali il beneficio della carta CP_1 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche
(perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo), spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto;
che, invece, ai docenti ai quali il beneficio della carta non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche (per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
che infine l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della carta docente si prescrive nel termine quinquennale, che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
che invece la
3 prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della carta è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Detti principi sono peraltro stati ribaditi dalla successiva Cass. 19.3.2024,
n. 7254, sempre a seguito di rinvio pregiudiziale.
Con la conseguenza che la limitazione temporale espressamente prevista dal citato decreto legge del 2023 (attribuzione della carta docenti per l'anno
2023, solo in favore dei supplenti annuali fino al 31 agosto) ed espressamente prevista dalla legge di bilancio 2025 (definitiva attribuzione della carta docente solo in favore dei supplenti annuali fino al 31 agosto) non è legittima, poiché a tali docenti devono equipararsi anche quelli, come la ricorrente, che hanno avuto l'incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche, e cioè fino al 30 giugno.
Sussistono pertanto tutti i requisiti per il riconoscimento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il beneficio in esame, per l'importo nominale di € 500,00 per ciascuno dei due anni scolastici in esame (parte ricorrente che risulta ancora interna al sistema scolastico, essendo come detto attualmente iscritta presso le graduatorie provinciali per le supplenze).
Ciò che la parte ricorrente può conseguire non è il corrispondente valore economico della Carta per i due anni scolastici in esame (nella specie, €
1.000,00), bensì l'ottenimento della Carta come tale, a destinazione ed utilizzazione vincolata, con finalità di formazione, non suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario.
Alla dichiarazione del diritto deve pertanto seguire la condanna del convenuto alla attribuzione in favore della parte ricorrente della carta CP_1 docente per i due predetti anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (per complessivi € 1.000,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4 Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo e distratte ex art. 93
c.p.c, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del CP_1 convenuto.
Nella liquidazione delle spese si è tenuto conto della tabella n. 3 (cause di lavoro) allegata al DM n. 147/2022, del valore della controversia (da € 0,01 a €
1.100,00), si sono considerate solo le fasi 1, 2 e 4 (studio, introduttiva e decisionale); si è disposta infine la riduzione fino al 50% del valore di queste tre fasi, ex art. 4, comma 1, del DM n. 55/2014, come modificato dal DM n.
147/2022, considerata la serialità e semplicità della questione trattata.
Roma, 3.7.2025.
Il giudice
AS RI
5