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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/07/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 1662/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
27.8.2024
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentato e difeso dagli Avv.ti BRAVIN DINO e REGAZZO ROSSANA, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il loro studio in Mestre (VE), Via
Mestrina n. 77,
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
– contumace –
e contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
- resistente -
rappresentata e difesa dall'Avv. ORIONE MAURIZIO, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, Via Palestro 16/3
OGGETTO: retribuzione.
1 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1) Previa ogni occorrenda declaratoria, condannarsi le società convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro o disgiuntamente, a corrispondere al ricorrente,
per i titoli di cui in narrativa, la somma lorda di € 10.175,98, ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione di legge.
2) Spese rifuse, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano distrattarii. Quanto
alla determinazione delle spese legali se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30%
prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche
idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la
ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati”, ex D.M. n. 55/2014 art. 4, comma
1-bis, introdotto dal D.M. n. 37/2018.
3) Sentenza esecutiva.
Per parte resistente:
“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, reiectis contrariis, respingere ogni e tutte le domande formulate dal ricorrente nei confronti di essa per carenza di prova nell'an e nel quantum CP_2
di tutte le pretese vantate dal ricorrente e carenza di legittimazione passiva di in qualità CP_2
di asserita committente responsabile in solido, rispetto a crediti privi di natura strettamente retributiva.
Con reiezione delle istanze istruttorie formulate dal ricorrente.
Vinti gli onorari e le spese di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente deduceva di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze di CP_1
dal 10.2.2022 al 31.12.2023 in subappalto presso lo stabilimento di Marghera CP_2
(VE) ed agiva in giudizio nei confronti dell'ex datore di lavoro ed ex art. 29 D.Lgs. 276/03
nei confronti di al fine di ottenerne la condanna al pagamento di differenze CP_2
retributive non corrisposte nel corso del rapporto di lavoro, riferite ad: elemento perequativo, dovuto ex art. 48 CCNL, elemento retributivo aggiuntivo ex art. 53 CCNL,
2 cd. welfare - sostitutivo degli strumenti di welfare di cui all'art. 52 CCNL -, tredicesima mensilità solo parzialmente corrisposta e retribuzione per il tempo di viaggio impiegato per recarsi in trasferta a Trieste secondo le previsioni dell'art. 7 CCNL, per importo complessivo di € 10.175,98, oltre accessori.
2. Costituendosi in giudizio sosteneva che risultava operativa in CP_2 CP_1
subappalti riferiti allo stabilimento di Marghera solo dal 2023, evidenziando la carenza di prova circa i presupposti per l'operatività dell'art. 29 D.Lgs. 276/03 nei suoi confronti,
da limitarsi comunque alle poste di credito aventi natura strettamente retributiva.
3. Rimaneva invece contumace CP_1
4. Emessa ordinanza ex art. 423 c.p.c. nei confronti di per importo di 6.467,33, € CP_1
relativo a tredicesima mensilità ed elemento perequativo, la causa veniva istruita mediante assunzione di alcune testimonianze ed acquisizione di documentazione da
NE NT (appaltatore di e committente di e perveniva infine CP_2 CP_1
in decisione all'udienza odierna, previo deposito di note conclusive.
§ § § § § § § § § § § § §
5. Le pretese azionate in ricorso nei confronti di sono sostanzialmente fondate, salva CP_1
riduzione dell'importo richiesto a titolo di elemento perequativo, considerato che il rapporto di lavoro risulta documentalmente provato e così pure l'applicazione da parte di del CCNL valevole per i dipendenti della CP_1 Parte_2
(docc. 2 e 4 ric.), e le buste paga dimesse ed i relativi cartellini
[...]
marcatempo (doc. 3 ric.) consentono di ritenere accertata la mancata applicazione di contrattazione di secondo livello e corresponsione al ricorrente di superminimi o premi,
nonché la mancata erogazione di strumenti di welfare aziendale così come invece previsto dall'art. 52 CCNL, e l'invio del ricorrente in trasferta a Trieste, cui si sono anche riferiti i teste e Tes_1 Tes_2
6. Ne consegue che vada condannata a corrispondere al ricorrente l'importo di CP_1
€ 9.690,98, a titolo di elemento perequativo – previsto dall'art. 48 CCNL per il personale
3 che non fruisca di superminimi o premi collettivi ed individuali – per l'anno 2021, l'ear di cui all'art. 53 CCNL - volto ad incrementare la retribuzione del personale delle aziende che non applicano contrattazione di secondo livello -; la tredicesima mensilità residua,
l'importo dovuto ex art. 7 CCNL per il tempo di viaggio in caso di trasferta nonché
importo pari ad € 200,00 annuali quale risarcimento del danno per non aver messo a disposizione strumenti di welfare come previsti dall'art. 52 CCNL. L'importo – in cui è
già ricompreso quello oggetto dell'ordinanza ex art. 423 c.p.c. - andrà maggiorato della rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
7. Nei confronti di risultano sussistenti i presupposti di cui all'art. 29 D.Lgs. CP_2
276/03, posto che l'istruttoria testimoniale per un verso e la documentazione acquisita da
NE NT per altro verso – relativa a contratti di subappalto intercorsi con CP_1
per tutto il periodo di causa - consentono di ritenere accertato che il ricorrente durante il periodo in cui ha lavorato alle dipendenze di era impiegato in subappalti CP_2
presso stabilimenti – di base a Marghera, e per limitati periodi in Trieste -. CP_2
8. Ne consegue la sussistenza della responsabilità solidale di in relazione ai CP_2
crediti di natura strettamente retributiva, tali dovendo essere identificati nella fattispecie in esame quelli per:
tredicesima mensilità, quale retribuzione differita;
elemento perequativo ed ear, quali elementi retributivi volti ad incrementare la retribuzione in assenza di pattuizioni individuali o collettive in questo senso;
per complessivo importo di € 7.740,24, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
9. Va invece esclusa la responsabilità solidale di in relazione al cd. welfare, CP_2
riferito a credito di natura risarcitoria per mancata messa a disposizione di strumenti di welfare, ed anche alla remunerazione per il tempo di viaggio impiegato nelle giornate
4 di trasferta ex art. 7 CCNL, in quanto non riferita direttamente ad attività lavorativa utilizzata dalla committente nell'appalto.
10. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo a favore dei procuratori del ricorrente che si sono dichiarati antistatari, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, condanna – e CP_1 CP_2
in solido ex art. 29 D.Lgs. 276/03 nel limite di € 7.740,24 - al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 9.690,98, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Condanna in solido le società convenute a rifondere ai procuratori del ricorrente – che si sono dichiarati antistatari - le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.540,00, da maggiorarsi del
30% ex art. 4, co. 1 bis, DM 55/14, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale.
Venezia, 11/07/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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