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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/10/2025, n. 2184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2184 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 5746/2023 R.G., avente ad oggetto: cumulo delle domande di separazione e di divorzio
TRA
, nata a [...], il [...] (CF: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 ciliata in Agerola, alla via dei Galli 23 . ET RO Fusco, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Matteo Merolla giusta procura in calce ricorso. RICORRENTE E
, nato ad [...], il [...] (CF: ), CP_1 C.F._2 iato in Gragnano, alla via Castellamm o dell'avv. Vincenzo Inserra, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta RESISTENTE NONCHE' PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Torre Annunziata.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 16.06.2025 le parti concludevano chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi. Il P.M., in data 24.06.2025, ha concluso per la pronuncia di divorzio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5-12-2023 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con -6-2009 in Agerola e che Controparte_2 dall'unione non sono nati figli, iarsi la separazione personale e, all'esito, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tal uopo la ricorrente rappresentava di aver contratto in data 14.06.2009 in Agerola, matrimonio concordatario con in regime di separazione dei Controparte_2 beni e dal quale non nascevano figli;
che l'unione, un tempo felice, progressivamente si incrinava per reciproca incompatibilità caratteriale, venendo completamente meno l'affectio coniugalis, tanto che da vari mesi i coniugi di comune accordo interrompevano la convivenza;
che, in particolare, la ricorrente con Parte_1 l'assenso del coniuge lasciava la casa familiare originariamente Controparte_2 fissata in Agerola alla versa n° 69 e si trasferiva nell'abitazione di sua proprietà esclusiva, sita sempre in Agerola alla Via Roma n°49, ove a tutt'oggi risiedeva;
che sin dall'inizio dell'unione coniugale, i coniugi erano sempre stati economicamente autosufficienti, atteso che – di professione insegnante Parte_1 di scuola dell'infanzia – da quasi tre anni r gravi problemi di salute , aveva sempre provveduto con risorse personali al proprio sostentamento, mentre il coniuge operaio stagionale nel settore turistico, aveva sempre Controparte_2 soddisfa e le proprie esigenze economiche;
che il era CP_2 attualmente temporaneamente disoccupato, conviveva stabilmente c lui anziano padre , a cui presta assistenza materiale e morale e provvedeva in piena autonomia, ad ogni sua necessità economica;
che Ia ricorrente aveva Parte_1 già ritirato dalla casa coniugale tutti i propri effetti personali e n bene mobile e/o immobile in comune con il coniuge, con cui per altro aveva già definito qualsivoglia pregresso e reciproco rapporto di dare e/o avere;
che benechè a tanto sollecitato, non aveva prestato collaborazione per addivenire ad Controparte_2 una soluzione concordata della crisi coniugale. Tanto dedotto, Parte_1 chiedeva all'adito tribunale di pronunciare la separazione personale all'esito, decorso il termine di un anno dalla data di prima comparizione dei coniugi innanzi al giudice delegato e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con condanna della controparte alla refusione delle spese di lite. Si costituiva in giudizio aderendo alle domande della ricorrente di Controparte_2 pronuncia della separazione e successiva pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. All'udienza di comparizione del 28-5-2024, resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separatamente e rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M. Il Pm esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 8.07.2024. Con sentenza n. 2154/2024 del 17.07.2024 e pubblicata in data 22.07.2024 il Tribunale di Torre Annunziata pronunciava sentenza di separazione personale dei coniugi ed e, preso atto della contestuale domanda Parte_1 CP_1 di pron azi ili del matrimonio dagli stessi proposta ai sensi dell'art 473-bis.49 c.p.c., con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo del giudice istruttore per l'udienza del 16 giugno 2025, affinchè - previa acquisizione dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione – procedesse a raccogliere la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge n. 898/70, e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Quindi all'udienza del 16.06.2025, comparse personalmente le parti, le stesse confermavano la volontà di divorziare instando per l'emissione di una pronuncia relativa al solo status, non essendovi figli della coppia, ed in mancanza di richieste di carattere economico, avendo le parti già definito tutti i reciproci rapporti economici. Il giudice delegato, preso atto delle dichiarazioni delle parti e visto il deposito in atti, in data 3 marzo 2025, dell'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza n. 2154/2024 del 17.07.2024 e pubblicata in data 22.07.2024 di pronuncia della separazione giudiziale fra i predetti coniugi, rimetteva la causa in decisione al collegio previa acquisizione del parere del PM Il PM in data 24.06.2025 esprimeva parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. La domanda è ammissibile e fondata. Deve in via preliminare ritenersi l'ammissibilità, della contemporanea proposizione della domanda di separazione e di quella di divorzio. L'art. 473-bis. 49 c.p.c., come introdotto dal d.lgs 149/2022 per i procedimenti introdotti a decorrere dal 28.02.2023, ha previsto al 1° comma che “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Nel comma 3 è stato inoltre previsto che “la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”. Tanto premesso in punto di ammissibilità, nel merito ritiene il Collegio che possa essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in Agerola in data 14.06.2009. Parte_1 CP_1 Risulta, infa it gno della domanda di divorzio, cioè la separazione personale dei coniugi, protrattasi ininterrottamente per oltre un anno e più precisamente sin dall'udienza del 28.05.2024, allorquando i coniugi manifestavano innanzi al giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Torre Annunziata, nell'ambito del presente giudizio di separazione e divorzio, la volontà di non conciliarsi e di separarsi, convenendo anche in ordine alla sistemazione dei reciproci rapporti di dare ed avere scaturenti dalla cessazione dell'unione, ed all'esito della quale veniva pronunciata sentenza n. 2154/2024 del 17.07.2024 e pubblicata in data 22.07.2024 con la quale veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi, oramai passata in giudicato come da attestazione di cancelleria del 27 febbraio 2025. Lo stato di separazione caratterizzato dall'assenza di coabitazione e di convivenza, deve presumersi essersi protratto ininterrottamente fino ad oggi in difetto di eccezione od anche di semplice deduzione contraria. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi, prevista dall'art. 3, n. 2 lett. B), legge 1.12.1970 n. 898 e, d'altra parte, considerato che i coniugi all'udienza del 16.06.2025 innanzi al giudice delegato, hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. In mancanza di figli della coppia ed in assenza di richieste di carattere economico, essendosi i coniugi dichiarati economicamente indipendenti ed avendo già provveduto a regolare tutti i reciproci rapporti di dare ed avere, la presente pronuncia è limitata al solo status. Le parti, inoltre, all'udienza del 16-06-2025, rilevato che nella sentenza di separazione n. 2154/2024 è presente un errore materiale, laddove nell'epigrafe la data di nascita della ricorrente, , è erroneamente indicata nel Parte_1 28.07.1975 in luogo della data corretta del 28.02.1975, hanno chiesto procedersi alla correzione del predetto errore. La domanda di correzione è fondata e merita accoglimento. Invero, come emerge dalle certificazioni in atti, trattasi di un mero errore di trascrizione emendabile con lo speciale procedimento di cui agli artt 287 e ss c.p.c., dovendo individuarsi la corretta data di nascita nel 28 febbraio 1975. Le spese di lite, in ragione della natura del procedimento, dell'adesione del resistente alla pronuncia di separazione e successivamente di divorzio, vanno integralmente compensate fra le parti in lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta, unitamente alla domanda di separazione personale, con ricorso depositato in data 5.12.2023 da nei confronti di Parte_1 CP_3
così provvede:
[...]
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da , nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_3
, nato ad [...] il 19.07.1971, in [...] in data [...];
[...]
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Agerola per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 10 parte II, serie A, dei registri di matrimonio dell'anno 2009);
3. dispone correggersi la sentenza n. 2154/2024 emessa in data 17 luglio 2024 e pubblicata in data 22 luglio 2024 nel senso che laddove a pagina 1, rigo 11, laddove si legge “nata a [...], il [...]” debba invece leggersi ed intendersi “nata a [...], il [...]”;
4. Manda alla cancelleria per l'annotazione della presente ordinanza sull'originale della sentenza di cui sopra, ai sensi dell'art. 288 comma secondo c.p.c;
5. spese compensate Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 7.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Cappiello Dott. ssa Marianna Lopiano
TRA
, nata a [...], il [...] (CF: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 ciliata in Agerola, alla via dei Galli 23 . ET RO Fusco, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Matteo Merolla giusta procura in calce ricorso. RICORRENTE E
, nato ad [...], il [...] (CF: ), CP_1 C.F._2 iato in Gragnano, alla via Castellamm o dell'avv. Vincenzo Inserra, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta RESISTENTE NONCHE' PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Torre Annunziata.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 16.06.2025 le parti concludevano chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi. Il P.M., in data 24.06.2025, ha concluso per la pronuncia di divorzio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5-12-2023 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con -6-2009 in Agerola e che Controparte_2 dall'unione non sono nati figli, iarsi la separazione personale e, all'esito, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tal uopo la ricorrente rappresentava di aver contratto in data 14.06.2009 in Agerola, matrimonio concordatario con in regime di separazione dei Controparte_2 beni e dal quale non nascevano figli;
che l'unione, un tempo felice, progressivamente si incrinava per reciproca incompatibilità caratteriale, venendo completamente meno l'affectio coniugalis, tanto che da vari mesi i coniugi di comune accordo interrompevano la convivenza;
che, in particolare, la ricorrente con Parte_1 l'assenso del coniuge lasciava la casa familiare originariamente Controparte_2 fissata in Agerola alla versa n° 69 e si trasferiva nell'abitazione di sua proprietà esclusiva, sita sempre in Agerola alla Via Roma n°49, ove a tutt'oggi risiedeva;
che sin dall'inizio dell'unione coniugale, i coniugi erano sempre stati economicamente autosufficienti, atteso che – di professione insegnante Parte_1 di scuola dell'infanzia – da quasi tre anni r gravi problemi di salute , aveva sempre provveduto con risorse personali al proprio sostentamento, mentre il coniuge operaio stagionale nel settore turistico, aveva sempre Controparte_2 soddisfa e le proprie esigenze economiche;
che il era CP_2 attualmente temporaneamente disoccupato, conviveva stabilmente c lui anziano padre , a cui presta assistenza materiale e morale e provvedeva in piena autonomia, ad ogni sua necessità economica;
che Ia ricorrente aveva Parte_1 già ritirato dalla casa coniugale tutti i propri effetti personali e n bene mobile e/o immobile in comune con il coniuge, con cui per altro aveva già definito qualsivoglia pregresso e reciproco rapporto di dare e/o avere;
che benechè a tanto sollecitato, non aveva prestato collaborazione per addivenire ad Controparte_2 una soluzione concordata della crisi coniugale. Tanto dedotto, Parte_1 chiedeva all'adito tribunale di pronunciare la separazione personale all'esito, decorso il termine di un anno dalla data di prima comparizione dei coniugi innanzi al giudice delegato e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con condanna della controparte alla refusione delle spese di lite. Si costituiva in giudizio aderendo alle domande della ricorrente di Controparte_2 pronuncia della separazione e successiva pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. All'udienza di comparizione del 28-5-2024, resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separatamente e rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M. Il Pm esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 8.07.2024. Con sentenza n. 2154/2024 del 17.07.2024 e pubblicata in data 22.07.2024 il Tribunale di Torre Annunziata pronunciava sentenza di separazione personale dei coniugi ed e, preso atto della contestuale domanda Parte_1 CP_1 di pron azi ili del matrimonio dagli stessi proposta ai sensi dell'art 473-bis.49 c.p.c., con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo del giudice istruttore per l'udienza del 16 giugno 2025, affinchè - previa acquisizione dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione – procedesse a raccogliere la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge n. 898/70, e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Quindi all'udienza del 16.06.2025, comparse personalmente le parti, le stesse confermavano la volontà di divorziare instando per l'emissione di una pronuncia relativa al solo status, non essendovi figli della coppia, ed in mancanza di richieste di carattere economico, avendo le parti già definito tutti i reciproci rapporti economici. Il giudice delegato, preso atto delle dichiarazioni delle parti e visto il deposito in atti, in data 3 marzo 2025, dell'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza n. 2154/2024 del 17.07.2024 e pubblicata in data 22.07.2024 di pronuncia della separazione giudiziale fra i predetti coniugi, rimetteva la causa in decisione al collegio previa acquisizione del parere del PM Il PM in data 24.06.2025 esprimeva parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. La domanda è ammissibile e fondata. Deve in via preliminare ritenersi l'ammissibilità, della contemporanea proposizione della domanda di separazione e di quella di divorzio. L'art. 473-bis. 49 c.p.c., come introdotto dal d.lgs 149/2022 per i procedimenti introdotti a decorrere dal 28.02.2023, ha previsto al 1° comma che “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Nel comma 3 è stato inoltre previsto che “la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”. Tanto premesso in punto di ammissibilità, nel merito ritiene il Collegio che possa essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in Agerola in data 14.06.2009. Parte_1 CP_1 Risulta, infa it gno della domanda di divorzio, cioè la separazione personale dei coniugi, protrattasi ininterrottamente per oltre un anno e più precisamente sin dall'udienza del 28.05.2024, allorquando i coniugi manifestavano innanzi al giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Torre Annunziata, nell'ambito del presente giudizio di separazione e divorzio, la volontà di non conciliarsi e di separarsi, convenendo anche in ordine alla sistemazione dei reciproci rapporti di dare ed avere scaturenti dalla cessazione dell'unione, ed all'esito della quale veniva pronunciata sentenza n. 2154/2024 del 17.07.2024 e pubblicata in data 22.07.2024 con la quale veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi, oramai passata in giudicato come da attestazione di cancelleria del 27 febbraio 2025. Lo stato di separazione caratterizzato dall'assenza di coabitazione e di convivenza, deve presumersi essersi protratto ininterrottamente fino ad oggi in difetto di eccezione od anche di semplice deduzione contraria. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi, prevista dall'art. 3, n. 2 lett. B), legge 1.12.1970 n. 898 e, d'altra parte, considerato che i coniugi all'udienza del 16.06.2025 innanzi al giudice delegato, hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. In mancanza di figli della coppia ed in assenza di richieste di carattere economico, essendosi i coniugi dichiarati economicamente indipendenti ed avendo già provveduto a regolare tutti i reciproci rapporti di dare ed avere, la presente pronuncia è limitata al solo status. Le parti, inoltre, all'udienza del 16-06-2025, rilevato che nella sentenza di separazione n. 2154/2024 è presente un errore materiale, laddove nell'epigrafe la data di nascita della ricorrente, , è erroneamente indicata nel Parte_1 28.07.1975 in luogo della data corretta del 28.02.1975, hanno chiesto procedersi alla correzione del predetto errore. La domanda di correzione è fondata e merita accoglimento. Invero, come emerge dalle certificazioni in atti, trattasi di un mero errore di trascrizione emendabile con lo speciale procedimento di cui agli artt 287 e ss c.p.c., dovendo individuarsi la corretta data di nascita nel 28 febbraio 1975. Le spese di lite, in ragione della natura del procedimento, dell'adesione del resistente alla pronuncia di separazione e successivamente di divorzio, vanno integralmente compensate fra le parti in lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta, unitamente alla domanda di separazione personale, con ricorso depositato in data 5.12.2023 da nei confronti di Parte_1 CP_3
così provvede:
[...]
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da , nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_3
, nato ad [...] il 19.07.1971, in [...] in data [...];
[...]
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Agerola per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 10 parte II, serie A, dei registri di matrimonio dell'anno 2009);
3. dispone correggersi la sentenza n. 2154/2024 emessa in data 17 luglio 2024 e pubblicata in data 22 luglio 2024 nel senso che laddove a pagina 1, rigo 11, laddove si legge “nata a [...], il [...]” debba invece leggersi ed intendersi “nata a [...], il [...]”;
4. Manda alla cancelleria per l'annotazione della presente ordinanza sull'originale della sentenza di cui sopra, ai sensi dell'art. 288 comma secondo c.p.c;
5. spese compensate Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 7.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Cappiello Dott. ssa Marianna Lopiano