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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 5122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5122 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE Composta dai magistrati: Dott. Geremia Casaburi PRESIDENTE Dott.ssa Antonella Miryam Sterlicchio CONSIGLIERE Dott. Biagio Roberto Cimini CONSIGLIERE rel. riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 7701 R.G. degli affari contenziosi del 2021, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del
27.05.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.
T R A
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
e nato ad [...] il C.F._1 Parte_2
03/12/1983 (C.F. entrambi residenti in [...]
delle Mele n.159, elettivamente domiciliati in Colleferro (Rm), Corso G.
Garibaldi n.14 , presso lo studio dell'Avvocato Marco Olevano del Foro di
Velletri, C.F. pec che C.F._3 Email_1
li rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTI
E
nato a [...] il [...], residente in [...], C.F. CP_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso C.F._4
ex art. 702 bis nel procedimento nanti il Tribunale di Velletri avente R.G.
933/19, dall'avv. Fabrizio Mulas, (CF. , Fax C.F._5
r.g. n. 1 078439058, PEC ed elettivamente domiciliato presso il Email_2
suo studio in Nuoro, via Giovanni XXIII n. 8
APPELLATO
OGGETTO: Vendita di cose mobili - Appello avverso l'ordinanza del
Tribunale di Velletri, sezione II, pubblicata il 22/11/2019 CONCLUSIONI: All'udienza del 27. 5. 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'ordinanza di cui in rubrica il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così disponeva: “accerta e dichiara il grave inadempimento e riduce ai sensi del combinato disposto degli artt. 1490 e 1492 c.c., il prezzo corrisposto per l'acquisto dell'automezzo oggetto del giudizio nella misura di € 4.673,52, pari ai danni quantificati dal CTU in sede di A.T.P con conseguente condanna dei resistenti a corrispondere in favore del ricorrente la differenza fra quanto corrisposto e il prezzo come valutato in sede di atp;
spese di lite come liquidate”.
Con atto di appello ritualmente notificato gli appellanti hanno proposto appello per rassegnare le seguenti conclusioni:
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
1) dichiarare la nullità/inesistenza della notifica del ricorso ex art. 702 bis
c.p.c. e decreto di fissazione udienza del 07/03/2019 nel giudizio rg. n. 933/2019
Tribunale di Velletri, nei confronti degli odierni appellanti, per le motivazioni di cui al presente atto e quindi la nullità/inesistenza dell'ordinanza del 22/11/2019 che ha definito il predetto giudizio e rimettere la causa al primo giudice, autorizzando quindi la querela di falso proposta all'esito dell'interpello di cui all'art. 222 c.p.c.;
2) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai
r.g. n. 2 sensi del d.m. n. 55 del 2014,come modif. con d.m. n. 37 del 2018, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio.
Con riserva di proporre le eccezioni di rito e di merito innanzi al primo giudice, e con richiesta reintegra delle parti nella pienezza di tutti i poteri processuali propri del primo grado di giudizio anche ai sensi dell'art. 294
c.p.c.”
Si costituiva per chiedere di dichiarare, in via preliminare e CP_1
pregiudiziale, l'appello inammissibile e, nel merito, il rigetto dello stesso in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese del presente grado del giudizio.
Già trattenuta in decisione, la causa veniva rimessa sul ruolo in quanto uno dei componenti del precedente collegio era stato trasferito ad altro ufficio senza che la camera di consiglio potesse svolgersi prima della data del suo trasferimento. All'udienza del 27. 5. 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c.
Preliminarmente, è necessario esaminare l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'appello proposta da CP_1
L'eccezione è fondata e deve essere accolta.
La Corte rileva che la notifica dell'ordinanza emessa dal Tribunale di
Velletri si è perfezionata per compiuta giacenza, atteso che gli appellanti non hanno mai ritirato gli atti presso la casa comunale, ove l'ufficiale giudiziario aveva provveduto al loro deposito ai sensi del 140 c.p.c.
Invero, dalla documentazione depositata in atti emerge che l'Ufficiale
Giudiziario aveva depositato l'ordinanza impugnata per la sua notifica nei confronti di e presso la casa comunale il Parte_2 Parte_1
16 febbraio 2021, non avendo rinvenuto nessuno cui per legge era consentita la consegna della copia, ed aveva affisso il relativo avviso in data 18 febbraio
2021.
Conformemente all'art. 140 c.p.c., l'Ufficiale Giudiziario aveva poi inviato r.g. n. 3 la raccomandata in Via delle Mele, 159, Pal B – interno 6, ossia l'attuale residenza degli appellanti, in data 18 febbraio 2021.
Ne deriva l'avvenuto perfezionamento della notifica dell'ordinanza sia nei confronti del mittente sia nei confronti dei destinatari.
È evidente, pertanto, che e erano Parte_1 Parte_2
venuti a conoscenza dell'ordinanza impugnata, con la conseguente decorrenza dei termini per la relativa impugnazione entro un mese dalla data della compiuta giacenza (28 febbraio 2021).
Secondo la giurisprudenza di legittimità relativa allo specifico potere del convenuto erroneamente dichiarato contumace di impugnare tardivamente la sentenza che lo vede soccombente, per espressa previsione dell'art. 327, secondo comma, c.p.c. il contumace può interporre gravame avverso la sentenza che lo abbia visto soccombente dopo la scadenza del termine “lungo” dalla sua pubblicazione, solo a condizione che egli dia la prova sia della nullità della citazione o della relativa notificazione (nonché della notificazione degli atti di cui all'art. 292 cod. proc. civ.) sia della non conoscenza del processo a causa di detta nullità.
Da tale espressa previsione, la Corte ha tratto il principio per cui il medesimo contumace ha l'onere di dimostrare l'esistenza di circostanze di fatto positive dalle quali si possa desumere il difetto di anteriore conoscenza o la presa di conoscenza del processo in una certa data e, sebbene questa prova possa essere fornita anche mediante presunzioni, tuttavia non può delinearsi, come effetto della presunzione semplice di mancata conoscenza del processo,
l'inversione dell'onere della prova nei confronti di chi eccepisce la decadenza dall'impugnazione (Cass., Sez. 2, 03/01/2019, n. 8).
Deve, pertanto, escludersi che l'appellante che sia rimasto contumace per tutto il giudizio di primo grado – sebbene erroneamente dichiarato tale, in ragione della non rilevata nullità dell'atto introduttivo inerente ad un vizio della vocatio in jus – possa essere rimesso in termini per proporre appello, ove abbia r.g. n. 4 fatto decorrere i relativi termini, pur essendo consapevole dell'esistenza del processo o, comunque, in difetto della prova dell'ignoranza di esso (Cass. sent.
n.27972/19).
Alla luce degli enunciati principi deve ritenersi fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività, posto che nel caso di specie il termine ultimo per la proposizione dell'appello veniva a scadere in data 30 marzo 2021,
e comunque l'appello è stato tardivamente proposto anche volendo applicare il termine lungo di impugnazione, essendo stato il presente appello proposto in data 27. 12. 2021.
Conclusivamente, essendo fondata l'eccezione sollevata da parte appellata,
l'appello deve essere dichiarato inammissibile e deve essere respinto.
La fondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività determina l'assorbimento delle altre censure il cui esame è, di conseguenza, ultroneo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata.
Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio
2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n.
228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di Velletri, sezione II, pubblicata il 22/11/2019, così provvede: A) Dichiara inammissibile l'appello proposto;
B) Condanna e , in solido, a pagare in Parte_1 Parte_2
favore di le spese processuali del presente grado di CP_1
r.g. n. 5 giudizio, che si liquidano d'ufficio in complessivi € 5.809,00 oltre al rimborso forfettario delle spese ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 16 settembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Geremia Casaburi
r.g. n. 6