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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice est. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice – ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11649 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. LOFFREDO GIOVANNI presso il quale elettivamente domicilia
E
nata il [...] a [...] (c.f. ) CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. LOFFREDO GIOVANNI presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11/06/2025, e chiedevano Parte_1 CP_1 pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro contratto in Casoria (NA) il 09/09/1998. Aggiungevano che dalla loro unione erano nati tre figli: nato a Persona_1
Napoli il 17/08/1999, nato a [...] il [...]; nato a [...] il Persona_2 Persona_3
09/09/2006, tutti maggiorenni. Rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una
1 insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
Con ordinanza del 10.9.2025, il Giudice relatore, a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 9.9.2025, rilevava che le note di udienza non erano state sottoscritte personalmente dalle parti e che non erano state apportate le correzioni alle generalità dei figli, né era stato fornito alcun chiarimento sulla loro indipendenza economica, né si è identificata con precisione l'abitazione familiare, né modificato/integrato il ricorso congiunto con riguardo alla previsione dell'assegnazione della casa familiare, rinviava all'udienza del 23.9.2025, disponendo la comparizione figurata delle parti, ed onerandole a fornire i chiarimenti/modifiche necessari.
All'udienza cartolare del 23.9.2025, il Giudice relatore, preso atto che con deposito di note scritte ritualmente depositate in data 11.9.2025, venivano forniti i chiarimenti/modifiche richiesti, nello specifico correggendo le generalità complete dei tre figli, dichiarando espressamente che tutti i figli sono maggiorenni economicamente indipendenti e fornendo le dovute precisazioni in ordine alla casa familiare sita in Napoli alla Via Rosa dei Venti 12, nella quale è previsto che continui a vivere la madre con i figli senza alcuna formale assegnazione, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda sullo status.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. Il marito, a titolo di concorso al mantenimento del coniuge, verserà al medesimo, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 800,00 (ottocento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.
2. L'autovettura tipo Fiat Panda targata CZ720TV già di proprietà di , rimane di Parte_1 proprietà esclusiva del marito.
3. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritti/doveri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
2 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n.51, parte II, S. B, reg. Atti Matrimonio anno 1998);
[...]
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 26/09/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Eva Scalfati Dott. Raffaele Sdino
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