Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/06/2025, n. 2154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2154 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Cutolo, lette le note difensive depositate ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. in vista dell'udienza del 29/05/2025, visto e applicato l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15505/2017 R.G. proposta da in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Patrizia Maccari (art. 85 c.p.c.), domiciliata come in atti, giusta mandato in atti
-parte opponente- nei confronti di
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dagli Avv.ti Annarita Dizonno e Caterina Di Lernia, domiciliata come in atti, giusta mandato in atti
-parte opposta-
Oggetto: opposizione ex art. 645 c.p.c..
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132, co. 2, n. 4), c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- quale società specializzata in allestimenti aziendali, ha Parte_1
azionato in sede monitoria il credito di €36.729,12, oltre interessi e spese, vantato nei confronti della committente a titolo di corrispettivo (saldo) per Controparte_1
l'allestimento di due padiglioni, effettuato in favore di quest'ultima dalla parte
1
ricorrente in occasione di una manifestazione fieristica internazionale tenutasi in
Dusseldorf dal 16 al 20 giugno 2015, come da fattura n. 52/2015 del 09/07/2015 (per la quale era stato corrisposto il solo importo di €30.000,00, residuando quindi il pagamento dell'importo azionato in via ingiuntiva) e da prospetti riepilogativi delle giornate di lavoro (nelle complessive difese, la società creditrice ha specificato “di aver eseguito, per conto della l'allestimento di n. 2 padiglioni in Parte_1
occasione della manifestazione fieristica internazionale GIFA 2015, 13° International
Foundry Trade Fair Whit Tecnichal Forum, svoltasi presso la città di Dusseldorf (GE) dal 16 al 20 giugno 2015”, così deducendo: “nella specie- come si è dimostrato tramite
i prospetti riepilogativi delle giornate di lavoro, depositati in atti (cfr. all. 3 fascicolo di parte monitorio)- l'attività di montaggio si articolava nei giorni dal 09 al 18.06.2015, secondo la seguente tempistica: primo giorno (09 giugno) trasferimento in Germania di
n. 20 lavoratori addetti al cantiere;
10/15 giugno allestimento padiglioni fieristici;
16 giugno ritorno in Italia di n. 14 dipendenti mentre nella stessa data, nonché il giorno successivo, i restanti n. 6 addetti svolgevano attività di assistenza, quali la sistemazione dei prodotti all'interno degli spazi fieristici ovvero la correzione di taluni errori verificatisi nella grafica adesiva;
il 18 giugno anche le predette unità lavorative facevano ritorno in Italia. La successiva fase di smontaggio, invece, veniva eseguita nel periodo dal 20 al 24 giugno 2015, così come segue: primo giorno (20 giugno) riservato al trasferimento presso Dusseldorf (GE) di n. 14 dipendenti;
21/23 giugno esecuzione delle operazioni di smontaggio dei padiglioni fieristici;
24 giugno ritorno in Italia di tutti gli addetti al cantiere”).
I.2.- Richiesta e ottenuta dal creditore l'ingiunzione di pagamento (decr. ing. n.
3254/2017 emesso da questo Tribunale in data 30/06-04/07/2017), la parte ingiunta ha spiegato opposizione ex art. 645 c.p.c., eccependo l'inesistenza dell'avversa ragione di credito, in difetto di idoneo supporto probatorio del quantum, poichè pretesa fondata su mera fatturazione e su prospetti riepilogativi in copia disconosciuti, e comunque l'inesigibilità del credito per mancata consegna del UR (documento in tesi necessario stante l'affermata ricorrenza di un rapporto di subappalto: Parte_1
appaltatore; terzo ICE quale committente di natura pubblica); pertanto, ha invocato la revoca del provvedimento monitorio (atto di citazione notificato il 22/09/2017 e successivi).
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I.3.- La parte opposta, costituendosi in giudizio, ha contestato l'avversa tesi, ribadendo la fondatezza della propria pretesa, sulla scorta della documentazione versata, integrata in sede di costituzione anche per il tramite del deposito degli originali dei prospetti riepilogativi delle giornate di lavoro disconosciuti in copia in sede oppositiva
(doc. 4), e ha perciò concluso per il rigetto dell'opposizione, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto (comparsa di risposta depositata il 19/02/2018).
I.4.- Con ord. 23/03/2018 è stata accolta l'istanza ex art. 648 c.p.c. (“appare sussistere un ragionevole fumus del credito…anche alla luce della successiva documentazione depositata dall'opposta…con la costituzione in giudizio (allegati n. 3 e
n. 4), non specificatamente contestati dall'opponente”) e sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c..
I.5.- Alla successiva ud. 21/09/2018, le parti hanno concordemente dato atto del raggiungimento di un accordo transattivo (menzionato ma non versato in atti), chiedendo aggiornarsi l'udienza per bonario componimento;
in ogni caso, nelle successive difese la parte creditrice ha riferito (incontestatamente) di aver ricevuto, nell'ambito dell'accordo transattivo raggiunto dalle parti e non rispettato dalla società ingiunta, la somma di €10.000,00 (da scomputarsi dal credito ingiunto).
Tuttavia, alla successiva ud. 13/03/2019, la parte opposta, unica comparsa, ha rappresentato il fallimento dell'ipotesi transattiva, non avendo la parte opponente rispettato gli impegni assunti, e di aver di conseguenza tentato il recupero coattivo del credito, in forza della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, instaurando una procedura esecutiva mobiliare (presso il Tribunale di Roma;
consta ordinanza di assegnazione per l'importo di €19.610,00, a totale soddisfo delle spese di esecuzione e a parziale soddisfo del credito fatto valere); dunque, a fronte del comportamento processuale tenuto dalla controparte, ha domandato il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, senza insistere sull'ammissione dei mezzi istruttori indicati nelle pregresse difese.
I.6.- In data 28/09/2020, l'Avv. Maccari, unico difensore costituito della parte opponente, ha depositato rituale rinuncia al mandato (la comunicazione è stata inoltrata il 06/05/2020 e, nuovamente, in data 28/10/2024); il difensore non è stato sostituito, ma ha comunque diligentemente coltivato il proprio incarico professionale (art. 85 c.p.c.).
La causa, istruita con prova documentale, è stata riservata in decisione dal precedente
GOP assegnatario in data 14/04/2021, con concessione dei termini di cui all'art. 190
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c.p.c.; in data 08/10/2021, visto il carico del ruolo e dopo il deposito delle memorie finali (depositate da entrambe le parti), il GOP ha però rimesso la causa sul ruolo.
La causa è stata in seguito riassegnata a questo giudice, per cessazione del giudice onorario dalle funzioni;
sicchè, in assenza di attività istruttoria al netto della prova documentale (non vi è stata insistenza sulle istanze di prova avanzate nelle pertinenti memorie), è pervenuta all'ud. 29/05/2025, in cui, precisate le conclusioni, viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., secondo le modalità cartolari in epigrafe precisate
(non sono state depositate ulteriori memorie finali, pur autorizzate in vista della disposta discussione orale).
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
II.1. - In via di inquadramento dogmatico e pretorio, è noto che nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo il debitore opponente assume la veste di convenuto in senso sostanziale, sicché spetta al creditore opposto, a sua volta attore in senso sostanziale, offrire in via principale la prova del credito vantato in sede ingiuntiva.
Sotto il profilo dell'onere probatorio, nella fattispecie giova richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, per il quale colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto
(nella specie, dell'esistenza del contratto) e del relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte (debitore convenuto o, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, opponente), sulla quale incombe l'onere di dare la prova del fatto estintivo, costituito (in primis) dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo, in altri termini dimostrando che l'inadempimento non esiste o che esso si è verificato per causa ad essa non imputabile (cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533 e successive conformi, per tutte,
Cass., 15/07/2011, n. 15659; Cass., 12/02/2010, n. 3373; Cass., 25/10/2007, n. 22361).
Con specifico riferimento al procedimento monitorio la regola, appena enunciata, non subisce certo deroghe in ragione della natura del procedimento e della meramente apparente inversione delle posizioni processuali.
Deve altresì richiamarsi l'ormai consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui
“l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente
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opposto e delle eccezioni e difese dell'opponente e non già stabilire se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa, salvo che ai fini esecutivi o per le spese della fase monitoria;
pertanto, la eventuale insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo (tranne che per ragioni di competenza) non può essere d'ostacolo al giudizio di merito che s'instaura con l'opposizione” (Cass., n. 3649/2012; nello stesso senso, tra le molte, Cass., n. 6663/2002 e Cass, n. 5311/2004).
Di conseguenza, la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata non tanto a un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto, piuttosto, a un giudizio di piena cognizione in ordine al credito oggetto della domanda monitoria, dovendosi pertanto escludere un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento.
II.2.- Ebbene, avuto riguardo alle complessive emergenze di causa, risultano dimostrati e/o incontestati l'an del rapporto contrattuale, non soggetto a forma scritta, e la sua corretta esecuzione: la parte opponente ne ha ammesso la ricorrenza, nei termini del subappalto;
vi è stato versamento di acconto;
è pacificamente intervenuta transazione, non versata in atti da alcuna parte, ma comunque utilmente valorizzabile a sostegno almeno dell'an della pretesa (la parte opponente ha riferito di aver concluso la transazione “per mera opportunità”, ma ha comunque provveduto al versamento, già solo per acconto, dell'importo non esiguo di €10.000,00, senza rendere alcuna deduzione circa il mancato adempimento integrale dell'accordo transattivo e neppure curandosi di comparire all'ud. 13/03/2019, fissata per i provvedimenti del caso); la parte opponente ha ammesso la sussistenza del rapporto pure per il tramite della missiva allegata alla memora istruttoria;
in quest'ultimo documento, la parte opponente ha lamentato, a successivi fini risarcitori esulanti dal thema decidendum, l'inesatta esecuzione della prestazione, ma l'apodittica deduzione, priva di concreto supporto di prova, è anche intervenuta tardivamente (per giunta sostanzialmente adombrandosi un'eccezione di inadempimento, eccezione in senso stretto).
Irrilevanti risultano invece gli ulteriori rapporti commerciali tra le parti, del tutto estranei al giudizio.
Passando al profilo del quantum debeatur (il profilo effettivamente controverso tra le parti), in primo luogo va osservato che è di carattere del tutto neutro all'uopo la menzionata transazione, in assenza del relativo atto e non constando elementi che consentano di ricavarne il contenuto anche ai fini dell'eventuale ricognizione del debito.
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Ciò posto, la parte creditrice ha comunque dimostrato la legittimità della pretesa ingiunta per il tramite dei dettagliati prospetti riepilogativi delle opere eseguite, sottoscritti dagli stessi referenti di presenti presso la manifestazione Parte_1
fieristica de qua ( e ), depositati in originale in Controparte_2 CP_3
sede di comparsa di costituzione (all. 4) e non specificamente contestati dalla controparte nelle successive difese (a seguito della produzione degli originali, la parte opponente non ha insistito nelle contestazioni di cui all'atto di opposizione, per vero già all'origine generiche), conseguendone gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. (del tutto inconferenti e irrilevanti si prospettano le questioni sollevate nei termini di cui all'art. 215 c.p.c.); inoltre, alcuna effettiva contestazione è stata resa avverso il quantum determinato dalla parte ingiungente (doc. 3 fasc. monitorio), men che meno per il tramite di ricostruzioni quantificatorie alternative.
In questi termini va dunque condiviso l'approdo di cui all'ordinanza ex art. 648 c.p.c..
Altresì, va evidenziata la totale irrilevanza ai fini di causa (in particolare, con riguardo al profilo dell'esigibilità del credito) della produzione del UR, a fronte di rapporto di subappalto di matrice ex se privatistica nella regolamentazione interna e in assenza di previsioni negoziali condizionanti il pagamento al documento in questione (per di più, la parte opposta, per superare in radice l'avversa eccezione, ha comunque depositato due UR, rilasciati dall' in data 24/11/2014 e 21/10/2015, relativi al lasso di CP_4
tempo immediatamente precedente e a quello immediatamente successivo al periodo di esecuzione delle prestazioni commissionate da;
del pari, in ragione Parte_1
del complessivo quadro probatorio sono irrilevanti le ulteriori contestazioni di carenze documentali sollevati dalla parte ingiunta (es. libro unico e bilanci).
La parte opponente, peraltro, non ha dimostrato né ha chiesto di dimostrare con mezzi di prova ammissibili e rilevanti l'esistenza di ulteriori fatti negativamente incidenti sul diritto al pagamento del corrispettivo vantato dalla controparte come riconosciuto con l'ingiunzione opposta, nel complesso rimanendo la propria prospettazione difensiva meramente assertiva (consta deposito di un unico documento, in allegato alla memoria istruttoria;
è stata avanzata - e neppure coltivata - solo un'istanza ex art. 210 c.p.c. di documento non rilevante), pur al cospetto dell'articolato corredo probatorio fornito dalla parte creditrice.
Supporta infine il rigetto dell'opposizione, sulla scorta dell'art. 116, co. 2, c.p.c., anche il riferito comportamento processuale della parte opponente (v. par. I.
5. e I.6.): la stessa
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non è comparsa all'ud. 13/03/2019 e non ha provveduto, per oltre quattro anni, alla sostituzione del difensore rinunciante (che in ogni caso diligentemente ha pure mantenuto la difesa alla luce del disposto di cui all'art. 85 c.p.c.); le circostanze esposte rendono evidente il disinteresse del debitore all'esito della lite.
II.3.- In conclusione, la pretesa creditoria azionata in sede monitoria può ritenersi fondata.
Viste le difese finali, deve in ogni caso darsi atto che la parte opposta ha pacificamente incamerato in corso di causa, per le causali monitorie, l'importo di €10.000,00; quanto all'art. 1194 c.c., l'importo è da imputarsi, per espressa deduzione del creditore nelle richieste finali, al pagamento della sorte capitale, per cui il debito residuo in linea capitale è pari a €26.729,12 (cui andranno aggiunti gli interessi ex d.lgs. 231/2002, come già da domanda monitoria).
Sicchè, il decreto ingiuntivo opposto, siccome legittimamente emesso per somme in linea con quelle dovute dalla parte ingiunta, può essere confermato, con la precisazione di cui innanzi, in considerazione del pagamento sopravvenuto nella sede della cognizione piena.
Le somme incamerate nell'ambito della procedura esecutiva andranno considerate nell'eventuale successivo recupero del credito residuo, tenuto conto dei criteri di imputazione stabiliti in sede esecutiva e dall'art. 1194 c.c..
III.- Alla liquidazione del compenso deve provvedersi come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022, arg. ex Cass., Sez.
Un., n. 17405/2012 e art. 6 d.m. 147/2022), in considerazione della natura della causa, del suo valore, dell'effettiva entità dell'attività difensiva e difficoltà delle questioni trattate (valori medi per le prime due fasi;
valori minimi per le ultime due).
IV.- Questa sentenza viene adottata ex art. 281 sexies, ult. co., c.p.c., nei trenta giorni successivi all'udienza di discussione.
A riguardo, il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha infatti disposto (con l'art. 7, co. 3) che
“In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281- sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”.
Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c..
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P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il
22/09/2017 e successivi, da nei confronti di Parte_1 [...]
, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: CP_1
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto
(decr. ing. n. 3254/2017 emesso da questo Tribunale in data 30/06-04/07/2017), dando atto del pagamento in corso di causa dell'importo di €10.000,00, imputato in linea capitale come da parte motiva;
2) CONDANNA la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese processuali del giudizio di opposizione, che liquida in €5.261,00 per compensi, oltre a rimborso forf. spese generali, Iva e Cap come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 30/05/2025
Il Giudice
Chiara Cutolo
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