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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/10/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO QUINTA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
R.G. n°14507 /2024
ORDINANZA EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Pt_1
Contro
Controparte_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 23 ottobre 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive, nelle quali le parti hanno esposto le rispettive conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 24/10/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
QUINTA SEZIONE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Francesco Paolo Torrasi ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al n. 14507 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. ), col ministero dell'Avv.to Parte_2 C.F._1
TO AN, che lo rappresenta e difende per mandato in atti,
– OPPONENTE –
CONTRO
, (C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_1 del rappresentante legale pro tempore, col ministero dell'Avv.to Marco Vazzana, che la rappresenta e difende per mandato in atti,
- OPPOSTA -
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza di confisca ex artt. 22 e ss. L.689/81
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate entro il termine perentorio del 23 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza di confisca n.
0075/CONF./2024 resa dalla Camera di Commercio di in data 24 ottobre CP_2
2024 e notificata in data 29 ottobre 2024 (con la quale veniva ingiunto al Sig. Parte_2
la confisca “delle attrezzature e delle strumentazioni sequestrate ed elencate nel P.V. N.
[...]
27/2024 del 04/09/2024 sopracitato” quale sanzione amministrativa), denunciando l'assenza dei presupposti previsti dalla legge per la sua legittima adozione, conseguendo, il provvedimento, all'erroneo assunto secondo cui non sarebbe iscritto nel Parte_2
Registro delle Imprese per l'attività di autoriparazione. Ciò premettendo, l'opponente ha chiesto “previa emissione di ordinanza di sospensione degli effetti dell'atto impugnato: - annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto impugnato;
- condannare la parte resistente a rimborsare il contributo unificato versato dal ricorrente”.
2. Ccn comparsa depositata il 18 settembre 2025, si è costituita la
[...]
contestando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto. Controparte_2
3. Alla scadenza del termine perentorio del 30 settembre 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c., il Tribunale ha rilevato d'ufficio l'incompetenza territoriale del Giudice adito in favore del Tribunale di Termini Imerese e ha fissato l'udienza di discussione della causa, invitando le parti a dedurre sulla questione di competenza sollevata.
4. Tali, in sintesi, i fatti di lite, la lettura del ricorso induce a statuire l'incompetenza per territorio del giudice adito in favore del Tribunale di Termini Imerese, secondo quanto già rilevato dal Tribunale con ordinanza resa entro la prima udienza di trattazione, quindi nel rispetto del regime preclusivo stabilito dall'art. 38, comma 1, c.p.c., dovendo invervenire, il rilievo ufficioso dell'incompetenza nei procedimenti ai quali non si applica l'art. 171-bis c.p.c. (e dunque anche nelle controversie di cui all'art. 22 L. n. 689 del 1981, assoggettate al rito lavoro), non oltre la prima udienza.
Come noto, l'art. 22 L. n. 689/1981 stabilisce che “contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.
L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”. Ai sensi dell'art. 6, co. 2, D.lgs. n. 150 del 2011, l'opposizione si propone innanzi al giudice “del luogo in cui è stata commessa la violazione”, coincidente, di regola, con quello in cui l'autorità amministrativa ha compiuto l'accertamento dell'infrazione. La più recente giurisprudenza ha, invero, puntualizzato, in tema di sanzioni amministrative, che, ai fini della individuazione dell'autorità amministrativa e del giudice rispettivamente competenti ad irrogare la sanzione e a decidere sulla conseguente opposizione, il luogo della commissione dell'illecito è da reputarsi coincidente con il luogo dell'accertamento in relazione al presumibile perfezionarsi dell'infrazione nel posto in cui ne vengano acclarati gli elementi costitutivi, ovvero venga constatata parte della condotta attiva o passiva del trasgressore in sé idonea ad integrare contegno sanzionabile (cfr. Cass. 18 febbraio 2010, n. 3923; Cass. 28 marzo 2014, n. 7397).
Nel caso di specie, risulta ex actis (cfr. verbale di accertamento del 4.9.2024 redatto dalla Guardia di Finanza di Termini Imerese-Nucleo Operativo) che il luogo in cui si è svolto l'accertamento dei militari è stato Termini Imerese, via Pio La Torre n. 25/b, sede in cui stava esercitando l'attività di autoriparatore e presso cui sono stati Parte_2 rinvenuti gli strumenti e le attrezzature oggetto di confisca, col perentorio effetto di doversi dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Palermo in favore del Tribunale di
Termini Imerese, nel cui circondario è stata commessa la violazione. Inconferente il richiamo della parte opponente alla norma di cui all'art. 6, co. 5 della L. n. 136/2010.
5. L'adesione del ricorrente all'eccezione di incompetenza rilevata d'ufficio dal
Tribunale giustifica la compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- DICHIARA l'incompetenza del Tribunale di Palermo in favore del Tribunale di
Termini Imerese ed ASSEGNA termine di legge per la riassunzione della causa avanti allo stesso;
- COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso, il 24 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi
R.G. n°14507 /2024
ORDINANZA EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Pt_1
Contro
Controparte_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 23 ottobre 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive, nelle quali le parti hanno esposto le rispettive conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 24/10/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
QUINTA SEZIONE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Francesco Paolo Torrasi ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al n. 14507 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. ), col ministero dell'Avv.to Parte_2 C.F._1
TO AN, che lo rappresenta e difende per mandato in atti,
– OPPONENTE –
CONTRO
, (C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_1 del rappresentante legale pro tempore, col ministero dell'Avv.to Marco Vazzana, che la rappresenta e difende per mandato in atti,
- OPPOSTA -
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza di confisca ex artt. 22 e ss. L.689/81
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate entro il termine perentorio del 23 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza di confisca n.
0075/CONF./2024 resa dalla Camera di Commercio di in data 24 ottobre CP_2
2024 e notificata in data 29 ottobre 2024 (con la quale veniva ingiunto al Sig. Parte_2
la confisca “delle attrezzature e delle strumentazioni sequestrate ed elencate nel P.V. N.
[...]
27/2024 del 04/09/2024 sopracitato” quale sanzione amministrativa), denunciando l'assenza dei presupposti previsti dalla legge per la sua legittima adozione, conseguendo, il provvedimento, all'erroneo assunto secondo cui non sarebbe iscritto nel Parte_2
Registro delle Imprese per l'attività di autoriparazione. Ciò premettendo, l'opponente ha chiesto “previa emissione di ordinanza di sospensione degli effetti dell'atto impugnato: - annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto impugnato;
- condannare la parte resistente a rimborsare il contributo unificato versato dal ricorrente”.
2. Ccn comparsa depositata il 18 settembre 2025, si è costituita la
[...]
contestando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto. Controparte_2
3. Alla scadenza del termine perentorio del 30 settembre 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c., il Tribunale ha rilevato d'ufficio l'incompetenza territoriale del Giudice adito in favore del Tribunale di Termini Imerese e ha fissato l'udienza di discussione della causa, invitando le parti a dedurre sulla questione di competenza sollevata.
4. Tali, in sintesi, i fatti di lite, la lettura del ricorso induce a statuire l'incompetenza per territorio del giudice adito in favore del Tribunale di Termini Imerese, secondo quanto già rilevato dal Tribunale con ordinanza resa entro la prima udienza di trattazione, quindi nel rispetto del regime preclusivo stabilito dall'art. 38, comma 1, c.p.c., dovendo invervenire, il rilievo ufficioso dell'incompetenza nei procedimenti ai quali non si applica l'art. 171-bis c.p.c. (e dunque anche nelle controversie di cui all'art. 22 L. n. 689 del 1981, assoggettate al rito lavoro), non oltre la prima udienza.
Come noto, l'art. 22 L. n. 689/1981 stabilisce che “contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.
L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”. Ai sensi dell'art. 6, co. 2, D.lgs. n. 150 del 2011, l'opposizione si propone innanzi al giudice “del luogo in cui è stata commessa la violazione”, coincidente, di regola, con quello in cui l'autorità amministrativa ha compiuto l'accertamento dell'infrazione. La più recente giurisprudenza ha, invero, puntualizzato, in tema di sanzioni amministrative, che, ai fini della individuazione dell'autorità amministrativa e del giudice rispettivamente competenti ad irrogare la sanzione e a decidere sulla conseguente opposizione, il luogo della commissione dell'illecito è da reputarsi coincidente con il luogo dell'accertamento in relazione al presumibile perfezionarsi dell'infrazione nel posto in cui ne vengano acclarati gli elementi costitutivi, ovvero venga constatata parte della condotta attiva o passiva del trasgressore in sé idonea ad integrare contegno sanzionabile (cfr. Cass. 18 febbraio 2010, n. 3923; Cass. 28 marzo 2014, n. 7397).
Nel caso di specie, risulta ex actis (cfr. verbale di accertamento del 4.9.2024 redatto dalla Guardia di Finanza di Termini Imerese-Nucleo Operativo) che il luogo in cui si è svolto l'accertamento dei militari è stato Termini Imerese, via Pio La Torre n. 25/b, sede in cui stava esercitando l'attività di autoriparatore e presso cui sono stati Parte_2 rinvenuti gli strumenti e le attrezzature oggetto di confisca, col perentorio effetto di doversi dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Palermo in favore del Tribunale di
Termini Imerese, nel cui circondario è stata commessa la violazione. Inconferente il richiamo della parte opponente alla norma di cui all'art. 6, co. 5 della L. n. 136/2010.
5. L'adesione del ricorrente all'eccezione di incompetenza rilevata d'ufficio dal
Tribunale giustifica la compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- DICHIARA l'incompetenza del Tribunale di Palermo in favore del Tribunale di
Termini Imerese ed ASSEGNA termine di legge per la riassunzione della causa avanti allo stesso;
- COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso, il 24 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi