Sentenza 16 marzo 2004
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- 1. Bonds argentini: nuova condanna di una banca al rimborso delle somme investiteAccesso limitatoMassimo Melpignano · https://www.altalex.com/ · 26 ottobre 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/03/2004, n. 5311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5311 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - rel. Consigliere -
Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCHIM SRL, in persona dell'Amministratore unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 131, presso l'avvocato IGNAZIO SERRA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIACINTO CALFAPIETRO, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
VOLG ITALIA SRL;
- intimata -
avverso la sentenza n. 10/01 del Tribunale di CREMA, depositata il 19/01/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 25/11/2003 dal Consigliere Dott. Gianfranco GILARDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18 settembre 1998 la VO TA s.r.l. chiedeva ed otteneva dal Giudice di Pace di Crema un decreto ingiuntivo nei confronti della Prochim s.r.l. per l'importo di L. 2.637.000, oltre interessi.
Con sentenza del 21 aprile 1999 l'opposizione proposta dalla Prochim s.r.l. veniva accolta dal Giudice di Pace, che disponeva la revoca del decreto ingiuntivo e la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio.
Pronunciandosi sull'appello principale proposto dalla VO TA s.r.l. e sull'appello incidentale proposto dalla Prochim s.r.l., con sentenza del 12 - 19 gennaio 2001 il Tribunale di Crema condannava la Prochim s.r.l. al pagamento in favore della VO TA s.r.l. della somma di L.
2.637.600 oltre interessi, ed alla rifusione delle spese di giudizio.
Contro la sentenza del Tribunale di Crema la Prochim s.r.l. ha proposto ricorso, formulando quattro motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 360, n. 3 e 4 c.p.c. in relazione agli artt. 75, terzo comma, 83 e 166 c.p.c. in quanto la VO TA e, con essa, i suoi difensori sarebbero stati privi di legittimazione processuale così nella fase monitoria come nel successivo giudizio di cognizione in entrambi i gradi di merito.
Il motivo è infondato. Come si desume dalla sentenza impugnata, le eccezioni sollevate nel giudizio di opposizione con riguardo all'asserito difetto di capacità processuale concernevano, da un lato, l'incertezza sulla persona del legale rappresentante della VO TA e, dall'altro lato, la mancanza di una specifica procura al difensore per la fase relativa al giudizio di cognizione;
ed a tali eccezioni il giudice del merito - con motivazione che si sottrae a censure sotto il profilo dell'art. 360, n. 5 c.p.c. - ha correttamente ed esaurientemente replicato osservando che le omissioni relative al nome del legale rappresentante non impedivano la concreta individuazione di esso ne' la concreta identificazione della società rappresentata, e che il mandato conferito ai fini del ricorso monitorio abilita il difensore anche per la eventuale fase di opposizione.
Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 360, n. 2 c.p.c. in relazione agli artt. 19 e 20 c.p.c., in quanto l'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado, accertando che "l'iniziativa monitoria non riveniva da credito scaturente dalla attività di procacciatore di affari", ma aveva ad oggetto un rimborso di corrispettivo che la VO pretendeva di aver versato a tersi "per non meglio specificato deposito di merce", avrebbe dimostrato la fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla ricorrente.
Il motivo, così come formulato, si limita a prospettare ragioni di doglianza che non risultano avere alcuna attinenza con la sentenza impugnata, sentenza nella quale l'affermazione della competenza del giudice adito è stata fondata sul principio che la pattuizione di un pagamento tramite ricevuta bancaria non determina lo spostamento del "locus destinatae solutionis" di cui all'art. 20 c.p.c. Il motivo, pertanto deve essere dichiarato inammissibile, conformemente all'insegnamento secondo cui, allorché nel ricorso per Cassazione venga denunciata violazione e falsa applicazione della legge, per soddisfare il requisito della specificità dei motivi non è sufficiente limitarsi all'enunciazione delle norme che si assumono violata, ma è necessario indicare le affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si porrebbero in contrasto con tali disposizioni nonché esprimere ragioni idonee a consentirne una valutazione sotto il profilo della fondatezza (cfr., tra le tante, Cass. 10 agosto 2001, n. 10745; 27 aprile 2001, n. 6123; 10 maggio 2000, n. 5924; 16 aprile 1999, n. 3805). Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto violazione dall'art. 360, n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 633, n. 1 c.p.c., in quanto la documentazione prodotta a corredo del ricorso monitorio non potrebbe qualificarsi prova scritta idonea a consentire l'emissione del decreto ingiuntivo essendo costituita da atti nessuno dei quali proveniente dalla società ricorrente.
Il motivo è inammissibile per mancanza del carattere di dacisività. È noto infatti che l'opposizione a decreto ingiuntivo da luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione venne emessa restando irrilevanti ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere per il tramite di essa, l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento ingiuntivo, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, potendo assumere rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria (così, tra le altre, Cass. 9 maggio 2002, n. 6663). Nel caso di specie, peraltro, dalla motivazione della sentenza impugnata si desume con chiarezza che la decisione è stata fondata (anche) su una lettera proveniente dalla Prochim s.r.l.. Con il quarto motivo, infine, la ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., in relazione all'art. 645 cpv. c.p.c. per non avere il giudice del merito tenuto conto - in presenza delle contestazioni sollevate all'opponente - che la VO TAna non aveva fornito la prova trattarsi di merce di pertinenza della Prochim, che l'affermato deposito della merce fosse giustificato o autorizzato e che il corrispettivo fosse stato effettivamente versato e fosse congruo rispetto alla asserita prestazione. Anche questo motivo è inammissibile. Costituisce infatti principio fermo nella giurisprudenza di questa Corte che il motivo di ricorso per Cassazione, con il quale si facciano valere vizi dalla sentenza impugnata a norma dell'art. 360, n. 5 c.p.c. deve essere articolato con la precisa indicazione della carenze o lacune argomentative in cui sia incorso il giudice di merito, ovvero con la specificazione di illogicità consistenti nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato estraneo al senso comune, od ancora nell'indicazione della mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte e quindi dell'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e dell'insanabile contrasto degli stessi. Con tale motivo non può essere fatto valere, invece, il contrasto della ricostruzione dei fatti compiuti dal giudice del merito con il convincimento e con le tesi della parte, giacché, se si opinasse di versamenti, il motivo di ricorso per Cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. finirebbe per risolversi in una richiesta di sindacato del giudice di legittimità sulle valutazioni riservate al giudice del merito, al quale, per le medesime considerazioni, neppure potrebbe imputarsi di aver omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio ritenuti non significativi, giacche ne' l'una ne' l'altra gli sono richieste, laddove soddisfa all'esigenza di adeguata motivazione il fatto che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo (così, tra le altre, Cass. 30 marzo 2000, n. 3904). Consegue da quanto sopra che il ricorso deve essere rigettato. Atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della Prochim s.r.l., non vi è luogo per pronunciare sulle spese.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2004