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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 17/07/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1619/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Rodolfo Magrì Presidente f.f
Dott. Natalia Fiorello Giudice relatore
Dott. Chiara Martello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nata a [...] il [...] Parte_1
e
, nato a [...] il [...] Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. DOTTORE NICOLA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Cessazione effetti civili del matrimonio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 352/2024 il Tribunale di Cuneo omologava la separazione consensuale su ri- corso congiunto di e Parte_1 Parte_2
che avevano contratto matrimonio concordatario in ROBILANTE il 01/08/2009 trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 6 , parte II, Serie A, dell'anno 2009 e dal qua- le nel 2011 era nata la figlia Per_1
Avendo le parti formulato ricorso congiunto per la domanda di separazione e di divorzio, le
1 stesse, con separata ordinanza erano rimesse avanti al giudice relatore con concessione di ter- mine per note in sostituzione di udienza.
Le stesse quindi depositavano note congiunte insistendo nella domanda di divorzio.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda può essere accolto in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi al- la legge: quanto ai figli minori, di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente super- fluo, le condizioni inerenti l'affidamento ed il diritto di visita del genitore non collocatario nonché il mantenimento degli stessi appaiono rispondere agli interessi della prole;
non risulta- no formulate condizioni quanto ai rapporti patrimoniali avendo i ricorrenti dato atto di aver de- finito i loro rapporti patrimoniali
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ri- tenersi disattesa o assorbita, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio celebrato in Ro- bilante in data 1.8.2009 tra
, n. il 02/04/1982 a CUNEO (CN), Parte_1
E
, n. il 11/05/1979 a CUNEO (CN), Parte_2
alle condizioni dagli stessi concordate nel ricorso e ribadite nelle note depositate ai sensi dell'art 473 bis.51 comma 2 cpc, che qui si hanno per integralmente trascritte.
Manda l'Ufficiale di Stato civile del comune di Robilante ad annotare la sentenza a margine atto matrimonio
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 22.5.25
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Natalia Fiorello Dott. Rodolfo Magrì
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Rodolfo Magrì Presidente f.f
Dott. Natalia Fiorello Giudice relatore
Dott. Chiara Martello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nata a [...] il [...] Parte_1
e
, nato a [...] il [...] Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. DOTTORE NICOLA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Cessazione effetti civili del matrimonio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 352/2024 il Tribunale di Cuneo omologava la separazione consensuale su ri- corso congiunto di e Parte_1 Parte_2
che avevano contratto matrimonio concordatario in ROBILANTE il 01/08/2009 trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 6 , parte II, Serie A, dell'anno 2009 e dal qua- le nel 2011 era nata la figlia Per_1
Avendo le parti formulato ricorso congiunto per la domanda di separazione e di divorzio, le
1 stesse, con separata ordinanza erano rimesse avanti al giudice relatore con concessione di ter- mine per note in sostituzione di udienza.
Le stesse quindi depositavano note congiunte insistendo nella domanda di divorzio.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda può essere accolto in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi al- la legge: quanto ai figli minori, di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente super- fluo, le condizioni inerenti l'affidamento ed il diritto di visita del genitore non collocatario nonché il mantenimento degli stessi appaiono rispondere agli interessi della prole;
non risulta- no formulate condizioni quanto ai rapporti patrimoniali avendo i ricorrenti dato atto di aver de- finito i loro rapporti patrimoniali
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ri- tenersi disattesa o assorbita, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio celebrato in Ro- bilante in data 1.8.2009 tra
, n. il 02/04/1982 a CUNEO (CN), Parte_1
E
, n. il 11/05/1979 a CUNEO (CN), Parte_2
alle condizioni dagli stessi concordate nel ricorso e ribadite nelle note depositate ai sensi dell'art 473 bis.51 comma 2 cpc, che qui si hanno per integralmente trascritte.
Manda l'Ufficiale di Stato civile del comune di Robilante ad annotare la sentenza a margine atto matrimonio
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 22.5.25
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Natalia Fiorello Dott. Rodolfo Magrì
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