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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/02/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14279/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 14279/2020 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. CAPRIOTTI C.F._2
VALERIA
ATTORI contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._3
(C.F. BG200299615), in persona del Controparte_2
legale rappresentante pt, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. NISSIM RICCARDO
CONVENUTI
Avente ad oggetto: sinistro stradale;
All'udienza del 19.9.2024 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio e Controparte_3
al fine di sentirli condannare al pagamento in proprio favore Controparte_2 della somma di euro 50.800,00, di cui € 50.000,00 per il risarcimento del danno non patrimoniale patito da ed € 800,00 per il risarcimento del danno materiale patito da Parte_1 Parte_2
al mezzo;
riferivano, in particolare che in data 9.1.2020, alle ore 18.10 circa, si Parte_1
pagina 1 di 11 trovava a bordo del motociclo Aprilia di proprietà di lungo la via Gabriele Parte_2
D'Annunzio di Catania, allorquando svoltando sul V.le Vittorio Veneto ( direzione Piazza
Michelangelo) era stato attinto nella parte posteriore dalla vettura Alfa Romeo 147 di proprietà di
, ma condotta da , che stava svoltando nella medesima direzione e CP_1 Parte_3
aveva tentato di superarlo;
riferivano che a causa di ciò, aveva perso il controllo del Parte_1 mezzo ed era rovinato a terra e poi condotto in ambulanza presso il PS dell'ospedale Cannizzaro di
Catania, ove era stato ricoverato con diagnosi di frattura al collo chirurgico con distacco del trochide e prognosi di gg 30; riferendo che anche il mezzo aveva riportato danni per € 800,00 e che era stato sottoscritto cid a doppia firma con cui il conducente dell'Alfa Romeo aveva riconosciuto la propria responsabilità, chiedevano accertarsi e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente dell'Alfa
Romeo nella causazione del sinistro e condannarsi i convenuti in solido al risarcimento dei danni sì come descritti e quantificati, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva IN , eccependo in via preliminare Controparte_4
l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda, essendo stata preceduta da una richiesta di risarcimento del danno non corrispondente ai requisiti di cui all'art. 144 e 149 del D.Lgs n. 209/2005, in quanto proposta dal sig. cons.inf.strafale e non direttamente dagli attori ed Parte_4
inoltre per non essere stata trasmessa tutta la documentazione medica afferente il sinistro, ivi compreso il certificato di compiuta guarigione con postumi;
eccepiva la nullità dell'atto introduttivo per genericità delle allegazioni e l'assenza di prova del nesso eziologico tra le presunte lesioni e la condotta colposa di terzi, allegando il concorso di colpa dei conducenti dei veicoli coinvolti;
eccependo infine la genericità delle richieste risarcitorie, chiedeva dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità della domanda attorea, dichiararsi la nullità dell'atto di citazione, rigettarsi la domanda attorea e in subordine ritenersi il concorso di colpa, con vittoria di spese e compensi.
ritualmente citato non si costituiva in giudizio e va dichiarato contumace. Controparte_1
La controversia, istruita documentalmente e mediante consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del
19.9.2024, sulle conclusioni come in atti precisate, veniva assunta in decisione, previa concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
La domanda attorea è fondata.
In via preliminare va respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda, posto che dall'esame della pagina 2 di 11 richiesta risarcitoria presentata dagli attori alla compagnia assicurativa in via stragiudiziale, emerge che la stessa conteneva tutti gli elementi necessari per l'istruzione del sinistro;
sul punto merita richiamare quanto affermato con consolidato orientamento della Corte di Legittimità, in ordine ai principi ispiratori delle norme in materia “ il principio di diritto, secondo cui ove l'istituto assicuratore venga a conoscenza della pretesa risarcitoria aliunde, anche in assenza della raccomandata di cui al Codice delle Assicurazioni Private, art. 148, si deve ritenere che la ratio di tale norma sia stata egualmente soddisfatta. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ammette che l'onere imposto al danneggiato possa essere soddisfatto anche con atti equipollenti alla raccomandata, purchè altrettanto idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito: quello di consentire all'assicuratore di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico, ove l'assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste (Cass. n.
22883 del 30/10/2007; Cass. n. 10371 del 22/04/2008; Cass. n. 14385 del 27/05/2019). Cfr Cass. Civ. sent. n. 1699/2021).
Nel caso che occupa, la richiesta trasmessa in via stragiudiziale per il tramite dello studio di infortunistica stradale, conteneva senz'altro tutte le informazioni necessarie per istruire il sinistro, oltre che la copia del cid e di dichiarazione testimoniale sottoscritta dal sig. ; Testimone_1
inoltre, è vero che la richiesta non era sottoscritta dagli attori, ma il rapporto di mandato conferito da questi ultimi allo studio di infortunistica di che trattasi non è oggetto di contestazione, tanto che la compagnia assicurativa ha istruito regolarmente il sinistro, sicchè l'eccezione avanzata nel presente giudizio, a fronte di un'attività istruttoria stragiudiziale pienamente espletata si rivela infondata;
ed infatti, la richiesta di apertura del sinistro, se pure inviata da soggetto diverso dai danneggiati ( ma da questi incaricato) ha in ogni caso raggiunto il suo scopo, non essendo stata respinta dalla compagnia.
È infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, contenendo la domanda tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'oggetto e della causa petendi.
Procedendo all'esame del merito si osserva.
Risulta dimostrato che in data 9.1.2020 intorno alle ore 18.10, il motociclo di proprietà di Parte_2
, condotto da si trovava lungo la Via Gabriele D'Annunzio di Catania,
[...] Parte_1
allorquando nello svoltare sul Viale Vittorio Veneto direzione Piazza Michelangelo, veniva attinto dall'autovettura Alfa Romeo 147 ed a causa di ciò rovinava in terra;
i fatti sono dimostrati dall'allegata pagina 3 di 11 Cai sottoscritta da e , in cui risulta altresì lo schizzo dei Parte_2 Controparte_3
luoghi ed è altresì confermata dalla dichiarazione testimoniale resa da ed Testimone_1 allegata in atti in cui si legge: “ in data 09/01/2020 verso le 18:10 circa ho chiaramente visto l'incidente avvenuto all'incrocio tra viale Vittorio Veneto e via Gabriele D'Annunzio tra una vettura Alfa Romeo
147 di colore blu targata CX102SF e uno scooter Aprilia di colore grigio targato DB24502.
Precisamente mentre percorrevo via Gabriele D'Annunzio mi accingevo a svoltare a destra sul viale
Vittorio Veneto vedevo lo scooter che mi precedeva svoltare regolarmente a destra sul viale Vittorio
Veneto quando veniva urtato sulla parte posteriore sinistra dalla 147, la quale in maniera azzardata cercava di passare tra il traffico veicolare finendo per urtare con la sua parte anteriore destra all'altezza ruota lo scooter sulla parte posteriore sinistra facendo perdere al conducente dello stesso il controllo del mezzo, urtare il cordolo sul margine destro e cadere sul lato sinistro. Ovviamente mi sono fermato e ho soccorso lo scooterista e mi accorsi essere un conoscente impiegato come me al Comune di Catania. Si fermava anche il conducente della 147, un uomo sulla cinquantina. In pochissimo tempo si avvicinava molta gente. io stesso sollevavo lo scooter da terra togliendolo dalla strada e parcandolo sul marciapiede, mentre il conducente rimaneva in terra dolorante e mi chiedeva di prendere il numero di targa della 147. Io prendevo tutti i dati compreso il telefono del conducente della 147 e li davo al conducente dello scooter. Poco dopo arrivava il 118 che lo portava in ospedale. Questo è quanto accaduto ed ho chiaramente visto, ciò che posso testimoniare in qualsiasi sede”.
In ordine al valore della cai depositata in atti, può essere richiamato quanto affermato dalla Corte di
Legittimità “ l'art. 143, comma 2, del D.Lgs. n. 209 del 2005 è chiaro nell'affermare che la C.A.I. sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo. Non si tratta, in proposito, di una novità legislativa, dal momento che la disposizione ora richiamata costituisce la riproposizione dell'art. 5, secondo comma, del decreto-legge 23 dicembre
1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39. La presunzione è finalizzata, chiaramente, ad un intento deflattivo del contenzioso, avendo lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori ribaltando l'onere della prova a carico del danneggiato. Ed è evidente che la previsione di una presunzione fino a prova contraria non esclude che la società di assicurazioni possa superarla fornendo, appunto, tale prova;
ma significa anche che l'onere della stessa ricade a carico dell'assicuratore e non del danneggiato, come invece l'impugnata sentenza ha affermato nel caso oggi in pagina 4 di 11 esame (v. in argomento, tra le altre, l'ordinanza 6 dicembre 2017, n. 29146). A sostegno della propria decisione, il Tribunale ha richiamato il principio di diritto - che risale, com'è noto, alla sentenza 5 maggio 2006, n. 10311, delle Sezioni Unite di questa Corte - secondo cui la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice. La citata pronuncia delle Sezioni Unite, più volte ribadita in seguito e alla quale la decisione odierna intende dare ulteriore continuità, fu determinata, in realtà, dalla necessità di risolvere una serie di problemi diversi da quello oggi in esame;
tra cui il fatto che, all'epoca, una parte della giurisprudenza di merito era orientata - in presenza di una prova contraria resa dalla società assicuratrice rispetto a quanto risultava dal modello CID - a condannare al risarcimento il solo danneggiante e non l'assicuratore. Ciò spiega la particolare attenzione dimostrata dalle Sezioni
Unite, in più passaggi della motivazione, all'unicità del rapporto dedotto in giudizio e alla necessità di un accertamento il quale "non può che essere unico e uniforme per tutti e tre i soggetti coinvolti nel processo, non potendosi nel medesimo giudizio affermare, con riferimento alla domanda proposta dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore, che il rapporto assicurativo e la responsabilità dell'assicurato esistano nel rapporto tra due delle parti e non per l'altra, e ciò non soltanto in base al principio di non contraddizione, ma soprattutto in base alla struttura dell'azione così come disciplinata dalla L. n. 990 del 1969, artt. 18 e 23, se si ha presente che l'obbligazione dell'assicuratore di pagare direttamente l'indennità al danneggiato, non nasce se non esiste il rapporto assicurativo e se non è accertata la responsabilità dell'assicurato". L'affermazione sul valore confessorio della C.A.I. come atto liberamente apprezzabile dal giudice in quanto confessione proveniente da un litisconsorte necessario si iscrive, quindi, nel contesto particolare di quella decisione, intesa a chiarire l'impossibilità di un esito decisorio diverso per la domanda rivolta contro l'assicuratore e contro il danneggiante. Ne consegue che il principio del libero apprezzamento non è in contrasto con le suindicate norme di legge che conferiscono al modello C.A.I., firmato da entrambi i conducenti, il valore di una presunzione iuris tantum che l'assicuratore è ammesso a superare.” ( cfr Cass. Civ. sent. n. 15431/2024).
Nel caso che occupa, la convenuta non ha allegato circostanze diverse da Controparte_5 quelle riferite in seno all'atto di citazione e risultanti dai documenti depositati, né ha articolato richieste pagina 5 di 11 istruttorie.
Inoltre, le circostanze descritte nella CAI sono del tutto conformi a quanto dichiarato dalla dichiarazione testimoniale depositata in atti.
Occorre dunque esaminare le richieste risarcitorie.
In ordine al danno non patrimoniale patito da merita riportare le risultanze della ctu Parte_1 medico legale;
ha affermato il consulente: “ … Dall'esame della documentazione agli atti e dalla visita peritale si evince, che il Sig. , nato a [...] il 25.05.1962, in data [...] Parte_1 subiva incidente veniva trasportato al Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera “Cannizzaro” di
Catania, ove il sanitario di turno, dopo gli accertamenti radiologici di rito, lo riscontrava affetto da:
“Frattura del collo chirurgico con distacco del trochite sinistro”. In data 14.01.2020, l'infortunato veniva sottoposto ad intervento di riduzione cruenta di frattura dell'omero con fissazione interna, così descritto: “decubito semiseduto, accurato lavaggio con clorexidina saponosa ed alcolica dell'arto superiore sn, in campo sterile, accesso transdeltoideo, si individua e protegge il nervo circonflesso, sotto controllo amplioscopico e con sistema guidato si esegue osteosintesi con placca e viti Synthes in titanio. Reinserzione cuffia dei rotatori, sutura per piani, medicazione, bendaggio”. In data
16.01.2020, il Sig. veniva dimesso con una diagnosi di: “Frattura testa omerale sn”. Alla Pt_1
verifica della sussistenza dei criteri di compatibilità medico legale risulta rispettato il rapporto di derivazione etiologica tra il sinistro de quo e la lesione diagnosticata. Infatti, le predette lesioni sono di natura traumatica e possono essere messe in rapporto di causalità diretta da quanto riferito dal periziando in quanto verificatesi con traumatismo diretto, per impatto della spalla sinistra. Rispettati risultano i criteri cronologici e di continuità fenomenologica, poiché il subito dopo Pt_1
l'incidente veniva soccorso dal del 118 e trasportato presso il Pronto Soccorso Parte_5 dell'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza “Cannizzaro” di Catania e successivamente ricoverato presso l'Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia del medesimo nosocomio. Inoltre, in riferimento al nesso di causalità, sono rispettati i criteri medico legali topografico, di efficienza lesiva e di esclusione di altre cause. Dall'esame obiettivo si può affermare che gli esiti riportati dal periziando possono ormai considerarsi stabilizzati ed i postumi residuati non sono suscettibili di miglioramento mediante terapia o interventi. A causa delle lesioni riportate in seguito a tale incidente, il ebbe Pt_1
necessità di un periodo di malattia che è possibile quantificarlo in un periodo di inabilità temporanea assoluta (ITA) di giorni 8 (otto); un successivo periodo di inabilità temporanea parziale (ITP) al 75% di pagina 6 di 11 giorni 22 (ventidue), un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale (ITP) al 50% di giorni 40
(quaranta) e un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale (ITP) al 25% di giorni 45
(quarantacinque) . Orbene, dovendo passare ad una quantificazione dei postumi riconducibili al sinistro in oggetto, consistenti in “Esiti algo-disfunzionali di pregressa frattura testa omerale sinistra osteosintetizzata con placca e viti con lieve sofferenza del nervo mediano sinistro”, si ritiene che, dato il tempo ormai intercorso, tali postumi invalidanti, ormai da ritenere a carattere permanente, menomano l'integrità psicofisica del danneggiato (quale Danno Biologico) nella misura del 10% (dieci per cento), utilizzando come barème di giudizio le “Tabelle delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità” redatte dal Ministero della Salute con il Decreto 3 luglio 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 11 settembre 2003 e i valori tabellari della “Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente”- , .”. CP_6 CP_7 CP_8 Controparte_9
Le conclusioni del ctu sono condivise dal decidente in quanto immuni da vizi logici e coerenti con il quesito conferito;
la stessa compagnia assicurativa in seno alla comparsa conclusionale, ha riferito che il ctu ha recepito le istanze proposte dal consulente di parte, mentre parte attrice non ha contestato le conclusioni del ctu.
Sussiste, dunque, il diritto dell'attore al risarcimento del cd. danno biologico Parte_1
consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica (intesa come bene a sé stante) che è sempre presente in caso di accertata invalidità e che prescinde dal danno correlato alla capacità di produrre reddito;
tale voce di danno condiziona la vita del soggetto leso nelle esplicazioni della sua personalità, in tutte le sue forme, sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ricreative, ecc., e deve essere risarcito indipendentemente dalla esistenza di un ulteriore danno patrimoniale o morale;
come ancora recentemente affermato dalla Corte di Legittimità con sentenza n. 14364/2019 : “ … Il presupposto di tale affermazione è la constatazione che "la lesione della salute risarcibile" si identifica
"nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire", sicchè lungi dal potersi affermare "che il danno alla salute "comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali" dovrà dirsi "piuttosto che il danno alla salute è un danno "dinamico-relazionale"", giacchè, se "non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile". Ne deriva, pertanto, che "l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività "dinamico-relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico",
pagina 7 di 11 restando, però, inteso che, in presenza di una lesione della salute, potranno sì aversi le "conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi", ovvero, "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" e
"conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili". Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente,
"costituiscono un danno non patrimoniale", resta inteso che "la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità", laddove "la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto". In questo quadro, pertanto, "la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico", attraverso la sua "personalizzazione"”.
Al fine di liquidare i danni alla persona non di lieve entità, può farsi riferimento ai criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano (in atto quelli del 2024), che rapportano l'entità del risarcimento a un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento al crescere dell'età del danneggiato al momento del sinistro;
l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella e, pertanto, la somma liquidata a titolo di danno biologico dovrà essere devalutata e su tale somma andranno corrisposti la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione;
il calcolo della rivalutazione e di questi interessi c.d. compensativi si arresta alla data odierna, perché, come costantemente affermato dalla Corte Suprema, «gli interessi compensativi relativi a debiti di valore, destinati a coprire una componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell'evento dannoso a quella della pronuncia giudiziale di liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione monetaria, non sono in realtà veri e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità economicamente apprezzabili che, nell'intervallo tra la consumazione dell'illecito e la liquidazione finale, il medesimo (danneggiato) avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall'equivalente monetario del bene stesso se tempestivamente conseguito» (Cass. Sez. I, 1 dicembre 1992, n. 12839) e, quindi, «la sentenza che liquidi il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto
pagina 8 di 11 stesso, costituisce un 'obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pieno diritto pre- visti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all'importo rappresentato da detti interessi compensativi i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo» (Cass. Sez. III, 14 dicembre 1991, n. 13508).
Orbene, tenuto conto delle Tabelle di Milano anno 2024, in relazione all'età dell'attore al momento del sinistro ( 58 anni), all'invalidità permanente residuata – pari al 10% - ed ai giorni di ITA ( gg 8), di
ITP al 75% ( gg 22) e di ITP al al 50% ( gg 40) e ITP al 25% ( gg 45), spetta la complessiva somma di
€ 19.362,25 di cui € 12.951,00 per invalidità permanente, € 920,00 per ITA, € 1897,00 per ITP al 75%,
€ 2300,00 per ITP al 50% ed € 1293,00 per ITP al 25%.
Non risulta debitamente allegata, né dimostrata l'esistenza di danni e conseguenze ulteriori e diverse conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dall'attore diverso e maggiore rispetto ai casi consimili, si che non spetta alcuna personalizzazione, né tantomeno risulta dimostrato il danno morale.
I convenuti, vanno pertanto condannati in solido fra loro, al pagamento in favore dell'attore Parte_1
della somma di € 19.362,25; egli ha altresì diritto al rimborso delle spese mediche
[...] documentate e pari ad € 1935,91.
Per quanto attiene la domanda avanzata da ed inerente il danno patrimoniale al Parte_2 mezzo, il nominato ctu ha osservato: “ L'unità, non ripristinata dal danno eventualmente prodotto a seguito dell'evento e, come riferito dall'Attore a verbale redatto in sede di accesso: “ha subito lieve urto sulla parte post.Sx e caduta sullo stesso lato”, è stata posta in visione allo scrivente in sede di accesso del 23.02 us. … L'accesso ha rilevato scadenti condizioni generali di carrozzeria, svariate sovrapposizioni danni da abrasioni per scarrocciamento sul lato Sx da urti e/o cadute in movimento, distacco scudo interno. L'attenta disamina ha inoltre rilevato una sfumata ritenzione di traccia di vernice blu, verosimilmente compatibile con il colore dell'unità collidente come dichiarato dal teste, sulla parte terminale dei coperchi filtro aria e del sottostante carter motore. Quanto su rilevato, comparato con la documentazione fotografica in Atti, può riferirsi corrispondente per sede e tipologia.
Per quanto riferibile al sinistro per cui è causa, l'entità del danno residuato, riferito alla date del sinistro, può indicarsi come segue: - coperchio filtro aria € 10,80 - coperchio carter motore € 26,50 - ripristino abrasioni su fiancata da contatto su strada € 50,00, Totale € 87,30. … La conformazione dei
pagina 9 di 11 danni illustrati nella documentazione riconduce ad un duraturo contatto abrasivo sul fianco ascrivibile allo strisciamento Tenuto conto delle residuate e sfumate tracce l'indicato contatto tra i due mezzi non risulta evidente in quanto occultato dai sovrapposti danni. E' certo, comunque, che l'eventuale urto diretto è la causa della successiva perdita di controllo sulla precaria stabilità della moto”.
Le conclusioni possono essere condivise dal decidente in quanto immuni da vizi logici e coerenti con il quesito conferito.
ha dunque diritto al pagamento della somma di € 87,30. Parte_2
Ogni altra domanda va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo a quanto previsto dal III scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014.
Le spese delle ctu , sono poste in via definitiva a carico delle parti convenute in solido.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- In accoglimento della domanda, dichiara che il sinistro si è verificato per fatto e colpa esclusivi del conducente del veicolo di proprietà di;
Controparte_3
- condanna e la compagnia assicurativa convenuta in persona del legale Controparte_3
rappresentante pt, in solido fra loro, al pagamento in favore di a titolo di Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di € 19362,25, in valori attuali, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
- Condanna e la compagnia assicurativa convenuta in persona del legale Controparte_3
rappresentante pt, in solido fra loro, al pagamento in favore di a titolo di Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale, della somma di € 1935,91 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- e la compagnia assicurativa convenuta in persona del legale Controparte_3
rappresentante pt, in solido fra loro, al pagamento in favore di a titolo di Parte_2 risarcimento del danno patrimoniale, della somma di € 87,30 oltre interessi dalla domanda al pagina 10 di 11 soddisfo;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Pone le spese delle due ctu in via definitiva a carico di entrambe le parti convenute in solido.
Così deciso in Catania, il 17.2.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 14279/2020 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. CAPRIOTTI C.F._2
VALERIA
ATTORI contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._3
(C.F. BG200299615), in persona del Controparte_2
legale rappresentante pt, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. NISSIM RICCARDO
CONVENUTI
Avente ad oggetto: sinistro stradale;
All'udienza del 19.9.2024 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio e Controparte_3
al fine di sentirli condannare al pagamento in proprio favore Controparte_2 della somma di euro 50.800,00, di cui € 50.000,00 per il risarcimento del danno non patrimoniale patito da ed € 800,00 per il risarcimento del danno materiale patito da Parte_1 Parte_2
al mezzo;
riferivano, in particolare che in data 9.1.2020, alle ore 18.10 circa, si Parte_1
pagina 1 di 11 trovava a bordo del motociclo Aprilia di proprietà di lungo la via Gabriele Parte_2
D'Annunzio di Catania, allorquando svoltando sul V.le Vittorio Veneto ( direzione Piazza
Michelangelo) era stato attinto nella parte posteriore dalla vettura Alfa Romeo 147 di proprietà di
, ma condotta da , che stava svoltando nella medesima direzione e CP_1 Parte_3
aveva tentato di superarlo;
riferivano che a causa di ciò, aveva perso il controllo del Parte_1 mezzo ed era rovinato a terra e poi condotto in ambulanza presso il PS dell'ospedale Cannizzaro di
Catania, ove era stato ricoverato con diagnosi di frattura al collo chirurgico con distacco del trochide e prognosi di gg 30; riferendo che anche il mezzo aveva riportato danni per € 800,00 e che era stato sottoscritto cid a doppia firma con cui il conducente dell'Alfa Romeo aveva riconosciuto la propria responsabilità, chiedevano accertarsi e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente dell'Alfa
Romeo nella causazione del sinistro e condannarsi i convenuti in solido al risarcimento dei danni sì come descritti e quantificati, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva IN , eccependo in via preliminare Controparte_4
l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda, essendo stata preceduta da una richiesta di risarcimento del danno non corrispondente ai requisiti di cui all'art. 144 e 149 del D.Lgs n. 209/2005, in quanto proposta dal sig. cons.inf.strafale e non direttamente dagli attori ed Parte_4
inoltre per non essere stata trasmessa tutta la documentazione medica afferente il sinistro, ivi compreso il certificato di compiuta guarigione con postumi;
eccepiva la nullità dell'atto introduttivo per genericità delle allegazioni e l'assenza di prova del nesso eziologico tra le presunte lesioni e la condotta colposa di terzi, allegando il concorso di colpa dei conducenti dei veicoli coinvolti;
eccependo infine la genericità delle richieste risarcitorie, chiedeva dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità della domanda attorea, dichiararsi la nullità dell'atto di citazione, rigettarsi la domanda attorea e in subordine ritenersi il concorso di colpa, con vittoria di spese e compensi.
ritualmente citato non si costituiva in giudizio e va dichiarato contumace. Controparte_1
La controversia, istruita documentalmente e mediante consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del
19.9.2024, sulle conclusioni come in atti precisate, veniva assunta in decisione, previa concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
La domanda attorea è fondata.
In via preliminare va respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda, posto che dall'esame della pagina 2 di 11 richiesta risarcitoria presentata dagli attori alla compagnia assicurativa in via stragiudiziale, emerge che la stessa conteneva tutti gli elementi necessari per l'istruzione del sinistro;
sul punto merita richiamare quanto affermato con consolidato orientamento della Corte di Legittimità, in ordine ai principi ispiratori delle norme in materia “ il principio di diritto, secondo cui ove l'istituto assicuratore venga a conoscenza della pretesa risarcitoria aliunde, anche in assenza della raccomandata di cui al Codice delle Assicurazioni Private, art. 148, si deve ritenere che la ratio di tale norma sia stata egualmente soddisfatta. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ammette che l'onere imposto al danneggiato possa essere soddisfatto anche con atti equipollenti alla raccomandata, purchè altrettanto idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito: quello di consentire all'assicuratore di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico, ove l'assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste (Cass. n.
22883 del 30/10/2007; Cass. n. 10371 del 22/04/2008; Cass. n. 14385 del 27/05/2019). Cfr Cass. Civ. sent. n. 1699/2021).
Nel caso che occupa, la richiesta trasmessa in via stragiudiziale per il tramite dello studio di infortunistica stradale, conteneva senz'altro tutte le informazioni necessarie per istruire il sinistro, oltre che la copia del cid e di dichiarazione testimoniale sottoscritta dal sig. ; Testimone_1
inoltre, è vero che la richiesta non era sottoscritta dagli attori, ma il rapporto di mandato conferito da questi ultimi allo studio di infortunistica di che trattasi non è oggetto di contestazione, tanto che la compagnia assicurativa ha istruito regolarmente il sinistro, sicchè l'eccezione avanzata nel presente giudizio, a fronte di un'attività istruttoria stragiudiziale pienamente espletata si rivela infondata;
ed infatti, la richiesta di apertura del sinistro, se pure inviata da soggetto diverso dai danneggiati ( ma da questi incaricato) ha in ogni caso raggiunto il suo scopo, non essendo stata respinta dalla compagnia.
È infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, contenendo la domanda tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'oggetto e della causa petendi.
Procedendo all'esame del merito si osserva.
Risulta dimostrato che in data 9.1.2020 intorno alle ore 18.10, il motociclo di proprietà di Parte_2
, condotto da si trovava lungo la Via Gabriele D'Annunzio di Catania,
[...] Parte_1
allorquando nello svoltare sul Viale Vittorio Veneto direzione Piazza Michelangelo, veniva attinto dall'autovettura Alfa Romeo 147 ed a causa di ciò rovinava in terra;
i fatti sono dimostrati dall'allegata pagina 3 di 11 Cai sottoscritta da e , in cui risulta altresì lo schizzo dei Parte_2 Controparte_3
luoghi ed è altresì confermata dalla dichiarazione testimoniale resa da ed Testimone_1 allegata in atti in cui si legge: “ in data 09/01/2020 verso le 18:10 circa ho chiaramente visto l'incidente avvenuto all'incrocio tra viale Vittorio Veneto e via Gabriele D'Annunzio tra una vettura Alfa Romeo
147 di colore blu targata CX102SF e uno scooter Aprilia di colore grigio targato DB24502.
Precisamente mentre percorrevo via Gabriele D'Annunzio mi accingevo a svoltare a destra sul viale
Vittorio Veneto vedevo lo scooter che mi precedeva svoltare regolarmente a destra sul viale Vittorio
Veneto quando veniva urtato sulla parte posteriore sinistra dalla 147, la quale in maniera azzardata cercava di passare tra il traffico veicolare finendo per urtare con la sua parte anteriore destra all'altezza ruota lo scooter sulla parte posteriore sinistra facendo perdere al conducente dello stesso il controllo del mezzo, urtare il cordolo sul margine destro e cadere sul lato sinistro. Ovviamente mi sono fermato e ho soccorso lo scooterista e mi accorsi essere un conoscente impiegato come me al Comune di Catania. Si fermava anche il conducente della 147, un uomo sulla cinquantina. In pochissimo tempo si avvicinava molta gente. io stesso sollevavo lo scooter da terra togliendolo dalla strada e parcandolo sul marciapiede, mentre il conducente rimaneva in terra dolorante e mi chiedeva di prendere il numero di targa della 147. Io prendevo tutti i dati compreso il telefono del conducente della 147 e li davo al conducente dello scooter. Poco dopo arrivava il 118 che lo portava in ospedale. Questo è quanto accaduto ed ho chiaramente visto, ciò che posso testimoniare in qualsiasi sede”.
In ordine al valore della cai depositata in atti, può essere richiamato quanto affermato dalla Corte di
Legittimità “ l'art. 143, comma 2, del D.Lgs. n. 209 del 2005 è chiaro nell'affermare che la C.A.I. sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo. Non si tratta, in proposito, di una novità legislativa, dal momento che la disposizione ora richiamata costituisce la riproposizione dell'art. 5, secondo comma, del decreto-legge 23 dicembre
1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39. La presunzione è finalizzata, chiaramente, ad un intento deflattivo del contenzioso, avendo lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori ribaltando l'onere della prova a carico del danneggiato. Ed è evidente che la previsione di una presunzione fino a prova contraria non esclude che la società di assicurazioni possa superarla fornendo, appunto, tale prova;
ma significa anche che l'onere della stessa ricade a carico dell'assicuratore e non del danneggiato, come invece l'impugnata sentenza ha affermato nel caso oggi in pagina 4 di 11 esame (v. in argomento, tra le altre, l'ordinanza 6 dicembre 2017, n. 29146). A sostegno della propria decisione, il Tribunale ha richiamato il principio di diritto - che risale, com'è noto, alla sentenza 5 maggio 2006, n. 10311, delle Sezioni Unite di questa Corte - secondo cui la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice. La citata pronuncia delle Sezioni Unite, più volte ribadita in seguito e alla quale la decisione odierna intende dare ulteriore continuità, fu determinata, in realtà, dalla necessità di risolvere una serie di problemi diversi da quello oggi in esame;
tra cui il fatto che, all'epoca, una parte della giurisprudenza di merito era orientata - in presenza di una prova contraria resa dalla società assicuratrice rispetto a quanto risultava dal modello CID - a condannare al risarcimento il solo danneggiante e non l'assicuratore. Ciò spiega la particolare attenzione dimostrata dalle Sezioni
Unite, in più passaggi della motivazione, all'unicità del rapporto dedotto in giudizio e alla necessità di un accertamento il quale "non può che essere unico e uniforme per tutti e tre i soggetti coinvolti nel processo, non potendosi nel medesimo giudizio affermare, con riferimento alla domanda proposta dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore, che il rapporto assicurativo e la responsabilità dell'assicurato esistano nel rapporto tra due delle parti e non per l'altra, e ciò non soltanto in base al principio di non contraddizione, ma soprattutto in base alla struttura dell'azione così come disciplinata dalla L. n. 990 del 1969, artt. 18 e 23, se si ha presente che l'obbligazione dell'assicuratore di pagare direttamente l'indennità al danneggiato, non nasce se non esiste il rapporto assicurativo e se non è accertata la responsabilità dell'assicurato". L'affermazione sul valore confessorio della C.A.I. come atto liberamente apprezzabile dal giudice in quanto confessione proveniente da un litisconsorte necessario si iscrive, quindi, nel contesto particolare di quella decisione, intesa a chiarire l'impossibilità di un esito decisorio diverso per la domanda rivolta contro l'assicuratore e contro il danneggiante. Ne consegue che il principio del libero apprezzamento non è in contrasto con le suindicate norme di legge che conferiscono al modello C.A.I., firmato da entrambi i conducenti, il valore di una presunzione iuris tantum che l'assicuratore è ammesso a superare.” ( cfr Cass. Civ. sent. n. 15431/2024).
Nel caso che occupa, la convenuta non ha allegato circostanze diverse da Controparte_5 quelle riferite in seno all'atto di citazione e risultanti dai documenti depositati, né ha articolato richieste pagina 5 di 11 istruttorie.
Inoltre, le circostanze descritte nella CAI sono del tutto conformi a quanto dichiarato dalla dichiarazione testimoniale depositata in atti.
Occorre dunque esaminare le richieste risarcitorie.
In ordine al danno non patrimoniale patito da merita riportare le risultanze della ctu Parte_1 medico legale;
ha affermato il consulente: “ … Dall'esame della documentazione agli atti e dalla visita peritale si evince, che il Sig. , nato a [...] il 25.05.1962, in data [...] Parte_1 subiva incidente veniva trasportato al Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera “Cannizzaro” di
Catania, ove il sanitario di turno, dopo gli accertamenti radiologici di rito, lo riscontrava affetto da:
“Frattura del collo chirurgico con distacco del trochite sinistro”. In data 14.01.2020, l'infortunato veniva sottoposto ad intervento di riduzione cruenta di frattura dell'omero con fissazione interna, così descritto: “decubito semiseduto, accurato lavaggio con clorexidina saponosa ed alcolica dell'arto superiore sn, in campo sterile, accesso transdeltoideo, si individua e protegge il nervo circonflesso, sotto controllo amplioscopico e con sistema guidato si esegue osteosintesi con placca e viti Synthes in titanio. Reinserzione cuffia dei rotatori, sutura per piani, medicazione, bendaggio”. In data
16.01.2020, il Sig. veniva dimesso con una diagnosi di: “Frattura testa omerale sn”. Alla Pt_1
verifica della sussistenza dei criteri di compatibilità medico legale risulta rispettato il rapporto di derivazione etiologica tra il sinistro de quo e la lesione diagnosticata. Infatti, le predette lesioni sono di natura traumatica e possono essere messe in rapporto di causalità diretta da quanto riferito dal periziando in quanto verificatesi con traumatismo diretto, per impatto della spalla sinistra. Rispettati risultano i criteri cronologici e di continuità fenomenologica, poiché il subito dopo Pt_1
l'incidente veniva soccorso dal del 118 e trasportato presso il Pronto Soccorso Parte_5 dell'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza “Cannizzaro” di Catania e successivamente ricoverato presso l'Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia del medesimo nosocomio. Inoltre, in riferimento al nesso di causalità, sono rispettati i criteri medico legali topografico, di efficienza lesiva e di esclusione di altre cause. Dall'esame obiettivo si può affermare che gli esiti riportati dal periziando possono ormai considerarsi stabilizzati ed i postumi residuati non sono suscettibili di miglioramento mediante terapia o interventi. A causa delle lesioni riportate in seguito a tale incidente, il ebbe Pt_1
necessità di un periodo di malattia che è possibile quantificarlo in un periodo di inabilità temporanea assoluta (ITA) di giorni 8 (otto); un successivo periodo di inabilità temporanea parziale (ITP) al 75% di pagina 6 di 11 giorni 22 (ventidue), un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale (ITP) al 50% di giorni 40
(quaranta) e un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale (ITP) al 25% di giorni 45
(quarantacinque) . Orbene, dovendo passare ad una quantificazione dei postumi riconducibili al sinistro in oggetto, consistenti in “Esiti algo-disfunzionali di pregressa frattura testa omerale sinistra osteosintetizzata con placca e viti con lieve sofferenza del nervo mediano sinistro”, si ritiene che, dato il tempo ormai intercorso, tali postumi invalidanti, ormai da ritenere a carattere permanente, menomano l'integrità psicofisica del danneggiato (quale Danno Biologico) nella misura del 10% (dieci per cento), utilizzando come barème di giudizio le “Tabelle delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità” redatte dal Ministero della Salute con il Decreto 3 luglio 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 11 settembre 2003 e i valori tabellari della “Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente”- , .”. CP_6 CP_7 CP_8 Controparte_9
Le conclusioni del ctu sono condivise dal decidente in quanto immuni da vizi logici e coerenti con il quesito conferito;
la stessa compagnia assicurativa in seno alla comparsa conclusionale, ha riferito che il ctu ha recepito le istanze proposte dal consulente di parte, mentre parte attrice non ha contestato le conclusioni del ctu.
Sussiste, dunque, il diritto dell'attore al risarcimento del cd. danno biologico Parte_1
consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica (intesa come bene a sé stante) che è sempre presente in caso di accertata invalidità e che prescinde dal danno correlato alla capacità di produrre reddito;
tale voce di danno condiziona la vita del soggetto leso nelle esplicazioni della sua personalità, in tutte le sue forme, sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ricreative, ecc., e deve essere risarcito indipendentemente dalla esistenza di un ulteriore danno patrimoniale o morale;
come ancora recentemente affermato dalla Corte di Legittimità con sentenza n. 14364/2019 : “ … Il presupposto di tale affermazione è la constatazione che "la lesione della salute risarcibile" si identifica
"nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire", sicchè lungi dal potersi affermare "che il danno alla salute "comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali" dovrà dirsi "piuttosto che il danno alla salute è un danno "dinamico-relazionale"", giacchè, se "non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile". Ne deriva, pertanto, che "l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività "dinamico-relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico",
pagina 7 di 11 restando, però, inteso che, in presenza di una lesione della salute, potranno sì aversi le "conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi", ovvero, "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" e
"conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili". Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente,
"costituiscono un danno non patrimoniale", resta inteso che "la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità", laddove "la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto". In questo quadro, pertanto, "la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico", attraverso la sua "personalizzazione"”.
Al fine di liquidare i danni alla persona non di lieve entità, può farsi riferimento ai criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano (in atto quelli del 2024), che rapportano l'entità del risarcimento a un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento al crescere dell'età del danneggiato al momento del sinistro;
l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella e, pertanto, la somma liquidata a titolo di danno biologico dovrà essere devalutata e su tale somma andranno corrisposti la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione;
il calcolo della rivalutazione e di questi interessi c.d. compensativi si arresta alla data odierna, perché, come costantemente affermato dalla Corte Suprema, «gli interessi compensativi relativi a debiti di valore, destinati a coprire una componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell'evento dannoso a quella della pronuncia giudiziale di liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione monetaria, non sono in realtà veri e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità economicamente apprezzabili che, nell'intervallo tra la consumazione dell'illecito e la liquidazione finale, il medesimo (danneggiato) avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall'equivalente monetario del bene stesso se tempestivamente conseguito» (Cass. Sez. I, 1 dicembre 1992, n. 12839) e, quindi, «la sentenza che liquidi il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto
pagina 8 di 11 stesso, costituisce un 'obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pieno diritto pre- visti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all'importo rappresentato da detti interessi compensativi i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo» (Cass. Sez. III, 14 dicembre 1991, n. 13508).
Orbene, tenuto conto delle Tabelle di Milano anno 2024, in relazione all'età dell'attore al momento del sinistro ( 58 anni), all'invalidità permanente residuata – pari al 10% - ed ai giorni di ITA ( gg 8), di
ITP al 75% ( gg 22) e di ITP al al 50% ( gg 40) e ITP al 25% ( gg 45), spetta la complessiva somma di
€ 19.362,25 di cui € 12.951,00 per invalidità permanente, € 920,00 per ITA, € 1897,00 per ITP al 75%,
€ 2300,00 per ITP al 50% ed € 1293,00 per ITP al 25%.
Non risulta debitamente allegata, né dimostrata l'esistenza di danni e conseguenze ulteriori e diverse conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dall'attore diverso e maggiore rispetto ai casi consimili, si che non spetta alcuna personalizzazione, né tantomeno risulta dimostrato il danno morale.
I convenuti, vanno pertanto condannati in solido fra loro, al pagamento in favore dell'attore Parte_1
della somma di € 19.362,25; egli ha altresì diritto al rimborso delle spese mediche
[...] documentate e pari ad € 1935,91.
Per quanto attiene la domanda avanzata da ed inerente il danno patrimoniale al Parte_2 mezzo, il nominato ctu ha osservato: “ L'unità, non ripristinata dal danno eventualmente prodotto a seguito dell'evento e, come riferito dall'Attore a verbale redatto in sede di accesso: “ha subito lieve urto sulla parte post.Sx e caduta sullo stesso lato”, è stata posta in visione allo scrivente in sede di accesso del 23.02 us. … L'accesso ha rilevato scadenti condizioni generali di carrozzeria, svariate sovrapposizioni danni da abrasioni per scarrocciamento sul lato Sx da urti e/o cadute in movimento, distacco scudo interno. L'attenta disamina ha inoltre rilevato una sfumata ritenzione di traccia di vernice blu, verosimilmente compatibile con il colore dell'unità collidente come dichiarato dal teste, sulla parte terminale dei coperchi filtro aria e del sottostante carter motore. Quanto su rilevato, comparato con la documentazione fotografica in Atti, può riferirsi corrispondente per sede e tipologia.
Per quanto riferibile al sinistro per cui è causa, l'entità del danno residuato, riferito alla date del sinistro, può indicarsi come segue: - coperchio filtro aria € 10,80 - coperchio carter motore € 26,50 - ripristino abrasioni su fiancata da contatto su strada € 50,00, Totale € 87,30. … La conformazione dei
pagina 9 di 11 danni illustrati nella documentazione riconduce ad un duraturo contatto abrasivo sul fianco ascrivibile allo strisciamento Tenuto conto delle residuate e sfumate tracce l'indicato contatto tra i due mezzi non risulta evidente in quanto occultato dai sovrapposti danni. E' certo, comunque, che l'eventuale urto diretto è la causa della successiva perdita di controllo sulla precaria stabilità della moto”.
Le conclusioni possono essere condivise dal decidente in quanto immuni da vizi logici e coerenti con il quesito conferito.
ha dunque diritto al pagamento della somma di € 87,30. Parte_2
Ogni altra domanda va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo a quanto previsto dal III scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014.
Le spese delle ctu , sono poste in via definitiva a carico delle parti convenute in solido.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- In accoglimento della domanda, dichiara che il sinistro si è verificato per fatto e colpa esclusivi del conducente del veicolo di proprietà di;
Controparte_3
- condanna e la compagnia assicurativa convenuta in persona del legale Controparte_3
rappresentante pt, in solido fra loro, al pagamento in favore di a titolo di Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di € 19362,25, in valori attuali, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
- Condanna e la compagnia assicurativa convenuta in persona del legale Controparte_3
rappresentante pt, in solido fra loro, al pagamento in favore di a titolo di Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale, della somma di € 1935,91 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- e la compagnia assicurativa convenuta in persona del legale Controparte_3
rappresentante pt, in solido fra loro, al pagamento in favore di a titolo di Parte_2 risarcimento del danno patrimoniale, della somma di € 87,30 oltre interessi dalla domanda al pagina 10 di 11 soddisfo;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Pone le spese delle due ctu in via definitiva a carico di entrambe le parti convenute in solido.
Così deciso in Catania, il 17.2.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
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