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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/02/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 250/2015 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 250/2015 promossa da:
(C. F. in proprio e in qualità di Parte_1 C.F._1
Amministratore Unico della , con il patrocinio Parte_2 delle avv. te Carla Antonia Distaso e Giovina d'Addato, elettivamente domiciliata alla Via Nazionale, 81, in San Ferdinando di Puglia (BAT) presso il difensore avv. ta Carla Antonia Distaso
- OPPONENTE - contro
(C. F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ufficio sito in al Viale Giuseppe Di Vittorio, 1, rappresentata e difesa da funzionari del CP_1 proprio ufficio.
- OPPOSTA –
OGGETTO: opposizione avverso ordinanza ingiunzione. CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note autorizzate per l'udienza del 29 gennaio 2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c. p. c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con ricorso depositato in data 16 gennaio 2015 , in proprio e nella qualità Parte_1 di Amministratore Unico della , obbligata in Parte_2 solido, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 856/2014, emessa in data 11 dicembre 2014 dal Dirigente della Direzione già Controparte_1
- e notificata in data 18 Parte_3 dicembre 2014, con la quale le era stato ingiunto, in qualità di Amministratore Unico della
, obbligata in solido, il pagamento della complessiva Parte_2
pagina 1 di 7 somma di € 20.583,00, comprensiva di spese di notifica, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
– “In via preliminare, pronunciare la sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 150/2011, perché palesemente illegittimo in quanto illegittime e contro legge le prove a fondamento dello stesso, nonché per l'onerosità della somma comminata di € 20.583,00 con l'ordinanza-ingiunzione.
– In via principale, dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione n. 856/2014 emessa dalla
in data 11/12/2014 e notificata il 18/12/2014 per la Controparte_1 vazioni esaurientemente sopra esposte.
– Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, in favore dei procuratori anticipanti.” Con comparsa di risposta del 28 febbraio 2015 si costituiva la Controparte_2
nella persona del Dirigente pro tempore, chiedendo il rigetto
[...] dell'opposizione e la condanna di parte opponente al pagamento delle competenze di giudizio. Sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza- ingiunzione opposta e chiusa la fase istruttoria, la causa ritenuta matura per la decisione veniva rinviata all'udienza del 29 gennaio 2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e discussione orale. 2. In punto di fatto occorre premettere quanto segue. 2a) Con richiesta di intervento datata 7 febbraio 2014 ed inviata tramite raccomandata A.R. pervenuta in data 17 febbraio 2014, l'avv. Caterina Di Biase, nell'interesse dei sig.ri
[...]
, , , Pt_4 Parte_5 CP_3 Parte_6 Controparte_4 Persona_1
chiedeva all' di di intervenire a tutela dei propri
[...] Controparte_5 CP_1 assistiti per:
- la mancata corresponsione da parte del datore di lavoro (nella specie Parte_2
) delle retribuzioni relative alle mensilità di ottobre e novembre 2013;
[...]
- la mancata consegna dei prospetti paga relativi a dette mensilità;
- la mancata corresponsione delle retribuzioni dovute per lavoro straordinario ed a titolo di indennità di percorso. 2b) In data 28 febbraio 2014, Funzionari dell' si recavano presso la sede della CP_5 società al fine di acquisire la documentazione di lavoro relativa ai denuncianti. 2c) Acquisita anche la documentazione contabile di riferimento, in data 1°e 2 aprile 2014 presso il Servizio Ispezione del Lavoro di venivano acquisite le dichiarazioni dei 6 CP_1 lavoratori, i quali:
-- riferivano di aver effettuato un numero di giornate superiore a quelle denunciate e retribuite;
-- precisavano di aver iniziato a lavorare prima del 14/08/2014 (data di assunzione dichiarata dall'azienda)1;
-- indicavano nel dettaglio le giornate di lavoro effettivo (cfr. doc. 4 fascicolo parte opposta). 2d) In data 20 maggio 2014, veniva redatto il verbale conclusivo degli accertamenti n. FG00001/2014-493-03 avente n. Prot.14482 contestando le seguenti violazioni: 1) art. 3, comma 3, del D.L. 12/2002, e successive modificazioni ed integrazioni - (c.d. maxisanzione) per aver impiegato, il datore, i predetti sei lavoratori, come in atti 1I documenti di assunzione consegnati dall'azienda recano quale data di comunicazione preventiva quella del 13 agosto 2014, con inizio prestazione lavorativa dal 14 agosto 2014. pagina 2 di 7 generalizzati, senza che risultassero da qualsivoglia documentazione obbligatoria di lavoro e dunque completamente sconosciuti alla P.A. ai fini previdenziali, assicurativi, di sicurezza;
2) art. 4 bis, c.2, D.Lgs.n.181/2000 -, come sostituito dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 297/2002, per non avere, il datore, consegnato ai predetti lavoratori, all'atto della assunzione (effettiva adibizione al lavoro) e prima dell'immissione al lavoro, una dichiarazione sottoscritta dallo stesso, contenente i dati della registrazione effettuata sul libro unico del lavoro in uso, nonché delle condizioni di lavoro applicate al rapporto, prevista dal D.lgs n. 152/1997 in attuazione della Direttiva Comunitaria 91/533/CEE;
3) art. 39, comma 1 e 2 del D.L. n. 112/2008, per avere omesso, dalla data dell'inizio effettivo della prestazione lavorativa, le previste annotazioni nel libro unico del lavoro;
(cfr. doc. 1 Bis del fascicolo di parte opposta). 2e) In data 16 settembre 2014 a carico di , in qualità di Amministratore Parte_1
Unico della ditta Agri O.P. Italia Srl Società Agricola, obbligata in solido, veniva redatto il rapporto di illecito amministrativo n°FG00002/2014-888- Prot. n°234/SIL per violazione delle disposizioni in materia di lavoro (cfr. doc. 2 fascicolo di parte opposta). 2f) In data 11 dicembre 2014, il Dirigente della , emetteva Controparte_1
l'Ordinanza-Ingiunzione di pagamento n. 856/2014, regolarmente notificata all'Amministratore Unico e alla società, con la quale si intimava il pagamento della somma complessiva di € 20.583,00, quale sanzione amministrativa per la violazione:
-- dell'art. 3 comma 3 del D.L. 12/2002 convertito in Legge n. 73/2002, come modificato dall'art. 36 bis, comma 7 del D.L. n. 223/2006 convertito in Legge n. 248/2006 (sanzione amministrativa per € 16.950,00);
-- dell'art. 4 bis, comma 2, D.lgs. 181/2000- sanzione stabilita sulla base dell'art. 19, comma 2, D.lgs 276/03 (sanzione per € 3.000,00);
-- dell'art. 39, comma 7, del D.L. n. 112/08 (sanzione amministrativa per € 600,00), ed € 33,00 per spese di procedura. 2g) Con ordinanza-ingiunzione n. 856/2014 Bis del 7.1.2016 la Controparte_6
provvedeva a rettificare in melius l'ordinanza-ingiunzione dell'11
[...] dicembre 2014, comminando la sanzione amministrativa di € 17.910,00. Il provvedimento in autotutela veniva adottato sui seguenti rilevi:
- da un attento esame degli atti del procedimento ispettivo, la violazione di cui al punto uno era stata calcolata per n. 165 giornate complessive, vale a dire anche per giornate successive alla data del 14/08/2013 (data di regolare assunzione);
- tale conteggio doveva ritenersi frutto di errore, poiché l'azienda aveva comunicato l'assunzione dal giorno 13/08/2013;
- ferma restando la maxisanzione per lavoro sommerso, prevista dal legislatore per il lavoro irregolare in quanto tale ( rilevando anche una sola giornata), dovevano computarsi, con riferimento alla sanzione accessoria prevista in relazione al numero di giornate di lavoro sommerso:
-- con riferimento alla sola lavoratrice sig.ra giorni: 7 Persona_2
-- con riferimento alla sola lavoratrice sig.ra giorni: 16 Parte_5
-- con riferimento al solo lavoratrice sig. giorni: 18 Parte_4
-- con riferimento alla sola lavoratrice sig.ra giorni: 9 Parte_6
-- con riferimento alla sola lavoratrice sig.ra giorni: 11 CP_3
-- con riferimento al solo lavoratrice sig. giorni: 16 Persona_3
pagina 3 di 7 per un totale di 77 giornate non denunciate in luogo delle 165 indicate nell'ordinanza. 3. Tanto premesso in punto di fatto, nel merito l'opposizione è infondata non può trovare accoglimento alla luce delle seguenti considerazioni. Preliminarmente giova rammentare che nel giudizio di opposizione avverso sanzione amministrativa, le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione Pubblica e dal soggetto sanzionato, con l'effetto che grava sulla prima l'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito amministrativo e, quindi, la responsabilità dell'opponente, mentre grava su quest'ultimo l'onere di provare gli eventuali fatti impeditivi o estintivi (Cass., Sez. II, n. 5122/11). Nella specie, l'amministrazione resistente, assolvendo il suddetto onere probatorio, ha allegato, quale atto sul quale si fonda la pretesa creditoria e dal quale poter evincere i fatti costitutivi dell'illecito contestato, il verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo redatto e sottoscritto dai pubblici ufficiali, con i relativi allegati, Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il valore probatorio dei verbali ispettivi deve essere, in via esclusiva, ricostruito secondo il seguente paradigma: a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni, quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese al verbalizzante dalle parti o da terzi;
c) argomento di prova, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale (Cass., n. 166/14). Ne deriva che, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa, è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale (ex multis, Cass., SS.UU., n. 17355/09; conf. Cass. civile, sez. VI, n. 15890/17; Tribunale Milano sez. I, n. 12643/13). Viceversa, detti verbali non fanno fede dei fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, né dei fatti della cui verità essi si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Trib. Bari sez. III, n. 1141/17; Trib. Bari sez. III, n. 581/17).
pagina 4 di 7 In applicazione di tali principi, si è ritenuto che le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori agli ispettori dell'autorità che espleta funzioni di vigilanza e controllo non hanno di per sé un valore probatorio precostituito ed il giudice non può porre il verbale a fondamento della decisione, considerandolo come fonte esclusiva del proprio convincimento. Vanno, infatti, liberamente apprezzate dal giudice, nell'ambito di tutto il materiale raccolto, le circostanze che l'ispettore riferisce di aver appreso da dichiarazioni di terzi quali i lavoratori o che sono frutto di sue deduzioni (Cassazione civile, 23 giugno 2008 n. 17049). Orbene, in sede di prova testimoniale i funzionari dell' hanno Controparte_5 confermatole conclusioni dell'attività ispettiva espletata, con specifico riferimento all'acquisizione della documentazione relativa ai lavoratori denuncianti, nonché all'escussione dei medesimi. Gli stessi lavoratori, a loro volta, hanno confermato il contenuto delle dichiarazioni rilasciate agli ispettori del lavoro, allorché avevano riferito di aver lavorato alle dipendenze dell'opponente in epoca antecedente alla formalizzazione del rapporto di lavoro, con specifica indicazione delle giornate di riferimento. Trattasi di dichiarazioni assolutamente convergenti sul punto e come tali suscettibili di reciproco riscontro. Com'è noto infatti, la veridicità della deposizione deve essere valutata discrezionalmente dal giudice sulla base di elementi di natura oggettiva ( quali la precisione e completezza, le possibili contraddizioni ecc.) e soggettiva ( la credibilità della dichiarazione in base alle qualità personali, ai rapporti fra le parti e anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite). Nel caso di specie, dal punto di vista oggettivo rilevano la precisione delle dichiarazioni, il reciproco riscontro fra le medesime, nonché l'assenza di evidenti contraddizioni. Dal punto di visto soggettivo rileva il fatto che le deposizioni rese dai lavoratori e poste a fondamento degli addebiti elevati nei confronti dell'opponente si riferiscono chiaramente a fatti e situazioni del tutto estranee alle ragioni ed alle pretese all'epoca azionate dai lavoratori, i quali non avevano e non hanno, quindi, alcuno specifico interesse all'esito del presente giudizio. Viceversa, nessun elemento di segno contrario è stato offerto dall'opponente, che non ha assolto allo specifico onere di provare i modificativi o estintivi della pretesa azionata nei suoi confronti. L'opponente, in particolare, si è limitata a contestare la fondatezza degli addebiti sull'assunto di una sorta di ontologica inattendibilità dei lavoratori, che ne avrebbe minato in radice la credibilità non solo nel corso degli accertamenti ispettivi, ma anche nell'ambito del giudizio di opposizione, sconfinando addirittura nell'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c.. Tale tesi, nella quale si sostanzia l'intero atto di opposizione, non coglie nel segno e va disattesa alla luce delle considerazioni che seguono. Innanzitutto, appare del tutto privo di pregio il richiamo alla previsione di cui all'art. 246 c.p.c.. Com'è noto, la capacità a testimoniare deve essere riconosciuta a chiunque non sia parte del processo.
pagina 5 di 7 Non possono quindi essere chiamate a testimoniare le persone che hanno nella causa un interesse giuridicamente qualificato che potrebbe giustificare la loro partecipazione al giudizio ( Cfr. ex plurimis :Cassazione 2013/21106; App. Genova 2 luglio 2020n. 623; Trib. Milano 21 settembre 2022 n. 7273 ). Non rileva invece l'interesse di fatto ad un determinato esito del processo nè un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal testimone o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione a partecipare al giudizio ( Cass. 14 giugno 2019 n. 38242; Trib. Bari 15 ottobre 2019). Su tali rilievi è stata ripetutamente riconosciuta la capacità a testimoniare del lavoratore dipendente di una delle parti ( Cass. 7 aprile 2008 n. 899; Cassazione 27 febbraio 2001n. 2842; Cassazione 6 aprile 1982 n. 2125), con la precisazione che il solo fatto di essere dipendente non legittima un'automatica valutazione di scarsa attendibilità della fonte dichiarativa ( Cassazione 29/1/2013n. 5). Tanto premesso, l'opponente non ha evidenziato specifici profili di contraddittorietà delle fonti dichiarative addotte dall'amministrazione resistente. Anzi, con specifico riferimento alla quantificazione delle giornate e alla determinazione dei periodi di lavoro l'opponente ha effettuato una contestazione assai generica, non avendo preso posizione, in maniera specifica, sui periodi e le giornate per ciascun lavoratore, pur trattandosi di circostanze rientranti nella sua sfera di conoscibilità. La testimonianza resa da e , invero, se per un verso Testimone_1 Testimone_2 consente di ravvisare nell'attività lavorativa svolta tutte le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato, per altro verso non contiene alcun elemento idoneo a sconfessare le dichiarazioni dei lavoratori in ordine allo svolgimento dell'attività in epoca antecedente alla regolarizzazione del rapporto di lavoro. In particolare, il fatto che i due testi de quibus abbiano entrambi dichiarato di aver iniziato a lavorare alle dipendenza dell'opponente dopo il 13/8/2014, certamente non prova che ciò sia avvenuto anche per tutti gli altri lavoratori stagionali impiegati dall'opponente, né che i testi di parte opposta abbiano riferito circostanze non veritiere. Peraltro, proprio il contenuto delle dichiarazioni rese dai tesi addotti dall'opponente rileva la fallacia della tesi, tenacemente sostenuto dall'opponente, secondo cui le risultanze degli accertamenti ispettivi e la credibilità dei lavoratori sarebbero compromesse in radice dalla mancata escussione di altri lavoratori “indifferenti “. L'opposizione proposta è, dunque, integralmente infondata, per cui la stessa deve essere rigettata, con la conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata, previa riduzione dell'importo della sanzione irrogata alla minore somma di € 17.910,00, così rideterminata in via di autotutela dall'amministrazione ordinanza-ingiunzione n. 856/2014 Bis del 7.1.2016. Nessun provvedimento va adottato in relazione alle spese del giudizio, posto che l'Amministrazione si è costituita e si è difesa in giudizio per il tramite di propri funzionari, senza sostenere spese legali, si ritiene che alla stessa spetti soltanto la rifusione delle spese, diverse da quelle generali, che siano state espressamente sostenute, da indicarsi in apposita nota che, allo stato, non risulta versata in atti (cfr. Cass. sez. I, 2.9.2005 n. 17708; Cass. sez. II, 24.5.2011 n. 11389). pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- riduce la sanzione irrogata alla minore somma di euro 17.910,00, così come rideterminata in via di autotutela dall'amministrazione con l'ordinanza-ingiunzione n. 856/2014 Bis del 7.1.2016;
- nulla sulle spese. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata all'esito dell'udienza del 29/1/2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Foggia, 17 febbraio 2025 Il Giudice dott. Francesco Pellecchia
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 250/2015 promossa da:
(C. F. in proprio e in qualità di Parte_1 C.F._1
Amministratore Unico della , con il patrocinio Parte_2 delle avv. te Carla Antonia Distaso e Giovina d'Addato, elettivamente domiciliata alla Via Nazionale, 81, in San Ferdinando di Puglia (BAT) presso il difensore avv. ta Carla Antonia Distaso
- OPPONENTE - contro
(C. F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ufficio sito in al Viale Giuseppe Di Vittorio, 1, rappresentata e difesa da funzionari del CP_1 proprio ufficio.
- OPPOSTA –
OGGETTO: opposizione avverso ordinanza ingiunzione. CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note autorizzate per l'udienza del 29 gennaio 2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c. p. c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con ricorso depositato in data 16 gennaio 2015 , in proprio e nella qualità Parte_1 di Amministratore Unico della , obbligata in Parte_2 solido, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 856/2014, emessa in data 11 dicembre 2014 dal Dirigente della Direzione già Controparte_1
- e notificata in data 18 Parte_3 dicembre 2014, con la quale le era stato ingiunto, in qualità di Amministratore Unico della
, obbligata in solido, il pagamento della complessiva Parte_2
pagina 1 di 7 somma di € 20.583,00, comprensiva di spese di notifica, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
– “In via preliminare, pronunciare la sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 150/2011, perché palesemente illegittimo in quanto illegittime e contro legge le prove a fondamento dello stesso, nonché per l'onerosità della somma comminata di € 20.583,00 con l'ordinanza-ingiunzione.
– In via principale, dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione n. 856/2014 emessa dalla
in data 11/12/2014 e notificata il 18/12/2014 per la Controparte_1 vazioni esaurientemente sopra esposte.
– Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, in favore dei procuratori anticipanti.” Con comparsa di risposta del 28 febbraio 2015 si costituiva la Controparte_2
nella persona del Dirigente pro tempore, chiedendo il rigetto
[...] dell'opposizione e la condanna di parte opponente al pagamento delle competenze di giudizio. Sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza- ingiunzione opposta e chiusa la fase istruttoria, la causa ritenuta matura per la decisione veniva rinviata all'udienza del 29 gennaio 2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e discussione orale. 2. In punto di fatto occorre premettere quanto segue. 2a) Con richiesta di intervento datata 7 febbraio 2014 ed inviata tramite raccomandata A.R. pervenuta in data 17 febbraio 2014, l'avv. Caterina Di Biase, nell'interesse dei sig.ri
[...]
, , , Pt_4 Parte_5 CP_3 Parte_6 Controparte_4 Persona_1
chiedeva all' di di intervenire a tutela dei propri
[...] Controparte_5 CP_1 assistiti per:
- la mancata corresponsione da parte del datore di lavoro (nella specie Parte_2
) delle retribuzioni relative alle mensilità di ottobre e novembre 2013;
[...]
- la mancata consegna dei prospetti paga relativi a dette mensilità;
- la mancata corresponsione delle retribuzioni dovute per lavoro straordinario ed a titolo di indennità di percorso. 2b) In data 28 febbraio 2014, Funzionari dell' si recavano presso la sede della CP_5 società al fine di acquisire la documentazione di lavoro relativa ai denuncianti. 2c) Acquisita anche la documentazione contabile di riferimento, in data 1°e 2 aprile 2014 presso il Servizio Ispezione del Lavoro di venivano acquisite le dichiarazioni dei 6 CP_1 lavoratori, i quali:
-- riferivano di aver effettuato un numero di giornate superiore a quelle denunciate e retribuite;
-- precisavano di aver iniziato a lavorare prima del 14/08/2014 (data di assunzione dichiarata dall'azienda)1;
-- indicavano nel dettaglio le giornate di lavoro effettivo (cfr. doc. 4 fascicolo parte opposta). 2d) In data 20 maggio 2014, veniva redatto il verbale conclusivo degli accertamenti n. FG00001/2014-493-03 avente n. Prot.14482 contestando le seguenti violazioni: 1) art. 3, comma 3, del D.L. 12/2002, e successive modificazioni ed integrazioni - (c.d. maxisanzione) per aver impiegato, il datore, i predetti sei lavoratori, come in atti 1I documenti di assunzione consegnati dall'azienda recano quale data di comunicazione preventiva quella del 13 agosto 2014, con inizio prestazione lavorativa dal 14 agosto 2014. pagina 2 di 7 generalizzati, senza che risultassero da qualsivoglia documentazione obbligatoria di lavoro e dunque completamente sconosciuti alla P.A. ai fini previdenziali, assicurativi, di sicurezza;
2) art. 4 bis, c.2, D.Lgs.n.181/2000 -, come sostituito dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 297/2002, per non avere, il datore, consegnato ai predetti lavoratori, all'atto della assunzione (effettiva adibizione al lavoro) e prima dell'immissione al lavoro, una dichiarazione sottoscritta dallo stesso, contenente i dati della registrazione effettuata sul libro unico del lavoro in uso, nonché delle condizioni di lavoro applicate al rapporto, prevista dal D.lgs n. 152/1997 in attuazione della Direttiva Comunitaria 91/533/CEE;
3) art. 39, comma 1 e 2 del D.L. n. 112/2008, per avere omesso, dalla data dell'inizio effettivo della prestazione lavorativa, le previste annotazioni nel libro unico del lavoro;
(cfr. doc. 1 Bis del fascicolo di parte opposta). 2e) In data 16 settembre 2014 a carico di , in qualità di Amministratore Parte_1
Unico della ditta Agri O.P. Italia Srl Società Agricola, obbligata in solido, veniva redatto il rapporto di illecito amministrativo n°FG00002/2014-888- Prot. n°234/SIL per violazione delle disposizioni in materia di lavoro (cfr. doc. 2 fascicolo di parte opposta). 2f) In data 11 dicembre 2014, il Dirigente della , emetteva Controparte_1
l'Ordinanza-Ingiunzione di pagamento n. 856/2014, regolarmente notificata all'Amministratore Unico e alla società, con la quale si intimava il pagamento della somma complessiva di € 20.583,00, quale sanzione amministrativa per la violazione:
-- dell'art. 3 comma 3 del D.L. 12/2002 convertito in Legge n. 73/2002, come modificato dall'art. 36 bis, comma 7 del D.L. n. 223/2006 convertito in Legge n. 248/2006 (sanzione amministrativa per € 16.950,00);
-- dell'art. 4 bis, comma 2, D.lgs. 181/2000- sanzione stabilita sulla base dell'art. 19, comma 2, D.lgs 276/03 (sanzione per € 3.000,00);
-- dell'art. 39, comma 7, del D.L. n. 112/08 (sanzione amministrativa per € 600,00), ed € 33,00 per spese di procedura. 2g) Con ordinanza-ingiunzione n. 856/2014 Bis del 7.1.2016 la Controparte_6
provvedeva a rettificare in melius l'ordinanza-ingiunzione dell'11
[...] dicembre 2014, comminando la sanzione amministrativa di € 17.910,00. Il provvedimento in autotutela veniva adottato sui seguenti rilevi:
- da un attento esame degli atti del procedimento ispettivo, la violazione di cui al punto uno era stata calcolata per n. 165 giornate complessive, vale a dire anche per giornate successive alla data del 14/08/2013 (data di regolare assunzione);
- tale conteggio doveva ritenersi frutto di errore, poiché l'azienda aveva comunicato l'assunzione dal giorno 13/08/2013;
- ferma restando la maxisanzione per lavoro sommerso, prevista dal legislatore per il lavoro irregolare in quanto tale ( rilevando anche una sola giornata), dovevano computarsi, con riferimento alla sanzione accessoria prevista in relazione al numero di giornate di lavoro sommerso:
-- con riferimento alla sola lavoratrice sig.ra giorni: 7 Persona_2
-- con riferimento alla sola lavoratrice sig.ra giorni: 16 Parte_5
-- con riferimento al solo lavoratrice sig. giorni: 18 Parte_4
-- con riferimento alla sola lavoratrice sig.ra giorni: 9 Parte_6
-- con riferimento alla sola lavoratrice sig.ra giorni: 11 CP_3
-- con riferimento al solo lavoratrice sig. giorni: 16 Persona_3
pagina 3 di 7 per un totale di 77 giornate non denunciate in luogo delle 165 indicate nell'ordinanza. 3. Tanto premesso in punto di fatto, nel merito l'opposizione è infondata non può trovare accoglimento alla luce delle seguenti considerazioni. Preliminarmente giova rammentare che nel giudizio di opposizione avverso sanzione amministrativa, le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione Pubblica e dal soggetto sanzionato, con l'effetto che grava sulla prima l'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito amministrativo e, quindi, la responsabilità dell'opponente, mentre grava su quest'ultimo l'onere di provare gli eventuali fatti impeditivi o estintivi (Cass., Sez. II, n. 5122/11). Nella specie, l'amministrazione resistente, assolvendo il suddetto onere probatorio, ha allegato, quale atto sul quale si fonda la pretesa creditoria e dal quale poter evincere i fatti costitutivi dell'illecito contestato, il verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo redatto e sottoscritto dai pubblici ufficiali, con i relativi allegati, Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il valore probatorio dei verbali ispettivi deve essere, in via esclusiva, ricostruito secondo il seguente paradigma: a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni, quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese al verbalizzante dalle parti o da terzi;
c) argomento di prova, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale (Cass., n. 166/14). Ne deriva che, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa, è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale (ex multis, Cass., SS.UU., n. 17355/09; conf. Cass. civile, sez. VI, n. 15890/17; Tribunale Milano sez. I, n. 12643/13). Viceversa, detti verbali non fanno fede dei fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, né dei fatti della cui verità essi si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Trib. Bari sez. III, n. 1141/17; Trib. Bari sez. III, n. 581/17).
pagina 4 di 7 In applicazione di tali principi, si è ritenuto che le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori agli ispettori dell'autorità che espleta funzioni di vigilanza e controllo non hanno di per sé un valore probatorio precostituito ed il giudice non può porre il verbale a fondamento della decisione, considerandolo come fonte esclusiva del proprio convincimento. Vanno, infatti, liberamente apprezzate dal giudice, nell'ambito di tutto il materiale raccolto, le circostanze che l'ispettore riferisce di aver appreso da dichiarazioni di terzi quali i lavoratori o che sono frutto di sue deduzioni (Cassazione civile, 23 giugno 2008 n. 17049). Orbene, in sede di prova testimoniale i funzionari dell' hanno Controparte_5 confermatole conclusioni dell'attività ispettiva espletata, con specifico riferimento all'acquisizione della documentazione relativa ai lavoratori denuncianti, nonché all'escussione dei medesimi. Gli stessi lavoratori, a loro volta, hanno confermato il contenuto delle dichiarazioni rilasciate agli ispettori del lavoro, allorché avevano riferito di aver lavorato alle dipendenze dell'opponente in epoca antecedente alla formalizzazione del rapporto di lavoro, con specifica indicazione delle giornate di riferimento. Trattasi di dichiarazioni assolutamente convergenti sul punto e come tali suscettibili di reciproco riscontro. Com'è noto infatti, la veridicità della deposizione deve essere valutata discrezionalmente dal giudice sulla base di elementi di natura oggettiva ( quali la precisione e completezza, le possibili contraddizioni ecc.) e soggettiva ( la credibilità della dichiarazione in base alle qualità personali, ai rapporti fra le parti e anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite). Nel caso di specie, dal punto di vista oggettivo rilevano la precisione delle dichiarazioni, il reciproco riscontro fra le medesime, nonché l'assenza di evidenti contraddizioni. Dal punto di visto soggettivo rileva il fatto che le deposizioni rese dai lavoratori e poste a fondamento degli addebiti elevati nei confronti dell'opponente si riferiscono chiaramente a fatti e situazioni del tutto estranee alle ragioni ed alle pretese all'epoca azionate dai lavoratori, i quali non avevano e non hanno, quindi, alcuno specifico interesse all'esito del presente giudizio. Viceversa, nessun elemento di segno contrario è stato offerto dall'opponente, che non ha assolto allo specifico onere di provare i modificativi o estintivi della pretesa azionata nei suoi confronti. L'opponente, in particolare, si è limitata a contestare la fondatezza degli addebiti sull'assunto di una sorta di ontologica inattendibilità dei lavoratori, che ne avrebbe minato in radice la credibilità non solo nel corso degli accertamenti ispettivi, ma anche nell'ambito del giudizio di opposizione, sconfinando addirittura nell'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c.. Tale tesi, nella quale si sostanzia l'intero atto di opposizione, non coglie nel segno e va disattesa alla luce delle considerazioni che seguono. Innanzitutto, appare del tutto privo di pregio il richiamo alla previsione di cui all'art. 246 c.p.c.. Com'è noto, la capacità a testimoniare deve essere riconosciuta a chiunque non sia parte del processo.
pagina 5 di 7 Non possono quindi essere chiamate a testimoniare le persone che hanno nella causa un interesse giuridicamente qualificato che potrebbe giustificare la loro partecipazione al giudizio ( Cfr. ex plurimis :Cassazione 2013/21106; App. Genova 2 luglio 2020n. 623; Trib. Milano 21 settembre 2022 n. 7273 ). Non rileva invece l'interesse di fatto ad un determinato esito del processo nè un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal testimone o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione a partecipare al giudizio ( Cass. 14 giugno 2019 n. 38242; Trib. Bari 15 ottobre 2019). Su tali rilievi è stata ripetutamente riconosciuta la capacità a testimoniare del lavoratore dipendente di una delle parti ( Cass. 7 aprile 2008 n. 899; Cassazione 27 febbraio 2001n. 2842; Cassazione 6 aprile 1982 n. 2125), con la precisazione che il solo fatto di essere dipendente non legittima un'automatica valutazione di scarsa attendibilità della fonte dichiarativa ( Cassazione 29/1/2013n. 5). Tanto premesso, l'opponente non ha evidenziato specifici profili di contraddittorietà delle fonti dichiarative addotte dall'amministrazione resistente. Anzi, con specifico riferimento alla quantificazione delle giornate e alla determinazione dei periodi di lavoro l'opponente ha effettuato una contestazione assai generica, non avendo preso posizione, in maniera specifica, sui periodi e le giornate per ciascun lavoratore, pur trattandosi di circostanze rientranti nella sua sfera di conoscibilità. La testimonianza resa da e , invero, se per un verso Testimone_1 Testimone_2 consente di ravvisare nell'attività lavorativa svolta tutte le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato, per altro verso non contiene alcun elemento idoneo a sconfessare le dichiarazioni dei lavoratori in ordine allo svolgimento dell'attività in epoca antecedente alla regolarizzazione del rapporto di lavoro. In particolare, il fatto che i due testi de quibus abbiano entrambi dichiarato di aver iniziato a lavorare alle dipendenza dell'opponente dopo il 13/8/2014, certamente non prova che ciò sia avvenuto anche per tutti gli altri lavoratori stagionali impiegati dall'opponente, né che i testi di parte opposta abbiano riferito circostanze non veritiere. Peraltro, proprio il contenuto delle dichiarazioni rese dai tesi addotti dall'opponente rileva la fallacia della tesi, tenacemente sostenuto dall'opponente, secondo cui le risultanze degli accertamenti ispettivi e la credibilità dei lavoratori sarebbero compromesse in radice dalla mancata escussione di altri lavoratori “indifferenti “. L'opposizione proposta è, dunque, integralmente infondata, per cui la stessa deve essere rigettata, con la conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata, previa riduzione dell'importo della sanzione irrogata alla minore somma di € 17.910,00, così rideterminata in via di autotutela dall'amministrazione ordinanza-ingiunzione n. 856/2014 Bis del 7.1.2016. Nessun provvedimento va adottato in relazione alle spese del giudizio, posto che l'Amministrazione si è costituita e si è difesa in giudizio per il tramite di propri funzionari, senza sostenere spese legali, si ritiene che alla stessa spetti soltanto la rifusione delle spese, diverse da quelle generali, che siano state espressamente sostenute, da indicarsi in apposita nota che, allo stato, non risulta versata in atti (cfr. Cass. sez. I, 2.9.2005 n. 17708; Cass. sez. II, 24.5.2011 n. 11389). pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- riduce la sanzione irrogata alla minore somma di euro 17.910,00, così come rideterminata in via di autotutela dall'amministrazione con l'ordinanza-ingiunzione n. 856/2014 Bis del 7.1.2016;
- nulla sulle spese. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata all'esito dell'udienza del 29/1/2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Foggia, 17 febbraio 2025 Il Giudice dott. Francesco Pellecchia
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