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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/12/2025, n. 17511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17511 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
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Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
Il tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa Alessandra
TO, all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., dato atto che entrambe le parti hanno depositato le rispettive note di trattazione scritta, chiedendo la rimessione della causa in decisione ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16723 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo” e vertente tra in persona del Ministro Parte_1 pro tempore, nonché in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale dello Stato, nonché domiciliati ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma via dei Portoghesi n. 12 attori opponenti e
Controparte_1
, in persona dei Curatori, elettivamente domiciliati in Roma, Via
[...]
Valadier n. 39, presso e nello studio dell'Avv. Andrea Abatecola, che li rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositata la comparsa di costituzione in giudizio, giusta autorizzazione del GD in atti convenuto opposto
Motivi della Decisione
§-1. Fatti controversi.
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1.1 Con il ricorso ingiuntivo all'origine della lite, iscritto al n. 72609/2022
r.g., il , in persona del Parte_3 curatore, ha chiesto la condanna del , in solido con Parte_1
l'Istituto scolastico indicato in epigrafe, al pagamento della somma di €
20.917,32, di cui:
i. € 18.944,26 a titolo di “compenso revisionale - adeguamento al costo del lavoro” per il maggior numero di ore lavorative impiegate settimanalmente per la fornitura del servizio di pulizia dei locali dell'istituto scolastico, come portato dalle fatture in dettaglio indicate in ricorso;
ii. € 432,09, a saldo della fattura n. 2014001324 del 31 marzo 2014 emessa per corrispettivo contrattuale del servizio di pulizia reso nel mese di marzo 2014 e solo parzialmente onorata;
iii. € 1.540,97 a titolo di interessi di mora, maturati sull'importo delle fatture analiticamente indicate in ricorso, per quanto tardivamente onorate dall'Amministrazione.
A motivo della domanda, ha esposto che:
(a) quale partecipe (in veste di mandante) del R.T.I. costituito con il
C.N.S. (Capogruppo Nazionale Servizi Società Cooperativa) in qualità di mandataria, il in bonis si vedeva aggiudicare, dall' Controparte_1 [...]
, l'appalto di fornitura del servizio di Controparte_2 pulizia presso gli istituti scolastici regionali, mediante l'impiego di ex lavoratori socialmente utili e/o di pubblica utilità;
(b) a seguito dell'aggiudicazione, il suddetto Raggruppamento
Temporaneo di Imprese stipulava, in data 28 dicembre 2006, con l'
[...]
il “Contratto normativo”, volto a regolamentare in via Controparte_2 generale ed uniforme la fornitura del servizio di pulizia presso i distinti istituti scolastici della Regione, analiticamente indicati nei documenti allegati al contratto;
(c) in data 26 ottobre 2007 l'esponente - quale soggetto Controparte_1 assuntore, ossia demandato alla materiale fornitura del servizio di pulizia - stipulava con l'istituto scolastico indicato in epigrafe il “Contratto attuativo”;
(d) con sentenza del Tribunale di Roma in data 30 marzo 2017, il veniva posto in fallimento, con il conseguente scioglimento ex CP_1
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lege del contratto di costituzione del Raggruppamento Temporaneo di
Imprese, nonché del mandato conferito al C.N.S.;
(e) aveva pertanto diritto di vedersi versare il corrispettivo per il servizio di pulizia reso in forza dei diversi Contratti Attuativi stipulati con i distinti
Istituti scolastici.
1.2 A seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo n. 22081/2022 le
Amministrazioni ingiunte hanno proposto opposizione ed eccepito: (a)
l'incompetenza del Tribunale di Roma ad emettere il decreto ingiuntivo, con conseguente nullità del provvedimento opposto;
(b) che nulla fosse dovuto a titolo di adeguamento dei compensi per l'incremento delle ore lavorative settimanalmente impiegate per la fornitura del servizio di pulizia, atteso il tenore testuale del contratto inter partes; (c) la mancata prova dell'incremento orario delle prestazioni lavorative sostenuto dalla controparte.
1.3 Attivato il contraddittorio, il Controparte_3 si è costituito in giudizio ed ha contestato tutte le ragioni
[...] dell'opposizione.
In particolare, l'odierna convenuta ha sostenuto che il credito per compenso revisionale sarebbe stato riconosciuto dal con CP_4 sentenza n. 1765/2016, pronunciata inter partes, nonché in altri giudizi amministrativi intentati dal medesimo nei riguardi di altri istituti CP_1 scolastici della Regione Campania, che avrebbe dichiarato la nullità della clausola di cui all'art. 12, comma 2, del Contratto Normativo, nonché condannato l'Amministrazione al versamento “del compenso revisionale ex 115 d.lgs. n. 163/2006”; inoltre, ha sostenuto che l'incremento del numero delle ore lavorative prestate settimanalmente, per la pulizia dei locali dell'Istituto, e il correlativo incremento del compenso dovuto all'Appaltatore fosse previsto e consentito dal Contratto
Normativo (art. 4), secondo cui l'Assuntore (fornitore) si era impegnato ad assicurare “il mantenimento dei livelli occupazionali e retributivi del personale ex LSU ed ex LPU”, sì da dover sottostare all'Accordo Regionale concluso dalle Organizzazioni Sindacali in data 30 luglio 2007.
1.4 Tali i fatti controversi, la causa, istruita per mezzo della prova testimoniale le cui risultanze sono in atti, è pervenuta all'udienza del 12
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dicembre 2025, fissata ex comb. disp. artt. 281-quinquies c.p.c.; all'esito, il tribunale ha emesso la presente sentenza.
§-2. Questioni pregiudiziali.
In primo luogo, va disaminata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata, quale primo motivo di opposizione, dalle Amministrazioni in epigrafe.
Orbene, essa è infondata e va quindi respinta, alla luce dei principî enunciati, dalla Corte di cassazione, in sede di regolamento di competenza quanto a una causa gemella ed inerente ai servizi di pulizia prestati, in forza del medesimo Contratto Normativo in atti (cfr. doc. 2 al ricorso monitorio nonché all. B all'atto di citazione), dal in Controparte_1 favore di altro istituto scolastico della CP_2
Trattasi dell'ordinanza racc. n. 13908/2024, in data 20 maggio 2024
(depositata in data 24 maggio 2024), ove si legge:
«Premesso che, come incontroverso in causa, il luogo in cui è sorta
l'obbligazione è situato nel circondario del Tribunale di Napoli, la questione verte sulla corretta individuazione del forum destinatae solutionis.
In tema di obbligazioni pecuniarie degli enti pubblici, anche a seguito della riforma dell'ordinamento degli enti locali e della relativa disciplina finanziaria contabile, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali, pur a prescindere da una specifica pattuizione tra le parti, il principio secondo cui nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello
Stato ed anche a titolo di interessi per ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del forum destinatae solutionis spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria dell'ente debitore (nella specie Roma, essendo stato convenuto, con il ricorso per ingiunzione, il ), e ciò anche nel caso in cui il Parte_1 pagamento debba essere effettuato mediante accreditamento del relativo importo su un conto corrente bancario o postale o mediante commutazione del relativo titolo in vaglia cambiario o postale, costituendo tali forme di adempimento, applicabili su richiesta del creditore ed aventi carattere facoltativo per il titolare dell'ufficio di tesoreria, una mera semplificazione delle modalità di riscossione che non comporta una modificazione del luogo dell'adempimento (Cass. 3505/2020; Cass. 30006/2018).
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Né potrebbe individuarsi come tesoreria quella dell'istituto scolastico, evocato in solido per il credito del Fallimento opposto. Ed invero, nelle cause con una pluralità di convenuti, nelle quali è parte un'amministrazione dello
Stato, come litisconsorte necessario, prevale la competenza del foro erariale, trattandosi di competenza funzionale e inderogabile (Cass. 26883/2020). Il che esclude anche il foro convenzionale, individuato dal Tribunale di
Roma nel Tribunale di Napoli, attesa l'inderogabilità del foro erariale».
§-3. Merito della lite.
L'opposizione del e dell' Parte_1 [...]
indicato in epigrafe è parzialmente fondata, per quanto di seguito CP_5 considerato.
3.1 Quanto alla richiesta di pagamento dell'importo di € 432,09, portato dalla fattura n. 2014001324 del 31 marzo 2014, emessa per il canone contrattuale a fronte del servizio di pulizia reso nel mese di marzo 2014 e rimasta parzialmente insoluta (cfr. all. 13 al ricorso monitorio), si osserva quanto segue.
In merito, giova premettere che trattandosi di azione di adempimento ex contractu, spettava all'ingiungente (attore sostanziale) di dimostrare il titolo
e la scadenza dell'obbligazione, mentre all'opponente (convenuto sostanziale) di dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi eccepiti in giudizio («in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento»: Cass. Sez. 2, 21/05/2019).
Orbene, il Fallimento del ha fornito riscontro della Controparte_1 propria pretesa creditoria mediante:
(i) il Contratto Normativo concluso in data 28 dicembre 2006 dalla capogruppo (mandataria) del Raggruppamento Temporaneo di Imprese di cui partecipe (in qualità di mandante) il in bonis, per la Controparte_1 fornitura del servizio di pulizia in favore degli istituti scolastici indicati nel
Capitolato tecnico allegato (all. 2 al ricorso ingiuntivo);
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(ii) il relativo “capitolato tecnico”, ove regolamentate le obbligazioni assunte hinc et inde, ivi inclusa quella di pagamento, e le relative scadenze;
(iii) il Contratto Attuativo stipulato dal in bonis in data 26 CP_1 ottobre 2007, per l'assunzione del servizio di pulizia presso l'istituto indicato in epigrafe (cfr. all. 1, B e C all'atto di citazione).
Ciò posto, poiché dai predetti documenti si trae che, a fronte della fornitura del servizio di pulizia per 35 ore settimanali, l' avrebbe CP_6 maturato il diritto a vedersi corrispondere il canone mensile indicato nel
Capitolato a corredo del Contratto Normativo, e poiché le opponenti non hanno contestato la fornitura del servizio, nel numero delle ore previste in contratto, deve dirsi assolta la prova del titolo e della scadenza dell'obbligazione dedotta (parzialmente) insoluta nel ricorso monitorio.
Spettava dunque alla opponente Amministrazione di dimostrare l'effettivo, integrale pagamento, quale fatto estintivo del credito vantato a saldo della fattura n. 2014001324 del 31 marzo 2014 azionata in via monitoria per la somma di € 432,09 rimasta impagata.
Tale prova non può dirsi assolta;
di vero, le amministrazioni opponenti non hanno dimostrato né documentato alcun pagamento.
Pertanto, deserto l'onere della prova gravante sul debitore, la domanda ingiuntiva risulta fondata in parte qua.
3.2 Parimenti fondata è la richiesta di pagamento degli interessi di mora calcolati, ex d.lgs. n. 231/2002, sulle fatture emesse per corrispettivo-base,
e maturati a seguito del loro tardivo pagamento (€ 1.540,97).
Pacifico ed incontestato (perché dedotto da entrambe le parti, in primis dal creditore che ha agito per il pagamento degli interessi) che la sorte delle fatture assolte in ritardo sia stata effettivamente pagata dall'Amministrazione debitrice, si osserva che nessuna contestazione è stata sollevata, né ora né allora, dalle odierne opponenti in ordine all'effettiva prestazione del servizio o sulla regolarità della fatturazione, così come non è stato dimostrato alcun fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Peraltro, la richiesta ingiuntiva risulta rispettosa delle tempistiche di pagamento previste dal Contratto Normativo e correlativo Capitolato Tecnico
(v. art. 15), né può negarsi l'applicazione, al caso considerato, del saggio previsto dall'art. 5, d.lgs. n. 231/2002, trattandosi senza meno di fattispecie
(appalto di servizi) annoverabile tra quelle contemplate nel predetto testo di
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legge, e prim'ancora nella direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
3.3 È invece fondato il motivo di opposizione – in realtà una mera difesa, perché consistente nella contestazione dei fatti costitutivi della domanda – inerente alla più importante voce di credito vantata nel ricorso ingiuntivo, per l'importo di € 18.944,26, nominalmente preteso a titolo di “compenso revisionale - adeguamento al costo del lavoro”, ma in realtà richiesto a compensazione del maggior numero di ore lavorative impiegate settimanalmente per la fornitura del servizio di pulizia dei locali dell'istituto scolastico, come portato dalle fatture in dettaglio indicate in ricorso.
Nello specifico, la ingiungente ha richiesto di essere remunerata delle maggiori ore di lavoro impiegate settimanalmente per la pulizia dei locali dell'istituto scolastico in epigrafe, a seguito dell'Accordo territoriale intercorso, in data 30 luglio 2027 (doc.
7.b alla comparsa di costituzione) con le Organizzazioni Sindacali rappresentative dei dipendenti ex LSU
(lavoratori socialmente utili) e ex LPU (impiegati in lavori di pubblica utilità).
Secondo tale accordo, a partire dal 1° settembre 2007 i lavoratori destinati ai servizi di pulizia, per l'appalto stipulato con l'
[...]
, avrebbero incrementato l'orario di lavoro da Controparte_2
35 a 36 ore settimanali (così il primo paragrafo), in vista di ulteriori incrementi, fino a raggiungere l'orario di 40 ore settimanali pro capite.
Sostiene il che il maggior esborso sostenuto per la CP_1 remunerazione dei dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto debba essere sostenuto dalla Committente, essendo ciò previsto sia dal Contratto
Normativo, sia dal Contratto Attuativo, e perché inoltre il credito di che trattasi sarebbe stato riconosciuto dal Tar Napoli – nella CP_2 sentenza n. 1765/2016, versata in atti (doc.
8.a alla comparsa di costituzione)
Tali assunti sono destituiti di fondamento.
Difatti, come si desume dalla chiarissima motivazione della sentenza
[...]
sopra indicata, il adiva il giudice amministrativo CP_4 Controparte_1
«per l'accertamento della nullità dell'art. 12 del Contratto Normativo stipulato il 28 dicembre 2006 con l' , […] per Controparte_2
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l'accertamento del diritto alla revisione del prezzo d'appalto ai sensi dell'art.
115 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e la conseguente condanna dell'amministrazione intimata al pagamento delle somme dovute a titolo di adeguamento periodico dei corrispettivi dell'appalto eseguito […] presso il
[..] nonché per la condanna Parte_2 dell'amministrazione intimata al rimborso dei costi sostenuti in conseguenza dell'incremento dell'orario di lavoro e della corrispondente maggiore retribuzione del personale impiegato nell'appalto» (così la sentenza pagine 2 e 3).
Su tale ultima, specifica voce di credito, che è quella giustappunto vantata nel ricorso ingiuntivo de quo agitur, il lungi dal CP_4 pronunciarsi nel merito, ha declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario, come si legge nella motivazione del provvedimento:
«venendo ora alla domanda di rimborso dei maggiori costi sostenuti in conseguenza dell'incremento dell'orario di lavoro della corrispondente maggior retribuzione del personale impiegato in appalto, il Collegio, confermando l'orientamento già fatto proprio dalla Sezione in casi omologhi a quello dedotto nel presente giudizio, ritiene di dover declinare la giurisdizione di questo adito giudice amministrativo in favore della giurisdizione del giudice ordinario».
E ancora:
«il Collegio ritiene che la controversia […] esuli dal novero di quelle riservate dall'art. 133, comma 1, lett. e, n. 2, c.p.a alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, le quali ineriscono alla “clausola di revisione del prezzo” ed al “relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuativa o periodica, nell'ipotesi di cui all'art. 115 del d.lgs. 12 aprile
2006, n. 163”. La clausola e il provvedimento di revisione periodica disciplinati dal menzionato art. 115 del d.lgs. n 163/2006 concernono, infatti,
[…] l'adeguamento del prezzo degli appalti di servizi e forniture rispetto all'andamento di mercato dei costi dei fattori produttivi […] 'ceteris rebus sic stantibus', ossia ferme restando le condizioni negoziali originariamente pattuite dalle parti in ordine alla natura ed alla quantità delle prestazioni dovute.
La domanda in esame [..] ha per oggetto il totalmente distinto profilo del rimborso dei maggiori oneri economici derivanti da una
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circostanza estranea all'andamento di mercato dei costi del servizio affidato e, segnatamente, consistente nell'incremento dell'orario di lavoro della manodopera in corso di appalto;
profilo che attiene, quindi alla variazione del quantum delle prestazioni richieste al gestore, nonché all'incidenza della stessa sulla remuneratività del corrispettivo ab origine pattuito, e che non può, come tale, considerarsi attratto all'orbita di giurisdizione esclusiva dell'adito giudice amministrativo».
«La fattispecie in scrutinio rientra pacificamente nella giurisdizione del giudice ordinario. Essa sussegue, infatti, allo spartiacque rappresentato dalla stipula del contratto affidato ed afferisce alla fase della sua esecuzione, così da attingere, in via diretta ed immediata, posizioni di diritto soggettivo scaturenti da un rapporto negoziale “iure privatorum”, perfezionato ed efficace, e cioè posizioni di diritto soggettivo che, in quanto tali, si incanalano nell'alveo naturale della cognizione del giudice ordinario, chiamato a verificare la conformità delle regole convenzionali e delle relative condotte attuative alla normativa civilistica» (pagine 10 e 11).
È escluso, quindi, che il giudice amministrativo abbia statuito alcunché, in ordine alla fondatezza della pretesa de qua agitur, ed è dunque escluso che il correlativo credito si possa dire acclarato con sentenza passata in giudicato.
È appena il caso di evidenziare che l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, sulla domanda ora in esame, non significa affatto che la domanda sia stata riconosciuta fondata né che il credito vantato dall'appaltatore sia stato riconosciuto sussistente: semplicemente il giudice amministrativo ha ritenuto, ai fini del riparto della giurisdizione e sulla scorta del noto criterio del petitum sostanziale, che la posizione giuridica soggettiva vantata dalla parte (allora) ricorrente non avesse natura di interesse legittimo, bensì astrattamente di diritto soggettivo, sì da non poter essere scrutinata in seno al giudizio amministrativo.
D'altronde, laddove la ingiungente (ossia l'attrice sostanziale) avesse ottenuto, dal giudice amministrativo, l'accoglimento, con sentenza passata in giudicato, anche della domanda dedotta nel presente giudizio, il presente contendere non avrebbe ragion d'essere, o meglio dovrebbe comunque
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concludersi con la revoca integrale del decreto ingiuntivo, per quanto emesso da giudice sprovvisto di giurisdizione, spettando al solo giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, la competenza funzionale e inderogabile (nonché estesa al merito) in materia di esecuzione delle sentenze (anche di condanna al pagamento di somme) emesse dallo stesso plesso giurisdizionale (v. comb. disp. artt. 14, 113 d.lgs. n. 104/2010).
In conclusione: nella fattispecie dedotta in controversia si discute non già dell'incremento del salario del personale dipendente, ma dell'incremento delle ore lavorative prestate settimanalmente per la fornitura del servizio di pulizia, presso gli istituti scolastici regionali. Pertanto, il presunto giudicato amministrativo favorevole alle ragioni del non sussiste, e CP_1 comunque - a tutto concedere - ove sussistesse, non potrebbe essere posto in esecuzione da altri, che dal giudice amministrativo in sede di ottemperanza.
Tanto premesso, nel merito la domanda (azione di adempimento) va disaminata sulla scorta dei princìpi già prima richiamati, in merito al riparto dell'onere della prova nelle azioni ex contractu (v. par. §-3.1).
Ebbene, va escluso che il abbia assolto l'onere della prova del CP_1 titolo dell'obbligazione che ha dedotto inadempiuta, per quanto di seguito considerato.
Difatti:
(i) i negozi giuridici imputabili alla Pubblica Amministrazione sono notoriamente soggetti alla forma scritta ad substantiam, ai sensi degli articoli 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923 (v. ex plurimis Cass. Sez. 3,
21/11/2023, n. 32337), e tanto vale anche per i Contratti Pubblici (v. l'art. 3, comma 6, d.lgs. n. 163/2006, applicabile nel caso di specie);
(ii) ragione per cui, l'ingiungente avrebbe dovuto esibire il documento ove consacrata l'assunzione dell'obbligo imputato alle odierne opponenti e che si sostiene inadempiuto;
(iii) il Contratto Normativo versato in atti (doc. 2 al ricorso ingiuntivo) non reca alcuna clausola in base alla quale la Committenza avrebbe dovuto remunerare le maggiori ore lavorative eventualmente impiegate motu proprio dall'appaltatore, rispetto a quelle indicate nel Capitolato Tecnico allegato al documento negoziale (all. 1 all'atto di citazione), né consacra alcun impegno ad incrementare proporzionalmente il corrispettivo, rispetto
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a quello previsto e pattuito nel ridetto Capitolato, sol per effetto delle variazioni unilateralmente apportate dall'appaltatore al numero delle ore lavorative rese da ciascun dipendente impiegato nei servizi di pulizia;
(iv) piuttosto, a termini del Contratto Normativo (art. 4), l'Appaltatore si impegnava a «ad effettuare la fornitura del servizio nella misura e con le modalità specificate nel Contratto Attuativo» (a sua volta richiamante l'Allegato A ed il Capitolato Tecnico a corredo del Contratto Normativo); inoltre si prevedeva esplicitamente (art. 4, par. 5) «l'importo contrattuale, fatte salve le eventuali modifiche derivanti dall'attuazione di quanto previsto dai successivi punti, rimane fisso e invariabile per l'intera durata del contratto, anche in presenza di variazione del numero di lavoratori. Le ore erogate infatti non subiranno variazioni in diminuzione.
Tale importo non deve considerarsi comunque garantito per l'Assuntore, stante la facoltà per il Contraente di avvalersi di quanto stabilito dall'art. 11
r.d. n. 2443/1923. Il Contraente, pertanto, potrà richiedere all'Assuntore di incrementare l'importo contrattuale stesso fino a concorrenza del limite di 1/5 alle stesse condizioni, termini e corrispettivi del presente Contratto normativo e del Contratto attuativo»;
(v) ancora, sempre a termini del Contratto Normativo (art. 4, par. 8)
l'Assuntore, «entro il secondo mese di vigenza dei contratti attuativi», avrebbe dovuto «presentare all' un piano di Controparte_2 ottimizzazione del servizio», che avrebbe potuto «comportare anche una redistribuzione delle unità di personale tra le istituzioni scolastiche»; il “piano di ottimizzazione” avrebbe dovuto essere «integrato dall'elenco nominativo degli ex LSU, completo di codici fiscali, e con l'indicazione della sede scolastica di assegnazione, del livello retributivo e dell'orario settimanale di lavoro», il tutto accompagnato da «una nota esplicativa dei criteri adottati per l'ottimizzazione e di quelli individuati ai fini dell'utilizzo delle economie nell'incremento graduale degli orari settimanali di lavoro»;
(vi) tale piano di ottimizzazione, «entro dieci giorni» dalla sua presentazione avrebbe dovuto ricevere la esplicita ratifica dell
[...]
fatta salva la doverosa verifica della sua Controparte_2
«compatibilità finanziaria» (sempre l'art. 4, par. 9, Contratto Normativo); dunque la ratifica non era affatto obbligatoria, essendo riservata all' CP_7
«la facoltà di proporre motivate modifiche al piano, da comunicare
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entro i predetti 10 giorni, alle quali l'Assuntore si [sarebbe dovuto attenere] inoltrando per la modifica un nuovo piano di ottimizzazione, pena la risoluzione dei Contratti Attuativi» (art. 4, par.
9, a seguire);
(vii) risulta infine previsto che, «al piano di ottimizzazione ratificato» sarebbe stata data «attuazione con effetto dal primo giorno del mese successivo alla ratifica, addivenendo alla stipula di nuovi contratti attuativi in tutti i casi in cui, per effetto della redistribuzione del personale e/o della modifica dell'orario settimanale di servizio,
l'importo contrattuale in atto non corrispond[esse] alle nuove prestazioni».
Tali le prescrizioni del Contratto Normativo, il Contratto Attuativo versato in atti (all. 3 al ricorso ingiuntivo) non dice nulla di più né di diverso da quanto sopra riportato ed anzi - a smentita degli assunti del - CP_1 richiama esplicitamente sia il Contratto Normativo, sia il Capitolato tecnico ad esso allegato, ove sono specificamente indicate le ore di lavoro settimanale da rendere per ogni istituto scolastico (in numero non superiore a 35/uomo/settimana), senza fare minimamente accenno all'accordo nelle more concluso tra l'Appaltatore (ossia il Raggruppamento di
Imprese), e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in materia di orario lavorativo del personale ex LSU ed ex LPU.
Ragione per cui, va escluso che l'Amministrazione odierna opponente, in virtù dei contratti pubblici versati in atti, si sia impegnata a versare un corrispettivo da incrementare proporzionalmente a fronte dell'aumento delle ore settimanali impiegate per la fornitura del servizio di pulizia, da parte dell'Appaltatore.
Dai contratti in questione emerge, piuttosto che, fermo lo ius variandi della Committenza (entro il limite del quinto d'obbligo), e ferma la possibilità di impiegare le economie di gestione per l'incremento delle ore lavorative settimanali (art. 4, par. 6), ogni modifica involgente l'utilizzo del personale alle dipendenze dell'Appaltatore avrebbe necessitato, ove ridondante sul corrispettivo contrattuale, di essere trasfusa, com'è normale, in uno specifico accordo modificativo, da stipulare sulla proposta dell'Assuntore (piano di ottimizzazione) e conseguente accettazione dell'Amministrazione, previa verifica della compatibilità finanziaria.
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Chiaramente, tale accordo modificativo non risulta finanche allegato dalla parte onerata (ingiungente), né quindi ve ne è prova in atti.
D'altronde, l'Accordo Territoriale esibito in atti (doc.
7.b alla comparsa di costituzione) risulta stipulato esclusivamente tra le Imprese consorziate in
R.T.I. e le Organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori ex LSU ed ex LPU, senza la partecipazione delle Amministrazioni odierne opponenti: è appena il caso di aggiungere che, per potere riferire ed imputare giuridicamente tale negozio anche alle Amministrazioni opponenti
(in termini di ratifica o di adesione postuma) sarebbe occorso un atto o provvedimento soggetto a forma scritta ad substantiam, di cui non v'è traccia in atti («i requisiti di validità dei contratti posti in essere dalla P.A., anche
"iure privatorum", attengono essenzialmente alla manifestazione della volontà ed alla forma: la prima deve provenire dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi), mentre la forma deve essere, a pena di nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli cui l'azione amministrativa è sempre soggetta. Il difetto di tali requisiti esclude la sussistenza di un contratto, configurandosi, invero, un comportamento di fatto privo di rilievi di sorta sul piano giuridico per l'assenza in radice dell'accordo tra le parti, richiesto dall'art. 1321 c.c., anche per la costituzione di un contratto invalido e non opponibile ai terzi»: in tali termini è Cass. n. 20033 del 06/10/2016; conf.
Cass. n. 5112 del 05/03/2018; Cass n. 14444 del 22/06/2006, Cass. n.
2216 del 05/02/2004: «nei contratti per i quali è prevista la forma scritta "ad substantiam", la ricerca della comune intenzione delle parti, utilizzabile ove il senso letterale delle parole presenti un margine di equivocità, deve essere compiuta, con riferimento agli elementi essenziali del contratto, soltanto attingendo alle manifestazioni di volontà contenute nel testo scritto, mentre non è consentito valutare il comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla stipulazione del contratto, in quanto non può spiegare rilevanza la formazione del consenso ove non sia stata incorporata nel documento scritto»; Cass. n. 3048 del 13/03/1992: «l'oggetto
e gli altri elementi essenziali di un contratto per il quale sia prescritta la forma scritta debbono risultare dalla scrittura»; conf.
Cass. n. 817 del 16/01/2014; Cass. n. 3398 del 05/06/1984; Cass. n.
6588 del 08/11/1983: «quando un negozio debba redigersi per iscritto ad
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substantiam, l'incontro delle volontà su tutti gli elementi essenziali del negozio deve risultare dallo scritto, sicché la Determinazione o determinabilità dell'oggetto non può ricavarsi aliunde»; conf. Cass. n.
6214 del 21/06/1999: «per i contratti per i quali è prescritta la forma scritta
"ad substantiam" la volontà comune delle parti deve rivestire tale forma per tutti gli elementi essenziali e pertanto l'oggetto di esso deve esser almeno determinabile in base ad elementi risultanti dall'atto stesso e non "aliunde"»).
Infine, la difesa convenuta sembra dimenticare che il contratto di appalto, quand'anche di servizi e quand'anche intercorso con una Pubblica
Amministrazione, resta un contratto con cui l'Appaltatore «assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro» (art. 1655 c.c.), sicché da un lato l'obbligazione assunta dall'Appaltatore è di risultato, non già di mezzi, dall'altro la gestione dell'azienda impiegata per la prestazione del risultato, ivi incluse le risorse umane, resta economicamente a carico dell'Appaltatore, ovviamente fatto salvo l'istituto della revisione dei prezzi (che in questa sede non rileva), e salva la volontà delle parti, eventualmente diversa: nel caso di specie, non
è documentato che le odierne Parti abbiano raggiunto un accordo che, in deroga alla disciplina generale del contratto, consentisse di riversare automaticamente sul Committente i maggiori costi sostenuti dall'Imprenditore per effetto dell'incremento dell'orario di lavoro dei propri dipendenti. Ragione per cui la domanda svolta nel ricorso ingiuntivo va respinta, come in dispositivo.
§-4. Conclusivamente, l'istanza ingiuntiva, al termine della lite, va ritenuta fondata per le voci di credito di cui alla lett. (ii) e (iii) al par. §-1.1, ossia a titolo di saldo canone per servizio di pulizia fornito nella mensilità di marzo 2014 (€ 432,09) e a titolo di interessi di mora dovuti sulle fatture analiticamente indicate in ricorso, e tardivamente onorate dall'Amministrazione (€ 1.540,97).
Diversamente va respinta per quanto concerne il credito vantato a titolo di “compenso revisionale - adeguamento al costo del lavoro”, vantato nella somma di € 18.944,26.
14 15
A tal proposito, è il caso di aggiungere che, nei precedenti favorevoli (dello stesso Tribunale) invocati ed esibiti in giudizio dalla difesa del , le CP_1 questioni sopra disaminate - che si reputano decisive ed assorbenti di ogni ulteriore considerazione - non risultano affatto considerate.
Si provvede quindi come a seguire;
considerate le ragioni della decisione e la rilevante riduzione del quantum debeatur, e profilandosi pertanto la distribuzione della soccombenza tra entrambe le parti, sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese del giudizio, ivi inclusa la fase monitoria.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta dal
[...]
e dal avverso il decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo n. 22081/2022, emesso in data 21 dicembre 2022, e per l'effetto:
(a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
(b) condanna le Amministrazioni opponenti al pagamento:
(b.1) della somma di € 432,09, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 su tale importo dalla scadenza della fattura n. 2014001324 del 31 marzo 2014, al saldo;
(b.2) della somma di € 1.540,97, a titolo di interessi di mora;
(c) respinge, nel resto la domanda giudiziale formulata dal CP_1 odierno convenuto opposto nel ricorso ingiuntivo iscritto al n. 72609/2022
r.g ed esitato nel decreto opposto;
- dichiara le spese del giudizio, ivi inclusa la fase monitoria, integralmente compensate tra le parti.
Roma, 14 dicembre 2025 il giudice
Alessandra TO
15
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
Il tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa Alessandra
TO, all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., dato atto che entrambe le parti hanno depositato le rispettive note di trattazione scritta, chiedendo la rimessione della causa in decisione ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16723 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo” e vertente tra in persona del Ministro Parte_1 pro tempore, nonché in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale dello Stato, nonché domiciliati ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma via dei Portoghesi n. 12 attori opponenti e
Controparte_1
, in persona dei Curatori, elettivamente domiciliati in Roma, Via
[...]
Valadier n. 39, presso e nello studio dell'Avv. Andrea Abatecola, che li rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositata la comparsa di costituzione in giudizio, giusta autorizzazione del GD in atti convenuto opposto
Motivi della Decisione
§-1. Fatti controversi.
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1.1 Con il ricorso ingiuntivo all'origine della lite, iscritto al n. 72609/2022
r.g., il , in persona del Parte_3 curatore, ha chiesto la condanna del , in solido con Parte_1
l'Istituto scolastico indicato in epigrafe, al pagamento della somma di €
20.917,32, di cui:
i. € 18.944,26 a titolo di “compenso revisionale - adeguamento al costo del lavoro” per il maggior numero di ore lavorative impiegate settimanalmente per la fornitura del servizio di pulizia dei locali dell'istituto scolastico, come portato dalle fatture in dettaglio indicate in ricorso;
ii. € 432,09, a saldo della fattura n. 2014001324 del 31 marzo 2014 emessa per corrispettivo contrattuale del servizio di pulizia reso nel mese di marzo 2014 e solo parzialmente onorata;
iii. € 1.540,97 a titolo di interessi di mora, maturati sull'importo delle fatture analiticamente indicate in ricorso, per quanto tardivamente onorate dall'Amministrazione.
A motivo della domanda, ha esposto che:
(a) quale partecipe (in veste di mandante) del R.T.I. costituito con il
C.N.S. (Capogruppo Nazionale Servizi Società Cooperativa) in qualità di mandataria, il in bonis si vedeva aggiudicare, dall' Controparte_1 [...]
, l'appalto di fornitura del servizio di Controparte_2 pulizia presso gli istituti scolastici regionali, mediante l'impiego di ex lavoratori socialmente utili e/o di pubblica utilità;
(b) a seguito dell'aggiudicazione, il suddetto Raggruppamento
Temporaneo di Imprese stipulava, in data 28 dicembre 2006, con l'
[...]
il “Contratto normativo”, volto a regolamentare in via Controparte_2 generale ed uniforme la fornitura del servizio di pulizia presso i distinti istituti scolastici della Regione, analiticamente indicati nei documenti allegati al contratto;
(c) in data 26 ottobre 2007 l'esponente - quale soggetto Controparte_1 assuntore, ossia demandato alla materiale fornitura del servizio di pulizia - stipulava con l'istituto scolastico indicato in epigrafe il “Contratto attuativo”;
(d) con sentenza del Tribunale di Roma in data 30 marzo 2017, il veniva posto in fallimento, con il conseguente scioglimento ex CP_1
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lege del contratto di costituzione del Raggruppamento Temporaneo di
Imprese, nonché del mandato conferito al C.N.S.;
(e) aveva pertanto diritto di vedersi versare il corrispettivo per il servizio di pulizia reso in forza dei diversi Contratti Attuativi stipulati con i distinti
Istituti scolastici.
1.2 A seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo n. 22081/2022 le
Amministrazioni ingiunte hanno proposto opposizione ed eccepito: (a)
l'incompetenza del Tribunale di Roma ad emettere il decreto ingiuntivo, con conseguente nullità del provvedimento opposto;
(b) che nulla fosse dovuto a titolo di adeguamento dei compensi per l'incremento delle ore lavorative settimanalmente impiegate per la fornitura del servizio di pulizia, atteso il tenore testuale del contratto inter partes; (c) la mancata prova dell'incremento orario delle prestazioni lavorative sostenuto dalla controparte.
1.3 Attivato il contraddittorio, il Controparte_3 si è costituito in giudizio ed ha contestato tutte le ragioni
[...] dell'opposizione.
In particolare, l'odierna convenuta ha sostenuto che il credito per compenso revisionale sarebbe stato riconosciuto dal con CP_4 sentenza n. 1765/2016, pronunciata inter partes, nonché in altri giudizi amministrativi intentati dal medesimo nei riguardi di altri istituti CP_1 scolastici della Regione Campania, che avrebbe dichiarato la nullità della clausola di cui all'art. 12, comma 2, del Contratto Normativo, nonché condannato l'Amministrazione al versamento “del compenso revisionale ex 115 d.lgs. n. 163/2006”; inoltre, ha sostenuto che l'incremento del numero delle ore lavorative prestate settimanalmente, per la pulizia dei locali dell'Istituto, e il correlativo incremento del compenso dovuto all'Appaltatore fosse previsto e consentito dal Contratto
Normativo (art. 4), secondo cui l'Assuntore (fornitore) si era impegnato ad assicurare “il mantenimento dei livelli occupazionali e retributivi del personale ex LSU ed ex LPU”, sì da dover sottostare all'Accordo Regionale concluso dalle Organizzazioni Sindacali in data 30 luglio 2007.
1.4 Tali i fatti controversi, la causa, istruita per mezzo della prova testimoniale le cui risultanze sono in atti, è pervenuta all'udienza del 12
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dicembre 2025, fissata ex comb. disp. artt. 281-quinquies c.p.c.; all'esito, il tribunale ha emesso la presente sentenza.
§-2. Questioni pregiudiziali.
In primo luogo, va disaminata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata, quale primo motivo di opposizione, dalle Amministrazioni in epigrafe.
Orbene, essa è infondata e va quindi respinta, alla luce dei principî enunciati, dalla Corte di cassazione, in sede di regolamento di competenza quanto a una causa gemella ed inerente ai servizi di pulizia prestati, in forza del medesimo Contratto Normativo in atti (cfr. doc. 2 al ricorso monitorio nonché all. B all'atto di citazione), dal in Controparte_1 favore di altro istituto scolastico della CP_2
Trattasi dell'ordinanza racc. n. 13908/2024, in data 20 maggio 2024
(depositata in data 24 maggio 2024), ove si legge:
«Premesso che, come incontroverso in causa, il luogo in cui è sorta
l'obbligazione è situato nel circondario del Tribunale di Napoli, la questione verte sulla corretta individuazione del forum destinatae solutionis.
In tema di obbligazioni pecuniarie degli enti pubblici, anche a seguito della riforma dell'ordinamento degli enti locali e della relativa disciplina finanziaria contabile, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali, pur a prescindere da una specifica pattuizione tra le parti, il principio secondo cui nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello
Stato ed anche a titolo di interessi per ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del forum destinatae solutionis spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria dell'ente debitore (nella specie Roma, essendo stato convenuto, con il ricorso per ingiunzione, il ), e ciò anche nel caso in cui il Parte_1 pagamento debba essere effettuato mediante accreditamento del relativo importo su un conto corrente bancario o postale o mediante commutazione del relativo titolo in vaglia cambiario o postale, costituendo tali forme di adempimento, applicabili su richiesta del creditore ed aventi carattere facoltativo per il titolare dell'ufficio di tesoreria, una mera semplificazione delle modalità di riscossione che non comporta una modificazione del luogo dell'adempimento (Cass. 3505/2020; Cass. 30006/2018).
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Né potrebbe individuarsi come tesoreria quella dell'istituto scolastico, evocato in solido per il credito del Fallimento opposto. Ed invero, nelle cause con una pluralità di convenuti, nelle quali è parte un'amministrazione dello
Stato, come litisconsorte necessario, prevale la competenza del foro erariale, trattandosi di competenza funzionale e inderogabile (Cass. 26883/2020). Il che esclude anche il foro convenzionale, individuato dal Tribunale di
Roma nel Tribunale di Napoli, attesa l'inderogabilità del foro erariale».
§-3. Merito della lite.
L'opposizione del e dell' Parte_1 [...]
indicato in epigrafe è parzialmente fondata, per quanto di seguito CP_5 considerato.
3.1 Quanto alla richiesta di pagamento dell'importo di € 432,09, portato dalla fattura n. 2014001324 del 31 marzo 2014, emessa per il canone contrattuale a fronte del servizio di pulizia reso nel mese di marzo 2014 e rimasta parzialmente insoluta (cfr. all. 13 al ricorso monitorio), si osserva quanto segue.
In merito, giova premettere che trattandosi di azione di adempimento ex contractu, spettava all'ingiungente (attore sostanziale) di dimostrare il titolo
e la scadenza dell'obbligazione, mentre all'opponente (convenuto sostanziale) di dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi eccepiti in giudizio («in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento»: Cass. Sez. 2, 21/05/2019).
Orbene, il Fallimento del ha fornito riscontro della Controparte_1 propria pretesa creditoria mediante:
(i) il Contratto Normativo concluso in data 28 dicembre 2006 dalla capogruppo (mandataria) del Raggruppamento Temporaneo di Imprese di cui partecipe (in qualità di mandante) il in bonis, per la Controparte_1 fornitura del servizio di pulizia in favore degli istituti scolastici indicati nel
Capitolato tecnico allegato (all. 2 al ricorso ingiuntivo);
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(ii) il relativo “capitolato tecnico”, ove regolamentate le obbligazioni assunte hinc et inde, ivi inclusa quella di pagamento, e le relative scadenze;
(iii) il Contratto Attuativo stipulato dal in bonis in data 26 CP_1 ottobre 2007, per l'assunzione del servizio di pulizia presso l'istituto indicato in epigrafe (cfr. all. 1, B e C all'atto di citazione).
Ciò posto, poiché dai predetti documenti si trae che, a fronte della fornitura del servizio di pulizia per 35 ore settimanali, l' avrebbe CP_6 maturato il diritto a vedersi corrispondere il canone mensile indicato nel
Capitolato a corredo del Contratto Normativo, e poiché le opponenti non hanno contestato la fornitura del servizio, nel numero delle ore previste in contratto, deve dirsi assolta la prova del titolo e della scadenza dell'obbligazione dedotta (parzialmente) insoluta nel ricorso monitorio.
Spettava dunque alla opponente Amministrazione di dimostrare l'effettivo, integrale pagamento, quale fatto estintivo del credito vantato a saldo della fattura n. 2014001324 del 31 marzo 2014 azionata in via monitoria per la somma di € 432,09 rimasta impagata.
Tale prova non può dirsi assolta;
di vero, le amministrazioni opponenti non hanno dimostrato né documentato alcun pagamento.
Pertanto, deserto l'onere della prova gravante sul debitore, la domanda ingiuntiva risulta fondata in parte qua.
3.2 Parimenti fondata è la richiesta di pagamento degli interessi di mora calcolati, ex d.lgs. n. 231/2002, sulle fatture emesse per corrispettivo-base,
e maturati a seguito del loro tardivo pagamento (€ 1.540,97).
Pacifico ed incontestato (perché dedotto da entrambe le parti, in primis dal creditore che ha agito per il pagamento degli interessi) che la sorte delle fatture assolte in ritardo sia stata effettivamente pagata dall'Amministrazione debitrice, si osserva che nessuna contestazione è stata sollevata, né ora né allora, dalle odierne opponenti in ordine all'effettiva prestazione del servizio o sulla regolarità della fatturazione, così come non è stato dimostrato alcun fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Peraltro, la richiesta ingiuntiva risulta rispettosa delle tempistiche di pagamento previste dal Contratto Normativo e correlativo Capitolato Tecnico
(v. art. 15), né può negarsi l'applicazione, al caso considerato, del saggio previsto dall'art. 5, d.lgs. n. 231/2002, trattandosi senza meno di fattispecie
(appalto di servizi) annoverabile tra quelle contemplate nel predetto testo di
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legge, e prim'ancora nella direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
3.3 È invece fondato il motivo di opposizione – in realtà una mera difesa, perché consistente nella contestazione dei fatti costitutivi della domanda – inerente alla più importante voce di credito vantata nel ricorso ingiuntivo, per l'importo di € 18.944,26, nominalmente preteso a titolo di “compenso revisionale - adeguamento al costo del lavoro”, ma in realtà richiesto a compensazione del maggior numero di ore lavorative impiegate settimanalmente per la fornitura del servizio di pulizia dei locali dell'istituto scolastico, come portato dalle fatture in dettaglio indicate in ricorso.
Nello specifico, la ingiungente ha richiesto di essere remunerata delle maggiori ore di lavoro impiegate settimanalmente per la pulizia dei locali dell'istituto scolastico in epigrafe, a seguito dell'Accordo territoriale intercorso, in data 30 luglio 2027 (doc.
7.b alla comparsa di costituzione) con le Organizzazioni Sindacali rappresentative dei dipendenti ex LSU
(lavoratori socialmente utili) e ex LPU (impiegati in lavori di pubblica utilità).
Secondo tale accordo, a partire dal 1° settembre 2007 i lavoratori destinati ai servizi di pulizia, per l'appalto stipulato con l'
[...]
, avrebbero incrementato l'orario di lavoro da Controparte_2
35 a 36 ore settimanali (così il primo paragrafo), in vista di ulteriori incrementi, fino a raggiungere l'orario di 40 ore settimanali pro capite.
Sostiene il che il maggior esborso sostenuto per la CP_1 remunerazione dei dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto debba essere sostenuto dalla Committente, essendo ciò previsto sia dal Contratto
Normativo, sia dal Contratto Attuativo, e perché inoltre il credito di che trattasi sarebbe stato riconosciuto dal Tar Napoli – nella CP_2 sentenza n. 1765/2016, versata in atti (doc.
8.a alla comparsa di costituzione)
Tali assunti sono destituiti di fondamento.
Difatti, come si desume dalla chiarissima motivazione della sentenza
[...]
sopra indicata, il adiva il giudice amministrativo CP_4 Controparte_1
«per l'accertamento della nullità dell'art. 12 del Contratto Normativo stipulato il 28 dicembre 2006 con l' , […] per Controparte_2
7 8
l'accertamento del diritto alla revisione del prezzo d'appalto ai sensi dell'art.
115 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e la conseguente condanna dell'amministrazione intimata al pagamento delle somme dovute a titolo di adeguamento periodico dei corrispettivi dell'appalto eseguito […] presso il
[..] nonché per la condanna Parte_2 dell'amministrazione intimata al rimborso dei costi sostenuti in conseguenza dell'incremento dell'orario di lavoro e della corrispondente maggiore retribuzione del personale impiegato nell'appalto» (così la sentenza pagine 2 e 3).
Su tale ultima, specifica voce di credito, che è quella giustappunto vantata nel ricorso ingiuntivo de quo agitur, il lungi dal CP_4 pronunciarsi nel merito, ha declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario, come si legge nella motivazione del provvedimento:
«venendo ora alla domanda di rimborso dei maggiori costi sostenuti in conseguenza dell'incremento dell'orario di lavoro della corrispondente maggior retribuzione del personale impiegato in appalto, il Collegio, confermando l'orientamento già fatto proprio dalla Sezione in casi omologhi a quello dedotto nel presente giudizio, ritiene di dover declinare la giurisdizione di questo adito giudice amministrativo in favore della giurisdizione del giudice ordinario».
E ancora:
«il Collegio ritiene che la controversia […] esuli dal novero di quelle riservate dall'art. 133, comma 1, lett. e, n. 2, c.p.a alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, le quali ineriscono alla “clausola di revisione del prezzo” ed al “relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuativa o periodica, nell'ipotesi di cui all'art. 115 del d.lgs. 12 aprile
2006, n. 163”. La clausola e il provvedimento di revisione periodica disciplinati dal menzionato art. 115 del d.lgs. n 163/2006 concernono, infatti,
[…] l'adeguamento del prezzo degli appalti di servizi e forniture rispetto all'andamento di mercato dei costi dei fattori produttivi […] 'ceteris rebus sic stantibus', ossia ferme restando le condizioni negoziali originariamente pattuite dalle parti in ordine alla natura ed alla quantità delle prestazioni dovute.
La domanda in esame [..] ha per oggetto il totalmente distinto profilo del rimborso dei maggiori oneri economici derivanti da una
8 9
circostanza estranea all'andamento di mercato dei costi del servizio affidato e, segnatamente, consistente nell'incremento dell'orario di lavoro della manodopera in corso di appalto;
profilo che attiene, quindi alla variazione del quantum delle prestazioni richieste al gestore, nonché all'incidenza della stessa sulla remuneratività del corrispettivo ab origine pattuito, e che non può, come tale, considerarsi attratto all'orbita di giurisdizione esclusiva dell'adito giudice amministrativo».
«La fattispecie in scrutinio rientra pacificamente nella giurisdizione del giudice ordinario. Essa sussegue, infatti, allo spartiacque rappresentato dalla stipula del contratto affidato ed afferisce alla fase della sua esecuzione, così da attingere, in via diretta ed immediata, posizioni di diritto soggettivo scaturenti da un rapporto negoziale “iure privatorum”, perfezionato ed efficace, e cioè posizioni di diritto soggettivo che, in quanto tali, si incanalano nell'alveo naturale della cognizione del giudice ordinario, chiamato a verificare la conformità delle regole convenzionali e delle relative condotte attuative alla normativa civilistica» (pagine 10 e 11).
È escluso, quindi, che il giudice amministrativo abbia statuito alcunché, in ordine alla fondatezza della pretesa de qua agitur, ed è dunque escluso che il correlativo credito si possa dire acclarato con sentenza passata in giudicato.
È appena il caso di evidenziare che l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, sulla domanda ora in esame, non significa affatto che la domanda sia stata riconosciuta fondata né che il credito vantato dall'appaltatore sia stato riconosciuto sussistente: semplicemente il giudice amministrativo ha ritenuto, ai fini del riparto della giurisdizione e sulla scorta del noto criterio del petitum sostanziale, che la posizione giuridica soggettiva vantata dalla parte (allora) ricorrente non avesse natura di interesse legittimo, bensì astrattamente di diritto soggettivo, sì da non poter essere scrutinata in seno al giudizio amministrativo.
D'altronde, laddove la ingiungente (ossia l'attrice sostanziale) avesse ottenuto, dal giudice amministrativo, l'accoglimento, con sentenza passata in giudicato, anche della domanda dedotta nel presente giudizio, il presente contendere non avrebbe ragion d'essere, o meglio dovrebbe comunque
9 10
concludersi con la revoca integrale del decreto ingiuntivo, per quanto emesso da giudice sprovvisto di giurisdizione, spettando al solo giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, la competenza funzionale e inderogabile (nonché estesa al merito) in materia di esecuzione delle sentenze (anche di condanna al pagamento di somme) emesse dallo stesso plesso giurisdizionale (v. comb. disp. artt. 14, 113 d.lgs. n. 104/2010).
In conclusione: nella fattispecie dedotta in controversia si discute non già dell'incremento del salario del personale dipendente, ma dell'incremento delle ore lavorative prestate settimanalmente per la fornitura del servizio di pulizia, presso gli istituti scolastici regionali. Pertanto, il presunto giudicato amministrativo favorevole alle ragioni del non sussiste, e CP_1 comunque - a tutto concedere - ove sussistesse, non potrebbe essere posto in esecuzione da altri, che dal giudice amministrativo in sede di ottemperanza.
Tanto premesso, nel merito la domanda (azione di adempimento) va disaminata sulla scorta dei princìpi già prima richiamati, in merito al riparto dell'onere della prova nelle azioni ex contractu (v. par. §-3.1).
Ebbene, va escluso che il abbia assolto l'onere della prova del CP_1 titolo dell'obbligazione che ha dedotto inadempiuta, per quanto di seguito considerato.
Difatti:
(i) i negozi giuridici imputabili alla Pubblica Amministrazione sono notoriamente soggetti alla forma scritta ad substantiam, ai sensi degli articoli 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923 (v. ex plurimis Cass. Sez. 3,
21/11/2023, n. 32337), e tanto vale anche per i Contratti Pubblici (v. l'art. 3, comma 6, d.lgs. n. 163/2006, applicabile nel caso di specie);
(ii) ragione per cui, l'ingiungente avrebbe dovuto esibire il documento ove consacrata l'assunzione dell'obbligo imputato alle odierne opponenti e che si sostiene inadempiuto;
(iii) il Contratto Normativo versato in atti (doc. 2 al ricorso ingiuntivo) non reca alcuna clausola in base alla quale la Committenza avrebbe dovuto remunerare le maggiori ore lavorative eventualmente impiegate motu proprio dall'appaltatore, rispetto a quelle indicate nel Capitolato Tecnico allegato al documento negoziale (all. 1 all'atto di citazione), né consacra alcun impegno ad incrementare proporzionalmente il corrispettivo, rispetto
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a quello previsto e pattuito nel ridetto Capitolato, sol per effetto delle variazioni unilateralmente apportate dall'appaltatore al numero delle ore lavorative rese da ciascun dipendente impiegato nei servizi di pulizia;
(iv) piuttosto, a termini del Contratto Normativo (art. 4), l'Appaltatore si impegnava a «ad effettuare la fornitura del servizio nella misura e con le modalità specificate nel Contratto Attuativo» (a sua volta richiamante l'Allegato A ed il Capitolato Tecnico a corredo del Contratto Normativo); inoltre si prevedeva esplicitamente (art. 4, par. 5) «l'importo contrattuale, fatte salve le eventuali modifiche derivanti dall'attuazione di quanto previsto dai successivi punti, rimane fisso e invariabile per l'intera durata del contratto, anche in presenza di variazione del numero di lavoratori. Le ore erogate infatti non subiranno variazioni in diminuzione.
Tale importo non deve considerarsi comunque garantito per l'Assuntore, stante la facoltà per il Contraente di avvalersi di quanto stabilito dall'art. 11
r.d. n. 2443/1923. Il Contraente, pertanto, potrà richiedere all'Assuntore di incrementare l'importo contrattuale stesso fino a concorrenza del limite di 1/5 alle stesse condizioni, termini e corrispettivi del presente Contratto normativo e del Contratto attuativo»;
(v) ancora, sempre a termini del Contratto Normativo (art. 4, par. 8)
l'Assuntore, «entro il secondo mese di vigenza dei contratti attuativi», avrebbe dovuto «presentare all' un piano di Controparte_2 ottimizzazione del servizio», che avrebbe potuto «comportare anche una redistribuzione delle unità di personale tra le istituzioni scolastiche»; il “piano di ottimizzazione” avrebbe dovuto essere «integrato dall'elenco nominativo degli ex LSU, completo di codici fiscali, e con l'indicazione della sede scolastica di assegnazione, del livello retributivo e dell'orario settimanale di lavoro», il tutto accompagnato da «una nota esplicativa dei criteri adottati per l'ottimizzazione e di quelli individuati ai fini dell'utilizzo delle economie nell'incremento graduale degli orari settimanali di lavoro»;
(vi) tale piano di ottimizzazione, «entro dieci giorni» dalla sua presentazione avrebbe dovuto ricevere la esplicita ratifica dell
[...]
fatta salva la doverosa verifica della sua Controparte_2
«compatibilità finanziaria» (sempre l'art. 4, par. 9, Contratto Normativo); dunque la ratifica non era affatto obbligatoria, essendo riservata all' CP_7
«la facoltà di proporre motivate modifiche al piano, da comunicare
11 12
entro i predetti 10 giorni, alle quali l'Assuntore si [sarebbe dovuto attenere] inoltrando per la modifica un nuovo piano di ottimizzazione, pena la risoluzione dei Contratti Attuativi» (art. 4, par.
9, a seguire);
(vii) risulta infine previsto che, «al piano di ottimizzazione ratificato» sarebbe stata data «attuazione con effetto dal primo giorno del mese successivo alla ratifica, addivenendo alla stipula di nuovi contratti attuativi in tutti i casi in cui, per effetto della redistribuzione del personale e/o della modifica dell'orario settimanale di servizio,
l'importo contrattuale in atto non corrispond[esse] alle nuove prestazioni».
Tali le prescrizioni del Contratto Normativo, il Contratto Attuativo versato in atti (all. 3 al ricorso ingiuntivo) non dice nulla di più né di diverso da quanto sopra riportato ed anzi - a smentita degli assunti del - CP_1 richiama esplicitamente sia il Contratto Normativo, sia il Capitolato tecnico ad esso allegato, ove sono specificamente indicate le ore di lavoro settimanale da rendere per ogni istituto scolastico (in numero non superiore a 35/uomo/settimana), senza fare minimamente accenno all'accordo nelle more concluso tra l'Appaltatore (ossia il Raggruppamento di
Imprese), e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in materia di orario lavorativo del personale ex LSU ed ex LPU.
Ragione per cui, va escluso che l'Amministrazione odierna opponente, in virtù dei contratti pubblici versati in atti, si sia impegnata a versare un corrispettivo da incrementare proporzionalmente a fronte dell'aumento delle ore settimanali impiegate per la fornitura del servizio di pulizia, da parte dell'Appaltatore.
Dai contratti in questione emerge, piuttosto che, fermo lo ius variandi della Committenza (entro il limite del quinto d'obbligo), e ferma la possibilità di impiegare le economie di gestione per l'incremento delle ore lavorative settimanali (art. 4, par. 6), ogni modifica involgente l'utilizzo del personale alle dipendenze dell'Appaltatore avrebbe necessitato, ove ridondante sul corrispettivo contrattuale, di essere trasfusa, com'è normale, in uno specifico accordo modificativo, da stipulare sulla proposta dell'Assuntore (piano di ottimizzazione) e conseguente accettazione dell'Amministrazione, previa verifica della compatibilità finanziaria.
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Chiaramente, tale accordo modificativo non risulta finanche allegato dalla parte onerata (ingiungente), né quindi ve ne è prova in atti.
D'altronde, l'Accordo Territoriale esibito in atti (doc.
7.b alla comparsa di costituzione) risulta stipulato esclusivamente tra le Imprese consorziate in
R.T.I. e le Organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori ex LSU ed ex LPU, senza la partecipazione delle Amministrazioni odierne opponenti: è appena il caso di aggiungere che, per potere riferire ed imputare giuridicamente tale negozio anche alle Amministrazioni opponenti
(in termini di ratifica o di adesione postuma) sarebbe occorso un atto o provvedimento soggetto a forma scritta ad substantiam, di cui non v'è traccia in atti («i requisiti di validità dei contratti posti in essere dalla P.A., anche
"iure privatorum", attengono essenzialmente alla manifestazione della volontà ed alla forma: la prima deve provenire dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi), mentre la forma deve essere, a pena di nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli cui l'azione amministrativa è sempre soggetta. Il difetto di tali requisiti esclude la sussistenza di un contratto, configurandosi, invero, un comportamento di fatto privo di rilievi di sorta sul piano giuridico per l'assenza in radice dell'accordo tra le parti, richiesto dall'art. 1321 c.c., anche per la costituzione di un contratto invalido e non opponibile ai terzi»: in tali termini è Cass. n. 20033 del 06/10/2016; conf.
Cass. n. 5112 del 05/03/2018; Cass n. 14444 del 22/06/2006, Cass. n.
2216 del 05/02/2004: «nei contratti per i quali è prevista la forma scritta "ad substantiam", la ricerca della comune intenzione delle parti, utilizzabile ove il senso letterale delle parole presenti un margine di equivocità, deve essere compiuta, con riferimento agli elementi essenziali del contratto, soltanto attingendo alle manifestazioni di volontà contenute nel testo scritto, mentre non è consentito valutare il comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla stipulazione del contratto, in quanto non può spiegare rilevanza la formazione del consenso ove non sia stata incorporata nel documento scritto»; Cass. n. 3048 del 13/03/1992: «l'oggetto
e gli altri elementi essenziali di un contratto per il quale sia prescritta la forma scritta debbono risultare dalla scrittura»; conf.
Cass. n. 817 del 16/01/2014; Cass. n. 3398 del 05/06/1984; Cass. n.
6588 del 08/11/1983: «quando un negozio debba redigersi per iscritto ad
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substantiam, l'incontro delle volontà su tutti gli elementi essenziali del negozio deve risultare dallo scritto, sicché la Determinazione o determinabilità dell'oggetto non può ricavarsi aliunde»; conf. Cass. n.
6214 del 21/06/1999: «per i contratti per i quali è prescritta la forma scritta
"ad substantiam" la volontà comune delle parti deve rivestire tale forma per tutti gli elementi essenziali e pertanto l'oggetto di esso deve esser almeno determinabile in base ad elementi risultanti dall'atto stesso e non "aliunde"»).
Infine, la difesa convenuta sembra dimenticare che il contratto di appalto, quand'anche di servizi e quand'anche intercorso con una Pubblica
Amministrazione, resta un contratto con cui l'Appaltatore «assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro» (art. 1655 c.c.), sicché da un lato l'obbligazione assunta dall'Appaltatore è di risultato, non già di mezzi, dall'altro la gestione dell'azienda impiegata per la prestazione del risultato, ivi incluse le risorse umane, resta economicamente a carico dell'Appaltatore, ovviamente fatto salvo l'istituto della revisione dei prezzi (che in questa sede non rileva), e salva la volontà delle parti, eventualmente diversa: nel caso di specie, non
è documentato che le odierne Parti abbiano raggiunto un accordo che, in deroga alla disciplina generale del contratto, consentisse di riversare automaticamente sul Committente i maggiori costi sostenuti dall'Imprenditore per effetto dell'incremento dell'orario di lavoro dei propri dipendenti. Ragione per cui la domanda svolta nel ricorso ingiuntivo va respinta, come in dispositivo.
§-4. Conclusivamente, l'istanza ingiuntiva, al termine della lite, va ritenuta fondata per le voci di credito di cui alla lett. (ii) e (iii) al par. §-1.1, ossia a titolo di saldo canone per servizio di pulizia fornito nella mensilità di marzo 2014 (€ 432,09) e a titolo di interessi di mora dovuti sulle fatture analiticamente indicate in ricorso, e tardivamente onorate dall'Amministrazione (€ 1.540,97).
Diversamente va respinta per quanto concerne il credito vantato a titolo di “compenso revisionale - adeguamento al costo del lavoro”, vantato nella somma di € 18.944,26.
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A tal proposito, è il caso di aggiungere che, nei precedenti favorevoli (dello stesso Tribunale) invocati ed esibiti in giudizio dalla difesa del , le CP_1 questioni sopra disaminate - che si reputano decisive ed assorbenti di ogni ulteriore considerazione - non risultano affatto considerate.
Si provvede quindi come a seguire;
considerate le ragioni della decisione e la rilevante riduzione del quantum debeatur, e profilandosi pertanto la distribuzione della soccombenza tra entrambe le parti, sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese del giudizio, ivi inclusa la fase monitoria.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta dal
[...]
e dal avverso il decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo n. 22081/2022, emesso in data 21 dicembre 2022, e per l'effetto:
(a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
(b) condanna le Amministrazioni opponenti al pagamento:
(b.1) della somma di € 432,09, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 su tale importo dalla scadenza della fattura n. 2014001324 del 31 marzo 2014, al saldo;
(b.2) della somma di € 1.540,97, a titolo di interessi di mora;
(c) respinge, nel resto la domanda giudiziale formulata dal CP_1 odierno convenuto opposto nel ricorso ingiuntivo iscritto al n. 72609/2022
r.g ed esitato nel decreto opposto;
- dichiara le spese del giudizio, ivi inclusa la fase monitoria, integralmente compensate tra le parti.
Roma, 14 dicembre 2025 il giudice
Alessandra TO
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