Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/03/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6304/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
Il Tribunale di Bergamo – Sezione Famiglia – riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
- Dott. Cesare de Sapia - Presidente rel.-
- Dott.ssa Raffaella Cimminiello - Giudice -
- Dott.ssa Angiola Arancio - Giudice on.-
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6304/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Paride Berselli, giusta procura in atti;
Parte_1
-ricorrente-
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Richini del foro di Brescia, Controparte_1 giusta procura in atti;
-resistente-
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bergamo
CONCLUSIONI
Per le parti: precisate congiuntamente dalle parti con note scritte per l'udienza cartolare del 24/02/2025;
Per il P.M.: parere favorevole
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
AN (Romania) in data 29/10/2004.
Dalla loro unione sono nate le figlie (n. 4/04/2005) e Persona_1 Persona_2
(n. 21/02/2007), maggiorenni ed economicamente non autosufficienti.
Con ricorso depositato in data 6/11/2024 ha chiesto la separazione Parte_1 personale dal marito con addebito a quest'ultimo, affido esclusivo della Controparte_1
Pag. 1 a 5
Si è costituito in giudizio aderendo alla pronuncia sullo status e Controparte_1 chiedendo, di contro, l'affido condiviso della figlia e l'imposizione di un assegno a suo carico di € 350,00
a titolo di mantenimento della stessa. Ha chiesto, inoltre, il rigetto delle altre domande.
All'udienza del 4/02/2025 le parti hanno rappresentato la propria disponibilità ad una possibile definizione bonaria della controversia e pertanto l'udienza è stata rinviata per valutare l'esito delle trattative.
Con note scritte congiunte depositate per l'udienza del 24/02/2025 – fissata con modalità di trattazione cartolare ex art. 127ter c.p.c.– le parti hanno chiesto al Tribunale di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni tra loro concordate.
Ciò premesso, la domanda di separazione dei coniugi è fondata. Le deduzioni contenute nei rispettivi atti di parte dimostrano che la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile tra i coniugi ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. e che, pertanto, sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale.
Quanto alle condizioni accessorie alla pronunzia di separazione, il Collegio evidenzia che nelle more del procedimento la figlia è divenuta maggiorenne e pertanto nulla deve essere disposto in Persona_2 punto di affido e collocamento di quest'ultima e visite con i genitori.
Le pattuizioni inerenti al contributo economico sono positivamente valutate dal Collegio, apparendo idonee e adeguate al soddisfacimento delle esigenze di vita delle figlie, in proporzione alle sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo di ciascun genitore coobbligato al mantenimento della prole, per come emerse dalla trattazione della causa.
Ogni altra condizione concordata dalle parti – che si riporta in dispositivo – ben può essere recepita dal
Collegio, non ravvisandosi contrasti con norme di legge imperative.
Atteso l'esito concordato della lite, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bergamo, Sezione Famiglia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, così decide:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio in AN (Romania) in data 29/10/2004 CP_1
(trascritto nel registro di Stato Civile del Comune di Sovere al n. 11, Parte II, Serie C, anno 2024);
2. provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
Pag. 2 a 5 - il signor corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento per la figlia maggiorenne Controparte_1 [...]
la somma mensile di euro 250,00 (diconsi duecentocinquanta/00) con rivalutazione Istat annuale Persona_1 da versare entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora alle seguenti Parte_1 coordinate bancarie: [...];
- Il signor corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento per la figlia Controparte_1 Persona_2
la somma mensile di euro 550,00 (diconsi cinquecentocinquanta/00) con rivalutazione Istat annuale da
[...] versare entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora alle seguenti Parte_1 coordinate bancarie: [...];
- I signori e sosterranno, in ragione del 50% ciascuno, le spese Parte_1 Controparte_1 straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie, secondo il protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di
Bergamo:
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie
( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa
Pag. 3 a 5 al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o
Pag. 4 a 5 sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate. prende atto dei seguenti accordi:
- La signora rinuncia a qualsivoglia contributo per il suo mantenimento;
Parte_1
- La signora rinuncia a qualsivoglia altra pretesa ed in particolare rinuncia a qualsivoglia Parte_1 pretesa e/o richiesta di risarcimento danni e/o costituzione di parte civile in relazione all'eventuale procedimento penale che potrebbe essere instaurato a seguito della denuncia querela sporta in data 10.10.24 avanti alla Legione dei
Carabinieri “Lombardia” – stazione di Sovere (BG).
3. spese di lite compensate.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato quanto al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sovere, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 05/03/2025
Il Presidente est.
Cesare de Sapia
Pag. 5 a 5