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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/10/2025, n. 3739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3739 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa IT SI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 9514/2022 avente ad oggetto accertamento di lavoro subordinato e differenze retributive
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Catania, via F. Ciccaglione n.54/B, presso lo studio dell'avv.
TI SA RI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Acireale (CT) via Roma n. 31, presso lo C.F._2 studio dell'avv. Giuseppe Esterini che la rappresenta e difende, come da procura in atti telematici
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente l'11.10.2022, in breve, ha Parte_1
esposto:
Pagina 1 - che dal 29.09.2021 all'1.06.2022 ha prestato attività di lavoro subordinato, non regolarizzata, alle dipendenze di svolgendo mansioni di custode Controparte_1 dell'immobile, di esclusiva proprietà di quest'ultima, sito in Pedara via Tarderia n. 109/A, dietro le direttive impartite dalla stessa e/o dal di lei figlio;
Parte_2
- che durante il rapporto di lavoro de quo ha reso le proprie prestazioni lavorative dal lunedì alla domenica, compresi i festivi, dalle ore 7,00 del mattino alle ore 7,00 del giorno successivo, senza percepire la retribuzione prevista dal CCNL di categoria pari ad euro 1.300,00 mensili
- che lo stesso è stato verbalmente licenziato senza preavviso né corresponsione del TFR, dell'indennità per ferie non godute e festività e tanto meno ha ricevuto il pagamento del lavoro straordinario espletato;
- che, altresì, nel medesimo periodo, ha effettuato nell'immobile in parola ulteriori attività manutentive e, segnatamente, “la pulizia straordinaria della struttura di circa di 250 mq …; il ripristino dell'impianto idrico (flessibili, fungo della doccia etc.)…; il ripristino dell'impianto elettrico …; la pulizia dei termosifoni …; la rimozione della cenere lavica delle terrazze, dalle tettoie e dalle grondaie …; l'impermeabilizzazione delle terrazze con guaina liquida onde evitare infiltrazioni meteoriche …; il ripristino dell'illuminazione esterna di 20 lampioni, oltre pulizia degli stessi…; l'apposizione della guarnizione di gomma su tutti gli infissi in ferro con gomma e silicone a pistola …; il ripristino della recinzione in tre punti a seguito dell'ingresso di estranei… la pulizia di circa 4.000 mq di terreno con decespugliatore a motore, compreso smaltimento …; l'abbattimento di un albero di alto fusto di circa 8 metri, compreso lo smaltimento …; la potatura ed eliminazione dei rampicanti sugli alberi che insistevano sul terreno, con smaltimento del materiale …; l'intervento idraulico per sostituzione raccordo ingresso acqua …; lo svellimento e ripristino del massetto all'ingresso; la potatura siepi con tagliaerba elettrico”;
- che, pertanto, lo stesso è creditore della somma di euro 13.855,00 a titolo di retribuzione ordinaria;
di euro 1.222,50 per ferie non godute;
di euro 3.725,71 per lavoro domenicale prestato per 32 domeniche;
di euro 931,42 per festività; di euro 543,33 per TFR, per un importo complessivo di euro 20.277,96, a cui va aggiunto l'importo di euro 5.720,02 a titolo di retribuzioni non corrisposte per gli ulteriori lavori manutentivi sopra detti;
- che con raccomandata del 10.06.2022 ha tentato di ottenere –senza esito- le somme spettanti per le prestazioni lavorative in parola.
Su tali premesse, il ricorrente ha chiesto di “dichiarare dovute le somme indicate in premessa ed, in conseguenza, condannare la sig.ra al pagamento in favore Controparte_1 del ricorrente della somma complessiva pari ad € 25.997,98 o di quella risultante dalla C.T.U.,
Pagina 2 che fin d'ora si chiede o di quella, maggiore o minore, che il Giudice adito riterrà equa per le causali di cui al presente ricorso oltre rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al soddisfo. … Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarre ex art. 93 c.p.c. al … procuratore antistatario”.
In data 1.02.2023 si è ritualmente costituita nel presente giudizio , Controparte_1
depositando nel fascicolo telematico memoria difensiva con la quale, in sintesi, ha eccepito:
- la nullità dell'atto introduttivo per genericità delle domande non essendo state suffragate le somme richieste da analitici conteggi sì da poter verificare l'esattezza dei calcoli;
- la nullità del ricorso per non aver prodotto parte ricorrente il CCNL applicabile ratione temporis, ossia relativo all'anno 2021/2022, ma soltanto l'accordo collettivo di settore riferibile al triennio 2008–2010;
- la duplicazione delle poste creditorie avendo assunto il ricorrente lo svolgimento di attività di custode h 24: il che evidentemente esclude la sussistenza di un asserito ulteriore rapporto di lavoro avente ad oggetto l'asserita attività di manutentore che, oltretutto, neanche presenta i caratteri del lavoro subordinato, sicché gli eventuali compensi spettanti andrebbero richiesti in altra sede giudiziaria;
- che, in ogni caso, nessun rapporto di lavoro subordinato è mai intercorso inter partes, in quanto la stessa ha visto il ricorrente “non più di cinque/sei volte solo perché quest'ultimo era amico (di suo) … figlio …, sig. … (e) … non ha mai conferito al ricorrente alcun Parte_2 incarico di custode e/o di manutentore dell'immobile di sua proprietà sito in Pedara Via
Tarderia n.109/A, né direttamente né per il tramite del di lei figlio ”, tanto che “il Parte_2
ricorrente ha inviato la lettera di diffida del 10.06.2022, dallo stesso prodotta in atti, al sig.
e non alla sua – a suo dire – datrice di lavoro”; Parte_2
- che, invero, il ricorrente ha abitato per nove mesi nella casa di sua proprietà soltanto per mero spirito di ospitalità, in forza della richiesta espressa del figlio di aiutare l'amico che “per motivi suoi personali –familiari, aveva da circa un anno lasciato la sua abitazione in Catania”, restando eseguiti alcuni lavori di piccola manutenzione per sua comodità e come segno di riconoscenza per l'ospitalità ricevuta, mentre altri dal di lei figlio , al massimo Parte_2
con la collaborazione del ricorrente, con spese relative all'acquisto dei materiali assunte dal primo e non dal secondo;
- che “la casa in oggetto è una casa di campagna, utilizzata dalla sig.ra e dai CP_1
suoi familiari solo come casa di villeggiatura estiva, arredata in modo semplice con vecchi mobili ed arredi e che, pertanto, non necessita e non ha mai necessitato di alcun “custode” per il semplice motivo che non c'è nulla da custodire, né in casa né nel circostante terreno
Pagina 3 pertinenziale ove non ci sono coltivazioni economicamente rilevanti ma solo alberi d'alto fusto
e qualche albero da frutta, tant'è che la casa stessa non è stata mai dotata di antifurto e/o porte blindate” e posta in vendita nell'estate del 2020 per l'ammontare di euro 145.000,00 e perciò non sufficiente a giustificare una spesa di oltre € 25.000,00 di custodia e manutenzione;
- che, protraendosi la permanenza nell'immobile del ed avvicinandosi il periodo Parte_1
estivo in cui la stessa è solita trascorrere in esso qualche settimana di villeggiatura, ha richiesto il rilascio dell'immobile o la stipula di un contratto di comodato, rifiutato dal ricorrente non volendo perdere l'agevolazione IMU goduta quale proprietario dell'appartamento in Catania, provvedendo poi al materiale rilascio di esso solo l'1.062022.
Conseguentemente, la resistente ha chiesto di “… dichiarare la nullità del ricorso, per indeterminatezza e carenza dei requisiti previsti dall'art.414 c.p.c. nn. 3, 4 e 5, nonché
l'inammissibilità dello stesso;
- Nel merito rigettare in toto la domanda proposta dal ricorrente nei confronti di essa resistente, perché assolutamente infondata sia in fatto che in diritto, atteso che nessun rapporto di lavoro subordinato è mai intercorso tra le parti;
con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
Con provvedimento del 17.02.2022 la controversia de qua è stata assegnata a questo giudice in seguito all'astensione del precedente titolare;
quindi, con provvedimento del 7.11.2024 è stata dichiarata interrotta per l'intervenuta sospensione dall'Albo dell'unico difensore a mezzo del quale la parte ricorrente si è costituita.
Infine, il giudizio che ci occupa è stato istruito mediante l'acquisizione di prove documentali e, all'udienza del 17.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuto a sentenza nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
________________________
Sul piano processuale, innanzitutto, va esaminata l'eccezione, sollevata dalla parte resistente, di inammissibilità del ricorso per genericità di esso ed omessa produzione del contratto collettivo di categoria applicabile ratione temporis.
Al riguardo, secondo l'insegnamento della Corte di legittimità, va rilevato che “per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento non è sufficiente che taluno di tali elementi non venga formalmente indicato, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione
Pagina 4 - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa” (Cass. 9 maggio 2012, n. 7097; Cass. 8 febbraio 2011, n.
3126; Cass. 23 marzo 2004, n. 5794; Cass. 25 luglio 2001, n. 10154; Cass. 1 marzo 2000, n.
2257; Cass. 1 luglio 1999, n. 6714; Cass. 29 gennaio 1999, n. 817; Cass. 27 febbraio 1998, n.
2205; Cass. 27 aprile 1998, n. 4296)” (Cass. 10.07.2013, n. 17122).
In questa prospettiva, i giudici di legittimità hanno già “cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto la nullità del ricorso –volto all'accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato- per mancata indicazione del c.c.n.l. applicabile e dell'inquadramento di riferimento benché fossero state allegate le mansioni concretamente esercitate e le ulteriori circostanze in cui era stata resa la prestazione)” (Cass. 17.07.2018, n.
19009; conf., tra le tante, Cass. 08.02.2011 n. 3126; Cass. 24.10.2008 n. 25753).
Muovendo dalle coordinate esegetiche sopra esposte, occorre notare che il ricorso contiene l'indicazione degli elementi essenziali del rapporto negoziale che il ricorrente assume intercorso con (ossia, la rivendicata natura subordinata di esso, il periodo in cui si CP_1
sarebbe svolto, la durata oraria delle mansioni asseritamente espletate e la consistenza delle medesime, la contrattazione collettiva di cui invoca l'applicazione, le causali dei dedotti crediti) nonché delle ragioni poste a fondamento della pretesa creditoria (rectius lo svolgimento di attività lavorativa di tipo subordinato inquadrabile nella figura professionale del custode e del manutentore), ponendo così la parte resistente nella condizione di poter esplicare le proprie deduzioni ed allegazioni difensive.
A fronte del tenore della prospettazione difensiva avanzata da dell'esame Parte_1 complessivo dell'atto introduttivo e dei documenti allegati ad esso, del resto, la resistente è riuscita ad impostare ed a svolgere compiute argomentazioni volte a confutarne la fondatezza, mostrando così di aver ben compreso, tanto sul piano assertivo quanto su quello probatorio, le pretese formulate nei suoi confronti.
In considerazione dei rilievi che precedono, l'eccezione di indeterminatezza del ricorso sollevata da parte resistente non merita condivisione, risolvendosi tale doglianza nella sostanziale assunta infondatezza nel merito delle domande avanzate nei suoi confronti, da decidersi secondo l'ordinaria disciplina dell'onere probatorio.
Ciò posto, il ricorrente ha prospettato di aver intrattenuto “in nero” con un Controparte_1 rapporto di lavoro subordinato nel periodo intercorrente tra il 29.09.2021 e l'1.06.2022 in funzione di conseguire ai sensi dell'art. 36 della Cost. il trattamento economico correlato alle prestazioni di lavoro che ha assunto aver svolto dalle ore 7,00 alle ore 7,00 del mattino seguente, dal lunedì alla domenica, festività incluse.
Pagina 5 A norma dell'art. 2697 c.c., giova ricordare che è onere del lavoratore che sostiene di aver intrattenuto attività di lavoro subordinato provare il fatto costitutivo della pretesa azionata, vale a dire la sussistenza di tale rapporto, la prestazione in concreto effettuata in termini qualitativi, quantitativi e temporali;
diversamente, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento degli emolumenti di legge ovvero il verificarsi di circostanze estintive e/o impeditive del soddisfacimento delle pretese creditorie.
Infatti, “ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato che di un rapporto di lavoro autonomo a seconda delle modalità del suo svolgimento. L'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporti è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento al potere direttivo di questo ed alle relative esigenze aziendali, mentre altri elementi -come l'osservanza di un orario, la continuità della prestazione e l'erogazione di un compenso continuativo- possono avere, invece, valore indicativo, ma mai determinante. L'esistenza del suddetto vincolo va concretamente apprezzata dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che, in sede di legittimità, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto - come tale incensurabile in tale sede se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici - la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice di merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale” (cfr. Cass. 11.02.2004, n. 2622; conf., tra le tante, Cass. 11.07.2018,
n.18253; Cass. 6.08.2004, n.15275; Cass. 13.06.2003, n.9492; Cass. 22.11.1999, n. 12926;
Cass. 14.07.1993, n.7796; Cass. 14.07.1984, n.4131).
In questa prospettiva, giova sottolineare che l'elemento che connota il lavoro come subordinato, sì da distinguerlo rispetto alle relazioni di lavoro di altra natura, è costituito proprio dalla “subordinazione” che si risolve in un vincolo di natura personale che limita la libertà del prestatore di lavoro al soddisfacimento delle esigenze datoriali, rispetto all'accertamento del quale “Il carattere elementare e ripetitivo delle mansioni svolte (nella specie, riconducibili alla figura del pizzaiolo) non è di per sé indicativo dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ove non sia ulteriormente accertato l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro ovvero, in mancanza, la ravvisabilità di indici sussidiari quali la continuità e durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, l'osservanza dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale” (Cass. 16.05.2016 n. 10004).
Pagina 6 Parimenti, la presenza di un collegamento funzionale del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con l'organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro di per sé solo non basta a far venir meno il requisito dell'autonomia che caratterizza il rapporto e ne determina la disciplina sostanziale, atteso che l'inserimento del collaboratore nella struttura aziendale può essere previsto quale elemento di atipicità che le parti possono legittimamente introdurre nei contratti di lavoro autonomo (così, Cass.
9.03.2009 n. 5645 ha cassato un verdetto d'appello che ha ritenuto subordinata la prestazione di lavoro di un direttore sanitario, presso una clinica privata, per la sola circostanza della sua presenza quotidiana nella struttura per lo svolgimento dei suoi compiti e della responsabilità verso l'amministrazione. Conf., tra le tante, Cass. 25.02.2019, n.5436 che ha confermato la decisione di merito che, in relazione ad un rapporto di lavoro tra una biologa ed un laboratorio di analisi di una casa di cura, ha escluso la subordinazione valorizzando la possibilità di scelta del turno da effettuare, la libertà di esercitare altrove l'attività professionale, l'erogazione di compensi variabili rapportati al numero di presenze e di reperibilità).
In applicazione di tali principi, dunque, la qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato resta escluso che benefici di alcuna presunzione per la dedotta tipologia dell'attività lavorativa in sé compiuta, ma necessita la prova dell'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative (operae) ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo e disciplinare di costui, ben potendo –come si è detto- il fatto di aver espletato delle prestazioni lavorative inquadrarsi in altre realtà giuridiche di differente natura, quale, ad esempio, quella del lavoro autonomo ove l'elemento cardine dell'oggetto del contratto è costituito dal risultato dell'attività (opus) (Cass. 10.10.2019 n. 25584; Cass. 18.06.1998
n.6114).
Ne consegue che l'apprezzamento in concreto della riconducibilità di determinate prestazioni ad un rapporto di lavoro subordinato piuttosto che altre fattispecie si risolve in un accertamento di fatto da condursi alla luce di una valutazione globale del quadro probatorio relativo alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (Cass. 18.06.1998
n.6114), con la conseguenza che “qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto” (Cass. 02.01.2018 n. 1; conf. tra le tante, Cass. 28.09.2006 n. 21028).
Nella fattispecie concreta, già in punto di prospettazione, il ricorso risulta sommario e vago, non essendo stati dedotti episodi e/o elementi per desumere la specifica esistenza di un rapporto
Pagina 7 di lavoro subordinato.
Alla genericità delle allegazioni assertive del ricorso si somma la formulazione di articolati di prova testimoniale privi di specificità ed idoneità a comprovare le circostanze di fatto fondanti il vincolo della subordinazione, non rinvenendosi fatti volti a denotare l'esercizio di un potere gerarchico e disciplinare esercitato da nei confronti di Controparte_1 [...]
Invero, il ricorrente per comprovare la sussistenza del nesso di eterodirezione ha Parte_1 incentrato la prova orale sulla generica indicazione del periodo in cui “ha lavorato alle dipendenze della sig.ra con mansioni di custode presso un immobile di sua Controparte_1 proprietà”, così finendo attraverso il ricorso al concetto di “dipendenza” unitamente alla dedotta “mansione” per rimettere ai testi il soggettivo apprezzamento di circostanze, non meglio esplicitate, che dovrebbero indurre lo stesso testimone ad affermare che per Parte_1
tutto il periodo in contestazione, era “comandato” nel rendere le proprie prestazioni in guisa che le ulteriori circostanze fattuali prospettate –in sé, inidonee a comprovare la sua soggezione all'esercizio di potere direttivo, organizzativo e disciplinare della parte resistente, in quanto fisiologicamente presenti anche nei rapporti di parasubordinazione- possano assumere nel caso di specie la valenza qualificatoria del rapporto in termini di lavoro subordinato.
Né può ritenersi inidoneo per affermare l'esistenza inter partes di un nesso di eterodirezione il fatto che il figlio della ricorrente, , possa aver indicato i lavori di manutenzione Parte_2
da svolgere, in quanto a fronte della lacuna asserita del ricorso non è possibile ritenere che sia rimasto assoggettato a vere e proprie direttive datoriali piuttosto che ad un Parte_1 generico coordinamento, laddove “ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore di lavoro, il quale, affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale -le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale–
, ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale” (Cass. 16.11.2018, n.29646; conf., tra le tante, Cass. 22.12.2009, n.26986; Cass. 9.03.2009, n. 5645; Cass. 16.11.2018,
n.29646; Cass. 25.02.2019, n.5436).
Nella specie, proprio sotto il profilo della direzione e del controllo disciplinare esercitato dalla parte resistente su non si registra nell'atto introduttivo neppure l'allegazione di Parte_1
precise concrete circostanze utili ad affermare che nel periodo in parola la libertà dello stesso nell'attuazione dei compiti affidatogli è stata affievolita dall'eterodirezione attuata da
[...]
o dal di lui figlio od altri suoi preposti, sicché, in caso di CP_1 Parte_2
Pagina 8 inosservanza delle direttive datoriali, il ricorrente sarebbe rimasto assoggettato al potere sanzionatorio datoriale, non risultando neppure affrontato nell'atto introduttivo il tema delle conseguenze alle quali il lavoratore sarebbe stato esposto in caso di mancata osservanza dell'orario di lavoro e/o dei compiti affidati ovvero circa la necessità di giustificare eventuali assenze.
Né, per le ragioni appena esposte, può trarsi alcun ulteriore elemento di prova relativo alla prospettata sussistenza del requisito della subordinazione, costitutivo del rapporto che ci occupa, dall'eventuale escussione dei testi con riguardo l'asserito svolgimento, da parte del ricorrente, di lavori di “pulizia straordinaria dell'immobile di circa di 250 mq”, dal “ripristino dell'impianto idrico (flessibili, fungo della doccia etc.)”, dal“ripristino dell'impianto elettrico, dal“la pulizia dei termosifoni”, dal “la rimozione della cenere lavica dalle terrazze, dalle tettoie e dalle grondaie”, dal “l'impermiabilizzazione delle terrazze con guaina liquida onde evitare infiltrazioni meteoriche”, dal“ripristino dell'illuminazione esterna di 20 lampioni oltre pulizia degli stessi”, dal“l'apposizione della guarnizione di gomma su tutti gli infissi in ferro con gomma e silicone a pistola”, dal “ ripristino della recinzione in tre punti a seguito dell'ingresso di estranei”, dal“la pulizia di circa 4.000 mq di terreno con decispugliatore a motore compreso smaltimento”, dal“l'abbattimento di un albero di alto fusto di circa 8 m. compreso lo smaltimento, la potatura ed eliminazione dei rampicanti sugli alberi che insistevano sul terreno con smaltimento del materiale, l'intervento idraulico per sostituzione raccordo ingresso acqua, lo svellimento e ripristino del massetto all'ingresso e la potatura siepi con tagliaerba elettrico”.
Nel contesto complessivamente considerato, ad abundantiam, le conversazioni intercorse sulla piattaforma di messaggistica Whatsapp tra il ricorrente e il figlio della resistente confermano l'esistenza tra gli stessi di un rapporto di amicizia di lunga durata, nell'ambito del quale, per mero spirito di riconoscenza conseguente all'ospitalità ricevuta, sono stati eseguiti dal ricorrente nell'immobile in questione dei lavoretti occasionali, tanto da autoqualificarsi quest'ultimo, scherzosamente, giorno 7.10.2021 “inquilino abusivo, in caso di vendita mi avvarrò del diritto di prelazione”, e da indurlo a ringraziare successivamente e la Parte_2
di lui moglie per quanto fatto per lui e rendendosi sin anche disponibile a non farsi trovare a casa per non compromettere la vendita dell'immobile, presso il quale il figlio della resistente afferma nei riguardi dell'amico “sei sempre il benvenuto”, concordando tra loro, ad esempio,
l'acquisto e la consegna di un tavolo da pin pong per poter giocare insieme (v. pag. 756, 894,
921, 922, 819 e ss e 941 e ss. all. 8 del fascicolo di parte resistente). Inoltre, dalla disamina dei dialoghi dei messaggi whatsapp in questione emerge che essi hanno sempre toni leggeri,
Pagina 9 spiritosi e quasi fraterni nonché la volontà di di non fare eseguire all'amico Parte_2 talune opere, tanto da scrivergli di “non fare nenti”, “la finiamo assieme”, “queste cose le compro, ma fermati” “queste cose non le devi fare da solo” e comunque che la resistente non era stata neanche preventivamente interpella dei lavori manutentivi spontaneamente fatti dai due amici, peraltro, restando ammesso da nel messaggio del 28.05.2022 con Parte_1
riferimento alla sua permanenza nell'immobile in questione che “avevo preso accordi in via amichevole con te” (rectius ) (pag.779, 781, 1113 all. 8 cit.). Parte_2
Nessuna prova è presente in atti per ritenere che abbia mai intrattenuto rapporti CP_1
con il ricorrente, il quale, del resto, ha indirizzato solo nei confronti di la missiva Parte_2
del 10.06.2022 con cui lo ha diffidato al pagamento delle asserite spettanze.
Non è superfluo ricordare che “nel rito del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che richiede la necessità che ai sensi degli artt. 414 e
416 cod. proc. civ. gli elementi di fatto e diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali
(ricorso e memoria difensiva) e richiede altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice (petitum), con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso” (Cass. civ. Sez.
Lav., 12.2.2016, n. 2832; Cass. civ. Sez. Lav. 27.5.2008, n. 13825; Cass. Sez. Unite, 17.6.2004,
n. 11353; Cass. Sez. Unite, 20.4.2005, n. 8202; Cass. Sez. Unite, 17.6.2004, n. 11353; Cass.
Sez. Unite, 23.1.2002, n. 761).
Pertanto, le carenze in punto di allegazione e di prova non possono essere colmate dal giudice facendo ricorso d'ufficio ai poteri riservati dall'art. 421 c.p.c., potendo essi integrare ma non sostituire gli oneri di parte costituendo ius receptum presso i giudici di legittimità
l'impossibilità delle parti di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nei rispettivi scritti introduttivi (v. in motivazione, Cass. 12.02.2016, n. 2832; conf., in tali termini, Cass., 27.05.2008, n. 13825, che richiama Cass. Sez. Unite, 17.06.2004 n. 11353; Cass.
Sez. Unite, 20.04.2005 n. 8202 e Cass. Sez. Unite, 23.01.2002 n. 761).
In considerazione di quanto precede, non è possibile affermare che l'attività lavorativa prestata dal ricorrente sia riconducibile allo schema della subordinazione, ragion per cui le pretese avanzate in ricorso vanno rigettate.
Le spese processuali sono compensate per intero tra le parti tenuto conto della soccombenza della resistente rispetto alle eccezioni preliminari di rito e che nella fattispecie concreta solo a seguito della verifica giudiziale è rimasto possibile superare l'oggettiva problematicità correlata alla qualificazione dei “lavoretti” eseguiti dal ricorrente in termini di mera collaborazione, non
Pagina 10 potendosi peraltro trascurare che la stessa Corte Costituzionale ha evidenziato che “sovente il contenzioso di lavoro possa presentarsi in termini sostanzialmente diseguali, nel senso che il lavoratore ricorrente, che agisca nei confronti del datore di lavoro, sia parte "debole" del rapporto controverso, giustifica norme di favore su un piano diverso da quello della regolamentazione delle spese di lite, una volta che quest'ultima è resa meno rigida a seguito della presente dichiarazione di illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. con l'innesto della clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni». Si sono già ricordate le disposizioni di favore contenute negli artt. 10 e 11 della legge n. 533 del 1973
(peraltro successivamente abrogati); ad esse può aggiungersi anche l'art. 13, comma 3, del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», il quale prevede che il contributo unificato per le spese di giustizia è ridotto alla metà per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego” (v. sent. 77/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
RIGETTA il ricorso
COMPENSA per intero le spese processuali tra le parti
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 18.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa IT SI
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