CGT2
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 285/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ET TO ES, Presidente
TI LA, EL
GRECO RICCARDO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1943/2023 depositato il 28/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_5 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_6 CF_Soggetto_1 - CF_Ricorrente_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bari - Corso Vittorio Emanuele Ii, 84 70100 Bari BA
Difeso da
Difensore_2 Direttore Ripartizione Tributi - CF_Difensore_2
Difensore_3 Direttore Settore Contenzioso E Affari Generali - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 7 e pubblicata il 05/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1556 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 48 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 54 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 59 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1557 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 51 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 52 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 56 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 61 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1555 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 47 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 48 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 58 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1553 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 45 IMU 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 47 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 52 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 57 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1552 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 57 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 62 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 50 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 51 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 55 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 60 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1552-1 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49-1 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi notificati in data 01/03/2022 gli appellanti in epigrafe indicati impugnavano gli atti di accertamento con i quali il Comune di Bari contestava l'insufficiente versamento dell'IMU dovuta per i periodi d'imposta 2016-2020 con riferimento agli immobili dettagliatamente indicati negli atti impositivi costituenti il c.d.“Luogo_1” (comprensivo del teatro e di altri immobili ad esso adiacenti e/o connessi, nonché di altri e diversi immobili appartenenti al patrimonio dei singoli destinatari degli avvisi). .
Costituendosi in giudizio il Comune si costituiva nei giudizi instaurati (che venivano riuniti) chiedendo il rigetto dei ricorsi.
Con sentenza n. 3/2023 emessain data 07/12/2022 e depositata il 05/01/2023 la CGT di I Grado di Bari accoglieva parzialmente i ricorsi, riconoscendo la legittimità della pretesa tributaria relativamente ai tributi ed agli interessi indicati negli atti opposti e ritenendo non dovute le relative sanzioni. cosi motivando:
“…Il tributo concerne le singole unità immobiliari facenti parte del compendio denominato “Luogo_1” in Bari. Gli avvisi di accertamento gemmano dalla Corte d'Appello di Bari sent. n. 1976/2021 che ha riconosciuto la proprietà del compendio immobiliare, comprensivo del “Luogo_1”, in capo agli eredi di Nominativo_1, ordinando il rilascio degli immobili da parte del Comune e della Fondazione che li detenevano e contestualmente ha condannato detti coeredi, in solido tra loro, al pagamento in favore dello
Stato italiano e, per esso, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della complessiva somma di
€ 43.462.232,00, oltre interessi legali. Con gli atti impositivi impugnati si contesta alla parte ricorrente l'omesso versamento dell'IMU dovuta per i periodi d'imposta 2016-2020, congiuntamente ai relativi interessi e alle sanzioni, come da espressa previsione di legge, con riferimento agli immobili dettagliatamente indicati negli avvisi di accertamento de quibus, costituenti il c.d. “Luogo_1 ” (comprensivo del teatro e d i altri immobili ad esso adiacenti e/o connessi).
Parte ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione, l'illegittimità degli avvisi per insussistenza del presupposto impositivo, l'insussistenza della soggettività passiva, illegittimità delle sanzioni. Ha dedotto, infine, l'avvenuto pagamento di tutti gli importi dovuti a titolo di IMU con riferimento agli immobili recuperati a tassazione. Si
è costituito il Comune contestando la fondatezza dell'avverso gravame e chiedendone il rigetto. All'odierna udienza il difensore ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale del co. 2 dell'art. 13 DL 6.12.2011
n. 201 conv. in L. n. 214/2011 nella parte in cui NON PREVEDE che il proprietario di un bene immobile sia esonerato dall'IMU, se l'immobile è abusivamente occupato, ovvero usurpato nel possesso e reclamato nella proprietà dall'Ente impositore medesimo e per tutto il periodo di durata della di lui occupazione abusiva per violazione degli artt. 3,24,97 Cost. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
L'eccezione non è fondata. L'art. 13 co. 2 citato, nella parte in cui NON PREVEDE l'esonero dal pagamento dell'IMU nello specifico caso in cui “l'usurpatore” sia lo stesso Ente impositore non presenta profili di incostituzionalità nel senso prospettato da parte ricorrente. Ed infatti, l'individuazione dei presupposti della pretesa impositiva rientra nella discrezionalità del Legislatore che è insuscettibile di sindacato costituzionale.
Né si può pretendere che il Legislatore disciplini la casistica di tutte le ipotesi in cui il pagamento del tributo potrebbe di fatto risultare iniquo e/o ingiusto, trattandosi, peraltro, di situazioni suscettibili di essere mitigate, sul piano civilistico, tramite statuizioni di natura risarcitoria o di rimborso. Del resto, gli stessi eredi Nominativo_1, nel giudizio di accertamento della proprietà esitato nella menzionata sentenza n. 1976/2021, hanno formulato un'apposita domanda risarcitoria omnicomprensiva rigettata dalla Corte di Appello, per carenza allegativa e probatoria (vd. pagg. 71 e 72 sentenza n. 1976/2021). Una volta che il Legislatore, nell'esercizio della sua in sindacabile discrezionalità, ha collegato la soggettività passiva del tributo alla titolarità formale del diritto di proprietà, prescindendo completamente, nella configurazione di detto elemento oggettivo, anche dalla fruttuosità o meno del bene (cfr. Cass. n. 29868/202 1) è irrilevante la circostanza che l' usurpazione del possesso sia intervenuta da parte dello stesso soggetto impositore. A questo punto, passando al merito, sono infondate le prime due censure e possono essere trattate unitamente. Deduce parte ricorrente che l'unità immobiliare di cui al fg. 97 p.lla 44 sub. 11 è stata oggetto di lavori di restauro e recupero funzionale che ne hanno ripristinato per intero la destinazione e l'utilizzo per cui era stata costruita (teatro), giusto verbale di agibilità del 15.7.2009. Detta unità immobiliare. risulta allo stato censita al catasto urbano con categoria F2 (come unità collabente) nonostante l'effettivo utilizzo almeno dal 2010. Ne consegue che, con riferimento al suddetto immobile, al solo fine del calcolo dell'imposta, è stata utilizzata l'ultima rendita catastale iscritta in catasto, pari ad € 202.812,62, in atti sino a tutto il 30.04.1993. La censura non è condivisibile.
Com'è noto, in tema d i IMU la determinazione dell'imponibile è effettuata in base al valore delle rendite catastali - individuate in base a parametri oggettivi modificabilimin caso di cambiamento nel tempo - ed essendo previste riduzioni per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili o di fatto inutilizzati (cfr . Sez. 5 - ,
Ordinanza n. 35474 del 19/11/2021) . L'art. 1 commi 336 e 337 della legge n.311/2004 recita: 336: i comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sul le unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata , la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ago sto 1939, n. 1249, e successive modificazioni;
337. Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma
336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune. Nel caso di specie, il Comune si è discostato dalle risultanze catastali in applicazione di quanto espressamente disposto dall' art. 1, comma 336 L. n. 311/2004, mai abrogato e tuttora vigente, atteso che la situazione fattuale dell' immobile nelle annualità accertate differiva ampiamente rispetto a quella emergente dai dati catastali. Il Comune, a seguito della citata sent. n. 1976/2021 della Corte d'
Appello di Bari, ha utilizzato “provvisoriamente” come valore della rendita catastale del predetto fabbricato, per il calcolo dell'importo dovuto ai fini IMU, quello risultante catastalmente prima dell'incendio, perseguendo prudenzialmente il favor debitoris, atteso che la rendita dello stesso, rivalutata all'attualità, sarebbe stata di gran lunga superiore rispetto al parametro utilizzato dal Comune. Alla stregua di tutto quanto sopra esposto, non v'è alcun vizio di motivazione in ordine agli avvisi di accertamento impugnati, né si ravvisano profili di illegittimità degli avvisi per insussistenza del presupposto impositivo. Nella fattispecie, il teatro (sub. 11 ), è iscritto al catasto in F2 come una unità collabente. Deduce, pertanto, parte ricorrente che non essendo, dal punto di vista fiscale, l'immobile, produttivo di reddito, non è soggetto all'IMU. L'assunto non convince. Ed infatti, il Legislatore ha espressamente contemplato la possibilità che i dati catastali concernenti un dato immobile differiscano dalla situazione fattuale, predisponendo come rimedio la richiesta ai relativi contribuenti di provvedere ai relativi atti di aggiornamento. Il Comune, dunque, ha correttamente e doverosamente proceduto nel senso sopra indicato e, in data 28/12/2021, constatata l'inerzia da parte dei soggetti qualificati, ha utilizzato prudenzialmente come valore della rendita catastale per il calcolo dell' imposta dovuta quella più bassa già risultante in catasto con riferimento allo stesso immobile prima dell' incendio (desunta da apposita visura catastale storica allegata alle precedenti controdeduzioni). Ad ogni buon conto, preme evidenziare che il valore della rendita catastale utilizzato dal Comune non è arbitrario trattandosi dell'ultima rendita risultante in catasto prima della data dell'incendio. Trattasi, quindi, di una rendita più favorevole per i condebitori, rispetto a quella catastale che l' immobile avrebbe all'attualità, la quale sarebbe senza dubbio maggiore, anche in considerazione dellulteriore incremento del valore storico artistico dell'immobile, dal
1991 ad oggi, oltre che dei vari adeguamenti di cui si tiene conto normalmente nell' aggiornamento delle rendite catastali immobiliari. Infondato è, altresì , il terzo motivo avente ad oggetto l' insussistenza della soggettività passiva in capo alle parti ricorrenti. Il presupposto dell'imposta è costituito dal possesso dell'immobile, così come disposto dall'art. 1 D.Lgs. n. 504/92 in tema di ICI, e dalla titolarità del bene (art. 3). L'art. 13, comma 2, del DL 201/2011, in terna di IMU, ripropone come presupposto il possesso di immobili.
A sua volta, la legge 27.12.2019 n. 160 all'art. 1 comma 740 stabilisce che il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili al comma 743 che i soggetti passivi dell'imposta sono “i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi”. Deduce parte ricorrente che nel solco della immissione del Comune nel possesso del teatro da parte della Sovraintendenza, con la delibera consiliare n. 33 del 12.6.2010, l'Ente revocò, in pretesa autotutela, la propria ratifica del protocollo del 2002 e si autoproclamò, apoditticamente e unilateralmente, proprietario del Luogo_1 di cui era già in possesso:
“..omissis...DELlBERA....omissis...2) Dichiarare, quindi, per le motivazioni tutt e espresse in premessa e qui integralmente richiamate, la propria deliberazione n° 44/2003 come modificata dalla successiva deliberazione n° 18/2006 priva di effetti con conseguente inefficacia anche del Protocollo d'Intesa del
21/11 /2002; ....omissis....6 ) Dichiarare, perquanto sopra, di proprietà comunale il suolo e i manufatti su di esso insistenti siti in Bari presso la ex Indirizzo_1, oggi delimitato dalle Indirizzo_4 (ex Indirizzo_2), Cognetti, Indirizzo_6 e Indirizzo_3 , con tutto il complesso immobiliare denominato Luogo_1;... omissis....”. Con la successiva determina del 20.12.2010 n. 2010/07642, il Comune nella persona del dirigente
Ravallese, dispose addirittura “..,la trascrizione/annotazione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 12.06. 2010...” di cui sopra. Rileva, altresì, parte ricorrente che quando uno degli eredi Nominativo_1, nella fattispecie Soggetto_1 ha “osato” qualificarsi proprietaria del teatro in un' istanza diretta al Comune, quest'ultimo ha reagito tacciandola addirittura di falso (Provvedimento Amministrativo
Comune di Bari n. 26/2011 - Prot. 47788 del 24.02.2011). Aggiunge parte ricorrente che il Comune si sia da sempre auto proclamato proprietario del teatro è dimostrato dal contenzioso sulla proprietà recentemente deciso dalla Corte di Appello di Bari in favore della ricorrente. ln data 7 settembre 2009, la famiglia proprietaria venne estromessa perfino dalle operazioni di riconsegna del teatro, il quale fu direttamente consegnato arbitrariamente dalla Sovraintendenza al Comune di Bari. L'assunto non convince ed infatti, l' accezione di possesso utilizzata dal Legislatore tributario non coincide affatto con quella civilistica. Secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di ICI, il D .L gs . n. 504/1992 all'art. 1 stabilisce che presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato,
a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. La definizione del soggetto passivo di imposta è contenuta, invece, nel successivo art. 3, secondo cui è tale: “i l proprietario di immobile.. .ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie”. La lettura combinata delle due disposizioni porta a ritenere che, avendo dato la legge esclusiva rilevanza , nell'indicare chi sia soggetto al tributo, alla titolarità di un diritto di natura reale, il significato da attribuire al termine “possesso”, utilizzato ai fini della definizione del presupposto di imposta, non possa essere fatto coincidere con la situazione di mera disponibilità del bene, rinvenibile anche nei confronti di chi sia titolare di un diritto personale di godimento, ma si sostanzi soltanto nei confronti di situazioni giuridiche soggettive aventi carattere reale (cfr. fra le tante Cass . sez. V n. 21231/2017). Dal combinato disposto degli art t. l, comma 2 e 3 comma 1 del D.L gs. n. 504/1992, emerge che il concetto di possesso quale presupposto impositivo del tributo di natura reale è riferito alla titolarità del diritto proprietà o degli altri diritti reali di godimento indicati nell'art. 3 del citato decreto, ciò giustificando, ad esempio, a contrario, come affermato dalla Corte di Cassazione (da ultimo Cass. sez. 6-5, ord. 27 settembre 2016, n. 19041; Cass. sez.
1, 12 ottobre 2007, n. 21433; Cass. sez. 5, 26 febbraio 2010, n. 4753), la ritenuta persistenza del possesso quale presupposto impositivo, allorché vi sia stata occupazione temporanea d'urgenza da parte della P.A., finché non sia intervenuto decreto di esproprio (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6064 del 09/0 3/2017). Ancora più chiara è Cassazione sez. 5 - , Ordinanza n. 7274 del 14/0 3/2019 che in motivazione afferma è dirimente osservare che la soggettività passiva del tributo in questione è delineata dall'articolo 3 D.L gs. 504/92, secondo il quale sono tenuti al pagamento dell'imposta il proprietario ovvero il titolare di altro diritto reale
(usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sull'immobile. In quanto volta alla predeterminazione legale di un elemento costitutivo della fattispecie impositiva, questa disposizione ha carattere tassativo, così da non poter essere fatta oggetto di interpretazione estensiva alcuna. In applicazione dei suindicati principi la soggettività di imposta non può che riconoscersi in capo agli odierni ricorrenti. Né alcuna valenza può assumere in questa sede la delibera n. 33/2010 con cui il Comune in via di autotutela, avocò a sé la proprietà dell'intero compendio immobiliare “Luogo_1" assumendo che: 1) il diritto di superficie fosse cessato per il decorso della durata massima della concessione, pari a 99 anni;
2) fosse scaduta, al 28/1/1995, la concessione originaria del diritto di superficie, della durata di 99 anni;
3) fosse maturata la decadenza dalla concessione, a causa dell'omessa manutenzione del Teatro, per 18 mesi, e dell'omessa ricostruzione del medesimo entro tre anni dalla distruzione conseguente all'incendio del 1991. Ed infatti, come già diffusamente argomentato dalla Corte di Appello di Bari nella sentenza n. 1976/2021 (v . pag. 62) si è trattato di trasferimento di proprietà con atti di natura privatistica, dovendosi escludere la natura sia concessoria dei titoli sia superficiaria del diritto trasferito (conclude la Corte di Appello a pag. 64: “Ne deriva che il diritto dominicale in capo agli eredi Nominativo_1, originato dalle convenzioni ottocentesche, non può ritenersi in alcun modo caducato, non avendo le p arti pubbliche addotte alcun titolo sopravvenute idoneo a produrre, con effetti ex tunc ovvero ex nunc, il venir meno dell'originario trasferimento di proprietà”). Infine, non è provato l'avvenuto pagamento degli importi dovuti a titolo di IMU con riferimento agli immobili recuperati a tassazione atteso che dalla documentazione in atti emerge l'avvenuto versamento IMU con riferimento a terreni ed aree fabbricabili che NON sono contemplati negli avvisi di accertamento opposti.>> e al contempo per invocare la riforma della stessa sentenza limitatamente ai capi in cui invece ha erroneamente affermato < alla debenza delle sanzioni, invece, è appena il caso di rammentare che, secondo la giurisprudenza della
Suprema Corte in tema di sanzioni tributarie la tutela dell'affidamento incolpevole del contribuente, sancita dall'art. 10, commi 1 e 2, della L. n. 212 del 2000, costituisce espressione di un principio generale dell'ordinamento tributario, che trova origine nei principi affermati dagli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. ed, in materia di tributi armonizzati, in quelli dell'ordinamento dell'Unione europea, sicché deve ritenersi che la situazione di incertezza interpretativa, ingenerata da risoluzioni dell'amministrazione finanziaria, anche se non influisce sulla debenza dell'imposta, deve essere valutata ai fini dell'esclusione dell'applicazione delle sanzioni (Cass.
n. 370/2019). Applicando i suesposti principi al caso di specie, può fondatamente ritenersi che la peculiarità della vicenda in esame e l'accertamento della proprietà in capo ai ricorrenti a seguito della citata sentenza della Corte di Appello di Bari n. 1976/2021 fondino una situazione di incolpevole affidamento del contribuente che giustifica l'esclusione delle sanzioni. >>. Gli appellanti in epigrafe indicati hanno proposto appello avverso la predetta sentenza lamentandone l'erroneità. Costituendosi in giudizio il Comune ha chiesto il rigetto dell'appello ed ha proposto appello incidentale relativamente al capo della sentenza che ha escluso la debenza delle sanzioni.
All'udienza del 15.12.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti lamentano che il primo giudice erroneamente non ha accolto l'istanza di riunione dei procedimenti di cui al presente giudizio a quello n. 1814/2022(attualmente pendente in primo grado e sospeso) promosso da Ricorrente_6, (in proprio per talune annualità e in qualità di erede di Soggetto_1 per le altre ) il quale avendo accettato nel corso del giudizio l'eredità di Soggetto_1 (deceduta in data 11.05.2022),era succeduto anche nella posizione processuale di quest'ultima nel giudizio 1806/2022(riunito agli altri sopra indicati decisi con la sentenza impugnata in questa sede.). Tale omissione secondo gli appellanti comporterebbe la nullità della sentenza e la rimessione al primo giudice per violazione dell'art.102 cpc. La doglianza ad avviso della Corte è fondata alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale con ordinanza n. 21125 del 4 luglio 2022 confermando precedenti decisioni ha ribadito che: “ In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la controversia tra il titolare di una quota di un immobile in proprietà indivisa ed il Comune non dà luogo ad un litisconsorzio necessario con gli altri comproprietari eccezion fatta nel caso in cui l'oggetto del contendere, per la sua specifica natura, sia collegato all'immobile unitariamente considerato, per cui la decisione debba essere resa nei confronti di tutti i comproprietari, come è appunto il caso in cui si discuta del valore da attribuire al bene. Orbene nel caso di specie tra le questioni dibattute tra le parti vi è anche quello attinente ai criteri da adottare per determinare il valore dei beni di cui è causa ed in particolare del fabbricato iscritto nel NCEU di Bari al Numero_1 (che costituisce il teatro vero e proprio). Invero la decisione sulla individuazione della base imponibile (e cioè il valore del bene) sulla quale applicare l'aliquota fissata per la determinazione del tributo non può che riguardare l'intero immobile e dunque tutte le quote spettanti agli eredi. Nè vale eccepire che il comproprietario Ricorrente_4 non subisce alcun diritto al proprio diritto di difesa in quanto è parte del presente giudizio e potrebbe dunque in questa sede far valere le proprie ragioni stante l'identità di questioni tra il presente giudizio e quello non riunito atteso che la decisione di questa causa non riguarderebbe l'intero fabbricato rimanendo esclusa la quota spettante a Soggetto_1 ed ereditata in corso di causa dal Ricorrente_4 e per la quale pende il giudizio non riunito che sarà decisa con altra e diversa sentenza con il rischio di contrasto di giudicati. A fronte dell'evidenziato difetto di integrità del contraddittorio il giudice di primo grado avrebbe dovuto disporre la riunione al presente anche del giudizio promosso dal Ricorrente_4 ovvero disporre l'integrazione del contraddittorio e non avendovi provveduto deve dichiararsi la nullità della sentenza impugnata e disporsi la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c.. Considerata la particolarità delle questioni dibattute sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
dichiara la nullità della sentenza impugnata;
rimette gli atto alla CGT di Bari;
spese compensate.
Bari 15.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ET TO ES, Presidente
TI LA, EL
GRECO RICCARDO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1943/2023 depositato il 28/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_5 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_6 CF_Soggetto_1 - CF_Ricorrente_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bari - Corso Vittorio Emanuele Ii, 84 70100 Bari BA
Difeso da
Difensore_2 Direttore Ripartizione Tributi - CF_Difensore_2
Difensore_3 Direttore Settore Contenzioso E Affari Generali - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 7 e pubblicata il 05/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1556 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 48 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 54 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 59 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1557 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 51 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 52 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 56 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 61 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1555 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 47 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 48 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 58 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1553 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 45 IMU 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 47 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 52 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 57 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1552 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 57 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 62 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 50 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 51 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 55 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 60 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1552-1 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 49-1 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi notificati in data 01/03/2022 gli appellanti in epigrafe indicati impugnavano gli atti di accertamento con i quali il Comune di Bari contestava l'insufficiente versamento dell'IMU dovuta per i periodi d'imposta 2016-2020 con riferimento agli immobili dettagliatamente indicati negli atti impositivi costituenti il c.d.“Luogo_1” (comprensivo del teatro e di altri immobili ad esso adiacenti e/o connessi, nonché di altri e diversi immobili appartenenti al patrimonio dei singoli destinatari degli avvisi). .
Costituendosi in giudizio il Comune si costituiva nei giudizi instaurati (che venivano riuniti) chiedendo il rigetto dei ricorsi.
Con sentenza n. 3/2023 emessain data 07/12/2022 e depositata il 05/01/2023 la CGT di I Grado di Bari accoglieva parzialmente i ricorsi, riconoscendo la legittimità della pretesa tributaria relativamente ai tributi ed agli interessi indicati negli atti opposti e ritenendo non dovute le relative sanzioni. cosi motivando:
“…Il tributo concerne le singole unità immobiliari facenti parte del compendio denominato “Luogo_1” in Bari. Gli avvisi di accertamento gemmano dalla Corte d'Appello di Bari sent. n. 1976/2021 che ha riconosciuto la proprietà del compendio immobiliare, comprensivo del “Luogo_1”, in capo agli eredi di Nominativo_1, ordinando il rilascio degli immobili da parte del Comune e della Fondazione che li detenevano e contestualmente ha condannato detti coeredi, in solido tra loro, al pagamento in favore dello
Stato italiano e, per esso, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della complessiva somma di
€ 43.462.232,00, oltre interessi legali. Con gli atti impositivi impugnati si contesta alla parte ricorrente l'omesso versamento dell'IMU dovuta per i periodi d'imposta 2016-2020, congiuntamente ai relativi interessi e alle sanzioni, come da espressa previsione di legge, con riferimento agli immobili dettagliatamente indicati negli avvisi di accertamento de quibus, costituenti il c.d. “Luogo_1 ” (comprensivo del teatro e d i altri immobili ad esso adiacenti e/o connessi).
Parte ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione, l'illegittimità degli avvisi per insussistenza del presupposto impositivo, l'insussistenza della soggettività passiva, illegittimità delle sanzioni. Ha dedotto, infine, l'avvenuto pagamento di tutti gli importi dovuti a titolo di IMU con riferimento agli immobili recuperati a tassazione. Si
è costituito il Comune contestando la fondatezza dell'avverso gravame e chiedendone il rigetto. All'odierna udienza il difensore ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale del co. 2 dell'art. 13 DL 6.12.2011
n. 201 conv. in L. n. 214/2011 nella parte in cui NON PREVEDE che il proprietario di un bene immobile sia esonerato dall'IMU, se l'immobile è abusivamente occupato, ovvero usurpato nel possesso e reclamato nella proprietà dall'Ente impositore medesimo e per tutto il periodo di durata della di lui occupazione abusiva per violazione degli artt. 3,24,97 Cost. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
L'eccezione non è fondata. L'art. 13 co. 2 citato, nella parte in cui NON PREVEDE l'esonero dal pagamento dell'IMU nello specifico caso in cui “l'usurpatore” sia lo stesso Ente impositore non presenta profili di incostituzionalità nel senso prospettato da parte ricorrente. Ed infatti, l'individuazione dei presupposti della pretesa impositiva rientra nella discrezionalità del Legislatore che è insuscettibile di sindacato costituzionale.
Né si può pretendere che il Legislatore disciplini la casistica di tutte le ipotesi in cui il pagamento del tributo potrebbe di fatto risultare iniquo e/o ingiusto, trattandosi, peraltro, di situazioni suscettibili di essere mitigate, sul piano civilistico, tramite statuizioni di natura risarcitoria o di rimborso. Del resto, gli stessi eredi Nominativo_1, nel giudizio di accertamento della proprietà esitato nella menzionata sentenza n. 1976/2021, hanno formulato un'apposita domanda risarcitoria omnicomprensiva rigettata dalla Corte di Appello, per carenza allegativa e probatoria (vd. pagg. 71 e 72 sentenza n. 1976/2021). Una volta che il Legislatore, nell'esercizio della sua in sindacabile discrezionalità, ha collegato la soggettività passiva del tributo alla titolarità formale del diritto di proprietà, prescindendo completamente, nella configurazione di detto elemento oggettivo, anche dalla fruttuosità o meno del bene (cfr. Cass. n. 29868/202 1) è irrilevante la circostanza che l' usurpazione del possesso sia intervenuta da parte dello stesso soggetto impositore. A questo punto, passando al merito, sono infondate le prime due censure e possono essere trattate unitamente. Deduce parte ricorrente che l'unità immobiliare di cui al fg. 97 p.lla 44 sub. 11 è stata oggetto di lavori di restauro e recupero funzionale che ne hanno ripristinato per intero la destinazione e l'utilizzo per cui era stata costruita (teatro), giusto verbale di agibilità del 15.7.2009. Detta unità immobiliare. risulta allo stato censita al catasto urbano con categoria F2 (come unità collabente) nonostante l'effettivo utilizzo almeno dal 2010. Ne consegue che, con riferimento al suddetto immobile, al solo fine del calcolo dell'imposta, è stata utilizzata l'ultima rendita catastale iscritta in catasto, pari ad € 202.812,62, in atti sino a tutto il 30.04.1993. La censura non è condivisibile.
Com'è noto, in tema d i IMU la determinazione dell'imponibile è effettuata in base al valore delle rendite catastali - individuate in base a parametri oggettivi modificabilimin caso di cambiamento nel tempo - ed essendo previste riduzioni per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili o di fatto inutilizzati (cfr . Sez. 5 - ,
Ordinanza n. 35474 del 19/11/2021) . L'art. 1 commi 336 e 337 della legge n.311/2004 recita: 336: i comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sul le unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata , la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ago sto 1939, n. 1249, e successive modificazioni;
337. Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma
336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune. Nel caso di specie, il Comune si è discostato dalle risultanze catastali in applicazione di quanto espressamente disposto dall' art. 1, comma 336 L. n. 311/2004, mai abrogato e tuttora vigente, atteso che la situazione fattuale dell' immobile nelle annualità accertate differiva ampiamente rispetto a quella emergente dai dati catastali. Il Comune, a seguito della citata sent. n. 1976/2021 della Corte d'
Appello di Bari, ha utilizzato “provvisoriamente” come valore della rendita catastale del predetto fabbricato, per il calcolo dell'importo dovuto ai fini IMU, quello risultante catastalmente prima dell'incendio, perseguendo prudenzialmente il favor debitoris, atteso che la rendita dello stesso, rivalutata all'attualità, sarebbe stata di gran lunga superiore rispetto al parametro utilizzato dal Comune. Alla stregua di tutto quanto sopra esposto, non v'è alcun vizio di motivazione in ordine agli avvisi di accertamento impugnati, né si ravvisano profili di illegittimità degli avvisi per insussistenza del presupposto impositivo. Nella fattispecie, il teatro (sub. 11 ), è iscritto al catasto in F2 come una unità collabente. Deduce, pertanto, parte ricorrente che non essendo, dal punto di vista fiscale, l'immobile, produttivo di reddito, non è soggetto all'IMU. L'assunto non convince. Ed infatti, il Legislatore ha espressamente contemplato la possibilità che i dati catastali concernenti un dato immobile differiscano dalla situazione fattuale, predisponendo come rimedio la richiesta ai relativi contribuenti di provvedere ai relativi atti di aggiornamento. Il Comune, dunque, ha correttamente e doverosamente proceduto nel senso sopra indicato e, in data 28/12/2021, constatata l'inerzia da parte dei soggetti qualificati, ha utilizzato prudenzialmente come valore della rendita catastale per il calcolo dell' imposta dovuta quella più bassa già risultante in catasto con riferimento allo stesso immobile prima dell' incendio (desunta da apposita visura catastale storica allegata alle precedenti controdeduzioni). Ad ogni buon conto, preme evidenziare che il valore della rendita catastale utilizzato dal Comune non è arbitrario trattandosi dell'ultima rendita risultante in catasto prima della data dell'incendio. Trattasi, quindi, di una rendita più favorevole per i condebitori, rispetto a quella catastale che l' immobile avrebbe all'attualità, la quale sarebbe senza dubbio maggiore, anche in considerazione dellulteriore incremento del valore storico artistico dell'immobile, dal
1991 ad oggi, oltre che dei vari adeguamenti di cui si tiene conto normalmente nell' aggiornamento delle rendite catastali immobiliari. Infondato è, altresì , il terzo motivo avente ad oggetto l' insussistenza della soggettività passiva in capo alle parti ricorrenti. Il presupposto dell'imposta è costituito dal possesso dell'immobile, così come disposto dall'art. 1 D.Lgs. n. 504/92 in tema di ICI, e dalla titolarità del bene (art. 3). L'art. 13, comma 2, del DL 201/2011, in terna di IMU, ripropone come presupposto il possesso di immobili.
A sua volta, la legge 27.12.2019 n. 160 all'art. 1 comma 740 stabilisce che il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili al comma 743 che i soggetti passivi dell'imposta sono “i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi”. Deduce parte ricorrente che nel solco della immissione del Comune nel possesso del teatro da parte della Sovraintendenza, con la delibera consiliare n. 33 del 12.6.2010, l'Ente revocò, in pretesa autotutela, la propria ratifica del protocollo del 2002 e si autoproclamò, apoditticamente e unilateralmente, proprietario del Luogo_1 di cui era già in possesso:
“..omissis...DELlBERA....omissis...2) Dichiarare, quindi, per le motivazioni tutt e espresse in premessa e qui integralmente richiamate, la propria deliberazione n° 44/2003 come modificata dalla successiva deliberazione n° 18/2006 priva di effetti con conseguente inefficacia anche del Protocollo d'Intesa del
21/11 /2002; ....omissis....6 ) Dichiarare, perquanto sopra, di proprietà comunale il suolo e i manufatti su di esso insistenti siti in Bari presso la ex Indirizzo_1, oggi delimitato dalle Indirizzo_4 (ex Indirizzo_2), Cognetti, Indirizzo_6 e Indirizzo_3 , con tutto il complesso immobiliare denominato Luogo_1;... omissis....”. Con la successiva determina del 20.12.2010 n. 2010/07642, il Comune nella persona del dirigente
Ravallese, dispose addirittura “..,la trascrizione/annotazione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 12.06. 2010...” di cui sopra. Rileva, altresì, parte ricorrente che quando uno degli eredi Nominativo_1, nella fattispecie Soggetto_1 ha “osato” qualificarsi proprietaria del teatro in un' istanza diretta al Comune, quest'ultimo ha reagito tacciandola addirittura di falso (Provvedimento Amministrativo
Comune di Bari n. 26/2011 - Prot. 47788 del 24.02.2011). Aggiunge parte ricorrente che il Comune si sia da sempre auto proclamato proprietario del teatro è dimostrato dal contenzioso sulla proprietà recentemente deciso dalla Corte di Appello di Bari in favore della ricorrente. ln data 7 settembre 2009, la famiglia proprietaria venne estromessa perfino dalle operazioni di riconsegna del teatro, il quale fu direttamente consegnato arbitrariamente dalla Sovraintendenza al Comune di Bari. L'assunto non convince ed infatti, l' accezione di possesso utilizzata dal Legislatore tributario non coincide affatto con quella civilistica. Secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di ICI, il D .L gs . n. 504/1992 all'art. 1 stabilisce che presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato,
a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. La definizione del soggetto passivo di imposta è contenuta, invece, nel successivo art. 3, secondo cui è tale: “i l proprietario di immobile.. .ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie”. La lettura combinata delle due disposizioni porta a ritenere che, avendo dato la legge esclusiva rilevanza , nell'indicare chi sia soggetto al tributo, alla titolarità di un diritto di natura reale, il significato da attribuire al termine “possesso”, utilizzato ai fini della definizione del presupposto di imposta, non possa essere fatto coincidere con la situazione di mera disponibilità del bene, rinvenibile anche nei confronti di chi sia titolare di un diritto personale di godimento, ma si sostanzi soltanto nei confronti di situazioni giuridiche soggettive aventi carattere reale (cfr. fra le tante Cass . sez. V n. 21231/2017). Dal combinato disposto degli art t. l, comma 2 e 3 comma 1 del D.L gs. n. 504/1992, emerge che il concetto di possesso quale presupposto impositivo del tributo di natura reale è riferito alla titolarità del diritto proprietà o degli altri diritti reali di godimento indicati nell'art. 3 del citato decreto, ciò giustificando, ad esempio, a contrario, come affermato dalla Corte di Cassazione (da ultimo Cass. sez. 6-5, ord. 27 settembre 2016, n. 19041; Cass. sez.
1, 12 ottobre 2007, n. 21433; Cass. sez. 5, 26 febbraio 2010, n. 4753), la ritenuta persistenza del possesso quale presupposto impositivo, allorché vi sia stata occupazione temporanea d'urgenza da parte della P.A., finché non sia intervenuto decreto di esproprio (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6064 del 09/0 3/2017). Ancora più chiara è Cassazione sez. 5 - , Ordinanza n. 7274 del 14/0 3/2019 che in motivazione afferma è dirimente osservare che la soggettività passiva del tributo in questione è delineata dall'articolo 3 D.L gs. 504/92, secondo il quale sono tenuti al pagamento dell'imposta il proprietario ovvero il titolare di altro diritto reale
(usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sull'immobile. In quanto volta alla predeterminazione legale di un elemento costitutivo della fattispecie impositiva, questa disposizione ha carattere tassativo, così da non poter essere fatta oggetto di interpretazione estensiva alcuna. In applicazione dei suindicati principi la soggettività di imposta non può che riconoscersi in capo agli odierni ricorrenti. Né alcuna valenza può assumere in questa sede la delibera n. 33/2010 con cui il Comune in via di autotutela, avocò a sé la proprietà dell'intero compendio immobiliare “Luogo_1" assumendo che: 1) il diritto di superficie fosse cessato per il decorso della durata massima della concessione, pari a 99 anni;
2) fosse scaduta, al 28/1/1995, la concessione originaria del diritto di superficie, della durata di 99 anni;
3) fosse maturata la decadenza dalla concessione, a causa dell'omessa manutenzione del Teatro, per 18 mesi, e dell'omessa ricostruzione del medesimo entro tre anni dalla distruzione conseguente all'incendio del 1991. Ed infatti, come già diffusamente argomentato dalla Corte di Appello di Bari nella sentenza n. 1976/2021 (v . pag. 62) si è trattato di trasferimento di proprietà con atti di natura privatistica, dovendosi escludere la natura sia concessoria dei titoli sia superficiaria del diritto trasferito (conclude la Corte di Appello a pag. 64: “Ne deriva che il diritto dominicale in capo agli eredi Nominativo_1, originato dalle convenzioni ottocentesche, non può ritenersi in alcun modo caducato, non avendo le p arti pubbliche addotte alcun titolo sopravvenute idoneo a produrre, con effetti ex tunc ovvero ex nunc, il venir meno dell'originario trasferimento di proprietà”). Infine, non è provato l'avvenuto pagamento degli importi dovuti a titolo di IMU con riferimento agli immobili recuperati a tassazione atteso che dalla documentazione in atti emerge l'avvenuto versamento IMU con riferimento a terreni ed aree fabbricabili che NON sono contemplati negli avvisi di accertamento opposti.>> e al contempo per invocare la riforma della stessa sentenza limitatamente ai capi in cui invece ha erroneamente affermato < alla debenza delle sanzioni, invece, è appena il caso di rammentare che, secondo la giurisprudenza della
Suprema Corte in tema di sanzioni tributarie la tutela dell'affidamento incolpevole del contribuente, sancita dall'art. 10, commi 1 e 2, della L. n. 212 del 2000, costituisce espressione di un principio generale dell'ordinamento tributario, che trova origine nei principi affermati dagli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. ed, in materia di tributi armonizzati, in quelli dell'ordinamento dell'Unione europea, sicché deve ritenersi che la situazione di incertezza interpretativa, ingenerata da risoluzioni dell'amministrazione finanziaria, anche se non influisce sulla debenza dell'imposta, deve essere valutata ai fini dell'esclusione dell'applicazione delle sanzioni (Cass.
n. 370/2019). Applicando i suesposti principi al caso di specie, può fondatamente ritenersi che la peculiarità della vicenda in esame e l'accertamento della proprietà in capo ai ricorrenti a seguito della citata sentenza della Corte di Appello di Bari n. 1976/2021 fondino una situazione di incolpevole affidamento del contribuente che giustifica l'esclusione delle sanzioni. >>. Gli appellanti in epigrafe indicati hanno proposto appello avverso la predetta sentenza lamentandone l'erroneità. Costituendosi in giudizio il Comune ha chiesto il rigetto dell'appello ed ha proposto appello incidentale relativamente al capo della sentenza che ha escluso la debenza delle sanzioni.
All'udienza del 15.12.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti lamentano che il primo giudice erroneamente non ha accolto l'istanza di riunione dei procedimenti di cui al presente giudizio a quello n. 1814/2022(attualmente pendente in primo grado e sospeso) promosso da Ricorrente_6, (in proprio per talune annualità e in qualità di erede di Soggetto_1 per le altre ) il quale avendo accettato nel corso del giudizio l'eredità di Soggetto_1 (deceduta in data 11.05.2022),era succeduto anche nella posizione processuale di quest'ultima nel giudizio 1806/2022(riunito agli altri sopra indicati decisi con la sentenza impugnata in questa sede.). Tale omissione secondo gli appellanti comporterebbe la nullità della sentenza e la rimessione al primo giudice per violazione dell'art.102 cpc. La doglianza ad avviso della Corte è fondata alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale con ordinanza n. 21125 del 4 luglio 2022 confermando precedenti decisioni ha ribadito che: “ In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la controversia tra il titolare di una quota di un immobile in proprietà indivisa ed il Comune non dà luogo ad un litisconsorzio necessario con gli altri comproprietari eccezion fatta nel caso in cui l'oggetto del contendere, per la sua specifica natura, sia collegato all'immobile unitariamente considerato, per cui la decisione debba essere resa nei confronti di tutti i comproprietari, come è appunto il caso in cui si discuta del valore da attribuire al bene. Orbene nel caso di specie tra le questioni dibattute tra le parti vi è anche quello attinente ai criteri da adottare per determinare il valore dei beni di cui è causa ed in particolare del fabbricato iscritto nel NCEU di Bari al Numero_1 (che costituisce il teatro vero e proprio). Invero la decisione sulla individuazione della base imponibile (e cioè il valore del bene) sulla quale applicare l'aliquota fissata per la determinazione del tributo non può che riguardare l'intero immobile e dunque tutte le quote spettanti agli eredi. Nè vale eccepire che il comproprietario Ricorrente_4 non subisce alcun diritto al proprio diritto di difesa in quanto è parte del presente giudizio e potrebbe dunque in questa sede far valere le proprie ragioni stante l'identità di questioni tra il presente giudizio e quello non riunito atteso che la decisione di questa causa non riguarderebbe l'intero fabbricato rimanendo esclusa la quota spettante a Soggetto_1 ed ereditata in corso di causa dal Ricorrente_4 e per la quale pende il giudizio non riunito che sarà decisa con altra e diversa sentenza con il rischio di contrasto di giudicati. A fronte dell'evidenziato difetto di integrità del contraddittorio il giudice di primo grado avrebbe dovuto disporre la riunione al presente anche del giudizio promosso dal Ricorrente_4 ovvero disporre l'integrazione del contraddittorio e non avendovi provveduto deve dichiararsi la nullità della sentenza impugnata e disporsi la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c.. Considerata la particolarità delle questioni dibattute sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
dichiara la nullità della sentenza impugnata;
rimette gli atto alla CGT di Bari;
spese compensate.
Bari 15.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente.