Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 285
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Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccezione di illegittimità costituzionale

    L'eccezione non è fondata in quanto l'individuazione dei presupposti della pretesa impositiva rientra nella discrezionalità del Legislatore, insuscettibile di sindacato costituzionale. Non si può pretendere che il Legislatore disciplini ogni singola ipotesi in cui il pagamento del tributo potrebbe risultare iniquo.

  • Rigettato
    Illegittimità avvisi per insussistenza presupposto impositivo (immobile collabente)

    Il Comune ha correttamente applicato l'art. 1, comma 336 L. n. 311/2004, discostandosi dalle risultanze catastali in quanto la situazione fattuale differiva. Ha utilizzato provvisoriamente come valore della rendita catastale quella più bassa risultante prima dell'incendio, perseguendo il favor debitoris.

  • Rigettato
    Insussistenza della soggettività passiva

    Il concetto di possesso ai fini tributari coincide con la titolarità del diritto reale (proprietà o altri diritti reali di godimento). La delibera n. 33/2010 del Comune non ha valore in questa sede, in quanto la Corte di Appello ha già stabilito, con sentenza n. 1976/2021, che il diritto dominicale in capo agli eredi non è caducato. La soggettività passiva va riconosciuta in capo ai ricorrenti.

  • Rigettato
    Avvenuto pagamento IMU

    Non è provato l'avvenuto pagamento degli importi dovuti a titolo di IMU con riferimento agli immobili recuperati a tassazione, poiché la documentazione in atti emerge l'avvenuto versamento IMU con riferimento a terreni ed aree fabbricabili non contemplati negli avvisi di accertamento opposti.

  • Accolto
    Esclusione sanzioni per incolpevole affidamento

    La sentenza di primo grado ha escluso la debenza delle sanzioni, ritenendo sussistente una situazione di incolpevole affidamento del contribuente.

  • Accolto
    Nullità sentenza per omessa riunione procedimenti

    La doglianza è fondata. La questione del valore da attribuire al fabbricato teatro, su cui si basa la determinazione della base imponibile, richiede una decisione nei confronti di tutti i comproprietari. L'omessa riunione o integrazione del contraddittorio determina la nullità della sentenza e la rimessione al primo giudice.

  • Altro
    Riforma capo sentenza relativo all'esclusione delle sanzioni

    La sentenza di primo grado ha escluso la debenza delle sanzioni, ritenendo sussistente una situazione di incolpevole affidamento del contribuente. L'appello incidentale del Comune non è stato accolto in quanto la sentenza è stata dichiarata nulla.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 285
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 285
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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