Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 31/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
Il Presidente del. Dott. Sergio Gorjan all'esito dell'odierna udienza relativa alla convalida del trattenimento di nato in Parte_1
Tunisia il 16/2/1994, CUI 064D2A0; sentite le parti, vista la richiesta di proroga della Questura di Gorizia del 29.1.2025, notificata in pari data alle ore 17.20 all'interessato e pervenuta il 30.1.2025 alle ore 9.36 alla Cancelleria, di proroga del trattenimento presso il C.P.R. di Gorizia – Gradisca d'Isonzo di nato in [...] il Parte_1
16/2/1994, CUI 064D2A0; visto il provvedimento di convalida già adottato dal Tribunale di Trieste il 10.10.2024; rilevato che con il primo provvedimento il Tribunale di Trieste ha esaminato il provvedimento di trattenimento del Questore di Gorizia emesso il 7/10/2024 e notificato all'interessato nella medesima data, ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. B) e D) del D.lgs. 142/2015; osservato che il Tribunale di Trieste non ha ritenuto sussistente il concorrere di validi elementi concreti a sostegno dell'ipotesi ex lett. B) e D) d.lgs. 142/2015, bensì solo dell'ipotesi correlata all'attesa della decisione della Commissione sulla domanda di protezione internazionale, che il Tribunale di Trieste ha esaminato prima richiesta di proroga all'udienza del 4.12.2024 e convalidata la stessa poiché permaneva la ragione – procedimento in corso afferente la domanda di protezione internazionale – già indicata nel primo provvedimento di convalida dianzi citato, che l'istanza di sospensiva risulta accolta per motivi meramente formali, come anche ricordato dal difensore, sicché alcun effetto dirimente esplica sulla presente richiesta di proroga oggetto d'esame, che con la richiesta di ulteriore proroga, oggi in esame, il Questore fa presente come sia stata celebrata l'udienza per l'esame del merito circa l'istanza di protezione il 28 gennaio 2025 e che il relativo provvedimento none è stato ancora depositato, stimato comunque che, alla luce di questo evento – come già sottolineato dal Tribunale nel disporre la prima proroga - appare permanere la ragione addotta a sostegno della chiesta proroga, posto che il trattenuto non ha fissa dimora né dimostrata stabile occupazione né documenti validi, sicché rimangano attuali le considerazioni poste a base del provvedimento di convalida, e cioè la necessità della sua presenza in attesa della definizione del procedimento afferente la domanda di
suo allontanamento dal territorio nazionale, che dunque appare ancora concorrere il pericolo di fuga, già rilevato in sede di prima convalida del trattenimento, in attesa del deposito della decisione circa il merito dell'istanza di protezione internazionale proposta dal Pt_1
P.Q.M.
CONVALIDA il provvedimento di proroga del trattenimento del Questore di Gorizia di data
29.1.2025 nei confronti di nato in [...] il [...], CUI per non Parte_1 C.F._1
oltre giorni 60 salvo proroga,
Così deliberato in Trieste il 31 gennaio 2025
Il Presidente designato
Sergio Gorjan