Decreto presidenziale 7 febbraio 2026
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 07/05/2026, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00545/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00234/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 234 del 2026, proposto da
EN AM, rappresentato e difeso dagli avvocati Fernando Rodio, Emilio Toma, Loredana Papa e EN Gabriele Nuzzolese, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione IA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Rossana Lanza e Anna Bucci, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AN ER, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- delle operazioni elettorali dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Bari insediatosi per le elezioni del Presidente e del Consiglio regionale della IA, tenutesi in data 23 e 24 novembre 2025;
- dell'atto di proclamazione degli eletti, in parte qua , di cui al verbale dell'Ufficio Centrale Regionale del 7-9 gennaio 2026;
- nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere proclamato eletto e la conseguente correzione dei risultati elettorali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione IA e di AN ER;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2026 il dott. OR EV e uditi per le parti i difensori avvocati Fernando Rodio, Emilio Toma, Loredana Papa e EN Nuzzolese, per la parte ricorrente, avv. Giovanni Nardelli, per il controinteressato; nessuno comparso per la Regione IA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
1.- Impugnava il ricorrente gli atti delle operazioni elettorali, come formati dall’CR (Ufficio centrale regionale), per le elezioni del Presidente e del Consiglio della Regione IA, tenutesi in data 23 e 24 novembre 2025, nella parte in cui è stato proclamato eletto, quale consigliere regionale, per la lista di “Fratelli d’Italia”, nella circoscrizione di RA (BAT), AN ER, anziché EN AM, candidato anch’egli per “Fratelli d’Italia”, ma nella diversa circoscrizione di Bari.
In fatto, deduceva che la ragione dell’impugnazione riposa nella circostanza per cui sarebbero stati attribuiti erroneamente n. 2 seggi, anziché n. 1, alla lista “Fratelli d’Italia”, nella circoscrizione di RA, e, per converso, che è stato attribuito n. 1 solo seggio, anziché n. 2 seggi, sempre alla lista “Fratelli d’Italia”, nella diversa circoscrizione di Bari.
In diritto, censurava, sotto plurimi profili, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, e dell’art. 15, comma 6, n. 5, lett. a), b) e comma 7 legge 17 febbraio 1968, n. 108, dell’art. 10 della legge Regione IA 28 gennaio 2005, n. 2, come modificata dall’art. 8, lett. i), legge Regione IA 10 marzo 2015, n. 7, la violazione degli artt. 1, comma 2, 3, 48 e 51, comma 1, Cost., la violazione dei principi di eguaglianza, ragionevolezza, parità del voto e non discriminazione; altresì sollevava l’eccezione di illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 1, comma 2, 3, 48 e 51, comma 1, Cost., per violazione del principio di proporzionalità della rappresentanza.
2.- Si costituiva la resistente Regione IA, la quale depositava gli atti del procedimento; resisteva, inoltre, il controinteressato, il quale avversava funditus tutte le tesi esposte dal ricorrente, rimarcando l’insuperabilità del dato letterale delle disposizioni, nonché l’impossibilità di abbracciare aliene ratio o ricostruzioni del testo normativo, che finirebbero per dar ingresso – a ben vedere – a interpretazioni indeterminate, opinabili e soggettive.
3.- Alla fissata udienza pubblica, dopo ampia discussione, la causa veniva introitata per la decisione.
4.- Il ricorso è infondato.
Torna alla delibazione della giustizia amministrativa, ancora una volta, il risultato delle elezioni della Regione IA, ponendosi varie questioni inerenti non già la correttezza delle operazioni elettorali, a pacifica ermeneusi dei precetti normativi, bensì riguardanti l’interpretazione delle disposizioni normative della legge regionale, foriera, stando alle tesi delle parti, di (ritenute) contrapposte chiavi di lettura.
Sul punto, però, va ricordato che v’è giudicato di precedente pronuncia della giustizia amministrativa (Cons. St., sez. II, 30 luglio 2021, n. 5618), che – deve ritenersi – ha contribuito a formalizzare un assetto interpretativo, che va assunto come tale, al fine di poter assicurare la prevedibilità del risultato elettorale; resta invece attribuita alla precipua responsabilità del Consiglio regionale la competenza a migliorare la formulazione della propria legge elettorale, nel caso modificando le parti ritenute più opportune.
La questione, che si pone all’attenzione del Collegio, riguarda la ripartizione tra le circoscrizioni dei seggi spettanti al medesimo gruppo di liste, nella specie “Fratelli d’Italia”. Si tratta della ripartizione degli ultimi seggi disponibili, tra le n. 6 liste, con la denominazione di “Fratelli d’Italia”, presentate nelle rispettive n. 6 circoscrizioni (pari alle n. 6 province pugliesi), con particolare riferimento alle modalità di applicazione della clausola di salvaguardia della rappresentatività territoriale (cd. clausola della circoscrizione orfana).
Orbene, l’art. 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), come novellata dalla legge della Regione IA 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), nel testo ulteriormente modificato dalla legge Regione IA 10 marzo 2015, n. 7, prevede che: “ […] L’assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale, integrato da clausole di sbarramento e premio di maggioranza. […]. / Il territorio della Regione è ripartito in sei circoscrizioni elettorali alle quali appartengono i comuni ricompresi nella delimitazione geografica delle province pugliesi istituite con leggi della Repubblica […] ”.
L’art. 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come novellato dalla legge regionale, prevede che: “ […] l’Ufficio centrale circoscrizionale: […] b) determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale di lista provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del numero 2) del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione; / […] d) determina la graduatoria, dei candidati consiglieri di ciascuna lista provinciale, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l’ordine di presentazione nella lista ”.
Indi, l’CR (Ufficio centrale regionale) determinata la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste e di ciascuna coalizione di gruppi ed esclude quelle che non abbiano superato la soglia di cd. sbarramento e procede al riparto dei seggi.
Per quanto più direttamente interessa la fattispecie in trattazione, l’art. 15, comma 6°, n. 5, lett. a) e b), di cui si assume l’erronea applicazione, prevede: “ L’Ufficio centrale regionale, successivamente, procede al riparto degli ulteriori 27 seggi […] 5) […] ripartisce i seggi così come determinati […] tra le liste del gruppo o della coalizione di gruppi collegati al presidente proclamato eletto. A tal fine: a) i seggi attribuiti alle liste del gruppo non collegato ad altri sono ripartiti tra le circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale […] iniziando dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio . Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all’assegnazione di seggi, l’attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria […];
b) i seggi spettanti alla coalizione di gruppi sono ripartiti tra i gruppi stessi attuando le seguenti operazioni: […]. I seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste sono ripartiti tra le circoscrizioni seguendo le modalità di cui alla lettera a) del presente comma.
Seguendo le stesse modalità di assegnazione e ripartizione enunciate al numero 5) del sesto comma, l’Ufficio centrale regionale procede alla ripartizione dei restanti seggi tra i gruppi e le coalizioni di gruppi non collegati al presidente proclamato eletto ”.
Afferma parte ricorrente che la norma disponga che si utilizzi la “ graduatoria decrescente dei voti residuati ” (ovvero quella già impiegata nella prima fase di ripartizione dei seggi ai candidati della coalizione di minoranza) “ iniziando dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ” (c.d. circoscrizione orfana). Assume inoltre che l’Ufficio elettorale avrebbe però errato nell’applicazione di tale norma, assegnando ben n. 2 seggi alla circoscrizione di RA, laddove invece il secondo di questi andava attribuito alla circoscrizione di Bari.
Posto che la prima fase si è conclusa con l'assegnazione di n. 5 seggi complessivi al gruppo “Fratelli d'Italia” e, in particolare, n. 1 a testa, a quoziente pieno, alle circoscrizioni di Lecce e Bari e sempre n. 1 a testa, ma in sede di CUR, alle circoscrizioni di Foggia, Taranto e Brindisi. L'unica circoscrizione rimasta priva di seggi, in questa fase, è la BAT (cd. "circoscrizione orfana").
Ebbene, in base all’interpretazione letterale della disciplina, l’CR, una volta coperto con n. 1 seggio la cd. circoscrizione orfana, avrebbe dovuto – ribadisce parte ricorrente – attribuire i residui n. 5 seggi “ seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati ”, non immediatamente risalendo alla prima posizione in graduatoria come, invece, ha fatto l’Ufficio centrale.
Dopo cioè aver attribuito il primo seggio (dei 6) alla BAT (circoscrizione orfana in 5° posizione della graduatoria) – argomenta cioè parte ricorrente – lo scorrimento doveva proseguire, secondo l’ordine successivo o progressivo della graduatoria e, dunque, a partire dalla circoscrizione di Bari posizionata subito dopo quella orfana della BAT. Tanto corrisponderebbe alla ratio della norma, per la quale un tale scorrimento è coerente con la valorizzazione dei resti più alti , tra quelli che, nella prima fase in sede di CUR, non hanno determinato l’assegnazione di seggi. Avrebbe così errato l’Ufficio centrale, che non ha fatto scorrere la graduatoria in maniera decrescente e progressiva, procedendo, invece, nel senso di ricominciare dalla prima circoscrizione posta in graduatoria, anche se già beneficiaria di un seggio ottenuto coi resti in sede CUR.
Al contrario, parte controinteressata osserva come natura e funzione della graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale, costituisca il cuore del sistema del recupero dei resti, che è stato scelto dal legislatore per una precisa finalità, ossia per misurare l'effettiva forza e l'impatto di una lista sul proprio territorio di riferimento , con rilevanza sull’intero territorio regionale, discutendosi invero del mero riparto dei seggi residuali all’interno di un medesimo partito o lista.
Il legislatore cioè non ha optato per una graduatoria basata sui voti residui in valore assoluto, ma ha imposto di rapportare tali voti al quoziente elettorale di ciascuna circoscrizione. V’è, in sostanza, una proiezione del dato elettorale ripartito a livello territoriale (cd. valorizzazione del territorio).
Questa scelta – sottolinea parte controinteressata – ha proprio lo scopo di “normalizzare” il dato del “voto residuo”, ponderandolo in base al “peso” elettorale della circoscrizione. In tal modo, si evita che le circoscrizioni demograficamente più grandi, che ex se producono un numero di resti più elevato, siano avvantaggiate nell'assegnazione dei seggi residui, ovverosia fagocitino sempre, quanto alla valenza dei resti, le circoscrizioni più piccole.
Orbene, la graduatoria in percentuale fotografa l'incidenza relativa del consenso ottenuto da una lista, premiando non chi ha più resti “in assoluto”, ma chi ha i resti “più pesanti”, in proporzione al proprio contesto circoscrizionale. La legge in definitiva avrebbe inteso premiare per così dire la performance di un dato partito o di lista nel territorio di riferimento, in rapporto agli altri territori, e non ha voluto considerare in assoluto il dato generale a livello regionale. Assume pregnanza, nella ripartizione dei seggi residuali, all’interno di uno stesso partito o lista, il cd. “peso ponderato” del risultato elettorale, rapportato alla circoscrizione e confrontando le varie circoscrizioni posizionate in graduatoria.
Nel caso di specie, la graduatoria dei resti del gruppo "Fratelli d'IA (Foggia 0,91%, Taranto 0,85%, Brindisi 0,68%, Lecce 0,67%, BAT 0,56%, Bari 0,31%) è il riflesso fedele di questa logica. Infatti, i voti conseguiti dalla lista in discussione, nella circoscrizione della provincia di RA (BAT) hanno un'incidenza percentuale (0,56%) pari quasi al doppio, rispetto ai voti residuati della circoscrizione di Bari, con la conseguenza che, ai fini della ripartizione dei seggi residui, il risultato di questa provincia è stato proporzionalmente più significativo di quello di Bari.
L'CR, dopo aver correttamente applicato la norma speciale e prioritaria della "circoscrizione orfana" (assegnando il primo seggio alla circoscrizione di RA), ha altrettanto correttamente proceduto alla ripartizione dei seggi successivi, ripartendo dall'inizio della graduatoria medesima, nel pieno rispetto del suo ordine decrescente.
Va ribadito che l’art. 15, comma 6°, n. 5, lett. a) e b), della legge così recita: “ a) i seggi attribuiti alle liste del gruppo non collegato ad altri sono ripartiti tra le circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale […] iniziando dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all’assegnazione di seggi, l’attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria […] ; b) i seggi spettanti alla coalizione di gruppi sono ripartiti tra i gruppi stessi attuando le seguenti operazioni: […]. I seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste sono ripartiti tra le circoscrizioni seguendo le modalità di cui alla lettera a) del presente comma ”.
Rileva il Collegio che un tal modus operandi è stato giudicato legittimo dalla sentenza del Cons. St., sez. II, 30 luglio 2021, n. 5618 (richiamata appositamente nel verbale gravato dall’CR), secondo cui l’assegnazione dei seggi avviene sulla base di un procedimento unitario , il quale, seppur si articoli in una pluralità di fasi e/o sub-fasi connesse, ogni fase e/o sub-fase trova il suo fondamento in quelle precedenti e costituisce, a sua volta, il presupposto indefettibile per quelle successive, garantendo il progressivo ed ordinato sviluppo del procedimento di distribuzione dei seggi (cd. concatenamento).
Ne deriva – sempre stando alla detta sentenza del Consiglio di Stato – che, una volta individuata la circoscrizione priva di alcun seggio e constatato che tutte le posizioni in graduatoria hanno ricevuto l’assegnazione di seggi (vuoi sulla base dei quozienti pieni, vuoi sulla base dei voti residuati in sede di collegio unico regionale), l’attribuzione degli ulteriori seggi residuali deve aver inizio dalla “ prima circoscrizione della medesima graduatoria ”. Per dirla, ancor più chiaramente, ove ci fosse necessità, dalla “ prima circoscrizione ”, ossia dalla prima circoscrizione citata nell’ordine fisso, com’è stato elaborato, della “ medesima graduatoria ”, cioè a dire dell’unica graduatoria già stilata.
Sul punto, va chiarito che, in materia elettorale, Cons. St., Ad. plen., 10 luglio 1997, n. 13 ha sancito il principio, che resta sempre valido, secondo cui è inammissibile, in materia di disposizioni, che regolano il calcolo dei voti, una interpretazione, che superi la lettera della legge; detta decisione della Plenaria, richiamando la pronuncia del Cons. St., sez. V, 19 aprile 1996, n. 453, ha, expressis verbis , statuito che: “ le norme sui procedimenti elettorali riguardano meccanismi matematici, sicché esse non si piegano ad applicazioni che non trovino nella formulazione letterale un indiscusso supporto pena, evidentemente, l'introduzione di criteri matematici di elezione diversi da quelli valutati dal legislatore ed indicati nelle norme medesime ”.
Relativamente al caso di specie, una volta individuata la circoscrizione priva di seggio (ossia la circoscrizione di RA) e assegnatole n. 1 seggio, l'attribuzione degli ulteriori seggi deve nuovamente iniziare dalla “ prima circoscrizione della medesima graduatoria ” (la circoscrizione di Foggia) e così via fino all’esaurimento dei seggi disponibili.
L'CR ha correttamente applicato tale principio; essendo la circoscrizione di RA l’unica ad essere rimasta priva di seggi, al termine della prima fase, le è stato assegnato il primo dei n. 6 seggi residui. Successivamente, per la distribuzione dei restanti n. 5 seggi, l'CR ha ripreso lo scorrimento dalla prima posizione della graduatoria (Foggia), come indicato dalla norma, confortato dall’interpretazione della giurisprudenza amministrativa di secondo grado in tema.
La tesi del ricorrente – secondo cui, dopo l’attribuzione alla circoscrizione orfana, lo scorrimento avrebbe dovuto proseguire “in continuità” passando alla circoscrizione successiva (ossia nel caso di specie a quella di Bari) – coincide con l’impostazione illo tempore seguita dal T.A.R. IA, in occasione delle elezioni del 2020, che però è stata oggetto di riforma in appello; il Consiglio di Stato, sez. II, 30 luglio 2021, n. 5618, ha infatti affermato che l’assegnazione degli ulteriori seggi debba avvenire riavviando la ripartizione dalla “ prima circoscrizione della medesima graduatoria ”, una volta constatato che tutte le posizioni hanno già dato luogo all’assegnazione di seggi (anche in virtù dei quozienti pieni).
Va infine considerato – come ha sottolineato il Consiglio di Stato, sez. II, 30 luglio 2021, n. 5618 – che la tesi dello scorrimento “in continuità” finirebbe per introdurre un endemico fattore casuale nello scorrimento della graduatoria (che d’altro canto non sarebbe più tale), in quanto avverrebbe secondo un ordine non predeterminato, né predeterminabile a priori , ma dipendente dalla collocazione invero casuale in graduatoria della circoscrizione orfana di seggi. Ovvero anche – potrebbe aggiungersi – dall’eventualità che ci siano più circoscrizioni cd. orfane. Quindi, non si avrebbe uno “scorrimento” in un dato ordine, ma una attribuzione random , ovverosia a dirsi la rideterminazione di una sorta di nuova e quindi diversa graduatoria, la qualcosa però esula dalla lettera del testo normativo e non è affatto detto che determini la prevalenza della circoscrizione con maggiore popolazione.
Peraltro, le sentenze del Consiglio di Stato, sez. V, 11 luglio 2016, n. 3050 e n. 3060 avevano già chiarito, in chiave sistematica, che la ripartizione interna dei seggi spettanti ai gruppi di liste non si svolgesse, secondo un criterio autonomo o rinnovato, ma secondo le medesime modalità della lett. a) dell’art. 15, comma 6, legge citata, vale a dire facendo uso della stessa graduatoria dei voti residuati; in altri termini, la graduatoria è una sola , il procedimento è unico, le fasi sono concatenate. Ulteriore supporto a tale tesi, si rinviene anche dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, 22 giugno 2022, n. 5162, che in sintesi ha ribadito che « una volta che l’esigenza di garantire la rappresentanza di tutte le circoscrizioni è stata soddisfatta, l’assegnazione degli ulteriori seggi deve seguire la graduatoria dei voti al fine di realizzare una ripartizione conforme all’esito delle elezioni ».
L’interpretazione dell’art. 15, comma 6, n. 5, lett. a) , della legge della regione IA del 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge regionale del 28 gennaio 2005, n. 2, secondo cui “ i seggi attribuiti alle liste del gruppo non collegato ad altri sono ripartiti tra le circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale di cui al quinto comma, lettera a), numero 1), iniziando dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all’assegnazione di seggi, l’attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria. […] ”, va resa, in sintesi, nel senso che, come specificato da Cons. St., sez. II, 22 giugno 2022, n. 5162, al punto 14.3.2, che una tale previsione non può che essere intesa nel senso letterale per cui «allorché tutte le circoscrizioni della graduatoria abbiano ottenuto un seggio, alla luce dell’intero procedimento sviluppato sino a quel momento, la graduatoria dovrà nuovamente essere ripercorsa dall’inizio e non a partire dalla circoscrizione che, essendo rimasta in precedenza orfana di seggi, è stata preferita nel riparto ».
Quanto all’eccezione di costituzionalità, va detto che il sistema finora riassunto, per quanto opinabile, secondo parte ricorrente, risponde però ad una sua logica intrinseca , che è quella di dosare i voti della componente minoritaria, a livello territoriale, premiando la capacità, che un dato partito o lista ha avuto nell’affermarsi a livello territoriale nella sua circoscrizione, in rapporto alle altre.
Va infatti considerato che, per giurisprudenza costante della Corte costituzionale, il legislatore gode in materia di ampia discrezionalità nella scelta del sistema elettorale, a condizione che il suo esercizio non si traduca nell’adozione di una disciplina manifestamente irragionevole ( ex plurimis , sentenze n. 35 del 2017, n. 193 del 2015, n. 275 e n. 1 del 2014, n. 271 del 2010, ord. n. 260 del 2002). Pertanto, l’individuazione del sistema elettorale ritenuto più idoneo, in un dato contesto storico-politico di riferimento, seppure non è in assoluto esente da ogni possibile sindacato di costituzionalità, lo può essere soltanto qualora risulti affetta da un vizio di manifesta irragionevolezza.
In merito, la decisione Consiglio di Stato, sez. V, 11 luglio 2016, n. 3048 ha già escluso che il sistema pugliese di distribuzione interna dei seggi si ponga in frontale contrasto con gli artt. 3, 48 e 51 Cost. Il Consiglio di Stato ha evidenziato che il segmento del procedimento opinato si colloca a valle della determinazione del rapporto tra le forze politiche e attiene piuttosto alla distribuzione circoscrizionale dei seggi all’interno della singola lista o del singolo gruppo di liste; in un tale più limitato ambito, il legislatore regionale dispone di spazi di discrezionalità più ampi e può legittimamente perseguire una rappresentanza del corpo elettorale che sia territoriale equilibrata, secondo il metro desiderato.
Peraltro, la predetta sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 11 luglio 2016, n. 3048 ha affermato che lo scorrimento della “ medesima graduatoria ”, nelle diverse fasi del riparto, costituisce una scelta non irragionevole e non discriminatoria, giustificata dall’obiettivo istituzionale di assicurare la presenza, nel Consiglio della Regione IA, di tutte le realtà circoscrizionali territoriali, aventi pari potenziale rango, anche di quelle demograficamente meno importanti, ma aventi pari capacità di rappresentanza potenziale, secondo l’impostazione ritenuta preferibile dal legislatore regionale.
Una simile articolazione del sistema elettorale, per quanto opinabile, trova comunque una sua logica giuridica; mentre, è rimesso al Consiglio regionale la decisione, per le future competizioni elettorali, circa il recupero dei cd. voti residuali, di modificare la legge verso la valorizzazione della prevalenza di un diverso dato, qual può essere quello relativo alla maggioranza della popolazione, o ancora altro diverso dato, o anche considerare fattori misti, da prendersi in considerazione, anziché la prevalenza della maggiore incidenza del dato elettorale realizzato da una lista nelle diverse circoscrizioni. Non può però il giudice amministrativo ingerirsi in una scelta di valore effettuata dal legislatore regionale e, peraltro, già ritenuta valida nei precedenti contenziosi dal Consiglio di Stato, al punto da disegnare un certo assetto istituzionale consolidato, quanto al computo ponderato dei voti.
In ultima analisi, l’CR ha individuato correttamente la BAT quale unica circoscrizione rimasta priva di seggio; le ha quindi attribuito il seggio; quindi, raggiunta la finalità di salvaguardia territoriale e constatato che tutte le posizioni della graduatoria avevano già dato luogo ad assegnazione di seggi; ha ripreso lo scorrimento dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria, fino all’esaurimento dei seggi spettanti alla lista “Fratelli d’Italia”. Il risultato finale di una siffatta ripartizione dei seggi non rappresenta un’alterazione del sistema, ma la sua pedissequa applicazione, in base alla lettera della legge regionale (già scrutinata in tal senso in pregressi contenziosi).
5.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso va respinto.
6.- Le spese del giudizio, per la peculiarità e complessità delle questioni poste, vanno compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dispone, ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.p.a., l’immediata trasmissione, a cura della Segreteria del Tribunale, di copia della presente sentenza al Presidente e alla Giunta della Regione IA e al Prefetto della Provincia di Bari, per quanto di competenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NZ LA, Presidente
OR EV, Consigliere, Estensore
OR Mennoia, Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| OR EV | NZ LA |
IL SEGRETARIO