Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/04/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
in persona del Giudice del Lavoro, dott. Francesco Aragona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1917 del ruolo generale per l'anno 2022, avente ad oggetto: licenziamento;
vertente tra nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
difeso dagli avv.ti Giuseppe Strongoli e Maria Irene Rotella;
ricorrente e giudiziale, in persona del curatore, Controparte_1
legale rappresentante p. t.; resistente contumace provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente, che ha prestato l'attività lavorativa alle dipendenze di
[...] dal 01.07.2015 al 30.06.2022, con mansioni di “Collaboratore Controparte_1
amministrativo - Direttore responsabile per la gestione delle emergenze e del primo soccorso ( e Direttore settore tecnico per la gestione delle manutenzioni”, C.F._2
Livello D, del CCNL Settore Case di Cura Private, espone di essere stato licenziato, in data 30.06.2022, per soppressione del proprio posto di lavoro, avendo la società datrice dedotto nella comunicazione di licenziamento di avere proceduto ad una
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Contesta la legittimità dell'irrogato licenziamento, assumendone la natura ritorsiva e lamentando la violazione dell'obbligo di ripescaggio.
Nel corso del giudizio, con sentenza n. 30/2023 depositata in data 16.12.2023, il
Tribunale di Catanzaro ha dichiarato la liquidazione giudiziale della costituita società
e, in esito all'interruzione della presente causa, il ricorrente Controparte_1
ha riassunto il giudizio nei confronti della curatela che però non si è costituita, sicché ne va dichiarata la contumacia.
Assunta la prova orale con l'escussione del teste la causa viene oggi Tes_1
riservata in decisione sulle conclusioni scritte depositate da parte attrice.
La domanda va respinta.
Le motivazioni poste a base del licenziamento in questione sono esposte nella relativa comunicazione aziendale del 30.06.2022, con oggetto “Riorganizzazione dell'Ufficio Tecnico: soppressione del posto di lavoro”, dove si legge che la risoluzione del rapporto di lavoro con il ricorrente per giustificato motivo oggettivo
“… è determinato dalla riorganizzazione dell'Ufficio Tecnico a cui Lei è addebito, che ha portato ad una redistribuzione delle funzioni da Lei precedentemente svolte, con conseguente soppressione della Sua posizione lavorativa. La scrivente ha inoltre effettuato il tentativo di repechage che ha avuto esito negativo non essendovi, allo stato, ulteriori posizioni, equivalenti o finanche inferiori, disponibili presso cui poterLa proficuamente ricollocare. Il suddetto licenziamento produce effetto dal ricevimento della presente …”.
Il ricorrente contesta che il datore abbia proceduto ad una riorganizzazione aziendale poiché non erano stati soppressi i reparti ai quali egli era addetto, né il suo posto di lavoro, per cui ricorrevano le condizioni per adibirlo alle mansioni per le quali era stato assunto, ovvero di collaboratore amministrativo e Responsabile dell'emergenza e del primo soccorso.
Contrariamente all'assunto attoreo, la giustificazione che il datore ha posto a fondamento del licenziamento, vale a dire la riorganizzazione dell'Ufficio Tecnico a cui era addebito il ricorrente con conseguente redistribuzione delle sue funzioni ad
2 altri dipendenti, risulta confermata dalla deposizione resa in giudizio dal teste Tes_1 il quale ha dichiarato che, dopo il licenziamento dell'attore: “… Sono rimasto
[...] io a fare tutto, a svolgere le mansioni che faceva l'architetto. Preciso che lo facevo senza nessuna autorizzazione”.
Per come si legge negli atti defensionali della società in bonis, la ragione della riorganizzazione dell'assetto aziendale era dipesa dalla esigenza di contenimento dei costi, attraverso l'accorpamento di posizioni lavorative e la riduzione degli addetti, sicché la soppressione del posto di lavoro del ricorrente, attuata per la più economica gestione dell'impresa, costituiva un'ipotesi di giustificato motivo oggettivo di licenziamento, senza che ricorresse neppure la necessità di sopprimere le mansioni già assegnate al lavoratore licenziato, ben potendo essere anche solo diversamente ripartite tra gli altri dipendenti.
Tanto precisato, punto centrale della controversia è la verifica, nella situazione data, della ricorrenza dell'obbligo di ripescaggio, che parte ricorrente assume violato, e che il datore reputa invece insussistente.
A tal fine, giova rilevare che la società ha allegato – senza che sul punto controparte abbia sollevato contestazioni - di avere intrapreso nel tempo un processo di risanamento, avviato con la collocazione in C.I.S. delle maestranze titolari di minori qualifiche e sfociato nella presentazione della domanda di concordato prenotativo.
Inoltre, a riprova della seria situazione di crisi economica in cui versava
[...]
vi è la circostanza, pacifica, della sua liquidazione giudiziale dichiarata CP_1
dal Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 30/2023 depositata il 16.12.2023.
In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 3 L. n. 604 del
1966) grava sul datore di lavoro l'onere di provare le ragioni inerenti alle attività produttive che rendono impossibile impiegare il dipendente nella organizzazione aziendale, da accertare in base agli elementi di fatto sussistenti alla data di comunicazione del recesso, spettando al giudice di verificarne l'effettiva ricorrenza attraverso un apprezzamento delle prove incensurabile in sede di legittimità, se effettuato con una motivazione coerente e completa (Cass. n. 17928 del 2002; Cass.
n. 12261 del 2003; Cass. n. 6363 del 2000).
Sennonché, l'obbligo a carico del datore di dimostrare l'impossibilità di adibire il dipendente da licenziare in altri posti di lavoro rispetto a quello da sopprimere (cd.
3 obbligo di repechage) è incompatibile con motivazioni strettamente collegate - come nella specie - alla mera riduzione dei costi per il personale in quanto, in tale ipotesi, il mantenimento in servizio del dipendente, seppure in altre mansioni, contrasterebbe con tale esigenza.
Ne consegue che l'obbligo di repechage non può ritenersi violato quando l'ipotetica ricollocazione del lavoratore nella compagine aziendale non è compatibile con il concreto assetto organizzativo stabilito dalla parte datoriale (cfr. Cass. n. 1508 del
2021 e n. 21715 del 2018).
Alla luce di tanto, si ritiene che, nel caso concreto, ricorra il giustificato motivo oggettivo che il datore ha individuato nella riduzione dei costi aziendali per il personale ed attuato attraverso la soppressione della posizione lavorativa del ricorrente (cfr. all. n. 1 fascicolo attoreo, da cui emerge che al medesimo spettava una retribuzione lorda media mensile di euro 10.815,00, per tredici mensilità, pari a complessivi euro 140.595,00 annui) e la redistribuzione delle sue funzioni tra gli altri dipendenti, senza oneri economici aggiuntivi per l'impresa. Per queste ragioni, si ritiene che non incombesse sul datore l'obbligo di ripescaggio del lavoratore licenziato.
Infine, quanto alla dedotta natura ritorsiva del licenziamento, va osservato che l'accertamento della sussistenza del giustificato motivo oggettivo di espulsione del lavoratore elide la stessa configurabilità del motivo ritorsivo.
Si aggiunga che il ricorrente non ha fornito la prova delle presunte ragioni ritorsive che l'azienda avrebbe posto a base del suo licenziamento. Infatti, la circostanza che il licenziamento fosse dipeso, non dalla riorganizzazione dell'Ufficio Tecnico (e dunque da un giustificato motivo), ma dalle sue ripetute richieste di monetizzazione delle ferie a cui era stato forzatamente collocato, è rimasta destituita di fondamento.
Manca, in altri termini, la dimostrazione di un nesso causale tra la richiesta monetizzazione delle ferie avanzata dall'attore e la decisione aziendale della sua espulsione.
Le riflessioni esposte che conducono al rigetto della domanda sono confortate dai principi che la Corte di Appello di Catanzaro ha enucleati, in una fattispecie analoga, con la sentenza n. 152/2022, pubblicata il 11.03.2022, che si richiama quale precedente conforme, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
4 “… 1.1. Secondo i principi giurisprudenziali in materia: “In tema di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale;
ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 1, st. lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, invece di vagliare in via preliminare il giustificato motivo oggettivo addotto, aveva operato un indebito giudizio di comparazione tra i motivi ritorsivi indicati dal lavoratore e le ragioni datoriali).……..Il giudice, una volta riscontrato che il datore di lavoro non abbia assolto gli oneri su di lui gravanti e riguardanti la dimostrazione del giustificato motivo oggettivo, procede alla verifica delle allegazioni poste a fondamento della domanda del lavoratore di accertamento della nullità per motivo ritorsivo, il cui positivo riscontro giudiziale dà luogo all'applicazione della più ampia e massima tutela prevista dal primo comma dell'art. 18 I. n. 300/70. (cfr Cass. sez. lav. n. 9468 del 04/04/2019).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche 1. il giudice deve innanzitutto verificare la sussistenza o meno del giustificato motivo addotto;
2. se risulta sussistente, sono irrilevanti tutte le altre questioni con conseguente rigetto dell'impugnativa del recesso;
3. se, invece, il g.m.o. addotto risulta insussistente, occorre accertare i fatti allegati dal lavoratore posti a fondamento della ritorsività;
4. se quest'ultima viene riscontrata, la tutela da accordare sarà quella massima contemplata dall'art. 18 comma 1 Stat. lav.
Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha invertito il percorso sopra delineato.
1.2. Sennonché il Collegio ritiene sussistente il giustificato motivo oggettivo addotto dalla datrice di lavoro, con conseguente irrilevanza delle questioni prospettate dal ricorrente a supporto dell'asserita ritorsività del recesso.
Ed invero con delibera del Consiglio di Amministrazione della società del 25.5.2018
- richiamata nella lettera di licenziamento ed acquisita con ordinanza del 21.10.2021
(ex art. 437 comma 2 c.p.c., in quanto indispensabile ai fini della decisione, non essendo stata messa in discussione la sua adozione) – è stata disposta la
5 soppressione del ruolo di Capo Area della Regione Calabria ricoperto dal Pt_2
con contestuale affidamento al (consigliere di amministrazione) delle CP_2 funzioni di referente di zona, “che quindi agirà sotto il diretto controllo direzionale, senza aggravio economico di ulteriori compensi a carico della società, avendo cura di riferire al Presidente ed all'Amministratore delegato le eventuali problematiche operative o commerciali legate al territorio calabrese” (testualmente).
Tale delibera costituisce la prova documentale della soppressione della figura di
Capo Area della Regione Calabria e del contestuale affidamento a terzi dei compiti rientranti in tale ruolo.
Si sottolinea, altresì, che contrariamente agli assunti attorei, è pienamente ammissibile la redistribuzione delle mansioni (cfr ex multis Cass. sez. lav. n. 17887 del 22/08/2007) e non è necessario un andamento negativo del bilancio di impresa a supporto della soppressione del posto, essendo ormai consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui “il giustificato motivo oggettivo ben può ricorrere anche in caso di soppressione di una determinata postazione di lavoro in difetto di crisi aziendale, ove ricorrano i presupposti sopra indicati di effettività, in relazione alla motivazione economica addotta a suo fondamento, e di nesso causale tra tale ragione economica e la scelta del lavoratore interessato (cfr Cass. sez. lav. n. n.
9468/2019).
Ed nel caso di specie si rintraccia piena coerenza tra la ragione economica addotta
e la soppressione del posto con redistribuzione di compiti ad altri senza oneri economici aggiuntivi, essendo pacifico che il trattamento retributivo stabilito ad personam nei confronti del conduceva ad costo annuale di oltre Pt_2
€.133.000,00 oltre ai benefit costituiti da assegnazione di autovettura, cellulare e computer aziendale.
1.3. Né, infine, è rintracciabile l'obbligo di c.d. repechage a carico della datrice di lavoro, asseritamente rimasto inadempiuto, alla luce del principio secondo cui “in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'obbligo per il datore di lavoro di dimostrare l'impossibilità di adibire il dipendente da licenziare ad altri posti di lavoro rispetto a quello da sopprimere (cd. obbligo di "repêchage") è incompatibile con motivazioni strettamente collegate alla mera riduzione dei costi per il personale, in quanto il mantenimento in servizio del dipendente, seppure in
6 altre mansioni, contrasterebbe con la predetta esigenza” (cfr Cass. sez. lav. n.
1508/2021): e nel caso di specie, la necessità di ridurre i costi per il personale (che prescinde da una situazione di crisi d'azienda o dalla valutazione del fatturato, rientrando nelle scelte discrezionali insindacabili dall'imprenditore ex art. 41 Cost) esclude la verifica di un reimpiego, essendo, peraltro, pacifico che il ruolo di Capo
Area della Regione Calabria era un unicum nell'azienda, con conseguente impossibilità di compararlo con altre figure professionali omogenee (cfr Cass. sez. lav. n. 6085/2021 e Cass. n. 25192/2016).
Per i motivi suesposti, l'appello deve essere rigettato …”.
Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione di parte convenuta nel giudizio riassunto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando nella contumacia di parte convenuta:
- rigetta la domanda;
- nulla sulle spese.
Catanzaro, lì 04.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona
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