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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/11/2025, n. 1857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1857 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4546/2021
TRIBUNALE DI CAGLIARI
- seconda sezione civile -
VERBALE della causa iscritta al n. 4546/2021 R.G.A.C. tra rappresentata e difesa dall'avv. Davide Tomba;
- attrice - Parte_1
E
rappresentata e difesa dagli avvocati Controparte_1
AO EC, CO EC e RT EC. - convenuta -
Oggi 20 novembre 2025, davanti alla dott.ssa Ermanna Grossi, in servizio presso il tribunale di Cosenza, ma applicata a distanza al tribunale di Cagliari ai sensi dell'art 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, è chiamata, mediante collegamento audiovisivo a distanza, la causa iscritta al n. 4546/2021 R.G. E' presente per l'attrice l'avv. Davide Tomba. Per la società convenuta è presente l'avv. RT EC. Si dà atto della dichiarazione di identità dei presenti i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. Gli avvocati Tomba e EC discutono la causa insistono per l'accoglimento delle rispettive pretese e chiedono che la causa venga decisa. Il giudice si ritira in camera di consiglio oscurando il video e silenziando il microfono, ma mantenendo il collegamento attivo. Rientrato, decide come da separata sentenza che definisce il giudizio e di cui dà lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Il giudice dott.ssa Ermanna Grossi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cagliari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, applicata a distanza ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4546/2021 R.G.A.C. vertente TRA (p.i.: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Davide Tomba ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagliari, alla via Alghero, n. 54, -attrice- E (c.f.: – p.i.: Controparte_2 P.IVA_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, P.IVA_3 in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta, dagli avvocati AO EC, CO EC e RT EC ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Cagliari, alla via della Pineta, n. 53/b. -convenuta-
Oggetto: assicurazione contro i danni.
Conclusioni delle parti: Per l'attore (conclusioni rassegnate nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.): “a. accertare e dichiarare l'obbligo di indennizzo dell'assicurazione convenuta verso la società attrice per i danni a questa Parte_1 direttamente conseguiti dai fatti di cui all'espositiva dell'atto di citazione, in dipendenza della polizza assicurativa del tipo Tutela Business – Manifattura n. 51980021797, sottoscritta dalla con la convenuta . b. Controparte_3 Controparte_2 condannare per l'effetto la predetta , al pagamento a termini Controparte_2 di polizza dei danni subiti dalla per effetto dei fatti descritti nella parte Parte_1 espositiva dell'atto di citazione, nella misura di € 23.043,21 ovvero in quella che verrà determinata in corso di causa;
c. con integrale vittoria di competenze e spese di lite”. Per il convenuto (conclusioni rassegnate nelle note conclusive del 2/10/2025): “1. In via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità del rapporto controverso in capo a e, per l'effetto, rigettare la Parte_1 domanda attorea.
2. In subordine: nel merito operatività della polizza n. 51980021797 per il sinistro per cui è causa e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea. 3.
Pagina 2 di 7 In via di ulteriore subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda, ridurre il quantum debeatur alla somma che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria, e comunque entro i limiti della stima di € 10.770,10. 4. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Causa decisa all'udienza del 20 novembre 2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della discussione orale delle parti. Fatto e diritto 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio per ot dei danni subiti Controparte_2 ad un proprio capannone ad uso commerciale, sito in Monastir al km 17.200 (riportato in catasto al foglio 21, p.lle 64 e 604, sub. 2 e 1), in conseguenza di una violenta tromba d'aria, verificatasi il 10/2/2021 alle ore 15:00 circa, che aveva scoperchiato la copertura in lamierato dell'edificio per oltre 100 mq., facendo penetrare all'interno vento e pioggia con conseguenti danni al controsoffitto ed ai muri del primo piano, per oltre 350 mq. A sostegno della domanda, l'attrice ha argomentato che il suddetto immobile era stato concesso in locazione alla (p.i.: ), la quale, il Controparte_3 P.IVA_4 giorno successivo all'evento, aveva inutilmente denunciato il danno alla compagnia di assicurazione convenuta, con cui aveva in essere la polizza n. 51980021797 “Tutela Business – Manifattura”, che, oltre all'attività commerciale, garantiva il fabbricato in locazione, anche per i danni conseguenti a fenomeni atmosferici. Nonostante formale e reiterata diffida, la convenuta non attivava le procedure previste dal contratto e non effettuava alcuna perizia dell'immobile. L'attrice ha evidenziato di avere sostenuto per il ripristino della copertura dell'immobile una spesa di € 18.178,00 e che, per il ripristino delle sole parti interne all'edificio, era stata preventivata la spesa di ulteriori € 4.865,20. Ha, infine, dato atto di avere infruttuosamente esperito il tentativo di mediazione presso la Camera di Commercio di Cagliari, nel corso del quale la compagnia convenuta aveva dichiarato di non aderire eccependo il difetto di terzietà del richiedente l'indennizzo. Con comparsa di risposta depositata in data 26/10/2021, si è costituita in giudizio per contestare la domanda, Controparte_2 eccependo, in via preliminare, il difetto di titolarità attiva, da parte dell'attrice, del rapporto assicurativo dedotto in giudizio, evidenziando che la polizza n. 51980021797 aveva quale unica assicurata la e che essa copriva il CP_3 rischio c.d. “locativo”, di cui all'art. 10.2.7 delle condizioni generali di assicurazione, relativo ai danni eventualmente cagionati dalla società conduttrice al fabbricato locato, per effetto di incendio, esplosione e scoppio di beni di sua proprietà.
Pagina 3 di 7 In via del tutto subordinata, la convenuta ha negato sia che l'evento dedotto in citazione rientrasse tra quelli coperti dalla polizza n. 51980021797, sia l'indennizzabilità dei danni ex adverso allegati. Infine, ha contestato entità, fondatezza e risarcibilità dei danni lamentati, nonché la riconducibilità all'evento per cui è causa. Con provvedimento del 5/5/2023, il tribunale, ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta, per avere l'attrice agito in qualità di proprietaria del capannone rimasto danneggiato a seguito dei fatti in contestazione, come tale assicurata dalla polizza sottoscritta dalla conduttrice ai sensi dell'art. 1891 c.c., ha preliminarmente invitato le parti a definire la causa, in via conciliativa, attraverso la corresponsione da parte della convenuta di € 22.000,00, di cui € 20.000,00 a titolo di indennità di assicurazione ed € 2.000,00 per rimborso spese del giudizio, con rinuncia alle ulteriori pretese, rinviando per il tentativo di conciliazione, all'udienza del 23/11/2023, successivamente sostituita ex art. 127-ter c.p.c., con decreto del 5/5/2023 regolarmente comunicato alle parti, dal deposito telematico di note scritte. Con note di trattazione scritta del 30/10/2023, ha dichiarato di Parte_1 accettare la proposta conciliativa formulata dal endo, in difetto dell'accettazione della controparte, di disporre il rinvio per l'espletamento delle prove orali. Con note di trattazione scritta dell'8/11/2023, Controparte_2 ha riservato di proporre appello contro il capo dell'ordinanza del 5/5/2023 che respingeva l'eccezione di difetto di legittimazione attiva e ha dichiarato di non accettare la proposta formulata dal giudice. A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 23/11/2023, il tribunale ha, quindi, ammesso i mezzi di prova, fissato il calendario del processo e rinviato per l'espletamento della prova per testi all'udienza dell'8/3/2024. La causa, istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l'assunzione dei testimoni indicati dalla parte attrice ( Testimone_1
, ed , è
[...] Testimone_2 Tes_3 Testimone_4 Testimone_5 stata successivamente rinviata, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e la lettura del dispositivo, all'udienza del 5/11/2025, con termine alle parti, sino a trenta giorni prima, per il deposito di memorie conclusive. Con decreto del 30/10/2025, la scrivente, cui la causa è stata assegnata a seguito dell'applicazione a distanza al tribunale di Cagliari ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. al 20/11/2025.
Pagina 4 di 7 All'odierna udienza, svoltasi mediante collegamento audiovisivo a distanza ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c., le parti hanno discusso la causa riportandosi alle proprie richieste e insistendo per l'accoglimento delle rispettive pretese.
2. La domanda attorea è infondata e in quanto tale non può essere accolta. Per costante insegnamento della corte di cassazione, il fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, è l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. L'assicurato, dunque, ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza. È noto, tuttavia, come il rischio previsto nel contratto di assicurazione sia di norma un rischio delimitato, attraverso patti di vario genere che circoscrivono, a seconda delle volontà delle parti e del premio pagato, l'indennizzabilità ai sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi, od ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti. Per effetto dell'inserimento nel contratto di assicurazione di queste clausole di delimitazione del rischio, gli effetti avversi cui l'assicurato è teoricamente esposto possono essere classificati in tre categorie: (a) i rischi inclusi;
(b) i rischi esclusi;
(c) i rischi non compresi. I rischi inclusi sono quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo. I rischi esclusi sono quelli del tutto estranei al contratto (ad es., il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile). I rischi non compresi sono invece quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio (ad esempio, in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, si esclude l'indennizzabilità degli incendi provocati dal fulmine). Per come rimarcato dalla corte di cassazione, la distinzione appena riassunta, risalente e condivisa da sapiente dottrina, riverbera effetti sul piano del riparto dell'onere della prova (cfr. cass. n. 1558/2018). La circostanza che l'evento dannoso rientri tra i “rischi inclusi” è fatto costitutivo della pretesa e va provata dall'assicurato. La circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi “non compresi” costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea e va provato dall'assicuratore. Tale circostanza, infatti, non rappresenta un fatto costitutivo
Pagina 5 di 7 della domanda, ma un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità e come tale deve essere dimostrato da chi quell'eccezione intenda sollevare. Nel caso di specie è pacifico che la polizza stipulata da Controparte_3
[... garantisse il fabbricato in locazione per i danni ad esso causati da incendio, esplosione e scoppio di beni di proprietà del conduttore per i quali questi risultasse civilmente responsabile, oltre che per quelli provocati da “fenomeni atmosferici”. E però, al punto 10.2.7 delle condizioni generali di contratto risulta espressamente stabilito che la garanzia “fabbricato in locazione” per fenomeni atmosferici avrebbe potuto avere due contenuti: un contenuto minimo legato al mero “rischio locativo” e destinato a coprire i danni alle migliorie, aggiunte e trasformazioni del fabbricato derivanti dai sinistri cagionati da fenomeni atmosferici;
un contenuto più ampio (“garanzia estesa”) destinato a fornire al conduttore tutte le garanzie relative al fabbricato “come se fosse il proprietario”. Nelle stesse condizioni generali, nel riquadro recante il titolo “Facciamo chiarezza sulla garanzia Fabbricato in locazione”, il contenuto delle due diverse garanzie è esplicitato nei termini che seguono: “Il locatario di un fabbricato può acquistare, alternativamente: - la garanzia Fabbricato in locazione (rischio locativo) copre i danni al fabbricato causati da incendio, esplosione o scoppio dei beni di proprietà del locatario. Se ad esempio una fuoriuscita di liquidi danneggia il fabbricato, il locatario non può chiedere l'indennizzo dei danni al fabbricato, ma può solamente richiedere l'indennizzo dei danni al contenuto se di sua proprietà; - la garanzia Fabbricato in locazione (garanzia estesa) estende al locatario la possibilità di acquistare tutte le altre garanzie relative al fabbricato. Se ad esempio una fuoriuscita di liquidi danneggia il fabbricato, il locatario può chiedere sia i danni al contenuto di sua proprietà sia chiedere l'indennizzo relativamente ai danni al fabbricato”. Nel caso di acquisto, da parte del locatario, della garanzia “fabbricato in locazione” cd. estesa, “tutte le garanzie operanti nella copertura incendio e altri eventi materiali sono prestate per conto del proprietario dell'immobile” (v. pag. 9/53 delle condizioni generali), al quale le stesse condizioni generali riconoscono, al punto 9.4 (“Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza”) il diritto all'indennizzo, che potrebbe essere versato al contraente unicamente col consenso del titolare della cosa danneggiata;
una simile polizza, prevedendo la copertura del rischio contro l'incendio dell'immobile locato, oltre alle garanzie specifiche relative al rischio locativo e ai fenomeni atmosferici, è effettivamente riconducibile alla tipologia dell'assicurazione contro danni per conto di chi spetta. Nella polizza sottoscritta dalla società conduttrice non è specificato se il rischio “fabbricato in locazione” comprendesse il solo rischio locativo o anche la garanzia c.d. estesa. E però, alla luce del principio di diritto affermato dalla corte di cassazione nella sopra richiamata decisione (cass. n. 1558/2018), era onere di parte attrice
Pagina 6 di 7 dimostrare che l'evento dannoso, consistente nel danno al fabbricato concesso in locazione, rientrasse fra i “rischi inclusi”. Tale prova non è stata data, giacché pur avendo dimostrato, Parte_1 anche a mezzo testimoni, il danno cagionato al fabbricato di sua proprietà a causa di una tromba d'aria, non ha anche provato che Controparte_3
[... avesse acquistato la garanzia cd. estesa, idonea a ricomprendere il rischio consistente nel danno al fabbricato concesso in locazione per fenomeni atmosferici. Una simile lacuna probatoria non può essere colmata attraverso un'interpretazione del contratto contro l'autore della clausola ex art. 1370 c.c. per come suggerito dall'attrice nelle note conclusive depositate in data 3/10/2025. Ciò in quanto il modulo di polizza non contiene alcuna clausola dubbia da interpretarsi eventualmente contra proferentem. Infatti, nella sezione
“garanzie e premi”, il modulo si limita ad elencare le coperture acquistate dalla società conduttrice dell'immobile di proprietà dell'attrice includendovi la garanzia “fabbricato in locazione” senza ulteriori specificazioni. Tanto induce il tribunale a ritenere che le parti abbiano inteso assicurare il mero rischio locativo, senza estendere la garanzia ai danni provocati al fabbricato concesso in locazione, giacché l'eventuale estensione, laddove pattuita, avrebbe dovuto essere indicata in polizza. La domanda va, dunque, rigettata, per non avere parte attrice dimostrato il fatto costitutivo della domanda.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore della domanda (pari ad € 23.043,21), diminuiti fino al 50% e, dunque, ai minimi tariffari, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in ragione del non particolare grado di difficoltà della controversia.
P.Q.M.
Il tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, nel contraddittorio tra le parti:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagament delle spese Controparte_1 relative al presente giudizio che liquida nella somma di € 2.540,00, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Cagliari, 20 novembre 2025
Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
Pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI CAGLIARI
- seconda sezione civile -
VERBALE della causa iscritta al n. 4546/2021 R.G.A.C. tra rappresentata e difesa dall'avv. Davide Tomba;
- attrice - Parte_1
E
rappresentata e difesa dagli avvocati Controparte_1
AO EC, CO EC e RT EC. - convenuta -
Oggi 20 novembre 2025, davanti alla dott.ssa Ermanna Grossi, in servizio presso il tribunale di Cosenza, ma applicata a distanza al tribunale di Cagliari ai sensi dell'art 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, è chiamata, mediante collegamento audiovisivo a distanza, la causa iscritta al n. 4546/2021 R.G. E' presente per l'attrice l'avv. Davide Tomba. Per la società convenuta è presente l'avv. RT EC. Si dà atto della dichiarazione di identità dei presenti i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. Gli avvocati Tomba e EC discutono la causa insistono per l'accoglimento delle rispettive pretese e chiedono che la causa venga decisa. Il giudice si ritira in camera di consiglio oscurando il video e silenziando il microfono, ma mantenendo il collegamento attivo. Rientrato, decide come da separata sentenza che definisce il giudizio e di cui dà lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Il giudice dott.ssa Ermanna Grossi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cagliari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, applicata a distanza ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4546/2021 R.G.A.C. vertente TRA (p.i.: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Davide Tomba ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagliari, alla via Alghero, n. 54, -attrice- E (c.f.: – p.i.: Controparte_2 P.IVA_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, P.IVA_3 in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta, dagli avvocati AO EC, CO EC e RT EC ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Cagliari, alla via della Pineta, n. 53/b. -convenuta-
Oggetto: assicurazione contro i danni.
Conclusioni delle parti: Per l'attore (conclusioni rassegnate nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.): “a. accertare e dichiarare l'obbligo di indennizzo dell'assicurazione convenuta verso la società attrice per i danni a questa Parte_1 direttamente conseguiti dai fatti di cui all'espositiva dell'atto di citazione, in dipendenza della polizza assicurativa del tipo Tutela Business – Manifattura n. 51980021797, sottoscritta dalla con la convenuta . b. Controparte_3 Controparte_2 condannare per l'effetto la predetta , al pagamento a termini Controparte_2 di polizza dei danni subiti dalla per effetto dei fatti descritti nella parte Parte_1 espositiva dell'atto di citazione, nella misura di € 23.043,21 ovvero in quella che verrà determinata in corso di causa;
c. con integrale vittoria di competenze e spese di lite”. Per il convenuto (conclusioni rassegnate nelle note conclusive del 2/10/2025): “1. In via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità del rapporto controverso in capo a e, per l'effetto, rigettare la Parte_1 domanda attorea.
2. In subordine: nel merito operatività della polizza n. 51980021797 per il sinistro per cui è causa e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea. 3.
Pagina 2 di 7 In via di ulteriore subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda, ridurre il quantum debeatur alla somma che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria, e comunque entro i limiti della stima di € 10.770,10. 4. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Causa decisa all'udienza del 20 novembre 2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della discussione orale delle parti. Fatto e diritto 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio per ot dei danni subiti Controparte_2 ad un proprio capannone ad uso commerciale, sito in Monastir al km 17.200 (riportato in catasto al foglio 21, p.lle 64 e 604, sub. 2 e 1), in conseguenza di una violenta tromba d'aria, verificatasi il 10/2/2021 alle ore 15:00 circa, che aveva scoperchiato la copertura in lamierato dell'edificio per oltre 100 mq., facendo penetrare all'interno vento e pioggia con conseguenti danni al controsoffitto ed ai muri del primo piano, per oltre 350 mq. A sostegno della domanda, l'attrice ha argomentato che il suddetto immobile era stato concesso in locazione alla (p.i.: ), la quale, il Controparte_3 P.IVA_4 giorno successivo all'evento, aveva inutilmente denunciato il danno alla compagnia di assicurazione convenuta, con cui aveva in essere la polizza n. 51980021797 “Tutela Business – Manifattura”, che, oltre all'attività commerciale, garantiva il fabbricato in locazione, anche per i danni conseguenti a fenomeni atmosferici. Nonostante formale e reiterata diffida, la convenuta non attivava le procedure previste dal contratto e non effettuava alcuna perizia dell'immobile. L'attrice ha evidenziato di avere sostenuto per il ripristino della copertura dell'immobile una spesa di € 18.178,00 e che, per il ripristino delle sole parti interne all'edificio, era stata preventivata la spesa di ulteriori € 4.865,20. Ha, infine, dato atto di avere infruttuosamente esperito il tentativo di mediazione presso la Camera di Commercio di Cagliari, nel corso del quale la compagnia convenuta aveva dichiarato di non aderire eccependo il difetto di terzietà del richiedente l'indennizzo. Con comparsa di risposta depositata in data 26/10/2021, si è costituita in giudizio per contestare la domanda, Controparte_2 eccependo, in via preliminare, il difetto di titolarità attiva, da parte dell'attrice, del rapporto assicurativo dedotto in giudizio, evidenziando che la polizza n. 51980021797 aveva quale unica assicurata la e che essa copriva il CP_3 rischio c.d. “locativo”, di cui all'art. 10.2.7 delle condizioni generali di assicurazione, relativo ai danni eventualmente cagionati dalla società conduttrice al fabbricato locato, per effetto di incendio, esplosione e scoppio di beni di sua proprietà.
Pagina 3 di 7 In via del tutto subordinata, la convenuta ha negato sia che l'evento dedotto in citazione rientrasse tra quelli coperti dalla polizza n. 51980021797, sia l'indennizzabilità dei danni ex adverso allegati. Infine, ha contestato entità, fondatezza e risarcibilità dei danni lamentati, nonché la riconducibilità all'evento per cui è causa. Con provvedimento del 5/5/2023, il tribunale, ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta, per avere l'attrice agito in qualità di proprietaria del capannone rimasto danneggiato a seguito dei fatti in contestazione, come tale assicurata dalla polizza sottoscritta dalla conduttrice ai sensi dell'art. 1891 c.c., ha preliminarmente invitato le parti a definire la causa, in via conciliativa, attraverso la corresponsione da parte della convenuta di € 22.000,00, di cui € 20.000,00 a titolo di indennità di assicurazione ed € 2.000,00 per rimborso spese del giudizio, con rinuncia alle ulteriori pretese, rinviando per il tentativo di conciliazione, all'udienza del 23/11/2023, successivamente sostituita ex art. 127-ter c.p.c., con decreto del 5/5/2023 regolarmente comunicato alle parti, dal deposito telematico di note scritte. Con note di trattazione scritta del 30/10/2023, ha dichiarato di Parte_1 accettare la proposta conciliativa formulata dal endo, in difetto dell'accettazione della controparte, di disporre il rinvio per l'espletamento delle prove orali. Con note di trattazione scritta dell'8/11/2023, Controparte_2 ha riservato di proporre appello contro il capo dell'ordinanza del 5/5/2023 che respingeva l'eccezione di difetto di legittimazione attiva e ha dichiarato di non accettare la proposta formulata dal giudice. A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 23/11/2023, il tribunale ha, quindi, ammesso i mezzi di prova, fissato il calendario del processo e rinviato per l'espletamento della prova per testi all'udienza dell'8/3/2024. La causa, istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l'assunzione dei testimoni indicati dalla parte attrice ( Testimone_1
, ed , è
[...] Testimone_2 Tes_3 Testimone_4 Testimone_5 stata successivamente rinviata, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e la lettura del dispositivo, all'udienza del 5/11/2025, con termine alle parti, sino a trenta giorni prima, per il deposito di memorie conclusive. Con decreto del 30/10/2025, la scrivente, cui la causa è stata assegnata a seguito dell'applicazione a distanza al tribunale di Cagliari ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. al 20/11/2025.
Pagina 4 di 7 All'odierna udienza, svoltasi mediante collegamento audiovisivo a distanza ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c., le parti hanno discusso la causa riportandosi alle proprie richieste e insistendo per l'accoglimento delle rispettive pretese.
2. La domanda attorea è infondata e in quanto tale non può essere accolta. Per costante insegnamento della corte di cassazione, il fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, è l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. L'assicurato, dunque, ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza. È noto, tuttavia, come il rischio previsto nel contratto di assicurazione sia di norma un rischio delimitato, attraverso patti di vario genere che circoscrivono, a seconda delle volontà delle parti e del premio pagato, l'indennizzabilità ai sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi, od ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti. Per effetto dell'inserimento nel contratto di assicurazione di queste clausole di delimitazione del rischio, gli effetti avversi cui l'assicurato è teoricamente esposto possono essere classificati in tre categorie: (a) i rischi inclusi;
(b) i rischi esclusi;
(c) i rischi non compresi. I rischi inclusi sono quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo. I rischi esclusi sono quelli del tutto estranei al contratto (ad es., il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile). I rischi non compresi sono invece quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio (ad esempio, in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, si esclude l'indennizzabilità degli incendi provocati dal fulmine). Per come rimarcato dalla corte di cassazione, la distinzione appena riassunta, risalente e condivisa da sapiente dottrina, riverbera effetti sul piano del riparto dell'onere della prova (cfr. cass. n. 1558/2018). La circostanza che l'evento dannoso rientri tra i “rischi inclusi” è fatto costitutivo della pretesa e va provata dall'assicurato. La circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi “non compresi” costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea e va provato dall'assicuratore. Tale circostanza, infatti, non rappresenta un fatto costitutivo
Pagina 5 di 7 della domanda, ma un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità e come tale deve essere dimostrato da chi quell'eccezione intenda sollevare. Nel caso di specie è pacifico che la polizza stipulata da Controparte_3
[... garantisse il fabbricato in locazione per i danni ad esso causati da incendio, esplosione e scoppio di beni di proprietà del conduttore per i quali questi risultasse civilmente responsabile, oltre che per quelli provocati da “fenomeni atmosferici”. E però, al punto 10.2.7 delle condizioni generali di contratto risulta espressamente stabilito che la garanzia “fabbricato in locazione” per fenomeni atmosferici avrebbe potuto avere due contenuti: un contenuto minimo legato al mero “rischio locativo” e destinato a coprire i danni alle migliorie, aggiunte e trasformazioni del fabbricato derivanti dai sinistri cagionati da fenomeni atmosferici;
un contenuto più ampio (“garanzia estesa”) destinato a fornire al conduttore tutte le garanzie relative al fabbricato “come se fosse il proprietario”. Nelle stesse condizioni generali, nel riquadro recante il titolo “Facciamo chiarezza sulla garanzia Fabbricato in locazione”, il contenuto delle due diverse garanzie è esplicitato nei termini che seguono: “Il locatario di un fabbricato può acquistare, alternativamente: - la garanzia Fabbricato in locazione (rischio locativo) copre i danni al fabbricato causati da incendio, esplosione o scoppio dei beni di proprietà del locatario. Se ad esempio una fuoriuscita di liquidi danneggia il fabbricato, il locatario non può chiedere l'indennizzo dei danni al fabbricato, ma può solamente richiedere l'indennizzo dei danni al contenuto se di sua proprietà; - la garanzia Fabbricato in locazione (garanzia estesa) estende al locatario la possibilità di acquistare tutte le altre garanzie relative al fabbricato. Se ad esempio una fuoriuscita di liquidi danneggia il fabbricato, il locatario può chiedere sia i danni al contenuto di sua proprietà sia chiedere l'indennizzo relativamente ai danni al fabbricato”. Nel caso di acquisto, da parte del locatario, della garanzia “fabbricato in locazione” cd. estesa, “tutte le garanzie operanti nella copertura incendio e altri eventi materiali sono prestate per conto del proprietario dell'immobile” (v. pag. 9/53 delle condizioni generali), al quale le stesse condizioni generali riconoscono, al punto 9.4 (“Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza”) il diritto all'indennizzo, che potrebbe essere versato al contraente unicamente col consenso del titolare della cosa danneggiata;
una simile polizza, prevedendo la copertura del rischio contro l'incendio dell'immobile locato, oltre alle garanzie specifiche relative al rischio locativo e ai fenomeni atmosferici, è effettivamente riconducibile alla tipologia dell'assicurazione contro danni per conto di chi spetta. Nella polizza sottoscritta dalla società conduttrice non è specificato se il rischio “fabbricato in locazione” comprendesse il solo rischio locativo o anche la garanzia c.d. estesa. E però, alla luce del principio di diritto affermato dalla corte di cassazione nella sopra richiamata decisione (cass. n. 1558/2018), era onere di parte attrice
Pagina 6 di 7 dimostrare che l'evento dannoso, consistente nel danno al fabbricato concesso in locazione, rientrasse fra i “rischi inclusi”. Tale prova non è stata data, giacché pur avendo dimostrato, Parte_1 anche a mezzo testimoni, il danno cagionato al fabbricato di sua proprietà a causa di una tromba d'aria, non ha anche provato che Controparte_3
[... avesse acquistato la garanzia cd. estesa, idonea a ricomprendere il rischio consistente nel danno al fabbricato concesso in locazione per fenomeni atmosferici. Una simile lacuna probatoria non può essere colmata attraverso un'interpretazione del contratto contro l'autore della clausola ex art. 1370 c.c. per come suggerito dall'attrice nelle note conclusive depositate in data 3/10/2025. Ciò in quanto il modulo di polizza non contiene alcuna clausola dubbia da interpretarsi eventualmente contra proferentem. Infatti, nella sezione
“garanzie e premi”, il modulo si limita ad elencare le coperture acquistate dalla società conduttrice dell'immobile di proprietà dell'attrice includendovi la garanzia “fabbricato in locazione” senza ulteriori specificazioni. Tanto induce il tribunale a ritenere che le parti abbiano inteso assicurare il mero rischio locativo, senza estendere la garanzia ai danni provocati al fabbricato concesso in locazione, giacché l'eventuale estensione, laddove pattuita, avrebbe dovuto essere indicata in polizza. La domanda va, dunque, rigettata, per non avere parte attrice dimostrato il fatto costitutivo della domanda.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore della domanda (pari ad € 23.043,21), diminuiti fino al 50% e, dunque, ai minimi tariffari, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in ragione del non particolare grado di difficoltà della controversia.
P.Q.M.
Il tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, nel contraddittorio tra le parti:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagament delle spese Controparte_1 relative al presente giudizio che liquida nella somma di € 2.540,00, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Cagliari, 20 novembre 2025
Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
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