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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 05/08/2025, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Federica Ferreri, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di primo grado, iscritto al n. 4459 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2023, promosso da
. 30/2021 del TRIBUNALE DI VELLETRI Parte_1
(C.F. ), in persona del Curatore pro tempore giusta autorizzazione del P.IVA_1
G.D. del 21.3.2023 in atti, elettivamente domiciliato in Genzano di Roma, via G.
Garibaldi n. 63, presso lo studio dell'avv. Marco Di Benedetto (pec:
, che la rappresenta e difende giusta procura alle Email_1 liti allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Colleferro, via Salvo
D'Acquisto n. 15, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Raimondi
( , che la rappresenta e difende in virtù di Email_2 procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
Oggetto: vendita di beni mobili – azione di adempimento
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti e da intendersi qui richiamate
**********
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 281 decies e ss. c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione udienza ritualmente notificati, il Parte_1 conveniva in giudizio la al fine di ottenere il Controparte_1 pagamento dell'importo di € 197.543,73, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002, risultante da una serie di fatture emesse, tra il 2017 e il 2019, nei confronti della convenuta a seguito di forniture di carni regolarmente eseguite e rimaste insolute.
A sostegno delle domande proposte, la Curatela esponeva, in particolare, che: in data 27.9.2022 le era stato trasmesso il processo verbale di constatazione n.
847/2019 del 19.2.2020, redatto dalla Guardia di Finanza di Velletri all'esito di una verifica fiscale iniziata in data 10.9.2019 e volta ad accertare l'adempimento della normativa tributaria da parte della dall'accertamento svolto, tra le altre Parte_1 cose, era emerso che, nel triennio 2017-2019, la fallita, quando era in bonis, aveva emesso molteplici fatture per forniture di carne nei confronti della
[...]
per complessivi € 2.124.457,14 (di cui € 716.723,41 per l'anno Controparte_1
2017, € 1.296.084,82 per l'anno 2018 e € 111.648,91 per l'anno 2019); tali fatture del periodo 2017-2018 erano state regolarmente annotate nella contabilità della ed allegate in copia cartacea al predetto verbale della Controparte_1
Guardia di Finanza, al pari dell'elenco delle fatture elettroniche del 2019, conservato nel cassetto fiscale della fallita ed acquisito dalla Curatela;
solo per le ultime tre forniture eseguite nell'anno 2019 (rispettivamente per € 1.541,05, € 2.173,77 e €
2.321,07), la fallita non aveva emesso fattura;
tuttavia, l'esecuzione della fornitura era stata accertata dalla Finanza sulla base dei D.D.T.; ricevuto il verbale, il curatore aveva esaminato l'estratto conto bancario della fallita, così appurando che, nel triennio in esame, la aveva corrisposto tramite bonifici il Controparte_1 minor importo di € 1.926.913,41; dunque, a fronte di forniture eseguite per complessivi € 2.124.457,14, residuava un credito della di € 197.543,73; in Parte_1 data 16.11.2022 era stata inviata una diffida di pagamento alla Controparte_1
cui aveva fatto seguito un primo riscontro, in data 24.11.2022, da parte
[...] del legale di quest'ultima, l'avv. Walter Tammetta che, pur sostenendo genericamente l'avvenuto pagamento di tutte le fatture nel triennio di riferimento, aveva chiesto l'indicazione di quelle non pagate;
con pec del 24.11.2022 la curatela aveva inoltrato i prospetti riepilogativi di tutte le fatture emesse in favore della nel triennio 2017-2019 chiedendo altresì la Controparte_1
2 trasmissione di valida documentazione a riprova di eventuali ulteriori pagamenti effettuati;
era seguita ulteriore corrispondenza con l'avv. Umberto La Commara, nuovo legale della il quale aveva rimesso uno Controparte_1 specifico elenco che, da un lato confermava tutte le fatture e forniture rilevate nei verbali della Guardia di Finanza e nella documentazione in possesso della Curatela fallimentare nel triennio di riferimento, dall'altro ribadiva l'avvenuto pagamento in contanti della somma residua;
non essendo intervenuto alcun pagamento spontaneo da parte della convenuta, era intenzione e diritto della Curatela fallimentare richiedere la condanna della al pagamento in favore Controparte_1 della somma di € 197.543,73, relativa al credito insoddisfatto per forniture nel triennio 2017-2019.
Per l'effetto, parte ricorrente così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ritenuto quanto sopra, contrariis reiectis, 1) accertare e dichiarare la sussistenza di un credito della Curatela fallimentare ricorrente di Euro 197.543,73
(centonovatasettemilaciquancentoquarantatre/73) nei confronti della
, in persona del l.r. Controparte_2 pro tempore, C.F./P.IVA , con sede in Artena (RM), L.go San Giovanni P.IVA_2
n. 8 e conseguentemente condannare la stessa resistente al pagamento in favore della Curatela del fallimento n. 30/2021 Parte_2
Trib Velletri, in persona del Curatore l.r. p.t., della predetta somma di Euro
197.543,73, o comunque della maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora ex D.Lgs.
9.10.2002 n.
231 smi e direttiva 2000/35/CE, dalle scadenze dei pagamenti per le singole forniture al saldo, trattandosi di crediti commerciali tra imprenditori. Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, oltre accessori, IVA, CPA e spese generali nella misura di legge”.
Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata il 22.11.2023, la che esponeva come dal verbale redatto dalla Guardia Controparte_1 di Finanza risultasse la natura verosimilmente fittizia delle operazioni sottese all'emissione delle fatture invocate dalla Curatela a sostegno della domanda di pagamento;
infatti, la e la costituivano, da Parte_1 Controparte_1 un punto di vista economico, un'azienda unica, amministrata in via di fatto dai medesimi soggetti;
pertanto, le fatture emesse erano finalizzate a consentire alla
3 seconda il conseguimento di un indebito diritto di rivalsa in sede di dichiarazione e liquidazione dell'IVA. In ogni caso, esponeva che la nel corso del Parte_1 triennio in esame, non aveva mai sollecitato alcun pagamento alla Distribuzione
Carni 2015 s.r.l. e ciò in quanto tutte le forniture di carne erano state puntualmente pagate, in parte in contanti e in parte tramite bonifico.
Pertanto, la convenuta così concludeva: “Piaccia all'Ill.mo Giudice Unico ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa così provvedere: NEL MERITO
Rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni meglio specificate ai capi A) B) E C) che precedono”.
Istruita documentalmente in difetto di istanze di prove costituende formulate dalle parti, la causa viene decisa con la presente sentenza resa ai sensi degli artt. 281 terdecies e sexies c.p.c.
**********
Per prima cosa va disattesa l'istanza di sospensione del processo avanzata dalla convenuta, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., nelle note depositate in data 11.11.2024.
Infatti, “la sospensione necessaria del processo civile, ai sensi degli artt. 295
c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile” (v. ex plurimis Cass., 1.6.2021, n. 15248).
Nel caso di specie, l'odierno giudizio verte tra due persone giuridiche, mentre il P.M. ha esercitato l'azione penale (cfr. richiesta di rinvio a giudizio del
16.12.2024, depositata dalla con le note scritte da Controparte_1 ultimo depositate), per ipotizzati reati tributari, nei confronti delle persone fisiche che si sarebbero alternate nell'amministrazione, di diritto e di fatto, delle società. È evidente, pertanto, che l'esito del processo penale non potrà produrre effetti vincolanti sul processo civile al quale i soggetti imputati sono estranei.
Tanto premesso, la domanda proposta dal va accolta per Parte_1 quanto di seguito si espone.
Per insegnamento costante della giurisprudenza, di legittimità e di merito, alle obbligazioni di fonte contrattuale si applicano i noti principi secondo cui incombe al creditore di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume
4 inadempiute, e di allegare il fatto dell'altrui inadempimento, incombendo poi sul debitore convenuto di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr. ex plurimis Cass., Sez. Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., tra le tante, Cass., 15 luglio 2011, n. 15659: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”).
Il creditore, dunque, deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa
(l'esistenza di un rapporto obbligatorio da cui è scaturito il proprio diritto di credito)
e allegare l'inadempimento del debitore.
A determinate condizioni, tale prova può essere fornita anche tramite la fattura commerciale;
infatti, secondo il più recente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili”
(cfr. Cass., 8 febbraio 2024, n. 3581).
Nel caso di specie, la Curatela ha agito per ottenere, dalla Controparte_1
il pagamento dell'importo di € 197.543,73, risultante dalle fatture rimaste
[...] insolute, emesse dalla in bonis tra il 2017 e il 2019 a seguito di plurime Parte_1 forniture di carne fresca effettuate in favore della società convenuta.
A sostegno della domanda di adempimento (dell'obbligo di pagamento del prezzo delle vendite di carne), parte ricorrente ha depositato: 1) la copia cartacea delle fatture emesse nel 2017 e nel 2018 e l'elenco delle fatture elettroniche emesse nel 2019 (doc. 10-12 all.ti al ricorso), documentazione per di più reperita dalla
Guardia di Finanza di Velletri (come si evince dal processo verbale di constatazione n. 847/2019 del 19.2.2020) nella contabilità della debitrice, la Controparte_1
(doc. 4); 2) gli estratti del conto corrente bancario della fallita
[...] Parte_1
5 relativi a detto triennio (doc. 5-7), da cui risulta che la Controparte_1 ha pagato quasi tutta la merce ricevuta, mediante versamenti effettuati tramite bonifici per complessivi € 1.926.913,41, rimanendo debitrice del solo importo, qui richiesto, di € 197.543,73; 3) la corrispondenza intercorsa, prima del giudizio, con i legali incaricati (circostanza incontestata) dalla che, Controparte_1 anziché contestare l'esistenza del rapporto contrattuale (le vendite di carne) e/o le fatture, si sono genericamente limitati a replicare che queste ultime risultavano tutte pagate, solo che una parte dei pagamenti era avvenuta tramite denaro contante (v. doc. 13-16).
A fronte delle allegazioni e produzioni documentali di parte ricorrente, la ha assunto, nella propria comparsa, un contegno Controparte_1 processuale fortemente contraddittorio, che si traduce in un difetto di puntuale e specifica contestazione (art. 115 c.p.c.) dei fatti costitutivi della pretesa creditoria allegati dalla Curatela ricorrente.
Infatti, la convenuta, lungi dal contestare espressamente e specificamente di aver ripetutamente acquistato carne dalla si è limitata ad evidenziare che Parte_1 la Guardia di Finanza, nel processo verbale di constatazione del 19.2.2020, ha rilevato che le fatture della sarebbero state emesse per operazioni Parte_1 inesistenti (meglio, per operazioni “soggettivamente” inesistenti, come si legge nel citato documento, all.to 5 al ricorso introduttivo); pertanto, aderendo alla ricostruzione della Guardia di Finanza, la non potrebbe pretendere alcun Parte_1 pagamento.
Allo stesso tempo, la ha eccepito il pagamento Controparte_1 di tutte le fatture, solo che una parte delle somme sarebbe stata consegnata in contanti, mentre un'altra tramite i bonifici bancari risultanti dall'estratto conto della fallita;
anzi, la convenuta ha addirittura descritto quelle che, nella sua prospettiva, erano le consuete modalità di svolgimento del rapporto obbligatorio tra le due società: “allo scarico della merce in più occasioni veniva versata una somma in contanti a saldo lì dove la fornitura fosse limitata nel prezzo;
9. Nel caso di forniture di importi superiori ai 2/3000 euro veniva versato un acconto e poi saldata la fornitura con bonifico a seguito di ricevimento di fattura;
10. Le somme in contanti venivano versate o al Signor che collaborava con la o al Tes_1 Pt_1
6 Signor che si interessava delle vendite e degli acquisti per Testimone_2 conto della (v. pag. 6 della comparsa di risposta). Pt_1
Non v'è chi non veda, allora, come il contegno serbato dalla CP_1 in giudizio si riveli del tutto ondivago: da un lato, ha richiamato il
[...] CP_1 contenuto del verbale della Guardia di Finanza senza però mai ammettere la veridicità di quanto ivi ipotizzato (trattasi, allo stato, di ipotesi di reato tutte ancora da verificare nell'opportuna sede penale), dall'altro ha ammesso che le forniture vi sono state e ha eccepito – ma non provato – di averle pagate (impostazione difensiva, quest'ultima, coincidente con quella sposata prima del giudizio, avendo i precedenti difensori incaricati dalla sempre sostenuto la tesi dei Controparte_1 pagamenti in contanti delle fatture azionate dalla Curatela).
La contraddittorietà dell'impostazione difensiva della convenuta non può pertanto scalfire l'efficacia probatoria degli elementi offerti dalla Curatela a sostegno della propria domanda di pagamento.
Questo giudice non ignora, infatti, che la Guardia di Finanza di Velletri, nel verbale di constatazione n. 847/2019 e nell'informativa di reato in atti, abbia effettivamente prospettato una ricostruzione dei rapporti tra le due società nel senso che ad esse corrispondeva un'unica realtà economica, verosimilmente amministrata dagli stessi soggetti, che avevano ideato un meccanismo di fatturazione fraudolenta al fine di avvantaggiare, nei rapporti con l'amministrazione finanziaria, la
Controparte_1
È tuttavia convincimento del Tribunale che, quandanche in sede penale dovessero venire accertate, a carico dei soggetti da ultimo rinviati a giudizio, le responsabilità, per reati tributari, allo stato soltanto ipotizzate dalla Guardia di
Finanza e dal P.M., ciò non farebbe sic et simpliciter venir meno, sul piano civilistico, l'obbligo della di pagamento delle Controparte_1 forniture nei confronti della Parte_1
Infatti, dai documenti in atti e dagli stessi accertamenti svolti dalla Guardia di
Finanza emerge che la abbia effettivamente acquistato carne da terzi Parte_1 fornitori (tra cui la , pagandone il prezzo (salve alcune merci che non Parte_3 sono state pagate); in un secondo momento, la merce veniva trasferita all'unica cliente, la – circostanza che risulta anche dai D.D.T. Controparte_1 annessi alle fatture, che recano la firma, per ricevuta della merce, di quest'ultima;
7 infine, la – che come detto non ha specificamente CP_1 Controparte_1 contestato né prima né durante il giudizio di aver ricevuto la merce dalla ricorrente – effettuava i pagamenti a mezzo bonifico bancario (v. estratti conto della Parte_1 depositati dalla curatela), ad eccezione delle fatture qui azionate, che sono rimaste insolute.
È plausibile, poi, quanto ipotizzato dalla Guardia di Finanza: essendo di fatto le due compagini societarie (la e la Parte_1 Controparte_1 amministrate dagli stessi soggetti, le “doppie vendite” sopra descritte (dai terzi fornitori alla e da questa alla servivano a Parte_1 Controparte_1 far conseguire vantaggi fiscali in materia di IVA alla convenuta;
tuttavia, ai fini che in questa sede rilevano resta fermo che la e la Parte_1 Controparte_1 sono due persone giuridiche distinte, con distinti patrimoni (aggredibili dai
[...] rispettivi creditori) e che la prima, dopo averla acquistata da terzi, ha ceduto la merce alla Controparte_1
Sul piano civilistico sembra cioè emergere una forma di interposizione reale (e non fittizia, che del resto richiederebbe la partecipazione anche dei terzi all'accordo simulatorio e che, comunque, non è mai stata dedotta né provata dalla convenuta), nel senso che la ha effettivamente acquistato da alcuni fornitori la carne, Parte_1 su mandato della e poi l'ha ritrasferita a quest'ultima, Controparte_1 che dal canto suo ha pagato il relativo prezzo alla (come ammesso anche Parte_1 in giudizio dalla stessa convenuta), ad eccezione delle fatture per cui è causa.
D'altronde, le fatture per “operazioni soggettivamente inesistenti” sono di regola quelle in cui l'operazione negoziale non è fittizia e, tuttavia, è riferibile a soggetti in tutto o in parte diversi da quelli effettivi (nella specie, gli acquisti di carne da terzi sarebbero stati decisi dalla Distribuzione Carni e, tuttavia, effettuati dalla Parte_1 su incarico della prima).
Dunque, la “commistione” sul piano economico tra le due aziende, rilevante sul piano tributario (e presumibilmente su quello penale), in sede civile non fa venir meno la distinzione tra le due società e non toglie che vi sia stato un doppio trasferimento delle merci (come attestano sia i documenti di trasporto che gli estratti del conto corrente della fallita), con la conseguenza che l'acquirente “finale” – la
– è obbligata al pagamento del corrispettivo nei Controparte_1 confronti della venditrice, la non avendo dedotto e provato che vi fosse, Parte_1
8 con quest'ultima, un qualche accordo per il ritrasferimento a titolo gratuito della merce acquistata per suo conto.
Tanto chiarito sull'esistenza del rapporto contrattuale e, quindi, dell'obbligo di pagamento del prezzo delle forniture in capo alla convenuta, quest'ultima non ha specificamente dedotto né sufficientemente provato l'esistenza di pagamenti ulteriori rispetto a quelli già considerati dalla Curatela. La convenuta si è limitata a sostenere di aver effettuato pagamenti in contanti e ha articolato capitoli di prova testimoniale del tutto generici e, come eccepito dalla ricorrente, inammissibili anche ai sensi degli artt. 2721 e 2726 c.c.
Quanto alle “ricevute” dei pagamenti, anzitutto va evidenziato che le stesse sono state depositate dalla convenuta, senza che negli scritti difensivi siano state minimamente valorizzate;
le convenuta, in altri termini, non ha puntualmente indicato nella comparsa di risposta i singoli pagamenti asseritamente effettuati e che andrebbero imputati alle fatture depositate dalla Curatela.
In secondo luogo, non può omettersi di evidenziare che “in tema di fallimento, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere
l'adempimento dell'obbligazione, la quietanza rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento non ha l'efficacia vincolante della confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c., ma unicamente il valore di documento probatorio dell'avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo, atteso che il curatore, pur ponendosi, nell'esercizio del diritto del fallito, nella stessa posizione di quest'ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo” (cfr. Cass., 19 ottobre 2017, n. 24690); nella specie, le ricevute non possono neppure considerarsi quietanze rilasciate dal creditore, giacché recano delle semplici sigle, apposte in date non meglio precisate e non riconducibili al legale rappresentante della in bonis; trattasi, pertanto, di documentazione del Parte_1 tutto inidonea a dimostrare che la fallita abbia effettivamente ricevuto, in contanti, i pagamenti delle fatture per cui è giudizio.
Peraltro, la tesi dei pagamenti in contanti è anche inverosimile dal momento che tutte le altre forniture sono sempre state saldate tramite bonifici bancari, come emerge dagli estratti conto depositati dal . Parte_1
L'eccezione di pagamento, pertanto, va respinta.
9 In punto di quantum debeatur (€ 197.543,73) la convenuta – nella cui contabilità, come detto, sono state regolarmente annotate e rinvenute le fatture fatte valere dalla Curatela – non ha sollevato alcuna contestazione specifica.
Consegue a quanto esposto che la domanda proposta dal Parte_1 nei confronti della può trovare accoglimento e Controparte_1 quest'ultima va condannata a corrispondere l'importo di € 197.543,73 in favore di parte ricorrente, oltre interessi di mora al saggio previsto dall'art. 5 del d.lgs.
231/2002 dalle scadenze al saldo, trattandosi di transazioni commerciali. Non è invece dovuta la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di valore.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014 (aggiornato dal d.m. 147/2022), ai medi per le fasi di studio e introduttiva e ai minimi per le fasi successive, tenuto conto della natura semplificata del rito e del carattere meramente documentale della lite. Ai sensi dell'art. 133 d.p.r. 115/2002 va disposta la distrazione in favore dell'Erario in quanto il risulta ammesso al gratuito patrocinio, come da attestazione del Giudice Parte_1 delegato in atti.
p.q.m.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1) in accoglimento della domanda attorea, condanna la Controparte_1 al pagamento, in favore del n. 30/2021 del
[...] Parte_1
Tribunale di Velletri, dell'importo di € 197.543,73, oltre interessi al saggio di cui all'art. 5 del d.lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al soddisfo;
2) condanna la al pagamento delle spese Controparte_1 processuali, che si liquidano in € 9.142,00 per compensi professionali, oltre C.U. e oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 d.p.r. 115/2002;
Così deciso in Velletri in data 5 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa Federica Ferreri
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Federica Ferreri, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di primo grado, iscritto al n. 4459 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2023, promosso da
. 30/2021 del TRIBUNALE DI VELLETRI Parte_1
(C.F. ), in persona del Curatore pro tempore giusta autorizzazione del P.IVA_1
G.D. del 21.3.2023 in atti, elettivamente domiciliato in Genzano di Roma, via G.
Garibaldi n. 63, presso lo studio dell'avv. Marco Di Benedetto (pec:
, che la rappresenta e difende giusta procura alle Email_1 liti allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Colleferro, via Salvo
D'Acquisto n. 15, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Raimondi
( , che la rappresenta e difende in virtù di Email_2 procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
Oggetto: vendita di beni mobili – azione di adempimento
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti e da intendersi qui richiamate
**********
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 281 decies e ss. c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione udienza ritualmente notificati, il Parte_1 conveniva in giudizio la al fine di ottenere il Controparte_1 pagamento dell'importo di € 197.543,73, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002, risultante da una serie di fatture emesse, tra il 2017 e il 2019, nei confronti della convenuta a seguito di forniture di carni regolarmente eseguite e rimaste insolute.
A sostegno delle domande proposte, la Curatela esponeva, in particolare, che: in data 27.9.2022 le era stato trasmesso il processo verbale di constatazione n.
847/2019 del 19.2.2020, redatto dalla Guardia di Finanza di Velletri all'esito di una verifica fiscale iniziata in data 10.9.2019 e volta ad accertare l'adempimento della normativa tributaria da parte della dall'accertamento svolto, tra le altre Parte_1 cose, era emerso che, nel triennio 2017-2019, la fallita, quando era in bonis, aveva emesso molteplici fatture per forniture di carne nei confronti della
[...]
per complessivi € 2.124.457,14 (di cui € 716.723,41 per l'anno Controparte_1
2017, € 1.296.084,82 per l'anno 2018 e € 111.648,91 per l'anno 2019); tali fatture del periodo 2017-2018 erano state regolarmente annotate nella contabilità della ed allegate in copia cartacea al predetto verbale della Controparte_1
Guardia di Finanza, al pari dell'elenco delle fatture elettroniche del 2019, conservato nel cassetto fiscale della fallita ed acquisito dalla Curatela;
solo per le ultime tre forniture eseguite nell'anno 2019 (rispettivamente per € 1.541,05, € 2.173,77 e €
2.321,07), la fallita non aveva emesso fattura;
tuttavia, l'esecuzione della fornitura era stata accertata dalla Finanza sulla base dei D.D.T.; ricevuto il verbale, il curatore aveva esaminato l'estratto conto bancario della fallita, così appurando che, nel triennio in esame, la aveva corrisposto tramite bonifici il Controparte_1 minor importo di € 1.926.913,41; dunque, a fronte di forniture eseguite per complessivi € 2.124.457,14, residuava un credito della di € 197.543,73; in Parte_1 data 16.11.2022 era stata inviata una diffida di pagamento alla Controparte_1
cui aveva fatto seguito un primo riscontro, in data 24.11.2022, da parte
[...] del legale di quest'ultima, l'avv. Walter Tammetta che, pur sostenendo genericamente l'avvenuto pagamento di tutte le fatture nel triennio di riferimento, aveva chiesto l'indicazione di quelle non pagate;
con pec del 24.11.2022 la curatela aveva inoltrato i prospetti riepilogativi di tutte le fatture emesse in favore della nel triennio 2017-2019 chiedendo altresì la Controparte_1
2 trasmissione di valida documentazione a riprova di eventuali ulteriori pagamenti effettuati;
era seguita ulteriore corrispondenza con l'avv. Umberto La Commara, nuovo legale della il quale aveva rimesso uno Controparte_1 specifico elenco che, da un lato confermava tutte le fatture e forniture rilevate nei verbali della Guardia di Finanza e nella documentazione in possesso della Curatela fallimentare nel triennio di riferimento, dall'altro ribadiva l'avvenuto pagamento in contanti della somma residua;
non essendo intervenuto alcun pagamento spontaneo da parte della convenuta, era intenzione e diritto della Curatela fallimentare richiedere la condanna della al pagamento in favore Controparte_1 della somma di € 197.543,73, relativa al credito insoddisfatto per forniture nel triennio 2017-2019.
Per l'effetto, parte ricorrente così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ritenuto quanto sopra, contrariis reiectis, 1) accertare e dichiarare la sussistenza di un credito della Curatela fallimentare ricorrente di Euro 197.543,73
(centonovatasettemilaciquancentoquarantatre/73) nei confronti della
, in persona del l.r. Controparte_2 pro tempore, C.F./P.IVA , con sede in Artena (RM), L.go San Giovanni P.IVA_2
n. 8 e conseguentemente condannare la stessa resistente al pagamento in favore della Curatela del fallimento n. 30/2021 Parte_2
Trib Velletri, in persona del Curatore l.r. p.t., della predetta somma di Euro
197.543,73, o comunque della maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora ex D.Lgs.
9.10.2002 n.
231 smi e direttiva 2000/35/CE, dalle scadenze dei pagamenti per le singole forniture al saldo, trattandosi di crediti commerciali tra imprenditori. Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, oltre accessori, IVA, CPA e spese generali nella misura di legge”.
Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata il 22.11.2023, la che esponeva come dal verbale redatto dalla Guardia Controparte_1 di Finanza risultasse la natura verosimilmente fittizia delle operazioni sottese all'emissione delle fatture invocate dalla Curatela a sostegno della domanda di pagamento;
infatti, la e la costituivano, da Parte_1 Controparte_1 un punto di vista economico, un'azienda unica, amministrata in via di fatto dai medesimi soggetti;
pertanto, le fatture emesse erano finalizzate a consentire alla
3 seconda il conseguimento di un indebito diritto di rivalsa in sede di dichiarazione e liquidazione dell'IVA. In ogni caso, esponeva che la nel corso del Parte_1 triennio in esame, non aveva mai sollecitato alcun pagamento alla Distribuzione
Carni 2015 s.r.l. e ciò in quanto tutte le forniture di carne erano state puntualmente pagate, in parte in contanti e in parte tramite bonifico.
Pertanto, la convenuta così concludeva: “Piaccia all'Ill.mo Giudice Unico ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa così provvedere: NEL MERITO
Rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni meglio specificate ai capi A) B) E C) che precedono”.
Istruita documentalmente in difetto di istanze di prove costituende formulate dalle parti, la causa viene decisa con la presente sentenza resa ai sensi degli artt. 281 terdecies e sexies c.p.c.
**********
Per prima cosa va disattesa l'istanza di sospensione del processo avanzata dalla convenuta, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., nelle note depositate in data 11.11.2024.
Infatti, “la sospensione necessaria del processo civile, ai sensi degli artt. 295
c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile” (v. ex plurimis Cass., 1.6.2021, n. 15248).
Nel caso di specie, l'odierno giudizio verte tra due persone giuridiche, mentre il P.M. ha esercitato l'azione penale (cfr. richiesta di rinvio a giudizio del
16.12.2024, depositata dalla con le note scritte da Controparte_1 ultimo depositate), per ipotizzati reati tributari, nei confronti delle persone fisiche che si sarebbero alternate nell'amministrazione, di diritto e di fatto, delle società. È evidente, pertanto, che l'esito del processo penale non potrà produrre effetti vincolanti sul processo civile al quale i soggetti imputati sono estranei.
Tanto premesso, la domanda proposta dal va accolta per Parte_1 quanto di seguito si espone.
Per insegnamento costante della giurisprudenza, di legittimità e di merito, alle obbligazioni di fonte contrattuale si applicano i noti principi secondo cui incombe al creditore di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume
4 inadempiute, e di allegare il fatto dell'altrui inadempimento, incombendo poi sul debitore convenuto di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr. ex plurimis Cass., Sez. Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., tra le tante, Cass., 15 luglio 2011, n. 15659: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”).
Il creditore, dunque, deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa
(l'esistenza di un rapporto obbligatorio da cui è scaturito il proprio diritto di credito)
e allegare l'inadempimento del debitore.
A determinate condizioni, tale prova può essere fornita anche tramite la fattura commerciale;
infatti, secondo il più recente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili”
(cfr. Cass., 8 febbraio 2024, n. 3581).
Nel caso di specie, la Curatela ha agito per ottenere, dalla Controparte_1
il pagamento dell'importo di € 197.543,73, risultante dalle fatture rimaste
[...] insolute, emesse dalla in bonis tra il 2017 e il 2019 a seguito di plurime Parte_1 forniture di carne fresca effettuate in favore della società convenuta.
A sostegno della domanda di adempimento (dell'obbligo di pagamento del prezzo delle vendite di carne), parte ricorrente ha depositato: 1) la copia cartacea delle fatture emesse nel 2017 e nel 2018 e l'elenco delle fatture elettroniche emesse nel 2019 (doc. 10-12 all.ti al ricorso), documentazione per di più reperita dalla
Guardia di Finanza di Velletri (come si evince dal processo verbale di constatazione n. 847/2019 del 19.2.2020) nella contabilità della debitrice, la Controparte_1
(doc. 4); 2) gli estratti del conto corrente bancario della fallita
[...] Parte_1
5 relativi a detto triennio (doc. 5-7), da cui risulta che la Controparte_1 ha pagato quasi tutta la merce ricevuta, mediante versamenti effettuati tramite bonifici per complessivi € 1.926.913,41, rimanendo debitrice del solo importo, qui richiesto, di € 197.543,73; 3) la corrispondenza intercorsa, prima del giudizio, con i legali incaricati (circostanza incontestata) dalla che, Controparte_1 anziché contestare l'esistenza del rapporto contrattuale (le vendite di carne) e/o le fatture, si sono genericamente limitati a replicare che queste ultime risultavano tutte pagate, solo che una parte dei pagamenti era avvenuta tramite denaro contante (v. doc. 13-16).
A fronte delle allegazioni e produzioni documentali di parte ricorrente, la ha assunto, nella propria comparsa, un contegno Controparte_1 processuale fortemente contraddittorio, che si traduce in un difetto di puntuale e specifica contestazione (art. 115 c.p.c.) dei fatti costitutivi della pretesa creditoria allegati dalla Curatela ricorrente.
Infatti, la convenuta, lungi dal contestare espressamente e specificamente di aver ripetutamente acquistato carne dalla si è limitata ad evidenziare che Parte_1 la Guardia di Finanza, nel processo verbale di constatazione del 19.2.2020, ha rilevato che le fatture della sarebbero state emesse per operazioni Parte_1 inesistenti (meglio, per operazioni “soggettivamente” inesistenti, come si legge nel citato documento, all.to 5 al ricorso introduttivo); pertanto, aderendo alla ricostruzione della Guardia di Finanza, la non potrebbe pretendere alcun Parte_1 pagamento.
Allo stesso tempo, la ha eccepito il pagamento Controparte_1 di tutte le fatture, solo che una parte delle somme sarebbe stata consegnata in contanti, mentre un'altra tramite i bonifici bancari risultanti dall'estratto conto della fallita;
anzi, la convenuta ha addirittura descritto quelle che, nella sua prospettiva, erano le consuete modalità di svolgimento del rapporto obbligatorio tra le due società: “allo scarico della merce in più occasioni veniva versata una somma in contanti a saldo lì dove la fornitura fosse limitata nel prezzo;
9. Nel caso di forniture di importi superiori ai 2/3000 euro veniva versato un acconto e poi saldata la fornitura con bonifico a seguito di ricevimento di fattura;
10. Le somme in contanti venivano versate o al Signor che collaborava con la o al Tes_1 Pt_1
6 Signor che si interessava delle vendite e degli acquisti per Testimone_2 conto della (v. pag. 6 della comparsa di risposta). Pt_1
Non v'è chi non veda, allora, come il contegno serbato dalla CP_1 in giudizio si riveli del tutto ondivago: da un lato, ha richiamato il
[...] CP_1 contenuto del verbale della Guardia di Finanza senza però mai ammettere la veridicità di quanto ivi ipotizzato (trattasi, allo stato, di ipotesi di reato tutte ancora da verificare nell'opportuna sede penale), dall'altro ha ammesso che le forniture vi sono state e ha eccepito – ma non provato – di averle pagate (impostazione difensiva, quest'ultima, coincidente con quella sposata prima del giudizio, avendo i precedenti difensori incaricati dalla sempre sostenuto la tesi dei Controparte_1 pagamenti in contanti delle fatture azionate dalla Curatela).
La contraddittorietà dell'impostazione difensiva della convenuta non può pertanto scalfire l'efficacia probatoria degli elementi offerti dalla Curatela a sostegno della propria domanda di pagamento.
Questo giudice non ignora, infatti, che la Guardia di Finanza di Velletri, nel verbale di constatazione n. 847/2019 e nell'informativa di reato in atti, abbia effettivamente prospettato una ricostruzione dei rapporti tra le due società nel senso che ad esse corrispondeva un'unica realtà economica, verosimilmente amministrata dagli stessi soggetti, che avevano ideato un meccanismo di fatturazione fraudolenta al fine di avvantaggiare, nei rapporti con l'amministrazione finanziaria, la
Controparte_1
È tuttavia convincimento del Tribunale che, quandanche in sede penale dovessero venire accertate, a carico dei soggetti da ultimo rinviati a giudizio, le responsabilità, per reati tributari, allo stato soltanto ipotizzate dalla Guardia di
Finanza e dal P.M., ciò non farebbe sic et simpliciter venir meno, sul piano civilistico, l'obbligo della di pagamento delle Controparte_1 forniture nei confronti della Parte_1
Infatti, dai documenti in atti e dagli stessi accertamenti svolti dalla Guardia di
Finanza emerge che la abbia effettivamente acquistato carne da terzi Parte_1 fornitori (tra cui la , pagandone il prezzo (salve alcune merci che non Parte_3 sono state pagate); in un secondo momento, la merce veniva trasferita all'unica cliente, la – circostanza che risulta anche dai D.D.T. Controparte_1 annessi alle fatture, che recano la firma, per ricevuta della merce, di quest'ultima;
7 infine, la – che come detto non ha specificamente CP_1 Controparte_1 contestato né prima né durante il giudizio di aver ricevuto la merce dalla ricorrente – effettuava i pagamenti a mezzo bonifico bancario (v. estratti conto della Parte_1 depositati dalla curatela), ad eccezione delle fatture qui azionate, che sono rimaste insolute.
È plausibile, poi, quanto ipotizzato dalla Guardia di Finanza: essendo di fatto le due compagini societarie (la e la Parte_1 Controparte_1 amministrate dagli stessi soggetti, le “doppie vendite” sopra descritte (dai terzi fornitori alla e da questa alla servivano a Parte_1 Controparte_1 far conseguire vantaggi fiscali in materia di IVA alla convenuta;
tuttavia, ai fini che in questa sede rilevano resta fermo che la e la Parte_1 Controparte_1 sono due persone giuridiche distinte, con distinti patrimoni (aggredibili dai
[...] rispettivi creditori) e che la prima, dopo averla acquistata da terzi, ha ceduto la merce alla Controparte_1
Sul piano civilistico sembra cioè emergere una forma di interposizione reale (e non fittizia, che del resto richiederebbe la partecipazione anche dei terzi all'accordo simulatorio e che, comunque, non è mai stata dedotta né provata dalla convenuta), nel senso che la ha effettivamente acquistato da alcuni fornitori la carne, Parte_1 su mandato della e poi l'ha ritrasferita a quest'ultima, Controparte_1 che dal canto suo ha pagato il relativo prezzo alla (come ammesso anche Parte_1 in giudizio dalla stessa convenuta), ad eccezione delle fatture per cui è causa.
D'altronde, le fatture per “operazioni soggettivamente inesistenti” sono di regola quelle in cui l'operazione negoziale non è fittizia e, tuttavia, è riferibile a soggetti in tutto o in parte diversi da quelli effettivi (nella specie, gli acquisti di carne da terzi sarebbero stati decisi dalla Distribuzione Carni e, tuttavia, effettuati dalla Parte_1 su incarico della prima).
Dunque, la “commistione” sul piano economico tra le due aziende, rilevante sul piano tributario (e presumibilmente su quello penale), in sede civile non fa venir meno la distinzione tra le due società e non toglie che vi sia stato un doppio trasferimento delle merci (come attestano sia i documenti di trasporto che gli estratti del conto corrente della fallita), con la conseguenza che l'acquirente “finale” – la
– è obbligata al pagamento del corrispettivo nei Controparte_1 confronti della venditrice, la non avendo dedotto e provato che vi fosse, Parte_1
8 con quest'ultima, un qualche accordo per il ritrasferimento a titolo gratuito della merce acquistata per suo conto.
Tanto chiarito sull'esistenza del rapporto contrattuale e, quindi, dell'obbligo di pagamento del prezzo delle forniture in capo alla convenuta, quest'ultima non ha specificamente dedotto né sufficientemente provato l'esistenza di pagamenti ulteriori rispetto a quelli già considerati dalla Curatela. La convenuta si è limitata a sostenere di aver effettuato pagamenti in contanti e ha articolato capitoli di prova testimoniale del tutto generici e, come eccepito dalla ricorrente, inammissibili anche ai sensi degli artt. 2721 e 2726 c.c.
Quanto alle “ricevute” dei pagamenti, anzitutto va evidenziato che le stesse sono state depositate dalla convenuta, senza che negli scritti difensivi siano state minimamente valorizzate;
le convenuta, in altri termini, non ha puntualmente indicato nella comparsa di risposta i singoli pagamenti asseritamente effettuati e che andrebbero imputati alle fatture depositate dalla Curatela.
In secondo luogo, non può omettersi di evidenziare che “in tema di fallimento, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere
l'adempimento dell'obbligazione, la quietanza rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento non ha l'efficacia vincolante della confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c., ma unicamente il valore di documento probatorio dell'avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo, atteso che il curatore, pur ponendosi, nell'esercizio del diritto del fallito, nella stessa posizione di quest'ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo” (cfr. Cass., 19 ottobre 2017, n. 24690); nella specie, le ricevute non possono neppure considerarsi quietanze rilasciate dal creditore, giacché recano delle semplici sigle, apposte in date non meglio precisate e non riconducibili al legale rappresentante della in bonis; trattasi, pertanto, di documentazione del Parte_1 tutto inidonea a dimostrare che la fallita abbia effettivamente ricevuto, in contanti, i pagamenti delle fatture per cui è giudizio.
Peraltro, la tesi dei pagamenti in contanti è anche inverosimile dal momento che tutte le altre forniture sono sempre state saldate tramite bonifici bancari, come emerge dagli estratti conto depositati dal . Parte_1
L'eccezione di pagamento, pertanto, va respinta.
9 In punto di quantum debeatur (€ 197.543,73) la convenuta – nella cui contabilità, come detto, sono state regolarmente annotate e rinvenute le fatture fatte valere dalla Curatela – non ha sollevato alcuna contestazione specifica.
Consegue a quanto esposto che la domanda proposta dal Parte_1 nei confronti della può trovare accoglimento e Controparte_1 quest'ultima va condannata a corrispondere l'importo di € 197.543,73 in favore di parte ricorrente, oltre interessi di mora al saggio previsto dall'art. 5 del d.lgs.
231/2002 dalle scadenze al saldo, trattandosi di transazioni commerciali. Non è invece dovuta la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di valore.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014 (aggiornato dal d.m. 147/2022), ai medi per le fasi di studio e introduttiva e ai minimi per le fasi successive, tenuto conto della natura semplificata del rito e del carattere meramente documentale della lite. Ai sensi dell'art. 133 d.p.r. 115/2002 va disposta la distrazione in favore dell'Erario in quanto il risulta ammesso al gratuito patrocinio, come da attestazione del Giudice Parte_1 delegato in atti.
p.q.m.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1) in accoglimento della domanda attorea, condanna la Controparte_1 al pagamento, in favore del n. 30/2021 del
[...] Parte_1
Tribunale di Velletri, dell'importo di € 197.543,73, oltre interessi al saggio di cui all'art. 5 del d.lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al soddisfo;
2) condanna la al pagamento delle spese Controparte_1 processuali, che si liquidano in € 9.142,00 per compensi professionali, oltre C.U. e oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 d.p.r. 115/2002;
Così deciso in Velletri in data 5 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa Federica Ferreri
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