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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/12/2025, n. 2319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2319 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3305/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa NI IA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. notificato in data 10.5.2023 da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 con l'avv. Paolo Motta attore nei confronti di
, C.F. CP_1 C.F._2 con l'avv. Marco Pipino convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso sopra richiamato, il signor ha adito avanti questo Tribunale la signora Parte_1
affinché fosse condannata alla restituzione della somma di euro 24.217,00, alla CP_1 stessa mutuata, previa fissazione della data entro la quale eseguire il rimborso.
Si costituiva la signora con comparsa 14.9.2023 chiedendo il rigetto delle CP_1 domane formulate dall'attore.
Disposto il mutamento del rito, venivano escussi i testi.
Precisate le conclusioni, concessi i termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda formulata dall'attore merita accoglimento.
Risulta documentalmente, e la circostanza non è contestata dalla convenuta, che il signor ha versato alla signora la somma complessiva di euro 24.217,00, Parte_1 CP_1 mediante 4 bonifici eseguiti tra il mese di maggio e il mese di luglio 2021 (doc.
1-2 fascicolo
Pt_1
Risulta sempre documentalmente dagli estratti conto prodotti che venivano riportate come causali del versamento le diciture “prestito senza interessi”, “secondo prestito a chiusura” e
“prestito in amicizia a rendere senza interessi”, circostanza confermata anche dai testimoni
Tes_1 Tes_2
Secondo costante orientamento della Suprema Corte “l'attore che chiede la restituzione di una somma di denaro data a mutuo è tenuto a provare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi della domanda, e quindi sia la consegna della somma di denaro sia il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione” (v. Cass. 12.6.2024 n. 16332; Cass. 22.11.2021 n. 35959).
Quanto alla dazione delle somme di denaro, è pacifica la consegna tramite bonifici del denaro per la complessiva somma di euro 24.217,00 alla signora , che ha pacificamente CP_1 ammesso la circostanza.
Quanto al titolo, lo stesso si evince dalle causali dei bonifici in cui si fa espresso riferimento al prestito.
Sussistono, pertanto, gli elementi per poter ritenere configurato tra le parti il contratto di mutuo, infruttifero e a titolo gratuito con obbligo del mutuatario di restituzione delle somme ricevute.
Alcun riscontro ha avuto, invece, la tesi della convenuta che i bonifici effettuati dal signor Pt_1 in favore della signora in realtà erano serviti a creare una “provvista”
[...] CP_1 attraverso la quale effettuare pagamenti in contanti in favore di dipendenti e fornitori della Kosmos S.r.l. (e della società Bactro S.r.l.s.), di cui il signor era socio unico ed Parte_1 amministratore, società presso la quale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, era stato assunto e lavorava il signor marito della signora . Persona_1 CP_1
Tale assunto è rimasto del tutto privo di riscontro probatorio in quanto nessuno dei testi ha confermato i fatti sopra richiamati.
Il teste ha confermato che le collaboratrici della Kosmos S.r.l. erano state pagate Tes_3 con bonifico, circostanza confermata anche dalla teste , dipendente di Testimone_4 Kosmos S.r.l. dal mese di ottobre 2021 ai mesi di marzo/aprile 2022, che ha riferito di essere sempre stata pagata con bonifico. Anche il teste commercialista della Kosmos Tes_5 S.r.l. dal 2022, ha dichiarato di aver trovato nella documentazione che gli era stata trasmessa dei bonifici con la causale pagamenti stipendi.
Inoltre si osserva che i pagamenti in contanti riferiti in corso di causa dai testi e Tes_3 quest'ultimo per cifre irrisorie, risultano essere stati effettuati direttamente dal Testimone_6 signor amministratore di fatto della Kosmos S.r.l., senza alcuna prova della Persona_1 provenienza dei contanti. Né la convenuta ha provato né documentato prelievi dal proprio conto corrente per effettuare detti pagamenti. Al contrario, come riferito dal teste Tes_5 nelle poche occasioni in cui occorreva effettuare pagamenti in contanti, era il signor Pt_1 he consegnava direttamente i contanti al signor
[...] Persona_1
Pertanto, a fronte della prova documentale fornita dall'attore in merito al titolo del pagamento, costituito dal prestito, la signora non ha fornito alcuna prova contraria, né CP_1 documentale né testimoniale, con conseguente rigetto delle eccezioni formulate.
Ritenuto, quindi, sussistente e provato il rapporto di mutuo intercorso tra le parti, la signora deve essere condannata alla restituzione in favore del signor della CP_1 Parte_1 somma di euro 24.217,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando emana il seguente
DISPOSITIVO
1) Condanna la signora al pagamento in favore del signor della CP_1 Parte_1 somma di euro 24.217,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) Condanna la signora al pagamento in favore del signor della CP_1 Parte_1 somma di euro 145,50 per anticipazioni e della somma di euro 5.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto dall'art. 282 c.p.c.
Così deciso il 18 dicembre 2025
Il G.O.T.
NI IA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa NI IA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. notificato in data 10.5.2023 da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 con l'avv. Paolo Motta attore nei confronti di
, C.F. CP_1 C.F._2 con l'avv. Marco Pipino convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso sopra richiamato, il signor ha adito avanti questo Tribunale la signora Parte_1
affinché fosse condannata alla restituzione della somma di euro 24.217,00, alla CP_1 stessa mutuata, previa fissazione della data entro la quale eseguire il rimborso.
Si costituiva la signora con comparsa 14.9.2023 chiedendo il rigetto delle CP_1 domane formulate dall'attore.
Disposto il mutamento del rito, venivano escussi i testi.
Precisate le conclusioni, concessi i termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda formulata dall'attore merita accoglimento.
Risulta documentalmente, e la circostanza non è contestata dalla convenuta, che il signor ha versato alla signora la somma complessiva di euro 24.217,00, Parte_1 CP_1 mediante 4 bonifici eseguiti tra il mese di maggio e il mese di luglio 2021 (doc.
1-2 fascicolo
Pt_1
Risulta sempre documentalmente dagli estratti conto prodotti che venivano riportate come causali del versamento le diciture “prestito senza interessi”, “secondo prestito a chiusura” e
“prestito in amicizia a rendere senza interessi”, circostanza confermata anche dai testimoni
Tes_1 Tes_2
Secondo costante orientamento della Suprema Corte “l'attore che chiede la restituzione di una somma di denaro data a mutuo è tenuto a provare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi della domanda, e quindi sia la consegna della somma di denaro sia il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione” (v. Cass. 12.6.2024 n. 16332; Cass. 22.11.2021 n. 35959).
Quanto alla dazione delle somme di denaro, è pacifica la consegna tramite bonifici del denaro per la complessiva somma di euro 24.217,00 alla signora , che ha pacificamente CP_1 ammesso la circostanza.
Quanto al titolo, lo stesso si evince dalle causali dei bonifici in cui si fa espresso riferimento al prestito.
Sussistono, pertanto, gli elementi per poter ritenere configurato tra le parti il contratto di mutuo, infruttifero e a titolo gratuito con obbligo del mutuatario di restituzione delle somme ricevute.
Alcun riscontro ha avuto, invece, la tesi della convenuta che i bonifici effettuati dal signor Pt_1 in favore della signora in realtà erano serviti a creare una “provvista”
[...] CP_1 attraverso la quale effettuare pagamenti in contanti in favore di dipendenti e fornitori della Kosmos S.r.l. (e della società Bactro S.r.l.s.), di cui il signor era socio unico ed Parte_1 amministratore, società presso la quale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, era stato assunto e lavorava il signor marito della signora . Persona_1 CP_1
Tale assunto è rimasto del tutto privo di riscontro probatorio in quanto nessuno dei testi ha confermato i fatti sopra richiamati.
Il teste ha confermato che le collaboratrici della Kosmos S.r.l. erano state pagate Tes_3 con bonifico, circostanza confermata anche dalla teste , dipendente di Testimone_4 Kosmos S.r.l. dal mese di ottobre 2021 ai mesi di marzo/aprile 2022, che ha riferito di essere sempre stata pagata con bonifico. Anche il teste commercialista della Kosmos Tes_5 S.r.l. dal 2022, ha dichiarato di aver trovato nella documentazione che gli era stata trasmessa dei bonifici con la causale pagamenti stipendi.
Inoltre si osserva che i pagamenti in contanti riferiti in corso di causa dai testi e Tes_3 quest'ultimo per cifre irrisorie, risultano essere stati effettuati direttamente dal Testimone_6 signor amministratore di fatto della Kosmos S.r.l., senza alcuna prova della Persona_1 provenienza dei contanti. Né la convenuta ha provato né documentato prelievi dal proprio conto corrente per effettuare detti pagamenti. Al contrario, come riferito dal teste Tes_5 nelle poche occasioni in cui occorreva effettuare pagamenti in contanti, era il signor Pt_1 he consegnava direttamente i contanti al signor
[...] Persona_1
Pertanto, a fronte della prova documentale fornita dall'attore in merito al titolo del pagamento, costituito dal prestito, la signora non ha fornito alcuna prova contraria, né CP_1 documentale né testimoniale, con conseguente rigetto delle eccezioni formulate.
Ritenuto, quindi, sussistente e provato il rapporto di mutuo intercorso tra le parti, la signora deve essere condannata alla restituzione in favore del signor della CP_1 Parte_1 somma di euro 24.217,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando emana il seguente
DISPOSITIVO
1) Condanna la signora al pagamento in favore del signor della CP_1 Parte_1 somma di euro 24.217,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) Condanna la signora al pagamento in favore del signor della CP_1 Parte_1 somma di euro 145,50 per anticipazioni e della somma di euro 5.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto dall'art. 282 c.p.c.
Così deciso il 18 dicembre 2025
Il G.O.T.
NI IA