TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 20/03/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 1087/2024 promossa da:
(C.F.: ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 CodiceFiscale_1 avv.Simone Ciappini e Moena Mussoni del Foro di Rimini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.Simone Ciappini sito a Rimini in Via
Perleoni n.8 ; ; moena.- Email_1
Email_2
- RICORRENTE -
CONTRO sede Controparte_1 di Rimini, in persona del Direttore pro tempore della Sede Regionale dell'LI RO;
rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Romana Belli e Oreste
Manzi con domicilio eletto in Rimini, Via Macanno n.25, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell' medesimo CP_1
- RESISTENTE –
OGGETTO
ARRETRATI PENSIONE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Il ricorso presentato da finalizzato ad ottenere la retrodatazione Parte_1 al 1\11\2023 della decorrenza della sua pensione di anzianità anticipata Pt_2
n.001-320112550154 avente decorrenza 01\04\2024 ed il conseguente pagamento dei ratei pensionistici maturati e non pagati dal 01\11\2023 al
31\03\2024, appare meritevole di integrale accoglimento .
I fatti , non contestati , sono stati correttamente ricostruiti nell'atto introduttivo del giudizio nei seguenti termini : 1) In data 08.05.2023, il ricorrente presentava domanda di pensione anticipata - lavoratori precoci ex lege 232/2016 per mezzo del Patronato alla competente sede di FE . 2) In data CP_2 CP_1
19.12.2023 il Patronato chiedeva un aggiornamento sulla domanda di pensione attraverso il canale telematico dell'Istituto. 3)I n data 23.12.2023 l' di CP_1 FE comunicava quanto segue: “Non risultando presentata la domanda di verifica del diritto necessaria per valutare il requisito nella categoria indicata e la collocazione in graduatoria con la copertura del beneficio economico, la presente domanda è stata respinta. Inserita domanda di pensione anticipata, precisando che il diritto è raggiunto a luglio con conseguente decorrenza
01.11.2023. la domanda inserita è stata trasferita alla sede di Rimini competente per competenza territoriale. Cordiali saluti” . 4) In pari data veniva emesso il provvedimento formale di reiezione della domanda per le predette motivazioni .
5)Dall'estratto del Portale Patronati “Domus” risulta effettivamente ed ufficialmente l'inserimento della domanda ed il suo trasferimento presso la competente sede di Rimini. 6)In data 07.03.2024 il Patronato inviava sul canale telematico dell' di Rimini una nuova richiesta di aggiornamento della CP_1 posizione evidenziando quanto segue “Buongiorno per Rossi era stata presentata domanda pensione lavoratori precoci a Maggio 2023, questa viene respinta e ci comunica che viene respinta per motivi CP_3 amministrativi dopodiché sempre ci comunica di aver aperto una CP_3 nuova posizione come pensione di anzianità e che comunque è pensionato Pt_1 dal 01/11/2023. Entrando nella Domus la pensione di anzianità figura archiviata e comunque non abbiamo ricevuto nulla TE08. Riuscite a darci informazioni in merito? Grazie e buon lavoro.” . 7) In data 11.03.2024, attraverso il medesimo canale telematico, l' di Rimini forniva la seguente CP_1 risposta “Buongiorno si precisa che la domanda n°2057962400027 riferita al nominativo in oggetto risulta respinta e non è stata presentata altra domanda di pensione relativamente all'interessato che risulta cessato il 30/09/2023. La trattazione della domanda di pensione come lavoratore precoce è di competenza
e trattazione della scrivente sede, mentre la competenza per la pensione anticipata segue quella della residenza dell'interessato. Cordiali saluti. Alba Menditti. Pertanto attualmente è presente la sola richiesta di pensione anticipata” . 8) Alla luce della predetta comunicazione il Patronato si attivava immediatamente presentando cautelativamente domanda di pensione di anzianità il 25.03.2024 onde evitare di prorogare ulteriormente il periodo di “scopertura” pensionistica del ricorrente (che aveva cessato di lavorare diversi mesi prima) . 9) La pensione Cat.VO n°001-320112550154 veniva, quindi, finalmente erogata con decorrenza dal 01.04.2024 . 10)In data 17.06.2024 veniva, quindi, presentato ricorso avverso il silenzio rifiuto della domanda di pensione di anzianità pervenuta alla sede di Rimini dalla sede di FE. Con il predetto ricorso CP_1 si chiedeva il pagamento dei ratei pensionistici maturati e non pagati dal 01.11.2023 al 31.03.2024 . 11) Con delibera del 30.07.2024 il Comitato
Provinciale rigettava il ricorso precisando che la domanda corretta era stata presentata solo il 25.03.2024 e confermando la legittimità del provvedimento (e la decorrenza) di liquidazione .
Nel costituirsi in giudizio l' ribadiva le sue ragioni negatorie rimarcando CP_1 che la decorrenza 11/2023 si sarebbe potuta riconoscere solo qualora il ricorrente avesse presentato la domanda di pensione anticipata entro il 31\10\2023.
Le ragioni dell' non appaiono peraltro convincenti. CP_1
Risulta infatti circostanza documentale e pacifica che il ricorrente abbia presentato la domanda di pensione anticipata (lavoratori precoci ex lege 232/2016) in data 08\05\2023 alla competente sede di FE che , pur CP_1 rigettandola poiché difettante di un requisito amministrativo , l'aveva considerata valida trasferendola alla sede territorialmente competente di Rimini con la specificazione “... che il diritto è raggiunto a luglio con conseguente decorrenza 01.11.2023”
Se l' avesse agito secondo buona fede avrebbe dovuto quindi liquidare la CP_1 pensione anticipata del ricorrente sin dal 01\11\2023.
Le spese di lite , in dispositivo liquidate , seguono la soccombenza.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
Visti gli artt. 429, 442 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da con Parte_1 ricorso depositato il giorno 11\10\2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede in contraddittorio con : CP_4
1) Accertato che ha diritto a beneficiare della pensione di Parte_1
anzianità anticipa 01-320112550154 con retrodatazione al 1\11\2023 , condanna l' a corrispondere al ricorrente i ratei pensionistici CP_1 maturati e non pagati dal 01\11\2023 al 31\03\2024 ,oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. 2) Condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 si liquidano in complessivi euro 2.309,00 ( di cui euro 301,00 a titolo di rimborso spese forfetarie ), oltre ad esborsi pari a € 43,00 I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario .
Così deciso a Rimini il giorno 20\03\2025 .
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'