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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/10/2025, n. 1696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1696 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 596/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr. Antonella Romano Consigliere Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
In esito a udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 19.9.2025
Visti gli atti e documenti di causa sentito il Consigliere rel. sulle conclusioni delle parti come da note scritte depositate telematicamente per l'udienza cartolare predetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 596/2025 promossa da:
NELLA SU QUALITÀ DI SOCIA DELLA SOCIETÀ Parte_1 PROSCIUTTIFICIO C.F. ) Parte_2 Pt_1 C.F._1 rappresentato e difeso da Avv. GROSOLI MARCELLA con domicilio eletto in VIA TAGLIAZUCCHI 24 41100 MODENA RECLAMANTE contro
(C.F. Controparte_1
) rappresentato e difeso da Avv. RASILE FILIPPO con domicilio eletto in VIA P.IVA_1 CADOPPI 14 42100 REGGIO NELL'EMILIA RESISTENTE
OGGETTO: RECLAMO EX ART. 51 CCII
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con reclamo ex art. 51 CCII depositato in data 3.4.2025 quale socio Parte_1 della instava per la revoca della liquidazione giudiziale disposta con Controparte_1 sentenza del Tribunale di Modena n. 36/2025 del 26.2/4.3.2025. Con la sentenza impugnata il Tribunale – su istanza di creditore di € Controparte_2 54.949,00 per IMU non corrisposta, oltre interessi e sanzioni, negli anni 2019-2020 e 2021 come da relativi avvisi di accertamento divenuti esecutivi in quanto non opposti – dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società che non si era costituita, ritenendo l'assenza di elementi non forniti dalla debitrice per il mancato superamento dei limiti di fallibilità ex art. 2/1° lett. d CCII e comunque superata la soglia dell'attivo dell'esercizio 2020 come da ultimo bilancio depositato ed altresì quella dei debiti scaduti e impagati ex art. 49/5° co. CCII;
ritenendo altresì l'insolvenza dell'impresa sulla base - oltre che dell'ammontare del debito scaduto - del mancato deposito dei bilanci e del disinteresse manifestato dalla debitrice.
Reclama il socio anche, deve ritenersi, per la società rivestendo la la qualità di Pt_1 liquidatrice benchè revocata tuttora in prorogatio, eccependo che dal 23.2.2016 la società era in scioglimento e liquidazione e che contestualmente alla messa in liquidazione aveva contratto con la società un contratto di locazione commerciale del complesso immobiliare e un contratto Parte_2 di affitto di ramo di azienda produttivo sicchè aveva perduto la qualità di imprenditore commerciale, che il mancato deposito dei bilanci e il mancato pagamento dell'IMU non era dovuto a stato di decozione bensì alla mancata nomina di nuovo liquidatore dopo la sua revoca ed all'impossibilità per l'assemblea di deliberare, che pertanto faceva difetto lo stato di insolvenza che nel caso di società sciolta o in liquidazione doveva valutarsi esclusivamente in base alla dimensione patrimoniale (attivo meno debiti) non proponendosi l'impresa in liquidazione la prosecuzione dell'attività ma solo il soddisfacimento dei creditori previo realizzo delle attività, che nella fattispecie il valore degli immobili e del complesso aziendale erano superiori al passivo e la società disponeva altresì di una certa liquidità annuale derivante dai canoni di locazione e di affitto, che in sostanza il Controparte_1 superata la paralisi societaria attraverso la nomina di un liquidatore di cui la veva fatto Pt_1 istanza al Tribunale ex art. 2487 c.c. avrebbe potuto far fronte con mezzi normali alle proprie obbligazioni.
Si è costituito il creditore istante deducendo che quando la concedente di affitto di azienda era una società, e non un imprenditore individuale, non perdeva la qualifica di imprenditore commerciale e chiedendo la conferma della liquidazione giudiziale.
Si è costituita altresì la liquidazione giudiziale in persona del curatore deducendo che con la messa in liquidazione la società aveva cessato l'attività produttiva diretta ma continuava nella gestione patrimoniale non solo degli introiti dei contratti di locazione commerciale e di affitto di azienda ma anche di due locazioni abitative, che sugli immobili della società era iscritta ipoteca giudiziale da parte della società M.W. OS RL (già ora in virtù di decreto Parte_2 Controparte_3 ingiuntivo non opposto di € 779.012,56 oltre interessi moratori dal 2020, credito non ancora insinuato che, per quanto, come dedotto dalla reclamante, ridotto per effetto di compensazione dei canoni non pagati dall'affittuaria, era stimabile in importo non inferiore a 700 mila euro, che il passivo esecutivo delle insinuazioni tempestive era superiore a 184 mila euro, che dai bilanci depositati (fino all'esercizio 2020) emergevano debiti sempre superiori al milione di euro, che pertanto il passivo era ragionevolmente stimabile in € 998.873,62 mentre l'attivo era nella migliore delle ipotesi (ribasso d'asta del 25%) stimabile in € 757.660,00, che l'insolvenza era conclamata sin dal 2020 come emergeva dalla situazione patrimoniale di cui all'ultimo bilancio depositato (debiti per € 1.112.067 e attivo per € 553.718); chiedeva pertanto il rigetto del reclamo.
Nelle note conclusive parte reclamante reiterava e ulteriormente argomentava i motivi di reclamo, sosteneva l'inopponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo in favore di Controparte_3 siccome non munito di esecutività ex art. 647 c.p.c. prima del fallimento e conseguentemente contestava la valutazione del passivo formulata dal curatore per la non debenza degli interessi commerciali ex D. Lgs. 231/2002
§§§§§§
Il reclamo non è fondato e pertanto va confermata l'apertura della liquidazione giudiziale.
Sono qui da intendersi richiamate le argomentazioni della curatela quanto alla permanenza in capo alla società della qualifica di imprenditore commerciale, perciò fallibile, per avere proseguito nella gestione degli immobili di proprietà con introito di redditi derivanti dalla locazione del capannone, dall'affitto del ramo di azienda e dalla locazione abitativa del fabbricato adiacente: la società la continuato a svolgere attività commerciale benchè avesse concesso in affitto il ramo di azienda produttivo, rinunciando alla propria attività caratteristica in favore di Parte_2
Quanto allo stato di insolvenza, basti considerare, oltre al passivo accertato per le insinuazioni tempestive, che anche nella quantificazione del credito di prospettata dalla Controparte_3 reclamante previo abbattimento della quota di interessi, pari ad € 850.595,44 con computo degli interessi nella misura legale e non commerciale, il credito – ancora non insinuato – è superiore all'attivo quantificato dal curatore e che il controcredito della società per i canoni dovuti dall'affittuaria e non pagati è, invece, tutto da valutare.
L'insolvenza cd. patrimoniale della società in liquidazione, d'altronde, è documentale sulla base della contabilità dell'impresa, emergendo dai dati patrimoniali dell'ultimo bilancio depositato.
Si aggiunga che il patrimonio mobiliare e immobiliare della società non è affatto di facile realizzo, come evidenziato dal curatore.
In ultima analisi, la società già in situazione di deficit patrimoniale nel 2020 non si vede come potrebbe far fronte alle proprie obbligazioni con mezzi propri di cui non dispone;
sul punto è appena il caso di rilevare che se non fosse per l'intervenuta liquidazione giudiziale e per lo scioglimento dei contratti stipulati con poi stipulati dal curatore con altro conduttore-affittuario, la società Parte_2 avrebbe continuato a non incassare i canoni della locazione e dell'affitto, cioè a non disporre di alcuna risorsa con la quale pagare i creditori.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (valore indeterminato con rimando ex art. 5/6° co. D.M. cit. allo scaglione fino ad € 26.000 tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia) con abbattimento del compenso per l'attività istruttoria/di trattazione, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Il rigetto del gravame comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: in rigetto del proposto reclamo
CONFERMA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
di cui a sentenza del Tribunale di Modena n. 36/2025 pubblicata il
[...]
4.3.2025 CONDANNA la reclamante al rimborso in favore delle altre parti costituite delle spese del reclamo che liquida per ciascun avente diritto in € 4.000,00 oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 23.9.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr. Antonella Romano Consigliere Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
In esito a udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 19.9.2025
Visti gli atti e documenti di causa sentito il Consigliere rel. sulle conclusioni delle parti come da note scritte depositate telematicamente per l'udienza cartolare predetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 596/2025 promossa da:
NELLA SU QUALITÀ DI SOCIA DELLA SOCIETÀ Parte_1 PROSCIUTTIFICIO C.F. ) Parte_2 Pt_1 C.F._1 rappresentato e difeso da Avv. GROSOLI MARCELLA con domicilio eletto in VIA TAGLIAZUCCHI 24 41100 MODENA RECLAMANTE contro
(C.F. Controparte_1
) rappresentato e difeso da Avv. RASILE FILIPPO con domicilio eletto in VIA P.IVA_1 CADOPPI 14 42100 REGGIO NELL'EMILIA RESISTENTE
OGGETTO: RECLAMO EX ART. 51 CCII
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con reclamo ex art. 51 CCII depositato in data 3.4.2025 quale socio Parte_1 della instava per la revoca della liquidazione giudiziale disposta con Controparte_1 sentenza del Tribunale di Modena n. 36/2025 del 26.2/4.3.2025. Con la sentenza impugnata il Tribunale – su istanza di creditore di € Controparte_2 54.949,00 per IMU non corrisposta, oltre interessi e sanzioni, negli anni 2019-2020 e 2021 come da relativi avvisi di accertamento divenuti esecutivi in quanto non opposti – dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società che non si era costituita, ritenendo l'assenza di elementi non forniti dalla debitrice per il mancato superamento dei limiti di fallibilità ex art. 2/1° lett. d CCII e comunque superata la soglia dell'attivo dell'esercizio 2020 come da ultimo bilancio depositato ed altresì quella dei debiti scaduti e impagati ex art. 49/5° co. CCII;
ritenendo altresì l'insolvenza dell'impresa sulla base - oltre che dell'ammontare del debito scaduto - del mancato deposito dei bilanci e del disinteresse manifestato dalla debitrice.
Reclama il socio anche, deve ritenersi, per la società rivestendo la la qualità di Pt_1 liquidatrice benchè revocata tuttora in prorogatio, eccependo che dal 23.2.2016 la società era in scioglimento e liquidazione e che contestualmente alla messa in liquidazione aveva contratto con la società un contratto di locazione commerciale del complesso immobiliare e un contratto Parte_2 di affitto di ramo di azienda produttivo sicchè aveva perduto la qualità di imprenditore commerciale, che il mancato deposito dei bilanci e il mancato pagamento dell'IMU non era dovuto a stato di decozione bensì alla mancata nomina di nuovo liquidatore dopo la sua revoca ed all'impossibilità per l'assemblea di deliberare, che pertanto faceva difetto lo stato di insolvenza che nel caso di società sciolta o in liquidazione doveva valutarsi esclusivamente in base alla dimensione patrimoniale (attivo meno debiti) non proponendosi l'impresa in liquidazione la prosecuzione dell'attività ma solo il soddisfacimento dei creditori previo realizzo delle attività, che nella fattispecie il valore degli immobili e del complesso aziendale erano superiori al passivo e la società disponeva altresì di una certa liquidità annuale derivante dai canoni di locazione e di affitto, che in sostanza il Controparte_1 superata la paralisi societaria attraverso la nomina di un liquidatore di cui la veva fatto Pt_1 istanza al Tribunale ex art. 2487 c.c. avrebbe potuto far fronte con mezzi normali alle proprie obbligazioni.
Si è costituito il creditore istante deducendo che quando la concedente di affitto di azienda era una società, e non un imprenditore individuale, non perdeva la qualifica di imprenditore commerciale e chiedendo la conferma della liquidazione giudiziale.
Si è costituita altresì la liquidazione giudiziale in persona del curatore deducendo che con la messa in liquidazione la società aveva cessato l'attività produttiva diretta ma continuava nella gestione patrimoniale non solo degli introiti dei contratti di locazione commerciale e di affitto di azienda ma anche di due locazioni abitative, che sugli immobili della società era iscritta ipoteca giudiziale da parte della società M.W. OS RL (già ora in virtù di decreto Parte_2 Controparte_3 ingiuntivo non opposto di € 779.012,56 oltre interessi moratori dal 2020, credito non ancora insinuato che, per quanto, come dedotto dalla reclamante, ridotto per effetto di compensazione dei canoni non pagati dall'affittuaria, era stimabile in importo non inferiore a 700 mila euro, che il passivo esecutivo delle insinuazioni tempestive era superiore a 184 mila euro, che dai bilanci depositati (fino all'esercizio 2020) emergevano debiti sempre superiori al milione di euro, che pertanto il passivo era ragionevolmente stimabile in € 998.873,62 mentre l'attivo era nella migliore delle ipotesi (ribasso d'asta del 25%) stimabile in € 757.660,00, che l'insolvenza era conclamata sin dal 2020 come emergeva dalla situazione patrimoniale di cui all'ultimo bilancio depositato (debiti per € 1.112.067 e attivo per € 553.718); chiedeva pertanto il rigetto del reclamo.
Nelle note conclusive parte reclamante reiterava e ulteriormente argomentava i motivi di reclamo, sosteneva l'inopponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo in favore di Controparte_3 siccome non munito di esecutività ex art. 647 c.p.c. prima del fallimento e conseguentemente contestava la valutazione del passivo formulata dal curatore per la non debenza degli interessi commerciali ex D. Lgs. 231/2002
§§§§§§
Il reclamo non è fondato e pertanto va confermata l'apertura della liquidazione giudiziale.
Sono qui da intendersi richiamate le argomentazioni della curatela quanto alla permanenza in capo alla società della qualifica di imprenditore commerciale, perciò fallibile, per avere proseguito nella gestione degli immobili di proprietà con introito di redditi derivanti dalla locazione del capannone, dall'affitto del ramo di azienda e dalla locazione abitativa del fabbricato adiacente: la società la continuato a svolgere attività commerciale benchè avesse concesso in affitto il ramo di azienda produttivo, rinunciando alla propria attività caratteristica in favore di Parte_2
Quanto allo stato di insolvenza, basti considerare, oltre al passivo accertato per le insinuazioni tempestive, che anche nella quantificazione del credito di prospettata dalla Controparte_3 reclamante previo abbattimento della quota di interessi, pari ad € 850.595,44 con computo degli interessi nella misura legale e non commerciale, il credito – ancora non insinuato – è superiore all'attivo quantificato dal curatore e che il controcredito della società per i canoni dovuti dall'affittuaria e non pagati è, invece, tutto da valutare.
L'insolvenza cd. patrimoniale della società in liquidazione, d'altronde, è documentale sulla base della contabilità dell'impresa, emergendo dai dati patrimoniali dell'ultimo bilancio depositato.
Si aggiunga che il patrimonio mobiliare e immobiliare della società non è affatto di facile realizzo, come evidenziato dal curatore.
In ultima analisi, la società già in situazione di deficit patrimoniale nel 2020 non si vede come potrebbe far fronte alle proprie obbligazioni con mezzi propri di cui non dispone;
sul punto è appena il caso di rilevare che se non fosse per l'intervenuta liquidazione giudiziale e per lo scioglimento dei contratti stipulati con poi stipulati dal curatore con altro conduttore-affittuario, la società Parte_2 avrebbe continuato a non incassare i canoni della locazione e dell'affitto, cioè a non disporre di alcuna risorsa con la quale pagare i creditori.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (valore indeterminato con rimando ex art. 5/6° co. D.M. cit. allo scaglione fino ad € 26.000 tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia) con abbattimento del compenso per l'attività istruttoria/di trattazione, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Il rigetto del gravame comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: in rigetto del proposto reclamo
CONFERMA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
di cui a sentenza del Tribunale di Modena n. 36/2025 pubblicata il
[...]
4.3.2025 CONDANNA la reclamante al rimborso in favore delle altre parti costituite delle spese del reclamo che liquida per ciascun avente diritto in € 4.000,00 oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 23.9.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina