Cass. civ., sez. I, sentenza 18/04/1975, n. 1460
CASS
Sentenza 18 aprile 1975

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Il terzo comma dell'art 1182 cod civ, a norma del quale l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro va adempiuta al domicilio del venditore al tempo della scadenza, si riferisce alle obbligazioni, il cui oggetto sia originariamente ed esclusivamente pecuniario, concernenti crediti liquidi ed esigibili, che dipendono da un titolo giuridico o convenzionale che ne abbia stabilito l'ammontare e la scadenza in modo che non vi sia bisogno di ulteriori indagini da parte del giudice. Esso non si riferisce, pertanto, all'ipotesi in cui si pretenda il pagamento di una somma di denaro per risarcimento di danni da inadempimento contrattuale, che e contestato in giudizio e da origine ad un debito di valore. ( Conf 1574/74, mass n 369745).*

Poiche si ha indebito oggettivo (art 2033 cod civ) quando manca ogni rapporto giuridico tra le parti, quale causa giustificativa del pagamento eseguito (condictio indebiti sine causa), o quando la causa del rapporto, originariamente esistente, e successivamente venuta meno per eventi che hanno messo nel nulla il rapporto medesimo (condictio indebiti ob causam finitam), non puo qualificarsi come ripetizione d'indebito (equivalente all'Azione per l'adempimento d'un debito di valuta), ma come Azione di risarcimento del danno (ossia per l'adempimento d'un debito di valore), quella esercitata dal mandante verso il mandatario onde ottenere il pagamento di una somma necessaria a compensare una perdita subita (nella specie, il pagamento di un'imposta non dovuta), per effetto della negligente gestione del mandato. (nella specie si controverteva circa la natura del debito, pecuniario o non, onde determinare il luogo d'adempimento e, quindi, la Competenza territoriale del giudice). ( Conf 2529/68, mass n 334973).*

Quando si chiede in giudizio il risarcimento del danno per inadempimento di un'obbligazione, onde determinare il foro facoltativo previsto dall'art 20 cod proc civ deve aversi riguardo non gia - riferendosi all'Obbligo di corrispondere la somma di denaro risarcitoria - al domicilio dell'attore, ma al luogo in cui andava eseguita l'originaria obbligazione inadempiuta, essendo questa, propriamente, l'obbligazione dedotta in giudizio. ( Conf 2745/72, mass n 360423; 3499/71, mass n 355137; ( Conf 1338/71, mass n 351550; 3682/69, mass n 343925).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 18/04/1975, n. 1460
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1460
    Data del deposito : 18 aprile 1975

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