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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/06/2025, n. 3247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3247 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3433/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quinta sezione civile - UPP
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° iscritta al n. r.g. 3433/2021 promossa da:
, (C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Marco Anastasi giusta procura in atti
APPELLANTE
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. CARDILE SERGIO giusta procura in atti.
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e Controparte_2 P.IVA_3
difeso dall'avv. MARLETTA GIUSEPPE giusta procura in atti
APPELLATI
Avente ad oggetto: Opposizione avverso ingiunzione di pagamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 5 Il proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. Parte_1 Pt_1
1708/2020, depositata in data 30.11.2020, con cui era stata parzialmente accolta l'opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 20190382950900000009333 e dichiarata estinta l'obbligazione di pagamento relativa alla sola sanzione aggiuntiva di maggiorazione applicata ai sensi dell'art. 27
L.689/81.
Con un unico motivo di appello, eccepiva l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado aveva dichiarato illegittima l'applicazione della maggiorazione, trattandosi di sanzione aggiuntiva da ritenersi legittima come ritenuto anche dalla Corte Cost. con ordinanza n. 308 del
14.07.1999 oltre che da copiosa giurisprudenza;
chiedeva dunque confermarsi la legittimità
dell'ingiunzione opposta anche nella parte avente ad oggetto la maggiorazione di cui all'art. 27, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
si costituiva, eccependo l'infondatezza dell'appello e deducendo la Controparte_1
sproporzione dell'importo quantificato in euro 5.127,72, tenuto conto della somma edittale minima prevista per la violazione commessa (corrispondente ad euro 25,00); rilevando poi che non vi era specifica motivazione con riguardo al dettaglio dei singoli addebiti, richiamava il disposto di cui all'art. 203 C.d.S., comma 3, secondo cui in deroga all'art. 27 L. n. 689/1981, per il caso di ritardo nel pagamento delle sanzioni irrogata con l'ordinanza-ingiunzione, è prevista l'iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%. Chiedeva, pertanto, rigettarsi l'appello proposta con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva rilevando che il verbale costituisce titolo esecutivo per un importo pari Controparte_2
alla metà del massimo edittale e per le spese di procedimento e richiamando l'art 27 della L. n.
689/1981 in ordine alla maggiorazione di un decimo per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello pagina 2 di 5 in cui la sanzione è divenuta esigibile, sino a quando il ruolo non è trasmesso all'esattoria, così come confermato dalla Corte Costituzionale, trattandosi di natura di sanzione aggiuntiva;
chiedeva dunque accogliersi l'appello con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del proprio procuratore ex art. 93 c.p.c.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione proposta nel rispetto dei termini.
L'appello è fondato per i motivi di cui si dirà.
La controversia ha ad oggetto esclusivamente la legittimità della imposizione creditoria riguardante le maggiorazioni previste ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 689/81 di cui alla ingiunzione di pagamento n. 20190382950900000009333 per un importo che includa sommariamente, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale e per le spese di procedimento, un'ulteriore somma a titolo di sanzione aggiuntiva per il ritardo nel pagamento della sanzione principale.
Orbene, in punto di diritto, occorre chiarire che ai sensi dell'art. 27 di cui sopra la sanzione in oggetto è
applicabile espressamente anche alle sanzioni amministrative derivanti da violazione di norme del
Codice della Strada: “Salvo quanto previsto nell'articolo 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti. Per le sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la maggiorazione non può comunque essere superiore ai tre quinti dell'importo della sanzione” ; in argomento si è già pronunziata la Corte di Legittimità: “ Con riferimento all'applicazione delle
sanzioni aggiuntive a titolo di maggiorazione ex art. 27 della L. 689/81 (caso di procedura coattiva di
riscossione sulla base dei verbali di accertamento di infrazione divenuti titoli-esecutivi a seguito di
pagina 3 di 5 mancato pagamento della sanzione pecuniaria, applicando in virtù del richiamo all'art. 27 della L.
681/1981 contenuto nell'art. 206 C.d.S., anche le sanzioni aggiuntive dovute nella misura prevista dal
citato art. 27), va precisato che in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della
strada, la disciplina dettata dagli artt. 203 e 204 del codice della strada, che conferiscono efficacia di
titolo esecutivo, rispettivamente, al verbale di accertamento non opposto ovvero alla successiva
ordinanza ingiunzione irrogativa della sanzione, e dal successivo art. 206, che, ai fini della riscossione
della stessa, dichiara applicabili, mediante il rinvio all'art. 27 della legge n. 689 del 1981, le norme
previste per l'esazione delle imposte dirette, costituisce, tanto con riferimento alla fase della
formazione del titolo esecutivo, quanto in relazione a quella della esecuzione coattiva, un sistema
tassativo e derogatorio rispetto a quello previsto dalla normativa generale. Pertanto, si ritiene ormai
incontrovertibile l'applicabilità di tali maggiorazioni anche alle sanzioni irrogate per la violazione del
C.d.S. (cfr. Cass. civ. 23631/2006 e Cass. civ. 17901/2018.).
Tale norma risulta, pertanto, pacificamente applicabile alle sanzioni irrogate per le violazioni al codice della strada, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 206 del C.d.s. ed in conformità con l'orientamento interpretativo della Suprema Corte.
Alla luce di tali considerazioni, in parziale riforma della sentenza impugnata, è da ritenersi dovuto l'intero importo di cui all'ingiunzione di pagamento n. 20190382950900000009333; le spese seguono la soccombenza per entrambi i gradi del processo.
Le spese del primo grado vengono liquidate tenendo conto di quanto previsto dai compensi minimi del
I scaglione della tabella n 1 allegata al DM n. 55/2014; le spese del presente giudizio vengono liquidate tenendo conto di quanto previsto dai compensi minimi del II scaglione della tabella n. II allegata al DM
55/2014, senza tenere conto della fase istruttoria che non è stata svolta.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- accoglie l'appello, rigetta l'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n.
20190382950900000009333 e dichiara interamente dovuta la somma con essa richiesta;
- condanna , in persona del legale rappresentante pt, al pagamento Controparte_1
delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore del e di Parte_1 CP_2
(da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c) quantificate in
[...]
complessivi € 633,00 ciascuno oltre IVA e CPA e spese generali come per legge;
- condanna , in persona del legale rappresentante pt, al pagamento Controparte_1
delle spese di lite del presente giudizio in favore del e di Parte_1 Controparte_2
(da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c), quantificate in complessivi €
852,00 ciascuno oltre IVA e CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 20 giugno 2025
Il Giudice
dott. Gaia Di Bella
depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quinta sezione civile - UPP
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° iscritta al n. r.g. 3433/2021 promossa da:
, (C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Marco Anastasi giusta procura in atti
APPELLANTE
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. CARDILE SERGIO giusta procura in atti.
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e Controparte_2 P.IVA_3
difeso dall'avv. MARLETTA GIUSEPPE giusta procura in atti
APPELLATI
Avente ad oggetto: Opposizione avverso ingiunzione di pagamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 5 Il proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. Parte_1 Pt_1
1708/2020, depositata in data 30.11.2020, con cui era stata parzialmente accolta l'opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 20190382950900000009333 e dichiarata estinta l'obbligazione di pagamento relativa alla sola sanzione aggiuntiva di maggiorazione applicata ai sensi dell'art. 27
L.689/81.
Con un unico motivo di appello, eccepiva l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado aveva dichiarato illegittima l'applicazione della maggiorazione, trattandosi di sanzione aggiuntiva da ritenersi legittima come ritenuto anche dalla Corte Cost. con ordinanza n. 308 del
14.07.1999 oltre che da copiosa giurisprudenza;
chiedeva dunque confermarsi la legittimità
dell'ingiunzione opposta anche nella parte avente ad oggetto la maggiorazione di cui all'art. 27, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
si costituiva, eccependo l'infondatezza dell'appello e deducendo la Controparte_1
sproporzione dell'importo quantificato in euro 5.127,72, tenuto conto della somma edittale minima prevista per la violazione commessa (corrispondente ad euro 25,00); rilevando poi che non vi era specifica motivazione con riguardo al dettaglio dei singoli addebiti, richiamava il disposto di cui all'art. 203 C.d.S., comma 3, secondo cui in deroga all'art. 27 L. n. 689/1981, per il caso di ritardo nel pagamento delle sanzioni irrogata con l'ordinanza-ingiunzione, è prevista l'iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%. Chiedeva, pertanto, rigettarsi l'appello proposta con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva rilevando che il verbale costituisce titolo esecutivo per un importo pari Controparte_2
alla metà del massimo edittale e per le spese di procedimento e richiamando l'art 27 della L. n.
689/1981 in ordine alla maggiorazione di un decimo per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello pagina 2 di 5 in cui la sanzione è divenuta esigibile, sino a quando il ruolo non è trasmesso all'esattoria, così come confermato dalla Corte Costituzionale, trattandosi di natura di sanzione aggiuntiva;
chiedeva dunque accogliersi l'appello con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del proprio procuratore ex art. 93 c.p.c.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione proposta nel rispetto dei termini.
L'appello è fondato per i motivi di cui si dirà.
La controversia ha ad oggetto esclusivamente la legittimità della imposizione creditoria riguardante le maggiorazioni previste ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 689/81 di cui alla ingiunzione di pagamento n. 20190382950900000009333 per un importo che includa sommariamente, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale e per le spese di procedimento, un'ulteriore somma a titolo di sanzione aggiuntiva per il ritardo nel pagamento della sanzione principale.
Orbene, in punto di diritto, occorre chiarire che ai sensi dell'art. 27 di cui sopra la sanzione in oggetto è
applicabile espressamente anche alle sanzioni amministrative derivanti da violazione di norme del
Codice della Strada: “Salvo quanto previsto nell'articolo 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti. Per le sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la maggiorazione non può comunque essere superiore ai tre quinti dell'importo della sanzione” ; in argomento si è già pronunziata la Corte di Legittimità: “ Con riferimento all'applicazione delle
sanzioni aggiuntive a titolo di maggiorazione ex art. 27 della L. 689/81 (caso di procedura coattiva di
riscossione sulla base dei verbali di accertamento di infrazione divenuti titoli-esecutivi a seguito di
pagina 3 di 5 mancato pagamento della sanzione pecuniaria, applicando in virtù del richiamo all'art. 27 della L.
681/1981 contenuto nell'art. 206 C.d.S., anche le sanzioni aggiuntive dovute nella misura prevista dal
citato art. 27), va precisato che in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della
strada, la disciplina dettata dagli artt. 203 e 204 del codice della strada, che conferiscono efficacia di
titolo esecutivo, rispettivamente, al verbale di accertamento non opposto ovvero alla successiva
ordinanza ingiunzione irrogativa della sanzione, e dal successivo art. 206, che, ai fini della riscossione
della stessa, dichiara applicabili, mediante il rinvio all'art. 27 della legge n. 689 del 1981, le norme
previste per l'esazione delle imposte dirette, costituisce, tanto con riferimento alla fase della
formazione del titolo esecutivo, quanto in relazione a quella della esecuzione coattiva, un sistema
tassativo e derogatorio rispetto a quello previsto dalla normativa generale. Pertanto, si ritiene ormai
incontrovertibile l'applicabilità di tali maggiorazioni anche alle sanzioni irrogate per la violazione del
C.d.S. (cfr. Cass. civ. 23631/2006 e Cass. civ. 17901/2018.).
Tale norma risulta, pertanto, pacificamente applicabile alle sanzioni irrogate per le violazioni al codice della strada, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 206 del C.d.s. ed in conformità con l'orientamento interpretativo della Suprema Corte.
Alla luce di tali considerazioni, in parziale riforma della sentenza impugnata, è da ritenersi dovuto l'intero importo di cui all'ingiunzione di pagamento n. 20190382950900000009333; le spese seguono la soccombenza per entrambi i gradi del processo.
Le spese del primo grado vengono liquidate tenendo conto di quanto previsto dai compensi minimi del
I scaglione della tabella n 1 allegata al DM n. 55/2014; le spese del presente giudizio vengono liquidate tenendo conto di quanto previsto dai compensi minimi del II scaglione della tabella n. II allegata al DM
55/2014, senza tenere conto della fase istruttoria che non è stata svolta.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- accoglie l'appello, rigetta l'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n.
20190382950900000009333 e dichiara interamente dovuta la somma con essa richiesta;
- condanna , in persona del legale rappresentante pt, al pagamento Controparte_1
delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore del e di Parte_1 CP_2
(da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c) quantificate in
[...]
complessivi € 633,00 ciascuno oltre IVA e CPA e spese generali come per legge;
- condanna , in persona del legale rappresentante pt, al pagamento Controparte_1
delle spese di lite del presente giudizio in favore del e di Parte_1 Controparte_2
(da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c), quantificate in complessivi €
852,00 ciascuno oltre IVA e CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 20 giugno 2025
Il Giudice
dott. Gaia Di Bella
depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011
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