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Sentenza 21 maggio 2024
Sentenza 21 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 21/05/2024, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Monocratico, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra
Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 1411/2017 promossa da:
(C.F.: elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Lecce, Via Cantatore n. 17, con il patrocinio dell'Avv. Antonio Mazzeo
ATTORE
CONTRO
(C.F.: , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in Avezzano, Via G. Amendola n. 24, con il patrocinio dell'Avv.
Gianluca Presutti
CONVENUTA
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
C.F.: ) e Controparte_2 P.IVA_2 per essa la procuratrice speciale (C.F.: Parte_2
), elettivamente domiciliati in Avezzano, Via G. Amendola n. P.IVA_3
24, con il patrocinio dell'Avv. Gianluca Presutti
CONVENUTA INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
OGGETTO: accertamento negativo del credito.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
2) Con atto di citazione conveniva in giudizio Parte_1 [...] al fine di sentirsi accogliere le seguenti conclusioni : “1) in CP_1 via preliminare, valutare la condotta tenuta della Banca convenuta in sede di procedimento di mediazione ai fini della decisione del presente giudizio anche ai fini della condanna alle spese ex art. 13 Dlgs 28/2010; 2) Nel merito, accertare e dichiarare che la banca convenuta ha applicato condizioni usurarie per ben 15 trimestri e per l'effetto rideterminare il rapporto bancario tra le parti e dichiarare non dovuto dagli attori il saldo debitore indicato dalla convenuta;
3) Accertare e dichiarare la CP_1 nullità e l'inefficacia delle obbligazioni determinati la corresponsione di interessi passivi nella misura ultra legale in riferimento al rapporto di c/c de quo , determinato in violazione dell'art. 1284 cc. in quanto mai pattuito contrattualmente e comunque variati successivamente in senso sfavorevole all'attrice senza pattuizione scritta. 4) Ritenere e dichiarare illegittima e non dovute le somme corrisposte a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni e spese nonché a titolo di commissioni massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di credito. 5) Per l'effetto rideterminare il saldo effettivo dei rapporti bancari in oggetto al momento della domanda, riliquidando gli stessi per tutta la durata e sin dall'apertura, calcolando gli interessi passivi al tasso legale e senza alcuna capitalizzazione, sulla base della valuta effettiva dalla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni. 6) Condannare la convenuta alla CP_1 restituzione in favore dell'attore delle somme che la stessa ha corrisposto indebitamente alla medesima pari all'importo di €. 16.182,94 o alla CP_1 somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa dal tribunale adito 7) Condannare la convenuta al pagamento in favore CP_1 degli attori delle spese, competenze processuali con ogni accessorio di
Legge, da distarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
Deduceva l'attore, di aver intrattenuto per molti anni il rapporto di conto corrente n. 22/15854 con la sul quale era stata Controparte_1 concessa una apertura di credito, e che, all'esito di analisi econometria, erano emerse diverse illegittimità, quali l'applicazione di interessi usurari
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per n. 15 trimestri, l'applicazione trimestrale di anatocismo e delle commissioni di massimo scoperto, l'applicazione illegittima dei giorni valuta e la mancata pattuizione delle condizioni contrattuali con particolare riguardo ai tassi ultralegali. Chiedeva pertanto accertarsi la rideterminazione del rapporto dare/avere anche mediante CTU contabile.
3) Si costituiva nel giudizio deducendo Controparte_1
l'infondatezza della domanda attorea, chiedendone l'integrale rigetto ed opponendosi alla invocata CTU. Spiegava, inoltre, domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna dell'attore al pagamento in suo favore della somma di € 19.325,33 quale saldo debitore del conto corrente o alle somme maggiori o minori oggetto di accertamento.
4) A seguito di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 D.Lgs. n.
385/1993, interveniva nel giudizio ex art. 111 c.p.c.
[...] aderendo e riportandosi alle conclusioni Controparte_2 della convenuta.
5) La causa veniva istruita mediante acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti e nell'espletamento di CTU contabile del dott. cui venivano conferiti i seguente quesiti: Persona_1
“Accerti il CTU, sulla base di documenti in atti, se il c/c per cui è causa sono stati applicati gli interessi usurai, nel caso, li espunga dal c/c stesso.
Ridetermini il CTU il saldo del c/c per cui è causa depurandolo dell'anatocismo trimestrale tenendo conto della giurisprudenza corrente;
calcoli il CTU le spese e gli oneri (cms e le spese) secondo gli accordi contrattuali regolarmente notificati ai sensi di legge”.
6) Con la comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c, l'attore eccepiva la mancanza di legittimazione attiva in capo alla cessionaria intervenuta, cui quest'ultima replicava.
7) Tanto premesso in estrema sintesi sullo svolgimento del giudizio e i fatti di causa, rileva questo Giudice che la domanda di accertamento negativo del credito proposta dall'attore risulta fondata per le ragioni di seguito illustrate.
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8) Come già innanzi rilevato, nel presente giudizio veniva ammessa CTU contabile al fine di verificare l'applicazione di interessi usurari,
l'applicazione trimestrale di anatocismo e delle commissioni di massimo scoperto, l'applicazione dei giorni valuta, ovvero la mancata pattuizione dei tassi ultralegali.
Detto accertamento è stato oggetto di approfondite ed articolate verifiche da parte del CTU nominato, le cui conclusioni sono pienamente condivisibili da questo giudice perché sorrette da adeguate e congrue indagini tecniche svolte nel contraddittorio delle parti, oltre che da logica e razionale motivazione, anche in relazione alle risposte fornite all'esito delle osservazioni depositate dalle parti.
9) Nella specie, il CTU ha accertato l'illegittima applicazione trimestrale di interessi anatocismi e delle commissioni di massimo scoperto, così rideterminando un saldo a debito del correntista di € 10.074,39 (di cui €
6.224,56 a titolo di sorte capitale ed € 3.849,83 a titolo di interessi ricalcolati) in luogo della maggior somma di € 19.251,43.
Circa le commissioni di massimo scoperto, si rileva di come la ormai consolidata giurisprudenza, oltre ad imporre la forma scritta “ab substantiam” dei contratti, degli interessi ultralegali, dell'anatocismo, delle commissioni di massimo scoperto, impone altresì l'esatta determinazione delle relative clausole, a pena di nullità delle stesse (cfr. Cass. n. 5609/2017), con la conseguenza che in mancanza di espressa e/o corretta pattuizione, non sono dovute commissioni di massimo scoperto e nemmeno interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale (cfr. Corte App. Ancona, Sez. I, sent.
n.1853/2018).
Sul punto, il CTU ha precisato che “In merito alla commissione di massimo scoperto, lo scrivente rileva che il quadro giurisprudenziale riferibile alla fattispecie in oggetto, ovvero relativo al modello giuridico previgente la normativa di cui all'art.2 bis D.L. n. 185/2008 (convertito con modificazioni in L. n. 2/2009), sia costante nel ritenere che, in assenza di specifiche disposizioni di legge, le commissioni di remunerazione degli affidamenti,
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comunque definite, debbano essere escluse dal saldo debitorio, perché ritenute nulle per indeterminatezza. La generica indicazione della percentuale di commissione di massimo scoperto applicata al rapporto, senza una chiara specificazione su quali importi e per quali periodi debba essere applicata, non consente al cliente di comprendere la reale entità della commissione, oltre che di verificarne la corretta applicazione da parte della banca. Anche non considerando il tema della supposta nullità per difetto di causa, la validità della commissione è comunque subordinata alla sussistenza del requisito della inequivocabile determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo imposto al cliente che si verifica esclusivamente quando siano contestualmente previsti: 1) l'aliquota, 2) il criterio di calcolo, 3) la periodicità (tra gli altri, Tribunale Reggio Emilia, sez. II, n. 650 del 23 aprile 2014). In assenza di una specifica individuazione di detti elementi non è possibile ravvisare l'esistenza stessa di un accordo tra le parti. Nel caso in oggetto solo l'aliquota risulta indicata solo negli nei riepiloghi periodici che non rappresentano un a pattuizione”.
Tantomeno potrebbe condursi a risultati diversi la mancata contestazione degli estratti conto inviati dalla banca al correntista, come sostenuto dalla convenuta, posto che la mancata contestazione entro il termine di cui all'art. 1832 c.c. rende inoppugnabili gli accrediti e addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non preclude la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano e la verifica dell'originaria pattuizione per carenza del requisito della determinabilità.
Conseguentemente, l'operato del CTU deve dirsi corretto e quindi confermato.
10) Quanto, invece, alla doglianza proposta dall'attore nei confronti della intervenuta, si rileva quanto segue.
Preliminarmente giova rammentare che la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare;
la sua carenza può essere eccepita
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in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice
(cfr. Cass. Sez. Unite n. 2951/2016).
Sul punto, come già innanzi rilevato, l'attore ha contestato, come detto nella propria comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., la mancanza dei presupposti della legittimazione ad agire in capo alla società intervenuta, ritenendo non provata l'inclusione del credito azionato nella cessione di crediti in blocco avvenuta ex art. 58 D.Lgs n. 385/1998.
In punto di diritto, risulta pacifico che la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 D.Lgs n. 385/1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. n.
5857/2022).
Non è sufficiente, a tal fine, la mera allegazione dell'avviso di cessione dei crediti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, rispondendo lo stesso unicamente alla funzione di comprovare l'opponibilità della cessione prevista dal citato articolo, per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c., ossia al fine di evitare che il ceduto paghi al cedente (ex multis, Cass. n.
3405/2024).
Si afferma, inoltre in giurisprudenza, che “qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta
(in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), i crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione, detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva ad insinuarsi al passivo da parte del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito” (cfr. Cass. n. 5617/2020).
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Ciò premesso, nel caso in esame, Controparte_2 si è limitata a depositare copia della Gazzetta Ufficiale
[...] della Repubblica Italiana nella quale risulta pubblicato l'avviso della cessione n. 26 del 05/03/2022, parte II, foglio inserzioni (cfr. all. 2, comparsa) in suo favore, del blocco dei crediti di Controparte_1 ad essa ceduti.
Pur tuttavia, la descrizione contenuta nel predetto avviso, risulta vaga, generica e omnicomprensiva, facendo riferimento a rapporti di finanziamento, indicando solo i generici contorni degli stessi. In altri termini, non solo non vengono indicati i rapporti ceduti, ma neppure si indicano dei tratti specifici che consentano di tratteggiarne le caratteristiche peculiari.
Dalla documentazione in atti, quindi, non risulta possibile desumere la legittimazione attiva del creditore cessionario, non essendo stata dimostrata l'inclusione del credito oggetto del presente giudizio nell'ambito della cessione sopra indicata.
11) Assorbita ogni eventuale ed ulteriore questione introdotta dfalle parti, anche in via alternativa e/o subordinata.
12) Alla luce di quanto sopra, le spese di lite seguono la soccombenza a carico della convenuta e della intervenuta in solido tra loro e vengono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., tenuto conto del pregio dell'opera prestata e della non particolare complessità della materia trattata.
13) Le spese di CTU vanno poste interamente a carico di Controparte_1 atteso che detto incombente si è reso necessario al fine di vagliare
[...] le contestazioni svolte dall'opponente in punto di addebiti illegittimi, da questa disattese, ma poi rivelatesi fondate.
P.Q.M.
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Il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accerta, nel rapporto di conto corrente n. 22/15854 per cui è causa,
l'applicazione di addebiti illegittimi per interessi anatocistici e per commissione di massimo scoperto, nei limiti e per le ragioni di cui in parte motiva e per l'effetto dichiara la nullità delle relative clausole;
- accerta un saldo rettificato a favore della e per Controparte_1
l'effetto dichiara definitivamente un credito in suo favore nei confronti dell'attore della minor somma pari ad € 10.074,39 a far data del
01/04/2017;
- condanna l'attore al pagamento in favore di , della Controparte_1 somma di € 10.074,39 oltre interessi legali dal 1 aprile 2017 sino al soddisfo;
- condanna e Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di parte
[...] attrice che liquida in € 264,00 per spese e in € 2.540,00 per compensi, oltre accessori di legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di Controparte_1
Così deciso in Avezzano il 10/05/2024
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Contestabile
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