TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/09/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.g. V.g. n. 1115/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1115 del Ruolo Generale degli Affari non Contenziosi dell'anno 2025, vertente sulla separazione consensuale pendente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in _1 C.F._1
Napoli (NA) alla via S. Maria a Cubito n. 616, presso lo studio dell'avvocato Dilla Gulmì, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
E
(c.f. , elettivamente domiciliata in Napoli Parte_2 C.F._2
(NA) alla via S. Maria a Cubito n. 616, presso lo studio dell'avvocato Dilla Gulmì, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 12.06.2025 per la comparizione figurata delle parti, le stesse hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e dunque di separarsi alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 R.g. V.g. n. 1115/2025
Con atto del 19.03.2025, sulla premessa di aver contratto matrimonio in data 28.06.1999, le parti hanno introdotto ricorso congiunto per ottenere la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo, ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
Con note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 12.06.2025, i ricorrenti hanno prodotto dichiarazioni sottoscritte con le quali hanno dichiarato di confermare la volontà di non riconciliarsi e di ottenere l'omologa della separazione alle condizioni indicate nel ricorso.
Dunque, con provvedimento del 2.08.2025 il Tribunale ha riservato la decisione, stante altresì il visto del PM che nulla ha opposto.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, il ricorso dà conto dell'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, qui integralmente riportate: “1) I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente con
l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'an-notazione dello scioglimento della comunione;
2) Il figlio maggiorenne coabiterà con la madre nella nuova abitazione, a locarsi, sita in Napoli, alla Via del Forno Vecchio, 11; 3) La responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse del figlio;
4) Il padre potrà vedere il figlio ogni volta che vorrà, tenuto conto della maggiore età del ragazzo e sempre nel rispetto degli impegni di quest'ultimo; 5) Le condizioni economiche tra i coniugi sono regolate nel seguente modo: la sig.ra continuerà a Parte_2 collaborare all'interno dell'impresa familiare, con funzione di collaboratore e coadiutore del sig.
, all'interno della Tabaccheria e Rivendita di altri generi di Monopolio, con sede _1 in Mugnano di Napoli, alla Via Napoli, 166/168, la cui titolarità è del sig. . 6) Le _1 parti concordemente stabiliscono che entro il 30 di ciascun mese, provvederanno alla ripartizione degli utili di impresa tenendo conto delle quote di cui all'impresa familiare e precisamente 51% in favore del sig. e 49% in favore di . Eventuali conguagli sono _1 Parte_2 rinviati al 31 dicembre di ciascun anno solare e gli utili saranno, anche in tal caso, divisi tenendo conto delle medesime per-centuali. Pertanto, ed in forza di questi precisi accordi (ovvero collaborazione all'in-terno dell'impresa familiare e ripartizione degli utili di impresa), la sig.ra
rinuncia all'assegno di mantenimento in proprio favore;
7) La somma mensile di Parte_2 euro 474.77 che la sig.ra versa per il rimborso del finanziamento n. 30669432, Parte_2 acceso presso Unicredit, di cui in premessa, verrà considerato alla pari di ogni altro costo
2 R.g. V.g. n. 1115/2025
aziendale, con onere del sig. di provvedere al rimborso. Il predetto importo, _1 pertanto, non potrà in alcun modo essere imputato tra gli utili della sig.ra . 8) Il sig. Parte_2
si impegna a corrispondere, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio _1
, maggiorenne, studente e non economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro Per_1
500.00. La predetta somma verrà corrisposta in contanti o con altra modalità che sarà successivamente concordata con il figlio entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. 9) Le spese straordinarie, così come le spese sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, saranno poste a carico delle parti nella misura del 50% ovvero tenendo conto delle Linee Guida spese extra assegno approvate dal Tribunale di Napoli
Nord. 10) La casa familiare sita a Mugnano di Napoli, alla Via G. Falcone, 93/B, condotta in locazione, verrà assegnata al Sig. che ivi continuerà ad abitarvi;
”. _1
Non apparendo le condizioni inerenti la separazione in contrasto con norme imperative il
Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione, ad eccezione delle condizioni di cui ai punti nn. 3 e 4 che non possono essere recepite stante la maggiore età del figlio e dunque la sua capacità di autodeterminazione.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. e omologa le condizioni di cui al ricorso per come indicato in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli (NA) nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 47, P. II, Serie A, sez. D, Anno 1999);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 26.09.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Grazia Lamonica dott.ssa Anna Scognamiglio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1115 del Ruolo Generale degli Affari non Contenziosi dell'anno 2025, vertente sulla separazione consensuale pendente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in _1 C.F._1
Napoli (NA) alla via S. Maria a Cubito n. 616, presso lo studio dell'avvocato Dilla Gulmì, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
E
(c.f. , elettivamente domiciliata in Napoli Parte_2 C.F._2
(NA) alla via S. Maria a Cubito n. 616, presso lo studio dell'avvocato Dilla Gulmì, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 12.06.2025 per la comparizione figurata delle parti, le stesse hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e dunque di separarsi alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 R.g. V.g. n. 1115/2025
Con atto del 19.03.2025, sulla premessa di aver contratto matrimonio in data 28.06.1999, le parti hanno introdotto ricorso congiunto per ottenere la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo, ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
Con note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 12.06.2025, i ricorrenti hanno prodotto dichiarazioni sottoscritte con le quali hanno dichiarato di confermare la volontà di non riconciliarsi e di ottenere l'omologa della separazione alle condizioni indicate nel ricorso.
Dunque, con provvedimento del 2.08.2025 il Tribunale ha riservato la decisione, stante altresì il visto del PM che nulla ha opposto.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, il ricorso dà conto dell'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, qui integralmente riportate: “1) I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente con
l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'an-notazione dello scioglimento della comunione;
2) Il figlio maggiorenne coabiterà con la madre nella nuova abitazione, a locarsi, sita in Napoli, alla Via del Forno Vecchio, 11; 3) La responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse del figlio;
4) Il padre potrà vedere il figlio ogni volta che vorrà, tenuto conto della maggiore età del ragazzo e sempre nel rispetto degli impegni di quest'ultimo; 5) Le condizioni economiche tra i coniugi sono regolate nel seguente modo: la sig.ra continuerà a Parte_2 collaborare all'interno dell'impresa familiare, con funzione di collaboratore e coadiutore del sig.
, all'interno della Tabaccheria e Rivendita di altri generi di Monopolio, con sede _1 in Mugnano di Napoli, alla Via Napoli, 166/168, la cui titolarità è del sig. . 6) Le _1 parti concordemente stabiliscono che entro il 30 di ciascun mese, provvederanno alla ripartizione degli utili di impresa tenendo conto delle quote di cui all'impresa familiare e precisamente 51% in favore del sig. e 49% in favore di . Eventuali conguagli sono _1 Parte_2 rinviati al 31 dicembre di ciascun anno solare e gli utili saranno, anche in tal caso, divisi tenendo conto delle medesime per-centuali. Pertanto, ed in forza di questi precisi accordi (ovvero collaborazione all'in-terno dell'impresa familiare e ripartizione degli utili di impresa), la sig.ra
rinuncia all'assegno di mantenimento in proprio favore;
7) La somma mensile di Parte_2 euro 474.77 che la sig.ra versa per il rimborso del finanziamento n. 30669432, Parte_2 acceso presso Unicredit, di cui in premessa, verrà considerato alla pari di ogni altro costo
2 R.g. V.g. n. 1115/2025
aziendale, con onere del sig. di provvedere al rimborso. Il predetto importo, _1 pertanto, non potrà in alcun modo essere imputato tra gli utili della sig.ra . 8) Il sig. Parte_2
si impegna a corrispondere, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio _1
, maggiorenne, studente e non economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro Per_1
500.00. La predetta somma verrà corrisposta in contanti o con altra modalità che sarà successivamente concordata con il figlio entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. 9) Le spese straordinarie, così come le spese sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, saranno poste a carico delle parti nella misura del 50% ovvero tenendo conto delle Linee Guida spese extra assegno approvate dal Tribunale di Napoli
Nord. 10) La casa familiare sita a Mugnano di Napoli, alla Via G. Falcone, 93/B, condotta in locazione, verrà assegnata al Sig. che ivi continuerà ad abitarvi;
”. _1
Non apparendo le condizioni inerenti la separazione in contrasto con norme imperative il
Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione, ad eccezione delle condizioni di cui ai punti nn. 3 e 4 che non possono essere recepite stante la maggiore età del figlio e dunque la sua capacità di autodeterminazione.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. e omologa le condizioni di cui al ricorso per come indicato in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli (NA) nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 47, P. II, Serie A, sez. D, Anno 1999);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 26.09.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Grazia Lamonica dott.ssa Anna Scognamiglio
3