TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/10/2025, n. 2625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2625 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 13038/2024 tra le parti:
PARTE ATTRICE
(C.F.: ) Pt_1 P.IVA_1 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv.to ROMANO GIUSEPPE
− Domicilio: PIAZZA FONTANA, 25 73045 LEVERANO presso lo studio dell'Avv.to Giuseppe Romano
PARTE CONVENUTA
(C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_2 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv.to ARNALDI ANDREA DAVIDE
− Domicilio: VIA DAL VERME 16 42124 REGGIO EMILIA presso lo studio dell'Avv.to Andrea Davide Arnaldi
Decisa a Bologna il 21/10/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte Attrice:
“1. Rigettare la eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del D.I. opposto, alla stregua di tutte le motivazioni sopra riportate. Nel merito In via principale 2. Revocare il Decreto Ingiuntivo n. 2599/2024 (RG n. 7964/2024), emesso dal Tribunale Civile di Bologna, Giudice Dr. V. Serra, poiché illegittimo;
3. accertare e dichiarare che l'opponente nulla debba alla odierna convenuta, con riferimento alla pretesa creditoria dedotta ad oggetto di procedimento monitorio;
1 Parte Convenuta:
“Nel merito in via principale: respingere ogni e qualsiasi domanda nei confronti di
[...] in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi e le causali di cui in Controparte_1 narrativa e per l'effetto confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso, per le causali dedotte in narrativa condannare a pagare in favore Parte_1 dell'opposta la somma di €. 21.423,20 oltre interessi come da domanda nonché le spese legali della procedura monitoria liquidate in €. 890,00 per onorari, in euro 145,50 per esborsi, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa, oltre alle successive occorrende sino al saldo. Nel merito in via subordinata: - nella denegata ipotesi in cui il credito vantato dall'esponente venisse accertato in misura minore, condannare alla somma accertata, oltre interessi nel vero importo accertato e con Parte_1 la liquidazione in favore di delle spese dell'azione monitoria e di Controparte_1 quelle di lite. - nell'ipotesi in cui l'opposta venisse condannata a versare qualsivoglia somma in favore dell'opponente disporsi la compensazione di tali importi con il credito vantato da come recato dal decreto ingiuntivo n. 2599/2024” Controparte_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. si oppone al decreto n. 2599/2024 con cui il Tribunale di Bologna le ha ingiunto Pt_1 di pagare a euro 21.423,20 oltre interessi e spese a titolo di Controparte_1 corrispettivo per prestazioni di trasporto.
L'opponente eccepisce il difetto di prova del credito.
Pertanto, chiede la revoca del decreto ingiuntivo. Pt_1
, a sostegno della propria pretesa, allega di aver effettuato le Controparte_1 prestazioni di trasporto indicate nelle fatture e l'inadempimento di GP che non ha pagato il corrispettivo.
Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
2.
L'opposizione è infondata.
Il convincimento sull'esistenza del rapporto tra le parti si ricava sia dall'affermazione di parte opponente (“Nell'ambito dell'esercizio della propria attività d'impresa, la Parte_2 effettivamente, intratteneva rapporti con l'odierna convenuta”), sia dal doc. 4) CP_1 Par allegato alla seconda memoria ex art. 171 ter cpc, non specificamente contestato da in cui le parti interloquiscono via mail su fatturazioni e pagamenti.
2 A questo punto opera il generale criterio di riparto dell'onere probatorio in materia contrattuale, che allo stato parte opponente non ha assolto a fronte dell'allegazione del suo inadempimento dell'obbligo di pagare il corrispettivo delle prestazioni rese da parte opposta, non essendo stati introdotti altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi (in particolare, parte opponente non ha provato di aver pagato le somme cui si fa riferimento nel carteggio mail, così che non vi sono motivi di ritenere che non siano le stesse di cui si parte opposta ha chiesto il pagamento in sede monitoria).
Essendo stata concessa la provvisoria esecuzione in corso di causa non è necessario provvedere ai sensi dell'art. 654 cpc.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, istruttoria nei minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in Pt_1 Controparte_1 euro 4237,00 oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 21/10/2025
Il giudice
AO IR
3
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 13038/2024 tra le parti:
PARTE ATTRICE
(C.F.: ) Pt_1 P.IVA_1 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv.to ROMANO GIUSEPPE
− Domicilio: PIAZZA FONTANA, 25 73045 LEVERANO presso lo studio dell'Avv.to Giuseppe Romano
PARTE CONVENUTA
(C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_2 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv.to ARNALDI ANDREA DAVIDE
− Domicilio: VIA DAL VERME 16 42124 REGGIO EMILIA presso lo studio dell'Avv.to Andrea Davide Arnaldi
Decisa a Bologna il 21/10/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte Attrice:
“1. Rigettare la eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del D.I. opposto, alla stregua di tutte le motivazioni sopra riportate. Nel merito In via principale 2. Revocare il Decreto Ingiuntivo n. 2599/2024 (RG n. 7964/2024), emesso dal Tribunale Civile di Bologna, Giudice Dr. V. Serra, poiché illegittimo;
3. accertare e dichiarare che l'opponente nulla debba alla odierna convenuta, con riferimento alla pretesa creditoria dedotta ad oggetto di procedimento monitorio;
1 Parte Convenuta:
“Nel merito in via principale: respingere ogni e qualsiasi domanda nei confronti di
[...] in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi e le causali di cui in Controparte_1 narrativa e per l'effetto confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso, per le causali dedotte in narrativa condannare a pagare in favore Parte_1 dell'opposta la somma di €. 21.423,20 oltre interessi come da domanda nonché le spese legali della procedura monitoria liquidate in €. 890,00 per onorari, in euro 145,50 per esborsi, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa, oltre alle successive occorrende sino al saldo. Nel merito in via subordinata: - nella denegata ipotesi in cui il credito vantato dall'esponente venisse accertato in misura minore, condannare alla somma accertata, oltre interessi nel vero importo accertato e con Parte_1 la liquidazione in favore di delle spese dell'azione monitoria e di Controparte_1 quelle di lite. - nell'ipotesi in cui l'opposta venisse condannata a versare qualsivoglia somma in favore dell'opponente disporsi la compensazione di tali importi con il credito vantato da come recato dal decreto ingiuntivo n. 2599/2024” Controparte_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. si oppone al decreto n. 2599/2024 con cui il Tribunale di Bologna le ha ingiunto Pt_1 di pagare a euro 21.423,20 oltre interessi e spese a titolo di Controparte_1 corrispettivo per prestazioni di trasporto.
L'opponente eccepisce il difetto di prova del credito.
Pertanto, chiede la revoca del decreto ingiuntivo. Pt_1
, a sostegno della propria pretesa, allega di aver effettuato le Controparte_1 prestazioni di trasporto indicate nelle fatture e l'inadempimento di GP che non ha pagato il corrispettivo.
Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
2.
L'opposizione è infondata.
Il convincimento sull'esistenza del rapporto tra le parti si ricava sia dall'affermazione di parte opponente (“Nell'ambito dell'esercizio della propria attività d'impresa, la Parte_2 effettivamente, intratteneva rapporti con l'odierna convenuta”), sia dal doc. 4) CP_1 Par allegato alla seconda memoria ex art. 171 ter cpc, non specificamente contestato da in cui le parti interloquiscono via mail su fatturazioni e pagamenti.
2 A questo punto opera il generale criterio di riparto dell'onere probatorio in materia contrattuale, che allo stato parte opponente non ha assolto a fronte dell'allegazione del suo inadempimento dell'obbligo di pagare il corrispettivo delle prestazioni rese da parte opposta, non essendo stati introdotti altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi (in particolare, parte opponente non ha provato di aver pagato le somme cui si fa riferimento nel carteggio mail, così che non vi sono motivi di ritenere che non siano le stesse di cui si parte opposta ha chiesto il pagamento in sede monitoria).
Essendo stata concessa la provvisoria esecuzione in corso di causa non è necessario provvedere ai sensi dell'art. 654 cpc.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, istruttoria nei minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in Pt_1 Controparte_1 euro 4237,00 oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 21/10/2025
Il giudice
AO IR
3