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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 17/05/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Federica Cattaneo ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile di Secondo Grado N.R.G. 2203/2024 promossa da
, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, elettivamente domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall'Avv.to
TORRE GIUSEPPE come da procura
appellante contro
, elettivamente domiciliato come in atti, difeso in proprio Controparte_1 appellato
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte appellante: in totale riforma della sentenza impugnata n. 472/2024 pubblicata in data 15/07/2024, del Giudice di Pace di Varese, non notificata, per tutti i motivi esposti:
- in accoglimento del primo motivo di appello: dichiarare tardivo e inammissibile il ricorso del contribuente in primo grado, con ogni conseguente provvedimento e rigetto delle avverse domande e conseguente conferma delle cartelle impugnate;
- in accoglimento del secondo e terzo motivo di appello (da esaminare congiuntamente) rigettare le domande del ricorrente in quanto infondate e confermare la validità ed efficacia dei crediti oggetto delle cartelle impugnate (cartella n.
11720150005924973000 - cartella n. 11720150016686386000 -
11720160000401968000 – 11720160019232448000 - 11720180007390981000 –
11720190007810777000).
Con vittoria di spese e compenso professionale del doppio grado di giudizio, chiedendosi la distrazione in favore del sottoscritto difensore per le sole spese del presente grado di appello.
Conclusioni di parte appellata:
Voglia l'ill.mo Tribunale di Varese, rigettare l'appello di e confermare CP_2 la sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Varese
Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese del presente giudizio.
FATTO E DIRITTO
1.Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, ha impugnato Pt_2 la sentenza n. 472/2024 del Giudice di Pace di Varese (dott. Iacopini), pubblicata in data
15.07.2024, convenendo in giudizio e formulando le conclusioni Controparte_1 sopra riportate. 1.1Dinanzi al Giudice di prime cure, , con ricorso Controparte_1 depositato in data 8.02.2024 (notificato il 14.02.2024), aveva proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 117220239008620611000 (notificata in data
31.01.2024), limitatamente ai crediti portati dalle seguenti cartelle di pagamento
(complessivi €979,00):
-n.11720150005924973000, sanzione infrazione , asseritamente notificata il CP_3
19.06.2015;
-n.11720150016686386000, sanzione infrazione , asseritamente notificata il CP_3
17.02.2016;
-n.11720160000401968000, contravvenzione CdS, asseritamente notificata il
04.07.2016;
-n.11720160019232448000, contravvenzione CdS, asseritamente notificata il
17.03.2017;
-n.11720180007390981000, recupero crediti ticket sanitario, asseritamente notificata il
19.11.2018;
-n.11720190007810777000, contravvenzione CdS, asseritamente notificata il
26.09.2019; il ricorrente aveva eccepito l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e l'estinzione dei crediti per prescrizione maturata tra l'asserita notifica delle cartelle e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata. si era costituita contestando quando ex adverso dedotto e chiedendo al Giudice Pt_2 di Pace il rigetto del ricorso, eccependo la tardività del ricorso per mancata impugnazione delle cartelle e degli altri atti interruttivi ritualmente notificati e non impugnati, depositando inoltre la documentazione relativa alla notifica delle cartelle e degli atti interruttivi e contestando l'eccezione di prescrizione altresì avuto riguardo alla sospensione del termine di prescrizione di cui alla normativa emergenziale del periodo c.d. covid (art. 68 D.L. 18/2020).
1.2Il Giudice di Pace di Varese, ad esito del giudizio, non riteneva provata la notifica delle cartelle e così disponeva: “ACCOGLIE Il ricorso CONDANNA
L' a pagare al ricorrente le spese del Parte_1 giudizio quantificate in € 437,00, di cui € 237,00 per anticipazioni, oltre agli accessori di legge”.
1.3A sostegno della propria impugnazione, ha lamentato: l'omesso esame Pt_2 dell'eccezione di tardività dell'opposizione, erroneamente qualificata dal Giudice di
Pace ex art. 615 c.p.c. anziché ex art. 617 c.p.c., essendo state notificate, prima dell'intimazione di pagamento impugnata, due precedenti intimazioni di pagamento non opposte, di talché l'eccezione di omessa notifica delle cartelle di pagamento doveva ritenersi tardiva e conseguentemente i crediti irretrattabili, risultando tardive anche le eccezioni di carattere formale avverso la notifica delle cartelle;
l'omesso esame dei documenti depositati da al fine di comprovare la regolare notifica degli atti, Pt_2
Pag. 2 di 7 documenti analiticamente riferiti a ciascuna delle cartelle/atti interruttivi;
ha quindi ribadito che la prescrizione risultava interrotta dagli atti dettagliatamente indicati nei propri scritti difensivi, anche in considerazione dell'applicazione dell'art. 68 D.L.
18/2020.
è costituito in giudizio l'appellato, contestando quanto ex adverso dedotto CP_4
e chiedendo al Giudice il rigetto dell'appello, eccependo inoltre l'illegittimità della modalità di notifica delle cartelle a mezzo raccomandata, essendo il destinatario un avvocato e pertanto dovendo ricevere prioritariamente la notifica a mezzo pec.
1.5All'udienza del 13.05.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate, hanno discusso oralmente la causa e all'esito il Giudice ha riservato il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281sexies, co. 3 c.p.c..
2.L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
3.Preliminarmente va rilevata la novità e inammissibilità dell'ulteriore censura formulata dall'appellato solo in sede di comparsa di costituzione nel presente grado di giudizio, concernente l'asserita illegittima modalità di notifica delle cartelle a mezzo raccomandata anziché via pec – trattandosi peraltro di motivo di opposizione manifestamente tardivo, in quanto avente ad oggetto (non l'omessa notifica della cartella ma) un vizio del processo notificatorio delle cartelle, da proporsi a pena di decadenza nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto cui si riferisce la censura o comunque dalla sua conoscenza, ex art. 617 c.p.c..
4.Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di tardività dell'opposizione, di cui alle difese svolte da Pt_2
Ed infatti, come già esposto in premessa, ha impugnato Controparte_1
l'intimazione di pagamento eccependo l'omessa notifica delle cartelle presupposte
(senza nulla argomentare in ordine al merito della pretesa creditoria) ed eccependo inoltre l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione tra l'asserita data di notifica delle cartelle e la notifica dell'intimazione di pagamento di cui si controverte.
Le doglianze di cui al ricorso non attengono dunque al merito della pretesa creditoria, bensì:
-all'invalidità derivata dell'intimazione di pagamento per omessa notifica delle cartelle presupposte, con ciò essendo stato formulato un motivo di opposizione di carattere formale, nella specie tempestivamente proposto, avuto riguardo alla data di notifica dell'intimazione di pagamento cui si riferisce;
-alla prescrizione del credito maturata successivamente alla asserita notifica delle cartelle, trattandosi dunque di motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., con cui è stato fatto valere un evento estintivo del credito (la prescrizione) successivo alla notifica delle cartelle, motivo di opposizione in relazione al quale non è previsto alcun termine per l'instaurazione del giudizio.
5.Venendo al merito, occorre anzitutto procedere alla verifica in ordine alla notifica delle cartelle sopra richiamate.
Pag. 3 di 7 Al riguardo, si osserva che dall'esame della documentazione prodotta da risulta Pt_2 comprovata la notifica di tutte le cartelle di pagamento richiamate dall'intimazione impugnata, dovendosi nello specifico rilevare quanto segue.
5.1Con riferimento alla cartella n.11720150005924973000, la notifica è stata regolarmente eseguita ed è provata dalla produzione: della cartolina di cui alla prima raccomandata, attestante l'irreperibilità relativa del destinatario all'indirizzo e l'affissione dell'avviso (cartolina univocamente riferibile alla cartella in considerazione in quanto ne riporta il numero); del deposito presso la casa comunale;
della spedizione della seconda raccomandata c.d. informativa;
della cartolina relativa a tale seconda raccomandata (raccomandata con numero identificativo corrispondente a quello indicato nel prospetto riepilogativo delle spedizioni, numero identificativo riportato affianco al nominativo di e al numero della cartella in considerazione); la Controparte_1 raccomandata non è stata ritirata e dunque la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza dopo il decorso di 10 giorni in data 19.06.2015;
5.2La cartella n.11720150016686386000 risulta parimenti essere stata notificata all'odierno appellato e ciò è provato: dalla produzione della cartolina di cui alla prima raccomandata, attestante l'irreperibilità relativa del destinatario all'indirizzo e l'affissione dell'avviso (cartolina univocamente riferibile alla cartella in considerazione in quanto, di nuovo, ne riporta il numero); dal deposito presso la casa comunale;
dalla spedizione della seconda raccomandata c.d. informativa;
dalla cartolina relativa a tale seconda raccomandata (raccomandata con numero identificativo corrispondente a quello indicato nel prospetto riepilogativo delle spedizioni, numero identificativo riportato affianco al nominativo di e al numero di cartella in Controparte_1 considerazione); la raccomandata è stata ricevuta dal destinatario e Controparte_1 la notifica si è pertanto perfezionata in data 17.02.2016;
5.3La cartella n.11720160000401968000 è stata notificata in data 7.07.2016
(notifica perfezionatasi per compiuta giacenza) e la circostanza è stata comprovata da mediante la produzione di documentazione analoga a quella già richiamata in Pt_2 relazione alle cartelle che precedono, documentazione puntualmente riferibile alla cartella ora in esame anche in questo caso per le medesime ragioni già esposte avuto riguardo alle precedenti cartelle.
5.4La cartella n.11720160019232448000, parimenti, è stata notificata in data
23.03.2017 (notifica perfezionatasi per compiuta giacenza) e la circostanza è stata comprovata da di nuovo, mediante la produzione di documentazione analoga a Pt_2 quella già richiamata in relazione alle cartelle che precedono, documentazione puntualmente riferibile alla cartella ora in esame per le medesime ragioni già più volte esposte.
5.5La cartella n.11720180007390981000 è stata notificata via pec in data
19.11.2018, come risulta dalla pec prodotta da contenente la cartella in esame Pt_2 quale allegato.
Pag. 4 di 7 5.6La cartella n.11720190007810777000 è stata notificata in data 26.09.2019 e ciò risulta provato dalla produzione documentale della cartolina relativa alla raccomandata, sottoscritta dal ricevente ivi generalizzato, cartolina con indicato il numero identificativo della cartella in considerazione.
Al riguardo, occorre ulteriormente precisare che ai fini della prova della notifica della cartella in esame risulta del tutto ininfluente la circostanza che non sia stata prodotta in giudizio anche la cartolina relativa alla raccomandata di avviso, essendo sul punto sufficiente richiamare il consolidato principio espresso dall'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982” (Cass., ord. n. 10037 del 2019).
5.7Da ultimo, con specifico riferimento alla notifica delle quattro cartelle di cui ai punti della motivazione 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4, è necessario chiarire ulteriormente che è del tutto irrilevante la circostanza che non abbia provveduto al deposito Pt_2 documentale anche delle quattro cartelle.
Ed infatti, al riguardo si osserva che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'esprimere il condivisibile principio secondo cui “in tema di notifica della cartella esattoriale D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (v. ad es. Cass., sent. n. 9246 del 2015, pronunciatasi con riferimento ad una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame).
5.8Sulla scorta di quanto sinora osservato risulta dunque comprovata l'avvenuta notifica di tutte le cartelle di pagamento richiamate dall'intimazione opposta.
6.Quanto ora osservato comporta per ciò solo che il primo motivo di opposizione formulato da con il ricorso, concernente l'invalidità derivata Controparte_1 dell'intimazione di pagamento per omessa notifica delle cartelle presupposte, risulta infondato, attesa – appunto – l'avvenuta notifica di queste ultime;
è dunque fondato l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace, nella parte in cui il primo Giudice, accogliendo il ricorso, ha disposto l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata.
Pag. 5 di 7 7.Procedendo ora alla disamina del motivo di appello avente ad oggetto la censura della sentenza nella parte in cui è stata accolta l'eccezione di prescrizione, si svolgono le seguenti considerazioni.
7.1Anzitutto, occorre rilevare che il termine di prescrizione applicabile è quinquennale per i crediti portati da tutte le cartelle (sanzioni per infrazioni e CP_3 contravvenzioni C.d.S.), ad eccezione del credito di cui alla cartella n.
11720180007390981000 per il quale deve applicarsi la prescrizione decennale (credito ticket sanitario).
7.2Ciò posto, in primo luogo risulta documentalmente provata la notifica dei seguenti atti interruttivi:
-intimazione di pagamento n. 11720189001870217000 in data 11.04.2018 (v. pec allegata), riferita alle cartelle n.11720150005924973000, n.11720150016686386000,
n.11720160000401968000, e n.11720160019232448000;
-intimazione di pagamento n. 11720189006901113000 in data 23.11.2018 (v. pec allegata), riferita alle medesime quattro cartelle.
7.3Occorre ora considerare la speciale sospensione del decorso del termine di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale del periodo c.d. covid.
L'art. 68, co. 1 del D.L 18/2020 stabilisce: “ Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”.
In forza dell'art. 12, co. 1 del D.Lgs. n. 159/2015 richiamato è inoltre prevista “(…) per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione (…)”.
In forza della normativa appena richiamata, la decorrenza del termine prescrizionale deve dunque ritenersi sospesa in ogni caso nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020
e il 31 agosto 2021.
7.4Nel caso di specie, facendo applicazione della sospensione del decorso del termine di prescrizione appena richiamata, ne discende che, sommando i 475 giorni decorsi tra il più risalente dies a quo da considerare (19.11.2018 di cui alla cartella n.11720180007390981000, quest'ultima non richiamata dall'intimazione di pagamento n. 11720189006901113000 notificata pochi giorni dopo in data 23.11.2018) e
Pag. 6 di 7 l'8.03.2020 agli 885 ulteriori giorni decorsi tra il 31.08.2021 e la notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione (2.02.2024, v. doc. prodotta da
, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta non risultava in Pt_2 ogni caso ancora utilmente maturato il quinquennio necessario ai fini della prescrizione estintiva dei crediti di cui si controverte.
7.5L'intimazione di pagamento n. 117220239008620611000 ha dunque tempestivamente interrotto il decorso del termine di prescrizione con riferimento a tutti i crediti portati dalle sei cartelle in considerazione.
7.6L'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente, odierno appellato, risulta dunque infondata;
il relativo motivo di appello formulato da è pertanto Pt_2 fondato.
8.In conclusione, l'appello è fondato e va accolto, con consequenziale integrale riforma della sentenza di primo grado.
9.Le spese di lite dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della domanda e all'attività difensiva in concreto svolta, con esclusione di compensi per la fase istruttoria non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
1.in riforma della sentenza n. 472/2024 del Giudice di Pace di Varese, rigetta le domande proposte da con il ricorso di primo grado;
Controparte_1
2.condanna a rifondere delle spese di lite di primo grado, Controparte_1 Pt_2 liquidate in €250,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e
CPA come per legge;
3.condanna a rifondere delle spese di lite del presente Controparte_1 Pt_2 grado, liquidate in €450,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Varese, 16.05.2025
Il Giudice
Federica Cattaneo
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Federica Cattaneo ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile di Secondo Grado N.R.G. 2203/2024 promossa da
, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, elettivamente domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall'Avv.to
TORRE GIUSEPPE come da procura
appellante contro
, elettivamente domiciliato come in atti, difeso in proprio Controparte_1 appellato
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte appellante: in totale riforma della sentenza impugnata n. 472/2024 pubblicata in data 15/07/2024, del Giudice di Pace di Varese, non notificata, per tutti i motivi esposti:
- in accoglimento del primo motivo di appello: dichiarare tardivo e inammissibile il ricorso del contribuente in primo grado, con ogni conseguente provvedimento e rigetto delle avverse domande e conseguente conferma delle cartelle impugnate;
- in accoglimento del secondo e terzo motivo di appello (da esaminare congiuntamente) rigettare le domande del ricorrente in quanto infondate e confermare la validità ed efficacia dei crediti oggetto delle cartelle impugnate (cartella n.
11720150005924973000 - cartella n. 11720150016686386000 -
11720160000401968000 – 11720160019232448000 - 11720180007390981000 –
11720190007810777000).
Con vittoria di spese e compenso professionale del doppio grado di giudizio, chiedendosi la distrazione in favore del sottoscritto difensore per le sole spese del presente grado di appello.
Conclusioni di parte appellata:
Voglia l'ill.mo Tribunale di Varese, rigettare l'appello di e confermare CP_2 la sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Varese
Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese del presente giudizio.
FATTO E DIRITTO
1.Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, ha impugnato Pt_2 la sentenza n. 472/2024 del Giudice di Pace di Varese (dott. Iacopini), pubblicata in data
15.07.2024, convenendo in giudizio e formulando le conclusioni Controparte_1 sopra riportate. 1.1Dinanzi al Giudice di prime cure, , con ricorso Controparte_1 depositato in data 8.02.2024 (notificato il 14.02.2024), aveva proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 117220239008620611000 (notificata in data
31.01.2024), limitatamente ai crediti portati dalle seguenti cartelle di pagamento
(complessivi €979,00):
-n.11720150005924973000, sanzione infrazione , asseritamente notificata il CP_3
19.06.2015;
-n.11720150016686386000, sanzione infrazione , asseritamente notificata il CP_3
17.02.2016;
-n.11720160000401968000, contravvenzione CdS, asseritamente notificata il
04.07.2016;
-n.11720160019232448000, contravvenzione CdS, asseritamente notificata il
17.03.2017;
-n.11720180007390981000, recupero crediti ticket sanitario, asseritamente notificata il
19.11.2018;
-n.11720190007810777000, contravvenzione CdS, asseritamente notificata il
26.09.2019; il ricorrente aveva eccepito l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e l'estinzione dei crediti per prescrizione maturata tra l'asserita notifica delle cartelle e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata. si era costituita contestando quando ex adverso dedotto e chiedendo al Giudice Pt_2 di Pace il rigetto del ricorso, eccependo la tardività del ricorso per mancata impugnazione delle cartelle e degli altri atti interruttivi ritualmente notificati e non impugnati, depositando inoltre la documentazione relativa alla notifica delle cartelle e degli atti interruttivi e contestando l'eccezione di prescrizione altresì avuto riguardo alla sospensione del termine di prescrizione di cui alla normativa emergenziale del periodo c.d. covid (art. 68 D.L. 18/2020).
1.2Il Giudice di Pace di Varese, ad esito del giudizio, non riteneva provata la notifica delle cartelle e così disponeva: “ACCOGLIE Il ricorso CONDANNA
L' a pagare al ricorrente le spese del Parte_1 giudizio quantificate in € 437,00, di cui € 237,00 per anticipazioni, oltre agli accessori di legge”.
1.3A sostegno della propria impugnazione, ha lamentato: l'omesso esame Pt_2 dell'eccezione di tardività dell'opposizione, erroneamente qualificata dal Giudice di
Pace ex art. 615 c.p.c. anziché ex art. 617 c.p.c., essendo state notificate, prima dell'intimazione di pagamento impugnata, due precedenti intimazioni di pagamento non opposte, di talché l'eccezione di omessa notifica delle cartelle di pagamento doveva ritenersi tardiva e conseguentemente i crediti irretrattabili, risultando tardive anche le eccezioni di carattere formale avverso la notifica delle cartelle;
l'omesso esame dei documenti depositati da al fine di comprovare la regolare notifica degli atti, Pt_2
Pag. 2 di 7 documenti analiticamente riferiti a ciascuna delle cartelle/atti interruttivi;
ha quindi ribadito che la prescrizione risultava interrotta dagli atti dettagliatamente indicati nei propri scritti difensivi, anche in considerazione dell'applicazione dell'art. 68 D.L.
18/2020.
è costituito in giudizio l'appellato, contestando quanto ex adverso dedotto CP_4
e chiedendo al Giudice il rigetto dell'appello, eccependo inoltre l'illegittimità della modalità di notifica delle cartelle a mezzo raccomandata, essendo il destinatario un avvocato e pertanto dovendo ricevere prioritariamente la notifica a mezzo pec.
1.5All'udienza del 13.05.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate, hanno discusso oralmente la causa e all'esito il Giudice ha riservato il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281sexies, co. 3 c.p.c..
2.L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
3.Preliminarmente va rilevata la novità e inammissibilità dell'ulteriore censura formulata dall'appellato solo in sede di comparsa di costituzione nel presente grado di giudizio, concernente l'asserita illegittima modalità di notifica delle cartelle a mezzo raccomandata anziché via pec – trattandosi peraltro di motivo di opposizione manifestamente tardivo, in quanto avente ad oggetto (non l'omessa notifica della cartella ma) un vizio del processo notificatorio delle cartelle, da proporsi a pena di decadenza nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto cui si riferisce la censura o comunque dalla sua conoscenza, ex art. 617 c.p.c..
4.Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di tardività dell'opposizione, di cui alle difese svolte da Pt_2
Ed infatti, come già esposto in premessa, ha impugnato Controparte_1
l'intimazione di pagamento eccependo l'omessa notifica delle cartelle presupposte
(senza nulla argomentare in ordine al merito della pretesa creditoria) ed eccependo inoltre l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione tra l'asserita data di notifica delle cartelle e la notifica dell'intimazione di pagamento di cui si controverte.
Le doglianze di cui al ricorso non attengono dunque al merito della pretesa creditoria, bensì:
-all'invalidità derivata dell'intimazione di pagamento per omessa notifica delle cartelle presupposte, con ciò essendo stato formulato un motivo di opposizione di carattere formale, nella specie tempestivamente proposto, avuto riguardo alla data di notifica dell'intimazione di pagamento cui si riferisce;
-alla prescrizione del credito maturata successivamente alla asserita notifica delle cartelle, trattandosi dunque di motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., con cui è stato fatto valere un evento estintivo del credito (la prescrizione) successivo alla notifica delle cartelle, motivo di opposizione in relazione al quale non è previsto alcun termine per l'instaurazione del giudizio.
5.Venendo al merito, occorre anzitutto procedere alla verifica in ordine alla notifica delle cartelle sopra richiamate.
Pag. 3 di 7 Al riguardo, si osserva che dall'esame della documentazione prodotta da risulta Pt_2 comprovata la notifica di tutte le cartelle di pagamento richiamate dall'intimazione impugnata, dovendosi nello specifico rilevare quanto segue.
5.1Con riferimento alla cartella n.11720150005924973000, la notifica è stata regolarmente eseguita ed è provata dalla produzione: della cartolina di cui alla prima raccomandata, attestante l'irreperibilità relativa del destinatario all'indirizzo e l'affissione dell'avviso (cartolina univocamente riferibile alla cartella in considerazione in quanto ne riporta il numero); del deposito presso la casa comunale;
della spedizione della seconda raccomandata c.d. informativa;
della cartolina relativa a tale seconda raccomandata (raccomandata con numero identificativo corrispondente a quello indicato nel prospetto riepilogativo delle spedizioni, numero identificativo riportato affianco al nominativo di e al numero della cartella in considerazione); la Controparte_1 raccomandata non è stata ritirata e dunque la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza dopo il decorso di 10 giorni in data 19.06.2015;
5.2La cartella n.11720150016686386000 risulta parimenti essere stata notificata all'odierno appellato e ciò è provato: dalla produzione della cartolina di cui alla prima raccomandata, attestante l'irreperibilità relativa del destinatario all'indirizzo e l'affissione dell'avviso (cartolina univocamente riferibile alla cartella in considerazione in quanto, di nuovo, ne riporta il numero); dal deposito presso la casa comunale;
dalla spedizione della seconda raccomandata c.d. informativa;
dalla cartolina relativa a tale seconda raccomandata (raccomandata con numero identificativo corrispondente a quello indicato nel prospetto riepilogativo delle spedizioni, numero identificativo riportato affianco al nominativo di e al numero di cartella in Controparte_1 considerazione); la raccomandata è stata ricevuta dal destinatario e Controparte_1 la notifica si è pertanto perfezionata in data 17.02.2016;
5.3La cartella n.11720160000401968000 è stata notificata in data 7.07.2016
(notifica perfezionatasi per compiuta giacenza) e la circostanza è stata comprovata da mediante la produzione di documentazione analoga a quella già richiamata in Pt_2 relazione alle cartelle che precedono, documentazione puntualmente riferibile alla cartella ora in esame anche in questo caso per le medesime ragioni già esposte avuto riguardo alle precedenti cartelle.
5.4La cartella n.11720160019232448000, parimenti, è stata notificata in data
23.03.2017 (notifica perfezionatasi per compiuta giacenza) e la circostanza è stata comprovata da di nuovo, mediante la produzione di documentazione analoga a Pt_2 quella già richiamata in relazione alle cartelle che precedono, documentazione puntualmente riferibile alla cartella ora in esame per le medesime ragioni già più volte esposte.
5.5La cartella n.11720180007390981000 è stata notificata via pec in data
19.11.2018, come risulta dalla pec prodotta da contenente la cartella in esame Pt_2 quale allegato.
Pag. 4 di 7 5.6La cartella n.11720190007810777000 è stata notificata in data 26.09.2019 e ciò risulta provato dalla produzione documentale della cartolina relativa alla raccomandata, sottoscritta dal ricevente ivi generalizzato, cartolina con indicato il numero identificativo della cartella in considerazione.
Al riguardo, occorre ulteriormente precisare che ai fini della prova della notifica della cartella in esame risulta del tutto ininfluente la circostanza che non sia stata prodotta in giudizio anche la cartolina relativa alla raccomandata di avviso, essendo sul punto sufficiente richiamare il consolidato principio espresso dall'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982” (Cass., ord. n. 10037 del 2019).
5.7Da ultimo, con specifico riferimento alla notifica delle quattro cartelle di cui ai punti della motivazione 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4, è necessario chiarire ulteriormente che è del tutto irrilevante la circostanza che non abbia provveduto al deposito Pt_2 documentale anche delle quattro cartelle.
Ed infatti, al riguardo si osserva che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'esprimere il condivisibile principio secondo cui “in tema di notifica della cartella esattoriale D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (v. ad es. Cass., sent. n. 9246 del 2015, pronunciatasi con riferimento ad una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame).
5.8Sulla scorta di quanto sinora osservato risulta dunque comprovata l'avvenuta notifica di tutte le cartelle di pagamento richiamate dall'intimazione opposta.
6.Quanto ora osservato comporta per ciò solo che il primo motivo di opposizione formulato da con il ricorso, concernente l'invalidità derivata Controparte_1 dell'intimazione di pagamento per omessa notifica delle cartelle presupposte, risulta infondato, attesa – appunto – l'avvenuta notifica di queste ultime;
è dunque fondato l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace, nella parte in cui il primo Giudice, accogliendo il ricorso, ha disposto l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata.
Pag. 5 di 7 7.Procedendo ora alla disamina del motivo di appello avente ad oggetto la censura della sentenza nella parte in cui è stata accolta l'eccezione di prescrizione, si svolgono le seguenti considerazioni.
7.1Anzitutto, occorre rilevare che il termine di prescrizione applicabile è quinquennale per i crediti portati da tutte le cartelle (sanzioni per infrazioni e CP_3 contravvenzioni C.d.S.), ad eccezione del credito di cui alla cartella n.
11720180007390981000 per il quale deve applicarsi la prescrizione decennale (credito ticket sanitario).
7.2Ciò posto, in primo luogo risulta documentalmente provata la notifica dei seguenti atti interruttivi:
-intimazione di pagamento n. 11720189001870217000 in data 11.04.2018 (v. pec allegata), riferita alle cartelle n.11720150005924973000, n.11720150016686386000,
n.11720160000401968000, e n.11720160019232448000;
-intimazione di pagamento n. 11720189006901113000 in data 23.11.2018 (v. pec allegata), riferita alle medesime quattro cartelle.
7.3Occorre ora considerare la speciale sospensione del decorso del termine di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale del periodo c.d. covid.
L'art. 68, co. 1 del D.L 18/2020 stabilisce: “ Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”.
In forza dell'art. 12, co. 1 del D.Lgs. n. 159/2015 richiamato è inoltre prevista “(…) per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione (…)”.
In forza della normativa appena richiamata, la decorrenza del termine prescrizionale deve dunque ritenersi sospesa in ogni caso nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020
e il 31 agosto 2021.
7.4Nel caso di specie, facendo applicazione della sospensione del decorso del termine di prescrizione appena richiamata, ne discende che, sommando i 475 giorni decorsi tra il più risalente dies a quo da considerare (19.11.2018 di cui alla cartella n.11720180007390981000, quest'ultima non richiamata dall'intimazione di pagamento n. 11720189006901113000 notificata pochi giorni dopo in data 23.11.2018) e
Pag. 6 di 7 l'8.03.2020 agli 885 ulteriori giorni decorsi tra il 31.08.2021 e la notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione (2.02.2024, v. doc. prodotta da
, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta non risultava in Pt_2 ogni caso ancora utilmente maturato il quinquennio necessario ai fini della prescrizione estintiva dei crediti di cui si controverte.
7.5L'intimazione di pagamento n. 117220239008620611000 ha dunque tempestivamente interrotto il decorso del termine di prescrizione con riferimento a tutti i crediti portati dalle sei cartelle in considerazione.
7.6L'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente, odierno appellato, risulta dunque infondata;
il relativo motivo di appello formulato da è pertanto Pt_2 fondato.
8.In conclusione, l'appello è fondato e va accolto, con consequenziale integrale riforma della sentenza di primo grado.
9.Le spese di lite dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della domanda e all'attività difensiva in concreto svolta, con esclusione di compensi per la fase istruttoria non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
1.in riforma della sentenza n. 472/2024 del Giudice di Pace di Varese, rigetta le domande proposte da con il ricorso di primo grado;
Controparte_1
2.condanna a rifondere delle spese di lite di primo grado, Controparte_1 Pt_2 liquidate in €250,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e
CPA come per legge;
3.condanna a rifondere delle spese di lite del presente Controparte_1 Pt_2 grado, liquidate in €450,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Varese, 16.05.2025
Il Giudice
Federica Cattaneo
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