Sentenza 5 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00514/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00460/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 460 del 2017, proposto da
CO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sandro Salera, Alfredo Zaza D'Aulisio e Jessica Quatrale, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Zaza D'Aulisio in Gaeta, Salita Casa Tosti, n. 2 e domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Comune di Piedimonte San Germano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell'ordinanza n. 06, prot. n. 2872 datata 28 marzo 2017 del Responsabile del Settore 3°, Servizio Urbanistica, del Comune di Piedimonte San Germano, con la quale sono state revocate ex art. 21-quiquies l. 241/90, le determinazioni n. 424, reg.gen. n. 1071, datata 24/12/2015, e n. 50, reg.gen. n. 150, datata 16/02/2016 del Comune di Piedimente San Germano, nonché ordinata la demolizione delle opere oggetto delle predette determinazioni;
- di ogni altro atto, antecedente o consequenziale, conosciuto e non, comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2026 la dott.ssa IA AL FA MB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IT
1. La CO SR svolge l’attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari;
Con verbali di sopralluogo prot. n. 9060/2015 e prot. n. 10359/2015, il Comando di Polizia Municipale del Comune di Piedimonte San Germano, contestava alla ricorrente di aver realizzato, in difetto di S.C.I.A., nell’area pertinenziale esterna al supermarket, le seguenti opere a servizio dell’attività commerciale:
- “struttura metallica coperta con lastre di plexiglas ad uso ricovero carrelli avente dimensioni di m. 2,28x4,35 (superficie in pianta mq. 9,91)”;
- “soppalco in ferro avente dimensioni in pianta di m. 5,10x1,08 ed altezza m. 1,63”;
- “ventola di raffreddamento impianti avente le dimensioni in pianta di
m. 5,10x0,55 ed altezza m. 2,22”;
- “posizionamento a terra di n. 2 motori aventi le dimensioni in pianta
di m. 1,38x0,75”.
2. A seguito dei suddetti accertamenti, il Responsabile del Settore 3°, Servizio Urbanistica del Comune di Piedimonte San Germano, dato atto che le opere costituivano opere di manutenzione straordinaria e impianti tecnologici a servizio dell’esistente attività commerciale, di cui agli artt. 22 commi 1 e 2 DPR 380/2001 e 16 del regolamento edilizio comunale e che le medesime erano state eseguite in difetto di D.I.A./S.C.I.A, con le determinazioni n. 424, reg.gen. n. 1071 datata 24/12/2015, e n. 50, reg.gen. n. 150 datata 16/02/2016, irrogava alla ricorrente ex art. 37 D.P.R. n. 380/2001, ed ex art. 19, comma 1, L.Reg. n. 15/2008, la sanzione pecuniaria pari ad € 1.500,00 per ciascun abuso. Dette sanzioni pecuniarie venivano pagate dalla ricorrente (giusti versamenti del 25/02/2016 e del 09/03/2017).
3. Con l’ordinanza n. 06, prot. n. 2872 del 28 marzo 2017 il Comune di Piedimonte San Germano dato atto:
- che a seguito di ulteriori accertamenti era emerso che le opere di cui trattasi non erano qualificabili come volumi tecnici ex art. 5 delle NTA del PRG;
- che le medesime erano prive del parere archeologico (ex art. 41 delle N.T.A. al P.T.P.R.), del nulla osta paesaggistico (ex art. 167, d.lgs. n. 42/2004), e dell’autorizzazione sismica (ex D.G.R. n. 387/2009 e n. 835/2009);
ha disposto la revoca ex art. 21-quiquies l. 241/90, delle sanzioni pecuniarie irrogate con le predette determinazioni n. 1071/424 e 150/50 ed ha ordinato la demolizione delle opere entro il termine di novanta giorni, con l’avvertimento che in caso di inottemperanza entro il predetto termine le opere e le aree necessarie sarebbero state acquisite gratuitamente al patrimonio comunale.
4. Avverso la suindicata ordinanza la ricorrente ha proposto ricorso nel quale ha dedotto: 1) violazione del disposto degli artt. 10 e 10 bis, l. 241/90 e dell’art. 21 quinquies l. 241/90: non essendo stato preceduto il provvedimento di revoca da alcun avviso partecipativo, non sarebbe stato consentito alla ricorrente di poter compiutamente tutelare i propri interessi con memorie ed osservazioni; non sussisterebbe il presupposto dei sopravvenuti motivi di pubblico interesse né il mutamento della situazione di fatto, legittimanti l’adozione del provvedimento di revoca impugnato; 2) violazione art. 5 delle NTA del PRG, art. 41 delle N.T.A. al P.T.P.R.; art. 167 d.lgs. n. 42/2004; D.G.R. n. 387/2009 e n. 835/2009; art. 3, comma 1, lett. b) DPR n. 380/2001; art. 6-bis, commi 1 e 5, DPR n. 380/2001): tutte le opere contestate consisterebbero in impianti tecnologici, realizzabili mediante C.I.L.A. o tutt’al più mediante DIA/SCIA la cui assenza sarebbe sanzionabile con una mera sanzione pecuniaria.
5. Il Comune di Piedimonte San Germano, nonostante ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
6. In pendenza del gravame, la ricorrente ha presentato una S.C.I.A. in sanatoria (prot. n. 7256 datata 01/08/2017), in relazione alle opere oggetto dell’ordinanza di revoca e demolizione oggetto del presente ricorso;
7. Il Comune di Piedimonte San Germano, con la determinazione prot. n. 10361 del 02/11/2017, ha respinto la S.C.I.A. in sanatoria richiesta dalla ricorrente per le medesime ragioni per le quali aveva ordinato la demolizione delle opere di cui trattasi.
8. Avverso la predetta determinazione di diniego di S.C.I.A. in sanatoria la ricorrente ha proposto ricorso iscritto al n. 68/2018 di questo Tribunale che, con sentenza 2 aprile 2019 n. 218, passata in giudicato ha accolto il ricorso della CO.
9. In vista dell’udienza di merito la ricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle proprie tesi difensive.
10. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 27 marzo 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
11. Il ricorso è fondato.
Si richiamano le motivazioni espresse da questo Tribunale nella sentenza 2 aprile 2019 n.218, che di seguito si riportano, anche ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm.:
“9) Con riguardo al vincolo paesaggistico, osserva il Collegio che la ricorrente correttamente richiama il DPR 13.2.2017 n. 31 il quale nell’Allegato A al punto A.17, esclude dal preventivo parere paesaggistico le strutture a servizio di attività commerciali le installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo”, alle quali possono essere ricondotte la tettoietta e il soppalco che non generano nuova cubatura; inoltre al punto A.5, sono escluse le “installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici”, alle quali vanno ricondotte la “ventola di raffreddamento impianti” e i”n. 2 motori”.
10) Con riguardo al titolo edilizio occorrente per la loro installazione, ritiene il Collegio che le strutture in argomento sono riconducibili alla categoria delle opere di manutenzione straordinaria di cui all’art. 3 comma 1 lett. b) del DPR 380/01, in quanto opere che non alterano la volumetria complessiva dell’edificio e non comportano modifiche della destinazione d’uso; con conseguente applicazione, in caso di violazione dell' art. 22 del d.p.r. n. 380/2001, della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 37, pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi”.
11. In conclusione, quindi, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
12. Le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate tra le parti, avuto riguardo agli specifici profili della controversia e alla risalenza della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI DU, Presidente
Valerio Torano, Consigliere
IA AL FA MB, Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| IA AL FA MB | NI DU |
IL SEGRETARIO