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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 5484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5484 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10280/2025
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy
All'udienza del 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 10280/2025 promossa da:
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti BARBARA GRAZIANO Parte_1
e RC ON
ricorrente CONTRO
IL in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, l' in persona Controparte_2 del Direttore in carica, l' in persona del Controparte_3
Dirigente in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma
1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.lgs. 31 Marzo 1998 n° 80 e succ. modif. dagli Avv.ti FRANCESCO SERAFINO e STEFANO ROVELLI, funzionari in servizio presso lo stesso Controparte_3 convenuto
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. ha convenuto in giudizio di fronte a questo Tribunale Parte_1 il ed ha esposto di essere Controparte_1 un'insegnante e di aver prestato servizio alle dipendenze dello stesso resistente per le annualità scolastiche 2020/2021, 2021/2022, CP_1
2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 in forza dei seguenti contratti a tempo determinato (doc. 6, stato matricolare):
- a.s. 2020/2021: contratto dal 28/01/2021 al 08/06/2021 presso
“Istituto Superiore - E.Alessandrini - Mainardi – Vittuone”, supplenza su posto normale;
- a.s. 2021/2022: plurimi contratti di supplenza su posto normale presso
“Istituto Superiore Ist.istr.sup.g.cardano - Milano”, nello specifico: contratto dal 14/10/2021 al 30/12/2021, contratto dal 31/12/2021 al
31/03/2022, contratto dal 01/04/2022 al 31/05/2022, contratto dal
01/06/2022 al 08/06/2022, contratto dal 09/06/2022 al 10/06/2022, contratto dal 11/06/2022 al 30/06/2022;
- a.s. 2022/2023: contratto dal 10/10/2022 al 30/06/2023 presso
“Istituto Tecnico Industriale - I.t. Tecnologico - S. Cannizzaro - Rho”, posto sostegno psicofisico;
- a.s. 2023/2024: contratto dal 30/10/2023 al 30/06/2024 presso
“Istituto Tecnico Industriale - I.t. Tecnologico - S. Cannizzaro - Rho”, posto sostegno psicofisico;
- a.s. 2024/2025: contratto dal 30/09/2024 al 31/08/2025 presso
“Istituto Tecnico Industriale - I.t. Tecnologico - S. Cannizzaro - Rho”, posto normale.
Ha lamentato di non aver fruito del contributo di € 500 della c.d. Carta
Docenti, in quanto illegittimamente destinato in via esclusiva ai docenti di ruolo.
Ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
2 A) accertare e dichiarare il diritto dell'istante, quale docente precario siccome destinatario di incarichi di supplenza annuale per gli aa.ss.
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025 di percepire per ciascuna annualità l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui;
nonché accertare
l'inadempimento della convenuta in relazione agli anni indicati,
B) per l'effetto, ordinare e condannare il Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., ad assegnare all'istante direttamente o
[...] anche per il tramite delle Istituzioni Scolastiche alle quali la ricorrente è stata legata da rapporto di lavoro a tempo determinato, la Carta
Elettronica del docente, nella misura di Euro 500,00 (Euro cinquecento) annui per gli anni scolastici aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024, 2024/2025 per un totale di € 2500;
C) in ogni caso, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente ad erogare il suddetto importo aggiuntivo per ciascuna annualità effettivamente svolta per complessivi € 2500,00, con ogni onere di legge, ivi compresi gli interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo anche in subordine a titolo di risarcimento del danno;
D) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM 23 settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione
3 Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n.
.AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, recante indicazioni CP_4 operative;
c) la nota dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. .AOODIPT.000035 del 7 gennaio CP_4
2016, recante indicazioni per la definizione del piano triennale per la formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre 2016, recante
«Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita
l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio con attribuzione agli avvocati antistatari.
2. Si è costituito il , con le sue Controparte_1 articolazioni territoriali, che ha chiesto il rigetto del ricorso avversario. Ha eccepito la carenza di interesse della ricorrente per quanto concerne l'annualità 2024/2025 in ragione del fatto che per tale annualità il d.l.
n.45 del 7 aprile 2025 ha esteso la Carta del docente anche ai docenti con contratto a tempo determinato annuale;
ha altresì eccepito la carenza di interesse a ricorrere in difetto del requisito di permanenza al servizio dell'amministrazione scolastica. Ha infine sostenuto che in ogni caso il quadro normativo di riferimento osta alla concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato e che nella fattispecie neppure sussisterebbero i requisiti per l'equiparazione.
4 3. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati, dovendosi dare atto che la difesa di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda per l'annualità 2024/2025.
4. L' art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, Controparte_5 di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
5 5. Una recente ordinanza della Corte di Giustizia Europea della VI Sezione del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, ha tuttavia chiarito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di CP_1 un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza». In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto
6 che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre quindi darsi seguito ai principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, sotto il profilo delle competenze professionali richieste oltre che delle mansioni, a quelle svolte dal personale docente di ruolo.
Pertanto, risulta del tutto arbitraria l'esclusione della ricorrente dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
6. In questo senso ha deciso anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge
107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
Con tale pronuncia, infatti, è stata censurata negativamente la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto CP_1 irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
Deve rilevarsi, infatti, che oltre a rappresentare una evidente sperequazione ai danni dei docenti assunti a termine, che vengono onerati personalmente delle spese destinate alla propria formazione, a differenza dei propri colleghi di ruolo, la norma di cui al comma 121 non sembra
7 nemmeno essere improntata al canone di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto rischia altresì di determinare un evidente dislivello nella professionalità e competenze acquisite tra personale assunto a termine e personale a tempo indeterminato.
7. I principi appena richiamati hanno ricevuto l'avallo della Corte di
Cassazione, che con il recente arresto n. 29961 del 27.10.2023, pronunciato in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha fornito un autorevole indirizzo ermeneutico da cui non può prescindersi per la decisione della questione qui trattata.
La S.C. nella menzionata pronuncia, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia 18 maggio 2022 sopra citata, ha chiarito che la Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del
1999, art. 4, comma 2, vertendo gli stessi in una situazione sostanziale comparabile con quella dei docenti di ruolo e ricorrendo anche per essi la necessità di sostegno alla didattica cui ha sopperito il legislatore con l'introduzione del beneficio.
8. Sussistono certamente in base agli esposti principi i requisiti per l'equiparazione della ricorrente nel periodo considerato ai docenti di ruolo per quanto concerne le annualità 2022/2023 e 2023/2024.
Deve infatti rilevarsi che in ciascuno degli di questi anni scolastici, la docenza è stata resa almeno sino al termine delle attività didattiche, con incarichi continuativi.
8 Sussistono quindi esigenze di formazione del tutto equiparabili alla didattica annua.
9. Per quanto concerne le annualità 2020/2021 e 2021/2022, in cui la ricorrente ha stipulato contratti con durata inferiore all'anno scolastico, occorre richiamare quanto affermato dalla Corte di Giustizia (causa C-
268/24) in tema di supplenze di breve durata (c.d. brevi e saltuarie o temporanee):
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva” (cfr. punto 77).
In particolare, la Corte di Giustizia ha evidenziato che:
a.“i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della
9 didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata”
(cfr. punto 71);
b.“la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale non sembra applicare il principio del pro rata temporis, quale previsto al punto
2 della clausola 4 dell'accordo quadro e richiamato dal giudice del rinvio, dal momento che l'importo dell'indennità annuale concessa sotto forma della carta elettronica di cui si tratta è fisso e non dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato”
((cfr. punto 75).
Nel caso di specie, come indicato in narrativa, la ricorrente nell'anno scolastico 2020/2021 ha lavorato con contratto dal 28/01/2021 al
08/06/2021 presso “Istituto Superiore - E.Alessandrini - Mainardi –
Vittuone” per una supplenza su posto normale e nell'anno scolastico
2021/2022 ha cumulato più periodi di supplenza per una durata complessiva del servizio superiore ai 180 giorni sempre su posto normale presso l' “Istituto Superiore Ist.istr.sup.g.cardano – : sussiste CP_3 quindi l'equiparabilità della prestazione resa a quella dei docenti di ruolo sotto il profilo qualitativo, né il ha contestato l'identità di CP_1 mansioni tra quelle svolte dalla ricorrente e quelle svolte dai colleghi assunti a tempo indeterminato e l'analoga esigenza di formazione.
Si è nel caso realizzata quindi la piena equiparabilità della prestazione a quella resa dai docenti a tempo indeterminato, né sussistono le “ragioni oggettive” che, secondo la ricostruzione della CGUE, potrebbero giustificare il diverso trattamento tra le due categorie di docenti.
10 Devono pertanto ravvisarsi i presupposti per la disapplicazione della normativa interna in contrasto con quella europea e deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire della cosiddetta
“Carta docenti” anche per le suddette annualità.
10. Parte ricorrente ha poi documentato (doc. 16 allegato al ricorso, stato matricolare) di essere stata immessa nel ruolo docente con decorrenza dal 01/09/2025, il che consente di ritenere integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro richiesto dall'art. 3 DPCM 28 novembre
2016.
11. Né l'assenza di una previsione espressa che riconosca il beneficio in favore dei docenti a tempo determinato consente di ritenere questi assoggettati ai termini che l'art. 5, comma 3, DPCM 28/11/2016 stabilisce per la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web.
12. Per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge,
l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati
(ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.). Inoltre, va precisato che l'importo di euro 500 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
11 13. Il ricorso va pertanto accolto, con le precisazioni sopra svolte e il riconoscimento della prestazione richiesta in via diretta per gli anni di servizio indicati nel ricorso introduttivo.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del
13.8.2022, contenute nel minimo considerato che trattasi di contenzioso divenuto seriale e che la prestazione professionale della difesa non ha comportato nel caso l'esame di peculiari questioni di fatto e di diritto, con distrazione in favore dei difensori in ragione della dichiarata anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;
2023/2024, per l'importo di euro 500,00 annui e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Condanna, altresì, il , in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in complessivi € 1030 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA e rimborso C.U. ove versato, con distrazione in favore dei difensori.
Così deciso in Milano, il 10/12/2025
12 Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
13
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy
All'udienza del 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 10280/2025 promossa da:
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti BARBARA GRAZIANO Parte_1
e RC ON
ricorrente CONTRO
IL in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, l' in persona Controparte_2 del Direttore in carica, l' in persona del Controparte_3
Dirigente in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma
1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.lgs. 31 Marzo 1998 n° 80 e succ. modif. dagli Avv.ti FRANCESCO SERAFINO e STEFANO ROVELLI, funzionari in servizio presso lo stesso Controparte_3 convenuto
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. ha convenuto in giudizio di fronte a questo Tribunale Parte_1 il ed ha esposto di essere Controparte_1 un'insegnante e di aver prestato servizio alle dipendenze dello stesso resistente per le annualità scolastiche 2020/2021, 2021/2022, CP_1
2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 in forza dei seguenti contratti a tempo determinato (doc. 6, stato matricolare):
- a.s. 2020/2021: contratto dal 28/01/2021 al 08/06/2021 presso
“Istituto Superiore - E.Alessandrini - Mainardi – Vittuone”, supplenza su posto normale;
- a.s. 2021/2022: plurimi contratti di supplenza su posto normale presso
“Istituto Superiore Ist.istr.sup.g.cardano - Milano”, nello specifico: contratto dal 14/10/2021 al 30/12/2021, contratto dal 31/12/2021 al
31/03/2022, contratto dal 01/04/2022 al 31/05/2022, contratto dal
01/06/2022 al 08/06/2022, contratto dal 09/06/2022 al 10/06/2022, contratto dal 11/06/2022 al 30/06/2022;
- a.s. 2022/2023: contratto dal 10/10/2022 al 30/06/2023 presso
“Istituto Tecnico Industriale - I.t. Tecnologico - S. Cannizzaro - Rho”, posto sostegno psicofisico;
- a.s. 2023/2024: contratto dal 30/10/2023 al 30/06/2024 presso
“Istituto Tecnico Industriale - I.t. Tecnologico - S. Cannizzaro - Rho”, posto sostegno psicofisico;
- a.s. 2024/2025: contratto dal 30/09/2024 al 31/08/2025 presso
“Istituto Tecnico Industriale - I.t. Tecnologico - S. Cannizzaro - Rho”, posto normale.
Ha lamentato di non aver fruito del contributo di € 500 della c.d. Carta
Docenti, in quanto illegittimamente destinato in via esclusiva ai docenti di ruolo.
Ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
2 A) accertare e dichiarare il diritto dell'istante, quale docente precario siccome destinatario di incarichi di supplenza annuale per gli aa.ss.
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025 di percepire per ciascuna annualità l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui;
nonché accertare
l'inadempimento della convenuta in relazione agli anni indicati,
B) per l'effetto, ordinare e condannare il Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., ad assegnare all'istante direttamente o
[...] anche per il tramite delle Istituzioni Scolastiche alle quali la ricorrente è stata legata da rapporto di lavoro a tempo determinato, la Carta
Elettronica del docente, nella misura di Euro 500,00 (Euro cinquecento) annui per gli anni scolastici aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024, 2024/2025 per un totale di € 2500;
C) in ogni caso, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente ad erogare il suddetto importo aggiuntivo per ciascuna annualità effettivamente svolta per complessivi € 2500,00, con ogni onere di legge, ivi compresi gli interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo anche in subordine a titolo di risarcimento del danno;
D) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM 23 settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione
3 Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n.
.AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, recante indicazioni CP_4 operative;
c) la nota dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. .AOODIPT.000035 del 7 gennaio CP_4
2016, recante indicazioni per la definizione del piano triennale per la formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre 2016, recante
«Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita
l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio con attribuzione agli avvocati antistatari.
2. Si è costituito il , con le sue Controparte_1 articolazioni territoriali, che ha chiesto il rigetto del ricorso avversario. Ha eccepito la carenza di interesse della ricorrente per quanto concerne l'annualità 2024/2025 in ragione del fatto che per tale annualità il d.l.
n.45 del 7 aprile 2025 ha esteso la Carta del docente anche ai docenti con contratto a tempo determinato annuale;
ha altresì eccepito la carenza di interesse a ricorrere in difetto del requisito di permanenza al servizio dell'amministrazione scolastica. Ha infine sostenuto che in ogni caso il quadro normativo di riferimento osta alla concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato e che nella fattispecie neppure sussisterebbero i requisiti per l'equiparazione.
4 3. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati, dovendosi dare atto che la difesa di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda per l'annualità 2024/2025.
4. L' art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, Controparte_5 di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
5 5. Una recente ordinanza della Corte di Giustizia Europea della VI Sezione del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, ha tuttavia chiarito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di CP_1 un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza». In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto
6 che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre quindi darsi seguito ai principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, sotto il profilo delle competenze professionali richieste oltre che delle mansioni, a quelle svolte dal personale docente di ruolo.
Pertanto, risulta del tutto arbitraria l'esclusione della ricorrente dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
6. In questo senso ha deciso anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge
107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
Con tale pronuncia, infatti, è stata censurata negativamente la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto CP_1 irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
Deve rilevarsi, infatti, che oltre a rappresentare una evidente sperequazione ai danni dei docenti assunti a termine, che vengono onerati personalmente delle spese destinate alla propria formazione, a differenza dei propri colleghi di ruolo, la norma di cui al comma 121 non sembra
7 nemmeno essere improntata al canone di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto rischia altresì di determinare un evidente dislivello nella professionalità e competenze acquisite tra personale assunto a termine e personale a tempo indeterminato.
7. I principi appena richiamati hanno ricevuto l'avallo della Corte di
Cassazione, che con il recente arresto n. 29961 del 27.10.2023, pronunciato in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha fornito un autorevole indirizzo ermeneutico da cui non può prescindersi per la decisione della questione qui trattata.
La S.C. nella menzionata pronuncia, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia 18 maggio 2022 sopra citata, ha chiarito che la Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del
1999, art. 4, comma 2, vertendo gli stessi in una situazione sostanziale comparabile con quella dei docenti di ruolo e ricorrendo anche per essi la necessità di sostegno alla didattica cui ha sopperito il legislatore con l'introduzione del beneficio.
8. Sussistono certamente in base agli esposti principi i requisiti per l'equiparazione della ricorrente nel periodo considerato ai docenti di ruolo per quanto concerne le annualità 2022/2023 e 2023/2024.
Deve infatti rilevarsi che in ciascuno degli di questi anni scolastici, la docenza è stata resa almeno sino al termine delle attività didattiche, con incarichi continuativi.
8 Sussistono quindi esigenze di formazione del tutto equiparabili alla didattica annua.
9. Per quanto concerne le annualità 2020/2021 e 2021/2022, in cui la ricorrente ha stipulato contratti con durata inferiore all'anno scolastico, occorre richiamare quanto affermato dalla Corte di Giustizia (causa C-
268/24) in tema di supplenze di breve durata (c.d. brevi e saltuarie o temporanee):
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva” (cfr. punto 77).
In particolare, la Corte di Giustizia ha evidenziato che:
a.“i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della
9 didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata”
(cfr. punto 71);
b.“la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale non sembra applicare il principio del pro rata temporis, quale previsto al punto
2 della clausola 4 dell'accordo quadro e richiamato dal giudice del rinvio, dal momento che l'importo dell'indennità annuale concessa sotto forma della carta elettronica di cui si tratta è fisso e non dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato”
((cfr. punto 75).
Nel caso di specie, come indicato in narrativa, la ricorrente nell'anno scolastico 2020/2021 ha lavorato con contratto dal 28/01/2021 al
08/06/2021 presso “Istituto Superiore - E.Alessandrini - Mainardi –
Vittuone” per una supplenza su posto normale e nell'anno scolastico
2021/2022 ha cumulato più periodi di supplenza per una durata complessiva del servizio superiore ai 180 giorni sempre su posto normale presso l' “Istituto Superiore Ist.istr.sup.g.cardano – : sussiste CP_3 quindi l'equiparabilità della prestazione resa a quella dei docenti di ruolo sotto il profilo qualitativo, né il ha contestato l'identità di CP_1 mansioni tra quelle svolte dalla ricorrente e quelle svolte dai colleghi assunti a tempo indeterminato e l'analoga esigenza di formazione.
Si è nel caso realizzata quindi la piena equiparabilità della prestazione a quella resa dai docenti a tempo indeterminato, né sussistono le “ragioni oggettive” che, secondo la ricostruzione della CGUE, potrebbero giustificare il diverso trattamento tra le due categorie di docenti.
10 Devono pertanto ravvisarsi i presupposti per la disapplicazione della normativa interna in contrasto con quella europea e deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire della cosiddetta
“Carta docenti” anche per le suddette annualità.
10. Parte ricorrente ha poi documentato (doc. 16 allegato al ricorso, stato matricolare) di essere stata immessa nel ruolo docente con decorrenza dal 01/09/2025, il che consente di ritenere integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro richiesto dall'art. 3 DPCM 28 novembre
2016.
11. Né l'assenza di una previsione espressa che riconosca il beneficio in favore dei docenti a tempo determinato consente di ritenere questi assoggettati ai termini che l'art. 5, comma 3, DPCM 28/11/2016 stabilisce per la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web.
12. Per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge,
l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati
(ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.). Inoltre, va precisato che l'importo di euro 500 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
11 13. Il ricorso va pertanto accolto, con le precisazioni sopra svolte e il riconoscimento della prestazione richiesta in via diretta per gli anni di servizio indicati nel ricorso introduttivo.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del
13.8.2022, contenute nel minimo considerato che trattasi di contenzioso divenuto seriale e che la prestazione professionale della difesa non ha comportato nel caso l'esame di peculiari questioni di fatto e di diritto, con distrazione in favore dei difensori in ragione della dichiarata anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;
2023/2024, per l'importo di euro 500,00 annui e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Condanna, altresì, il , in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in complessivi € 1030 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA e rimborso C.U. ove versato, con distrazione in favore dei difensori.
Così deciso in Milano, il 10/12/2025
12 Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
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