Articolo 16 della Legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1
Articolo 15Articolo 17
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20 gennaio 1972
Art. 16.

Dopo l'articolo 17 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 e' istituito il seguente articolo 17-ter;
"E' obbligatorio il parere della provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti, riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale.
E' altresi' obbligatorio il parere della provincia per le opere idrauliche della prima e seconda categoria. Lo Stato e la provincia predispongono d'intesa un piano annuale di coordinamento delle opere idrauliche di rispettiva competenza.
L'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base a un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno a un apposito comitato".
Entrata in vigore il 20 gennaio 1972
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