Sentenza breve 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 20/06/2025, n. 12153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12153 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 12153/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05171/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5171 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale su -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Daniela Coletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dei decreti n. -OMISSIS- emessi dall’Ambasciata d’Italia in Costa Rica in data -OMISSIS- e notificati ai ricorrenti in data 26/12/2024 di ritiro del passaporto italiano del sig. -OMISSIS- e dei suoi tre figli minorenni -OMISSIS-, provvedimento emanato sulla base dei decreti n. -OMISSIS-, emessi dalla medesima Autorità in data 12/12/2024, per il disconoscimento della cittadinanza italiana del sig. -OMISSIS- e dei suoi tre figli minorenni -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 il dott. Danilo Carrozzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’impugnazione del provvedimento con cui l’Ambasciata d’Italia a San José (Costa Rica) – dopo aver decretato il disconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in precedenza riconosciuta ai ricorrenti – ha disposto il ritiro del passaporto italiano in possesso della stessa.
2. Ritiene il Collegio che, come anche sostenuto dall’Amministrazione resistente, un simile giudizio esuli dalla giurisdizione del giudice amministrativo, non ravvisandosi ragioni per discostarsi dal consolidato indirizzo espresso da questo Tribunale in fattispecie analoghe (cfr. da ultimo, ex multis , Sez V Quater, sent. 8/5/25 n 8928, e in precedenza Sezione Terza Ter, sentenza n. 2873/2019).
Ed infatti, nel caso in esame, il “ritiro” del passaporto è un atto vincolato, meramente consequenziale rispetto alla determinazione di disconoscimento della cittadinanza.
La relativa controversia, dunque, è riconducibile a quella sullo status civitatis, che è stato negato dall’autorità italiana all’esito di un mero accertamento – privo di spazi di discrezionalità – sullo “spontaneo acquisto” di una cittadinanza straniera.
La situazione giuridica soggettiva vantata dai ricorrenti e a fronte dell’atto impugnato assume perciò la consistenza di diritto soggettivo.
Per tali ragioni, ritiene il Collegio che la domanda relativa al provvedimento di ritiro del passaporto (al pari di quella riguardante la determinazione di disconoscimento della cittadinanza, che risulta già essere stata avanzata dinanzi al giudice ordinario) esuli dalla giurisdizione del giudice amministrativo, non essendo suscettibile di essere attratta nell’ambito della giurisdizione esclusiva prevista dall’art. 133, co. 1, lett. u), c.p.a.
Del resto, il giudice amministrativo non sarebbe neppure abilitato a svolgere gli accertamenti sullo status civitatis dei ricorrenti, sui quali sono incentrati i motivi di ricorso (stante la riserva prevista dall’art. 8, co. 2, c.p.a.: “ Restano riservate all’autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone …”).
3. In conclusione, si ritiene che la cognizione sulla domanda in esame appartenga al giudice ordinario (innanzi al quale il processo può essere riassunto ai sensi dell’art. 11 c.p.a.) e che le spese di lite debbano essere compensate in ragione della peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
Danilo Carrozzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Danilo Carrozzo | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.