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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/07/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel. dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1060/ 2017 R.G., promossa
DA
Con l'avvocato Carlo Palermo Parte_1
appellante
CONTRO con gli avvocati Daniele Scaramuzzino e Pia Maria Gullì Controparte_1 appellat
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 1145/2017, depositata in data 3/11/2017 il Tribunale di Reggio
Calabria cos' statuiva : dichiara che tra e la è intercorso un rap-porto Controparte_1 Parte_1 di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nel periodo dall'aprile 2012 al marzo 2013. 2. in parziale accoglimento del ricorso, condanna la Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di CP_1
della complessiva somma di € 12.896,46, oltre interessi sulle somme
[...] annualmente ri-valutate dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al saldo effet-tivo;
3. dichiara illegittimo il licenziamento intimato con nota del 28.02.2013, e per l'effetto, condanna la in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., alla riassunzione di nel posto Controparte_1 precedentemente occupato nel termine di tre giorni o, in mancanza, al pagamento
a favore della stessa di un'indennità pari a € 3.477,12, oltre interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla presente sen-tenza e sino al soddisfo;
4. rigetta le domande riconvenzionali;
5. condanna la in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 lite liquidate complessivamente in € 4.200,00, oltre IVA e CPA, € 225,00 di contributo unificato e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione”.
La sentenza veniva gravata dalla Pt_1
Resisteva parte appellata.
Con ordinanza del 3.5.2019 il giudizio veniva dichiarato interrotto per il sopravvenuto fallimento della società appellante, documentato dal suo procuratore
Il giudizio non veniva riassunto.
Con decreto della Coordinatrice della Sezione , rilevato che il giudizio era stato interrotto e fino al momento non riassunto e che la circostanza necessitava essere sottoposta al contraddittorio delle parti, fissava l'udienza del 15.7.2025 , sostituita da note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc., al fine di assumere le determinazioni conseguenti.
Il decreto veniva comunicato ma non venivano depositate note scritte in sostituzione dell' udienza in presenza.
A fronte di tale iter processuale, la Corte deve rilevare che, ai sensi dell'art. 307, ultimo comma c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 15, lett.
c), L. 18 giugno 2009 n. 69, applicabile alla fattispecie in esame in quanto entrata in vigore prima dell'instaurazione del giudizio, l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio dal Collegio con sentenza.
Non resta, pertanto, che prendere atto dell'inerzia delle parti e dell'avvenuto spirare del termine perentorio per la riassunzione, con conseguente estinzione del giudizio, evento processuale che opera di diritto e che, anche d'ufficio, deve essere dichiarato dal Collegio.
Le spese di questo grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate. La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del
2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro , definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
e avverso la sentenza n. 1145/2017, depositata in data 3/11/2017:
[...]
1. Dichiara estinto il giudizio.
2. Nulla per le spese.
Reggio Calabria, 16 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti dott.ssa Marialuisa Crucitti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel. dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1060/ 2017 R.G., promossa
DA
Con l'avvocato Carlo Palermo Parte_1
appellante
CONTRO con gli avvocati Daniele Scaramuzzino e Pia Maria Gullì Controparte_1 appellat
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 1145/2017, depositata in data 3/11/2017 il Tribunale di Reggio
Calabria cos' statuiva : dichiara che tra e la è intercorso un rap-porto Controparte_1 Parte_1 di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nel periodo dall'aprile 2012 al marzo 2013. 2. in parziale accoglimento del ricorso, condanna la Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di CP_1
della complessiva somma di € 12.896,46, oltre interessi sulle somme
[...] annualmente ri-valutate dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al saldo effet-tivo;
3. dichiara illegittimo il licenziamento intimato con nota del 28.02.2013, e per l'effetto, condanna la in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., alla riassunzione di nel posto Controparte_1 precedentemente occupato nel termine di tre giorni o, in mancanza, al pagamento
a favore della stessa di un'indennità pari a € 3.477,12, oltre interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla presente sen-tenza e sino al soddisfo;
4. rigetta le domande riconvenzionali;
5. condanna la in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 lite liquidate complessivamente in € 4.200,00, oltre IVA e CPA, € 225,00 di contributo unificato e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione”.
La sentenza veniva gravata dalla Pt_1
Resisteva parte appellata.
Con ordinanza del 3.5.2019 il giudizio veniva dichiarato interrotto per il sopravvenuto fallimento della società appellante, documentato dal suo procuratore
Il giudizio non veniva riassunto.
Con decreto della Coordinatrice della Sezione , rilevato che il giudizio era stato interrotto e fino al momento non riassunto e che la circostanza necessitava essere sottoposta al contraddittorio delle parti, fissava l'udienza del 15.7.2025 , sostituita da note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc., al fine di assumere le determinazioni conseguenti.
Il decreto veniva comunicato ma non venivano depositate note scritte in sostituzione dell' udienza in presenza.
A fronte di tale iter processuale, la Corte deve rilevare che, ai sensi dell'art. 307, ultimo comma c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 15, lett.
c), L. 18 giugno 2009 n. 69, applicabile alla fattispecie in esame in quanto entrata in vigore prima dell'instaurazione del giudizio, l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio dal Collegio con sentenza.
Non resta, pertanto, che prendere atto dell'inerzia delle parti e dell'avvenuto spirare del termine perentorio per la riassunzione, con conseguente estinzione del giudizio, evento processuale che opera di diritto e che, anche d'ufficio, deve essere dichiarato dal Collegio.
Le spese di questo grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate. La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del
2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro , definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
e avverso la sentenza n. 1145/2017, depositata in data 3/11/2017:
[...]
1. Dichiara estinto il giudizio.
2. Nulla per le spese.
Reggio Calabria, 16 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti dott.ssa Marialuisa Crucitti