TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/11/2025, n. 2388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2388 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
In persona della Giudice, dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato all'esito del deposito di note in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1044 del ruolo gen. dell'anno 2020
TRA
, nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi in virtù di procura in atti dagli Avv.ti L'Arco Parte_4
AN e Di TO LI elettivamente domiciliati come in atti ricorrenti
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Erminio CP_1
AS e LA TO, domiciliato come in atti resistente
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.12.2020, i ricorrenti indicati in epigrafe, nella qualità di eredi della sig.ra adivano l'Intestato Tribunale al fine di sentir dichiarare Parte_4
l'insussistenza dell'indebito in capo alla stessa, vantato dall' resistente, per CP_2 l'ammontare di euro 10.503,97. Precisavano che tale indebito derivava dall'asserita indebita percezione da parte della propria dante causa del beneficio assistenziale, ovvero assegno di invalidità, a causa del superamento, per alcuni anni, del limite di reddito.
Deducevano, dunque, i ricorrenti la violazione degli artt. 12 e 13 L. n. 118/1971, rilevando di non aver mai superato per gli anni in questione i limiti di reddito stabiliti dalla legge per l'erogazione della provvidenza in questione, in quanto nel calcolo del reddito imponibile a tali fini non avrebbe dovuto considerarsi, coma da consolidato orientamento giurisprudenziale, i proventi percepiti per l'abitazione principale (o casa di abitazione).
Tanto premesso, convenivano innanzi all'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, l' chiedendo di dichiarare l'irripetibilità dell'indebito e di accertare il diritto alla CP_1
percezione dell'assegno mensile di invalidità in capo alla propria dante causa per le annualità precisate e, conseguentemente, la condanna dell'ente al pagamento della somma pari a € 10.503.97 o alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo. Con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva, tempestivamente, in giudizio CP_1
contestando la fondatezza della domanda. Precisava l' resistente che la posizione CP_2 creditoria vantata era relativa all'indebita percezione da parte della del beneficio Pt_4
dell'assegno di invalidità civile per il periodo 1.1.2015 al 31.12.2016, scaturente da un ricalcolo della prestazione effettuato a seguito della comunicazione dei redditi dell'anno
2014 e 2015. I redditi dichiarati dalla signora per l'anno 2014 erano i seguenti: € 4460 Pt_4
da terreni e fabbricati, ed € 672 da casa di abitazione, per un totale di € 5132. I redditi dichiarati per l'anno 2015 erano: € 4218 da terreni e fabbricati e € 672 da casa di abitazione, per un totale di € 4890. Ebbene, secondo la ricostruzione operata dall' resistente, tali CP_2
redditi superavano i limiti prescritti dalla legge per poter beneficiare dell'assegno di invalidità. E invero, detti limiti reddituali erano di € 4.790,16 per l'anno 2014 e di € 4.800,38 per l'anno 2015. Conseguentemente, deduceva l' i predetti limiti sarebbero stati CP_1
superati sia per l'anno 2014, sia per l'anno 2015, con conseguente venir meno del diritto all'assegno di assistenza anche per l'anno 2016. L' precisava, con riguardo al reddito CP_1
della casa di abitazione, che contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente esso non rilevava più ai fini della determinazione dei limiti di reddito per le prestazioni di invalidità civile solo a far data dal 1.1.2017, come precisato dalla stessa circolare n.74 del 2017. CP_1
Insisteva dunque per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
La causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza.
Il ricorso è fondato e può essere accolto per le ragioni di cui alla seguente motivazione.
È pacifico tra le parti che l'indebito per cui è causa sia scaturito dal presunto superamento dei limiti di reddito da parte della de cuius degli odierni ricorrenti negli anni da 2014 a 2016.
Tale superamento è altrettanto pacificamente determinato dall'inclusione nel calcolo del reddito rilevante ai fini della prestazione assistenziale dei redditi della casa di abitazione.
Orbene, al riguardo, deve darsi atto del granitico orientamento giurisprudenziale che, a partire dal 2012, ha affermato che ai fini della determinazione del requisito reddituale, cui è subordinato il diritto alle prestazioni assistenziali dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità, di cui agli artt.12 e 13 della legge n. 118 del 1971, non si tiene conto del reddito della casa di abitazione, in quanto ciò che rileva è il reddito imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del T.U.I.R. (cfr. ex multis Cass. 12 marzo 2018 n. 5962 che richiama Cass., 4 giugno 2015,
n. 11582; Cass. 25 ottobre 2016, n. 21529; Cass. 21 dicembre 2016, n. 26473, ecc.). In particolare, secondo la Cassazione, le norme specifiche di riferimento sono costituite dall'art. 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153: la prima, per le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione di inabilità, rinvia a quelle stabilite dalla seconda per il riconoscimento della pensione sociale ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito. Per quest'ultima prestazione la norma esclude dal computo del reddito gli assegni familiari e il reddito della casa di abitazione. Stante
l'applicabilità della normativa in materia di pensione sociale, ne consegue che dal computo del reddito ai fini del riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità deve essere escluso quello della casa di abitazione.
Con riferimento all'assegno d'invalidità civile la Corte di Cassazione si è specificamente pronunziata in senso sfavorevole all' E' stato infatti affermato che "In tema di pensione CP_1 di inabilità, ai fini del requisito reddituale non va calcolato il reddito della casa di abitazione, in quanto la L. n. 118 del 1971, art. 12, rinvia per le condizioni economiche alla L. n. 153 del 1969, art. 26, che, per la pensione sociale, esclude dal computo il reddito della casa di abitazione. Nè rileva, in senso contrario, la previsione di cui al D.M. n. 553 del 1992, art. 2, che impone, ai fini assistenziali, la denuncia dei redditi al lordo degli oneri deducibili, in quanto la casa di abitazione non costituisce, a tale scopo, un onere deducibile, ma una voce di reddito" (cfr. Cass. 5 aprile 2012 n. 5479; Cass. 13 agosto 2012 n. 14456; Cass. 5 settembre 2013 n. 20387). Lo stesso principio vale per l'assegno mensile d'invalidità, atteso che esso è concesso con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di inabilità (cfr. L. n. 118 del 1971, art. 13, comma 1) (cfr
Cass. 4674/2015).
E' evidente che in base alla citata normativa, è ingiustificata la posizione dell' che con CP_1 una sua circolare, la n.74/2017 del 21 aprile (priva di valore legale) ritiene di dovere escludere il computo della casa di abitazione solo dal 01.01.2017 asserendo che “con decorrenza 1° gennaio 2017, il reddito da casa di abitazione è pertanto da considerarsi escluso ai fini del diritto alle prestazioni d'invalidità civile, cecità e sordità sia in fase di prima liquidazione che di ricostituzione di prestazione già esistente. Gli arretrati saranno riconosciuti con decorrenza dalla medesima data. Qualora, pertanto, per le suddette domande, applicando il nuovo criterio di calcolo, la decorrenza della prestazione risulti essere anteriore al 1° gennaio 2017, non saranno riconosciuti gli arretrati anteriori alla suddetta data”.
Pertanto, tenuto conto che nel periodo oggetto di causa i redditi percepiti dalla de cuius degli odierni ricorrenti, al netto di quello della casa principale (cfr. le certificazioni allegate dalle parti agli atti), sono inferiori alle soglie stabilite dalla legge, deve considerarsi illegittima la pretesa restitutoria dell' e, conseguentemente, la sospensione della CP_1 corresponsione alla stessa del beneficio assistenziale nonchè, al contempo, va affermato il diritto alla percezione dei ratei dell'assegno di invalidità per il periodo in oggetto.
In accoglimento del ricorso, va dichiarata l'insussistenza dell'indebito contestato dall' CP_1
, dunque, come non dovuta la somma (residua) pari a in € 10.503,97; per, l'effetto, l' va CP_1
condannato alla corresponsione dei ratei dell'assegno di invalidità, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Valentina Paglionico, quale Giudice del Lavoro:
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l' al CP_1 pagamento in favore dei ricorrenti dell'importo di € 10.503,97 a titolo di ratei di assegno di invalidità civile, oltre gli interessi legali dalle scadenze mensili al saldo;
2) condanna l' resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in € CP_1
1.800,00, oltre IVA, CPA come per legge e spese forfettarie al 15%, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Santa Maria Capua Vetere, 11.11.2025 La Giudice
(dott.ssa Valentina Paglionico)