Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/03/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 12444/24 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'Avv. Podagra del Foro di LA, elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in LA, viale Bianca Maria n. 24
- RICORRENTE -
contro
[...]
Controparte_1
(C.F. ) –
[...] P.IVA_1 [...]
Controparte_2
(C.F. )
[...] P.IVA_2 con l'Avv. Serafino, elettivamente domiciliati presso l'Ufficio per la Gestione del Contenzioso del Lavoro in LA, via Soderini n. 24
- RESISTENTE -
Oggetto: impugnazione sanzioni conservative All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO con ricorso depositato in data 28 ottobre 2024, conveniva in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di LA – Sezione Lavoro – il
[...]
, l Controparte_3 [...]
, l' Controparte_1 [...]
e l' Controparte_1 [...]
[...]
[...]
, chiedendo al Tribunale Controparte_2 di:
“In via principale e nel merito:
- Accertare e dichiarare la non correttezza e/o non legittimità della sanzione disciplinare della censura irrogata con provvedimento prot. 407 del 12.07.2022 e della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per n. 10 giorni di cui al prot. n. 1906 del 03.08.2022 nonché della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per n. 15 giorni di cui al prot. n. 822 del 23.03.2023 per le ragioni esposte in fatto ed in diritto e conseguentemente
- Condannare il convenuto, in persona del Ministro pro tempore, CP_1 all'annullamento della sanzione disciplinare della censura e per l'effetto
- Condannare il convenuto, in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere CP_1 la somma relativa alle mancate retribuzioni nonché ai fini della ricostruzione carriera e previdenziale relativamente alle giornate di sospensione per n. 10 giorni e per n. 15 giorni come rispettivamente da sanzione disciplinare prot. n. 1906 del 03.08.2022 e come da sanzione disciplinare prot. n. 822 del 23.03.2023
- Accertare e dichiarare il diritto del prof. a vedersi riconosciuto il c.d. fondo Carta Pt_1
Docente del valore di Euro 500,00 non percepito per l'anno scolastico 2023/24 revocato a causa delle sanzioni illegittimamente irrogate per i motivi esposti in fatto ed in diritto e per l'effetto
- Condannare l'amministrazione resistente a corrispondere la somma di Euro 500,00 in relazione all'anno 2023 a titolo di Carta Docente, disponendo della suddetta somma secondo la normativa dettata in materia”.
Con vittoria delle spese di lite.
Si sono costituiti ritualmente in giudizio il
[...]
, l' Controparte_3 [...]
Controparte_4
e l'
[...] Controparte_2
, eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle
[...] domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese;
in particolare, le Amministrazioni resistenti hanno domandato:
“Accertare e dichiarare l'infondatezza del ricorso presentato da parte ricorrente per le motivazioni esposte in memoria e, per l'effetto,
Rigettare integralmente il ricorso proposto dalla medesima parte ricorrente”.
Con vittoria delle spese di lite.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, all'udienza del 12 marzo 2025, il
Giudice ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito
2 della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla
Legge 133/2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. è un insegnante attualmente in servizio presso l' Parte_1 [...]
Controparte_2
.
[...]
*
1.1. Con provvedimento del 17 marzo 2022, n. prot. 379, è stata contestata al ricorrente una “CONDOTTA NON CONFORME AI PRINCIPI DI
CORRETTEZZA E RESPONSABILITA' AFFERENTI ALLA FUNZIONE
DOCENTE, che si è estrinsecata in particolare:
1. Allontanamento dalla classe in orario di servizio
I FATTI
Il giorno sabato 26 febbraio 2022 ho ricevuto comunicazioni scritte da parte di due Assistenti tecnici e di un'Assistente amministrativa, riguardanti un episodio accaduto martedì 22 Febbraio
2022 nella cd “Quota zero” della scuola, intorno alle ore 12:50. Come da testimonianze scritte dei tre Dipendenti, Lei, verso le 12:50 di martedì 22 Febbraio 2022 si è allontanato dal Lab. E2, dove si trovava secondo il suo orario di servizio per fare lezione alla classe 5^L e si è recato nel magazzino della scuola, per chiedere delle informazioni all'Assistente amministrativa che si trovava li per motivi di lavoro. Dalle testimonianze scritte dei tre Dipendenti presenti al fatto, Lei ha chiesto all'Assistente amministrativa di conoscere la procedura per il ritiro di materiale dal Magazzino, nonostante avesse già avuto, poco prima, tale informazione dall'Assistente tecnico. Le testimonianze scritte dei tre dipendenti concordano anche sui toni polemici da Lei utilizzati e dell'animosità espressa durante il confronto avuto. Nonostante l'informazione sulle procedure da seguire le fosse stata già data dall'Assistente tecnico, Lei ha lasciato la classe in orario di servizio per recarsi al magazzino e chiedere la stessa informazione all'Assistente amministrativa, sottraendo in questo modo del tempo tanto al suo lavoro, quanto a quello degli altri. Avrebbe, invece, potuto chiedere l'informazione e approfondire l'argomento in un altro momento. Poiché gli addebiti sopra contestati costituiscono violazione dei doveri cui il dipendente è tenuto e, in particole, il dovere di non interrompere la lezione e lasciare la classe 5^L, la S.S. è convocata per il contraddittorio in Sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore o di un rappresentante dell'Associazione sindacale
3 cui Lei aderisce o conferisce mandato, secondo quanto disposto dall' articolo 55 bis c. 2 del D. Igs.
N.165/2001 come introdotto dall'articolo 69 del D. Igs. N. 150 del 2009” (doc. 1, fascicolo ricorrente).
Con comunicazione del 12 luglio 2022, n. prot. 407, all'esito del procedimento disciplinare, il Dirigente Scolastico ha adottato nei confronti di la Parte_1 sanzione disciplinare della censura, “ritenuto che il comportamento avrebbe dovuto ispirarsi al dialogo e al confronto col Personale ATA e al rispetto delle regole della scuola e non degenerare nei fatti contestati;
Ritenuto, pertanto, che il comportamento posto in essere e ammesso configura la violazione dei doveri cui il dipendente è tenuto e pertanto deve essere sanzionato sul piano disciplinare, avuto riguardo dei principi di gradualità e proporzionalità, non accoglie le giustificazioni presentate con memoria del 9 aprile 2022 e pur confidando nel dichiarato impegno “a mantenere e rafforzare, per il futuro, un rapporto ispirato e informato alla collaborazione reciproca, nel pari rispetto delle rispettive Competenze e Responsabilità”…” (doc. 3, fascicolo ricorrente).
*
1.2. A seguito di nota dell'1 aprile 2022, n. prot. 388, al ricorrente è stata contestata una “CONDOTTA NON CONFORME AI PRINCIPI DI
CORRETTEZZA E RESPONSABILITA' PER AVER UTILIZZATO MODI ED
ESPRESSIONI IRRIGUARDOSE SIA NEI CONFRONTI DI ALCUNI
COLLEGHI CHE NEI CONFRONTI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO.
MANCATO SVOLGIMENTO DELLE ORE DI SERVIZIO. PREGIUDIZIO
DEL RAPPORTO FIDUCIARIO INTERCORRENTE TRA
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIPENDENTE, DOCENTE E
STUDENTI, DOCENTE E FAMIGLIE.
Il giorno 23.03.2022, alle ore 09:20 circa, la DS dell'Istituzione scolastica in indirizzo Co riceveva una telefonata da un telefono interno alla scuola da parte della , la quale comunicava che dopo avere fatto la prima ora di lezione nella classe 3AL non avrebbe continuato la lezione nella seconda ora perché l'Assistente tecnico, dopo la prima ora di supporto alla sua lezione era andato via. La DS ribadiva ancora una volta che il monte ore degli Assistenti tecnici di informatica presenti nella scuola non consentiva la copertura per l'intero orario di cattedra a tutti gli ITP della scuola e che quindi questo monte ore a disposizione nella scuola era stato suddiviso tra tutti gli ITP in proporzione alle ore di lezione di ciascuno di loro. Alla SV, come a tutti gli ITP con orario di cattedra completo, toccano 9 ore di compresenza settimanali con gli AA.TI. A tal proposito, la DS
4 aveva già inviato (in data 15.10.2021) una comunicazione con l'indicazione delle ore di lezione durante le quali la SV avrebbe avuto il supporto degli AA.TI. Sorda alle spiegazioni della DS, la
SV continuava polemizzare pretendendo per sé un trattamento più favorevole rispetto a quello riservato agli altri suoi colleghi, aggiungendo, inoltre, che avrebbe scritto sul Registro elettronico quanto già comunicato, ossia che non avrebbe fatto lezione. La DS aveva già comunicato a tutto il
Personale scolastico il Piano di utilizzo degli Assistenti tecnici e i loro impegni settimanali con i vari
ITP della scuola. In data 23.03.2022, in tarda mattinata, il prof. docente di Persona_1 informatica della scuola, consegnava alla DS una lettera firmata da 8 docenti;
docenti individuati per far parte dei due Comitati di vigilanza per la prova concorsuale del giorno prima (22.03.2022) nel Concorso Ordinario, per titoli ed esami, di cui al O.O. 499/2000. I firmatari della lettera chiedevano una organizzazione degli spazi in uso, in cui non fosse contemplata la presenza della SV in coincidenza delle prove concorsuali e motivavano tale richiesta dettagliando un episodio verificatosi Co il giorno prima. Alle 13:55 del 22.03.2022, la si trovava nel corridoio, invece che nel
Laboratorio E2 a svolgere la sua lezione con gli studenti, come da orario di servizio.
Improvvisamente, alla presenza dei Comitati di vigilanza e dei candidati al Concorso, con tono di voce eccessivamente alto ha esclamato le frasi:” Chi vi ha autorizzato a stare qui? Chi vi ha assegnato questi incarichi? Perché non è stata data la possibilità a tutti di partecipare? lo avrei voluto partecipare! È una questione di correttezza! Qui c'è gente che lo fa solo per i soldi! (prot. 384 Co del 23.03.2022). Le esclamazioni della hanno creato non poco scompiglio tra i candidati presenti per la prova e si sono interrotte solo grazie all'intervento repentino del prof. che ha Per_1
Co invitato la a rientrare nel Laboratorio E2 e continuare a fare lezione fino alle 14:10, come da orario. Il giorno venerdì 25.03.2022 la DS riceveva il verbale relativo allo svolgimento del Consiglio di classe della 4”L (articolazione telecomunicazioni), tenutosi il 18.03.2022. Dalla lettura dello stesso apprendeva che i rappresentanti di classe degli studenti, e Persona_2 Persona_3 avevano dichiarato di non svolgere le ore di laboratorio previste per la disciplina “Sistemi e reti” con Contr la a causa del disagio, secondo la SV, sarebbe da attribuire alla mancanza di tecnici di laboratorio nelle sue ore. Ancora, sempre il giorno venerdì 25.03.2022 alle 12:15 circa, la DS Co convocava la nell'Ufficio di presidenza, alla presenza del Vicepreside, prof. Per_4
per consegnarLe una comunicazione. Appena entrato in Presidenza, la DS si rivolgeva
[...] alla SV dicendo: “professore sul tavolo c'è una comunicazione per lei, per piacere ne firmi una copia e porti con sé l'altra”. A questo punto la SV rispondeva: “Ma io ho bisogno di questi documenti, Co per difendermi”. La DS diceva alla che doveva comunicare se i documenti li volesse in visione o
5 in forma cartacea, ma la SV rispondeva di aver già specificato per iscritto di volerli in visione. La
DS aggiungeva che nella sua richiesta ciò non era stato precisato. A questo punto, cambiando argomento, la SV afferma di “... voleva parlare del fatto ... “, alludendo a una precedente contestazione di addebiti. Al che la DS rispondeva che non era quello il momento opportuno, visto Co che il motivo della convocazione era il ritiro della comunicazione. La DS invitava quindi la a Co prendere un altro appuntamento se avesse voluto parlare di altro. La continuava a insistere e polemizzare dicendo:”... allora, qui non si può parlare... “. La DS ribadiva il motivo della convocazione ma la SV continuava a polemizzare, dicendo: “Lei così tratta un docente che lavora da trent'anni in questa scuola?”. E, ancora:” Lei sta esercitando una violenza inaudita nei miei Co Co confronti”. La DS invitava quindi la a lasciare l'Ufficio di presidenza ma la perseverava nella polemica. A quel punto la DS invitava nuovamente la SV a lasciare l'Ufficio, altrimenti avrebbe chiamato le Forze dell'Ordine. La SV rispondeva che questa minaccia era inutile, salvo poi lasciare l'Ufficio non appena la DS prendeva il telefono cellulare per chiamare i Carabinieri. Anche Co il vicepreside si allontanava esterrefatto. La porta dell' rimaneva socchiusa, mentre la CP_1 passeggiava nervosamente su e giù per il corridoio guardando dentro la stanza. Dopo qualche secondo, improvvisamente e senza chiedere permesso, la SV rientrava nell'Ufficio dicendo che era entrato perché aveva sentito parlare di lui. La DS si trovava sola in Ufficio, ma faceva in tempo a Co riprendere in mano il telefono per chiamare i Carabinieri. A quel punto, la si è nuovamente allontanata dalla stanza. L'episodio ha procurato alla DS uno stato di agitazione e di disagio che si sono protratti fino alle 16:30 di quel pomeriggio” (doc. 4, fascicolo ricorrente).
Con provvedimento del 3 agosto 2022, n. prot. 1906, all'esito del procedimento disciplinare, il ricorrente è stato destinatario della “sanzione disciplinare della sospensione dal servizio pari giorni 10, secondo quanto previsto dagli artt. 492 e 494 del D.Lgs. 297/1994:
“condotta non conforme ai principi di correttezza e responsabilità per aver utilizzato modi ed espressioni irriguardose sia nei confronti di alcuni colleghi che nei confronti del dirigente scolastico;
mancato svolgimento delle ore di servizio;
pregiudizio del rapporto fiduciario intercorrente tra amministrazione pubblica e dipendente, docente e studente, docente e famiglie”” (doc. 6, fascicolo ricorrente).
*
1.3. Infine, a seguito di nota del 30 dicembre 2022, n. prot. 417, al ricorrente è stata contestata la “REITERATA CONDOTTA NON CONFORME AI PRINCIPI
DI CORRETTEZZA E RESPONSABILITA' PER AVER UTILIZZATO MODI
6 ED ESPRESSIONI IRRIGUARDOSE NEI CONFRONTI DI
[...]
REITERATO PREGIUDIZIO DEL RAPPORTO FIDUCIARIO CP_6
INTERCORRENTE TRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIPENDENTE.
1. Il giorno 21.12.2022, alle ore 12:00 circa, gli a.t. dell'area informatica (AR02) della scuola, Signori e , si presentavano nell'Ufficio di Presidenza per Persona_5 Persona_6 essere ricevuti dalla Dirigente e poter riferire il disagio vissuto dagli stessi a causa dei comportamenti Co denigratori e umilianti che la avrebbe tenuto nei loro confronti. Nell'occasione, l'a.t. Per_6
proferiva la seguente frase: “...adesso, non ne possiamo più...”.
2. La DS riceveva i due
[...] assistenti e chiedeva spiegazioni a circa la frase appena pronunciata. rispondeva: Per_6 Per_6
“mi riferisco al comportamento denigratorio e umiliante che l'ITP tiene nei nostri Parte_1 confronti, comportamento che si protrae sin dall'inizio di quest'anno scolastico e del quale siamo ormai entrambi stanchi”, indicando il collega che annuiva. Successivamente, Persona_5
Per_ prendeva la parola l'a.t. il quale affermava: “in questi primi mesi di scuola, abbiamo fatto di tutto per evitare scontri e polemiche col nella speranza che la smettesse di tenere nei Pt_1 Pt_1 nostri confronti comportamenti denigratori del nostro lavoro e della nostra persona. Tutto è stato inutile, nel senso che lui ha continuato e continua a rivolgersi a noi utilizzando frasi che ledono la nostra dignità di lavoratori”. A quel punto, interveniva nuovamente l'a.t. , dicendo: “adesso Per_6 abbiamo deciso di raccontarle alcune delle situazioni che si sono verificate ultimamente. Oggi, durante la quarta ora (11.10-12.15), mentre mi trovavo nel laboratorio di Informatica E6 col per assisterlo durante la lezione, mi ha fatto la solita richiesta di materiale, Pt_1 Pt_1
Raspberry e pur sapendo che io non sono autorizzato a fare utilizzare questi materiali. Pt_2
pur conoscendo le tali indicazioni, mi chiede ogni volta che siamo insieme per fare lezione, di Pt_1 portargli nel laboratorio di informatica (E6) il materiale per le telecomunicazioni che si trova invece nel laboratorio di Telecomunicazioni (E2). Inoltre, mi chiede sempre di scaricare e installare Pt_1 sui PC degli studenti alcuni software, diversi da quelli stabiliti dal Gruppo di Indirizzo, cui lui stesso appartiene. si è rivolto agli studenti dicendo: “il tecnico non ci sta permettendo Pt_1 Per_6 di utilizzare le schede Raspberry e per poter fare lezione”. ha anche preteso che mi Pt_2 Pt_1 recassi durante la lezione da lei, Preside, per chiederle il suddetto materiale, dicendo: “vai dalla
Preside e chiedi le schede Raspberry e . lo ho risposto: presenta richiesta scritta. Lui ha Pt_2 ribattuto: no, mi servono ora, perché devo fare lezione. Sempre rivolgendosi a me, ha poi detto: Per_
“avendo percepito lo stipendio, dobbiamo comunque lavorare... “.
3. L'a.t. raccontava un episodio accaduto in data 19/12/2022: “Durante la lezione della quinta ora, nel Laboratorio E1
7 di informatica, si è rivolto a me e indicandomi di controllare il monitor di un PC, ha detto: Pt_1
“dal momento che sei qui, almeno ti faccio lavorare... “, creando così nei miei confronti un clima denigratorio. Episodi simili, lesivi della nostra dignità di lavoratori si sono verificati altre volte durante questi mesi di scuola. Adesso, abbiamo deciso di portare i fatti alla sua attenzione, Preside.
Altra frase detta dal è stata: qui c'è gente che può lavorare solo nel pubblico, perché nel Pt_1 privato non potrebbe lavorare. Noi, Assistenti tecnici, siamo stanchi di sentirci dire frasi del genere, lesive della nostra dignità”.
4. Al termine dell'incontro, i due a.t. si dichiaravano molto amareggiati e umiliati per quanto hanno subito durante questi primi mesi di scuola e consegnavano una lettera firmata da entrambi.
5. Il laboratorio E2 è un “Laboratorio permanente di Robotica” ed è stato arricchito negli anni di strumentazione che viene utilizzata durante le lezioni di Telecomunicazioni.
Tale strumentazione, pertanto, non può essere trasferita in altri laboratori (prot. 416 del Co 21.12.2022).
6. La fino all'anno scolastico precedente insegnava, come ITP, nella classe di concorso B015 (laboratorio di Telecomunicazioni) e svolgeva le sue lezioni nel lab. E2 (Laboratorio permanente di Robotica). Da quest'anno, per sua scelta, insegna, invece, come ITP nella classe di concorso B016 (laboratorio di Informatica) e svolge le sue lezioni nei laboratori E1 ed E6, che sono due laboratori di Informatica. A causa del suo volontario cambio di classe di concorso/insegnamento, la SV non accede più (per le lezioni curriculari) al laboratorio E2 di
Telecomunicazioni ma, nonostante ciò, pretende che la strumentazione presente in E2 (Lab. di
Telecomunicazione) gli venga spostata (dagli Assistenti Tecnici) in E6 (Lab. di Informatica) dove dovrebbe, invece, insegnare Informatica.
7. Il Gruppo di docenti dell'Indirizzo di Informatica e
Telecomunicazioni ha deciso quali software fare utilizzare a tutti gli studenti iscritti all'Indirizzo di Co informatica e Telecomunicazioni. La non intende rispettare questa decisione del Gruppo, di cui lei stessa, tra l'altro, fa parte e chiede agli assistenti tecnici, durante le lezioni, di scaricare sui PC degli studenti altri software, diversi da quelli deliberati dal Gruppo” (doc. 7, fascicolo ricorrente).
Con provvedimento del 23 marzo 2023, n. prot. 822, all'esito del procedimento disciplinare, il ricorrente è stato destinatario della “sanzione disciplinare della sospensione dal servizio pari a giorni 15, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 494 del D.Lgs. 297/1994, con la seguente motivazione: “reiterata condotta non conforme ai doveri di correttezza e responsabilità, per aver utilizzato modi ed espressioni irriguardose nei confronti di alcuni colleghi;
reiterato pregiudizio del rapporto fiduciario intercorrente tra amministrazione pubblica e dipendente”” (doc. 9, fascicolo ricorrente).
8 *
1.4. Con l'odierno giudizio, contesta la legittimità di tutte le Parte_1 suddette sanzioni che ritiene illegittime, tanto sotto il profilo procedurale, quanto in ragione della dedotta inesistenza e/o, comunque, errata valutazione dei fatti.
Conclude, pertanto, come sopra precisato.
1.5. Il ricorso deve essere accolto risultando fondate le doglianze di ordine procedurale sollevate in ricorso.
*** * ***
2. Sul primo procedimento disciplinare.
*
2.1. Avuto specifico riguardo al primo procedimento disciplinare, conclusosi con censura comunicata con provvedimento del 12 luglio 2022, n. prot. 407, il ricorrente lamenta la violazione del termine a difesa di cui all'art. 55bis, co. 4, D. Lgs. 165/2001.
La doglianza è fondata.
*
2.2. Ai sensi all'art. 55bis, co. 4, D. Lgs. 165/2001, “fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza.
L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa…”.
Come noto, la contestazione disciplinare è atto ricettizio che può ritenersi comunicato solo quando è pervenuto al domicilio del destinatario.
Peraltro, il Supremo Collegio ha chiarito che “la contestazione degli addebiti disciplinari da parte del datore di lavoro è un atto unilaterale recettizio che produce effetti quando giunge nella sfera di conoscenza del destinatario e a tale atto non è applicabile la regola della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, la quale riguarda solo gli atti processuali, estendendosi agli effetti
9 sostanziali degli stessi solo ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale” (Cass.
Civ., Sez. Lav., 7 gennaio 2025, n. 276).
*
2.3. Orbene, nel caso di specie, è documentale che la contestazione in parola sia stata consegnata a in data 22 marzo 2022, a fronte di una Parte_1 convocazione a difesa fissata per il giorno 9 aprile 2022: il termine di venti giorni di cui all'art. 55bis, co. 4, D. Lgs. 165/2001 non è stato, pertanto, rispettato.
Per questi motivi
, la sanzione di cui al provvedimento del 12 luglio 2022, n. prot.
407, è illegittima.
*** * ***
3. Sulle sanzioni della sospensione dal servizio per 10 e 15 giorni, si osserva quanto segue.
*
3.1. In merito alle sanzioni di cui al provvedimento del 3 agosto 2022, n. prot.
1906, e al provvedimento del 23 marzo 2023, n. prot. 822, Parte_1 formula la medesima doglianza di ordine procedurale che attiene – una volta ancora
– alla violazione della disposizione di cui all'art. 55bis, co. 4, D. Lgs. 165/2001 avuto specifico riguardo al riparto di competenze ivi previsto a favore dell'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari.
La doglianza è fondata.
*
3.2. Come risulta dalla documentazione di causa, tanto le contestazioni disciplinari, quanto i due successivi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, non sono stati adottati dall'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari, bensì dall' , in persona del “IL Controparte_1
DIRIGENTE DELL' Controparte_7
(cfr. docc. 12-13 e 15-16, fascicolo resistente).
[...]
*
3.3. Su tale specifica questione, con orientamento cui si ritiene di aderire condividendone le motivazioni, questo Tribunale si è già pronunziato dichiarando
“illegittima per violazione dell'art. 55 comma 4, d. lgs.n. 165/2001” (Trib. LA, Sez. Lav.,
9 novembre 2023, n. 3747).
10 La suddetta pronunzia è stata così confermata dalla Sezione Lavoro della Corte di
Appello di LA, a seguito di appello proposto dall'Amministrazione qui convenuta:
“Nel merito l'appello va respinto. Va ricordato che a norma del comma 4 dell'art. 55 bis del d.lgs.:
“4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all , entro venti giorni dalla loro Controparte_8 adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo”. E' chiaro che la competenza per l'intero iter disciplinare, dalla contestazione all'istruttoria e Cont audizione, fino all'irrogazione della sanzione, spetti all' (ufficio per i procedimenti disciplinari). Nel caso in esame pacificamente la contestazione, nella cui intestazione è indicato l
[...]
, è stata Controparte_1 firmata da nella sua qualità di Dirigente dell CP_7 Controparte_1 Cont e non in quella di Presidente dell , organo di cui nemmeno si fa cenno nella
[...] lettera di contestazione. Il fatto che detto dirigente rivesta anche la qualifica di Presidente dell'UPD non giova a dimostrare che l'istruttoria del procedimento disciplinate e la formulazione della contestazione Cont siano state effettuate dall' a ciò deputato. Cont Anzi la conferma del mancato coinvolgimento dell nel procedimento disciplinare proviene dal fatto che, con la lettera di contestazione, l'odierna appellata veniva informata
11 della possibilità di accedere agli atti istruttori relativi il procedimento disciplinare rivolgendosi
[...
“presso la sede AT di LA, stanza 105, previo accordo con la dott.ssa funzionario amministrativo” (doc. 23 appellata). Ancora una volta non si fa Per_7 alcuna menzione all'UPD. Né il ha offerto la prova che l'istruttoria e la contestazione siano stati effettuati CP_1 Cont dall' . Cont Anzi ulteriore prova del mancato coinvolgimento dell nell'attività di istruttoria e di formulazione della contestazione proviene dal provvedimento del 8.3.2023, con il quale è stata irrogata la censura, sempre a firma di e sempre nella sua qualità di CP_7 Cont Dirigente dell e non di Presidente dell , dal Controparte_1 Cont quale emerge che l aveva deciso la sanzione come da verbale del 21.2.2023. Cont Dagli atti per la prima volta emerge quindi il coinvolgimento dell , intervenuto però in un momento successivo alla comunicazione della contestazione e, quindi, allo svolgimento dell'istruttoria per addivenire alla formulazione della contestazione. È evidente la violazione dell'intero procedimento disciplinare che non è stato svolto dall'inizio alla fine dall'UPD a ciò deputato. Sul punto giova richiamare anche la sentenza n. 516/2023 di questa Corte, che ha trattato una fattispecie analoga, osservando: “Premesso che appare pacifico che nella fattispecie la contestazione dell'addebito rientra nella competenza dell'ufficio dei procedimenti disciplinari ex art. 55 bis d, comma 4 d.lgs165/2001, osserva infatti il Collegio come dalla lettura del provvedimento di contestazione in esame non è dato desumere che l'atto sia riferibile ad una decisione assunta dall . : nella intestazione dell'atto si fa riferimento all CP_9 [...]
di LA : nel merito del Controparte_1 documento non si allude minimamente a decisioni assunte dall'Ufficio procedimenti disciplinari;
l'atto risulta firmato digitalmente dal dirigente dell di LA Controparte_1 CP_10 In tale contesto, ritiene il Collegio che sia irrilevante la circostanza che
[...] fosse anche presidente dell'Ufficio Procedimenti disciplinari atteso che CP_10
– fermo restando che in quella qualità egli avrebbe potuto sottoscrivere un atto dell' - ciò che conta e che non risulta che egli abbia sottoscritto un atto CP_9 in qualità di Presidente dell' riferibile ad una decisione collegialmente CP_9 assunta dall'UPD. Va ancora osservato che dalla lettura dell'atto non risulta, contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero appellato nella memoria di costituzione in Cont primo grado, che l'atto “è riferibile all' infatti risulta firmato dal dirigente dell'AT di LA nonché Presidente dell così come risultano dallo stesso atto, sotto CP_9
l'indicazione del responsabile del procedimento coincidente con il Dirigente dell'At nonché Presidente dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, Dott. le CP_10 Cont CP_ sigle dei due componenti dell , e cioè la dr.ssa e il dott. Persona_8
”. Persona_9
Ed infatti l'atto in esame non risulta siglato da altri componenti dell CP_9 come pare alludere il Ministero appellato;
in calce all'atto si legge soltanto
“Responsabile del procedimento Referente: es/fs 0292891520 – CP_10 emanuela.romano .m..istruzione -.it.”.
12 Tali argomentazioni appaiono dirimenti per ritenere, in accoglimento in particolare dell'ottavo e nono motivo di appello, la illegittimità del provvedimento di sospensione disciplinare impugnato”. Va solo aggiunto che la difesa espletata comunque dall'odierna appellata a mezzo di una memoria del difensore (doc. 24 appellata) non vale a sanare le violazioni sopra rilevate che hanno minato alla radice la correttezza dell'operato del . CP_1
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, l'appello va respinto” (App. LA, Sez. Lav., 27 febbraio 2024, n. 227).
*
3.4. Orbene, il caso trattato dalla giurisprudenza appena richiamata è esattamente speculare a quello per cui è causa, avendo peraltro per oggetto provvedimenti adottati dallo stesso Dirigente dell' Controparte_12
[...]
Anche in questo caso, l'Amministrazione convenuta ha inteso affermare la legittimità del proprio operato sulla base dell'assunto per cui “…la decisione di avviare i procedimenti disciplinari non è stata adottata unilateralmente dal Dirigente dell'Ufficio, come affermato dalla Corte d'Appello, bensì condivisa con tutti i membri dell
[...]
. Tale circostanza è comprovata dall'assegnazione delle pratiche ai funzionari Parte_3
Per_1 dell'Ufficio legale e disciplina (dott.ssa dott. Serafino, dott.ssa e dott.ssa , Per_7 Per_10 come risulta dagli allegati 18 e 19. L'iter decisionale è stato formalmente tracciato tramite il sistema di protocollazione dell'Ufficio, che ha assegnato le pratiche in base alle competenze definite dal
Dirigente, e dalla corrispondenza interna, che attesta come i membri dell' fossero pienamente a
CP_9 conoscenza delle segnalazioni ricevute e condividessero la decisione di procedere. Non è pertanto corretto affermare che gli atti di contestazione siano stati redatti unilateralmente dal Dirigente, il quale, nella sua qualità di Presidente dell' ha firmato gli atti finali in rappresentanza
CP_9 dell'Ufficio. La posizione assunta dalla Corte d'Appello di LA, secondo cui mancherebbe il coinvolgimento dell' come organo collegiale, risulta dunque smentita dalla documentazione agli
CP_9 atti, che dimostra il contrario. Non corrisponde al vero, pertanto, l'affermazione secondo cui gli atti di contestazione non siano riferibili all' nel suo complesso. Gli atti sono stati firmati dal
CP_9
Dirigente dell' nella sua veste di Presidente dell' incarico formalmente Controparte_1 CP_9 attribuito con Decreto del Direttore Generale (all. 20 e 20bis), pubblicato sul sito istituzionale. Nel medesimo decreto sono stati chiaramente individuati il ruolo del Presidente e dei componenti dell' Ulteriore conferma del coinvolgimento collegiale si rinviene nei verbali redatti in sede di CP_9 audizione e determinazione della sanzione, dai quali emerge la partecipazione attiva di tutti i
13 membri dell é parte ricorrente ha sollevato obiezioni nel corso delle audizioni, dimostrando CP_9 di essere pienamente consapevole della composizione e del funzionamento dell'organo collegiale. A maggior ragione, nel secondo procedimento disciplinare, il ricorrente aveva già avuto modo di confrontarsi con l' avendo partecipato al primo procedimento ed essendosi già interfacciato con CP_9
i suoi componenti” (pag. 13, memoria).
Argomentazione, tuttavia, che – per le ragioni già sopra richiamate – deve essere disattesa.
Per questi motivi
, anche le sanzioni di cui al provvedimento del 3 agosto 2022, n. prot. 1906, e al provvedimento del 23 marzo 2023, n. prot. 822, sono illegittime.
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4. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto con conseguente annullamento di tutte le sanzioni per cui è causa.
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4.1. Per l'effetto, all'Amministrazione convenuta deve essere ordinato di provvedere al pagamento – in favore di – delle retribuzioni Parte_1 trattenute in esecuzione dei suddetti provvedimenti disciplinari, oltre interessi come per legge, nonché di provvedere all'integrale ricostruzione economica e normativa della carriera del ricorrente medesimo.
La resistente, inoltre, deve essere altresì condannata a mettere a disposizione di la carta docente per l'Anno Scolastico 2023/2024, per il Parte_1 complessivo importo di € 500,00.
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4.2. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, parte convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara l'illegittimità delle sanzioni irrogate a con provvedimento del 12 luglio 2022, n. prot. 407 Parte_1
14 (censura), con provvedimento del 3 agosto 2022, n. prot. 1906 (sospensione dal servizio per giorni 10), e con provvedimento del 23 marzo 2023, n. prot. 822
(sospensione dal servizio per giorni 15).
Conseguentemente, annulla tutte le sanzioni per cui è causa e ordina all'Amministrazione convenuta di provvedere al pagamento – in favore di Pt_1
– delle retribuzioni trattenute in esecuzione dei suddetti provvedimenti
[...] disciplinari, oltre interessi come per legge, nonché a provvedere all'integrale ricostruzione economica e normativa della carriera del ricorrente medesimo.
Condanna, altresì, parte convenuta a mettere a disposizione di la Parte_1 carta docente per l'Anno Scolastico 2023/2024, per il complessivo importo di €
500,00.
Condanna, infine, parte convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.626,00 oltre spese generali e accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
LA, 12 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO
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