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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4108 /2024 R.V.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
BRACCI MARINELLA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Garlasco, Piazza Della
Repubblica n. 22;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in TROMELLO, in data 28/12/1992, il cui atto
è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di TROMELLO alla Parte I, n.
8, dell'anno 1992; separati con sentenza N. 377/2014 del Tribunale di Pavia decisa in data 14.07.2014 e passata in giudicata il 14 Marzo 2015;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile, contratto tra e Parte_1 [...] in data 28.12.1992, in Tromello, e trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Parte_2
Comune al n. 8, parte I;
2) ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della emananda sentenza all' Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tromello perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03.10.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti,
i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473 bis, 12 III c.p.c..
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (sentenza del
Tribunale di Pavia del 14.07.2014 n. 377/2014 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
• pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 in TROMELLO il giorno 28/12/1992 (atto n. 8, parte I, anno Parte_2
1992);
• ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
• omologa le condizioni di divorzio da intendersi qui trascritte;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 27.12.2024
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4108 /2024 R.V.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
BRACCI MARINELLA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Garlasco, Piazza Della
Repubblica n. 22;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in TROMELLO, in data 28/12/1992, il cui atto
è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di TROMELLO alla Parte I, n.
8, dell'anno 1992; separati con sentenza N. 377/2014 del Tribunale di Pavia decisa in data 14.07.2014 e passata in giudicata il 14 Marzo 2015;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile, contratto tra e Parte_1 [...] in data 28.12.1992, in Tromello, e trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Parte_2
Comune al n. 8, parte I;
2) ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della emananda sentenza all' Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tromello perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03.10.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti,
i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473 bis, 12 III c.p.c..
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (sentenza del
Tribunale di Pavia del 14.07.2014 n. 377/2014 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
• pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 in TROMELLO il giorno 28/12/1992 (atto n. 8, parte I, anno Parte_2
1992);
• ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
• omologa le condizioni di divorzio da intendersi qui trascritte;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 27.12.2024
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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