Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Corte D'Appello Di Catanzaro
Sezione Lavoro
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato il seguente dispositivo di
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 33 Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
con l'Avv. Giuseppe Bruni ---- appellante Parte_1
E
con gli Avv.ti Debora Chironi e Mauro Candini ---- Controparte_1
appellato
Oggetto: Appello a Sentenza del Tribunale di Cosenza, Giudice del Lavoro.
Pagamento somme – infortunio sul lavoro.
Conclusioni per l'appellante: “… in modifica alla sentenza impugnata, condannare parte resistente al pagamento in favore di della Parte_2
complessiva somma pari ad 4.538,38 di cui 24.981,00 a titolo di danno biologico
12.490,50 a titolo di danno morale ed 4.066,88 a titolo di invalidità temporanea, nonché alle spese sostenute per complessivi € 183,00 o la somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di giudizio.
In via gradata, qualora nessun danno biologico sia accertato in capo al ricorrente,
In ogni caso condannare parte appellata, al rimborso delle spese e al pagamento degli onorari di giudizio da distrarre in favore del procuratore costituito>>;
Conclusioni per l'appellato: “… confermare la sentenza N. 1542/2021 del
Tribunale di Cosenza, datata 09/07/2021, pubblicata e depositata in cancelleria il
20/07/2021; rigettare integralmente l'appello formulato, perché infondato in fatto ed in diritto e privo di qualsivoglia pregio giuridico e fattuale, trattandosi di domanda illegittima, pretestuosa, falsa, nulla e non provata per tutti i motivi esposti in narrativa e le risultanze dell'istruttoria del primo grado di giudizio;
rigettare la richiesta di nomina di un consulente tecnico d'ufficio, attesa
l'esaustività e chiarezza delle risultanze della CTU espletata in primo grado, rigettando ogni ulteriore istanza istruttoria stante la natura documentale delle prove sottese all'instaurato giudizio. Per l'effetto annullare e disattendere la domanda di parte appellante, nonché CONDANNARE parte appellante al pagamento delle spese di lite, gravate per lite temeraria ex art. 96 cpc, il tutto con distrazione in favore del procuratore costituito”.
Svolgimento del processo
1. L'appellante aveva chiesto al Tribunale Giudice del Lavoro di Cosenza di accertare il proprio diritto ad ottenere la liquidazione del risarcimento del danno biologico e del danno morale conseguenti ad un infortunio subito in ambito lavorativo, avvenuto addì 12/3/2007, per il quale il suo datore di lavoro,
Sig. , era stato condannato per il reato di lesioni colpose, Controparte_1
con sentenza passata in giudicato.
Il tribunale penale, infatti, aveva rimesso le parti davanti al giudice civile per le statuizioni di ordine risarcitorio;
e questi, disposta CTU medico-legale, per stabilire l'entità delle sofferenze all'uopo ristorabili, era giunto ad un diniego, quantomeno parziale, delle domande attoree, sulla scorta di una perizia che aveva negato la persistenza di danni biologici permanenti.
Quanto all'invocato danno morale, poi, il tribunale del lavoro aveva ritenuto che esso non fosse stato in alcun modo dimostrato, non essendo state allegate e provate le sofferenze interiori patite dal danneggiato.
Detto tribunale, infine, aveva accolto le sole richieste risarcitorie legate alle indennità temporanee, correlandole a 4 giorni di ITA ed a 26 giorni di ITP, siccome diagnosticate dal perito.
2. Avverso detta sentenza ha proposto appello il ritenendola non Pt_1
corretta per le seguenti ragioni: a) perché il Tribunale si è acriticamente fondato, ai fini del decidere, su una CTU insufficiente;
b) perché il Tribunale non ha riconosciuto la sussistenza di un danno morale, quale categoria autonoma rispetto a quello biologico e determinabile ex se, anche in assenza di specifica prova al riguardo.
3. Costituitosi in sede di gravame, l'appellato ha resistito.
5. Il giorno 16 gennaio 2025, acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio ed ascoltate le conclusioni dei procuratori costituiti, la Corte ha deciso come da separato dispositivo, sotto trascritto.
Motivi della decisione
I.- L'appello è infondato.
I.1 Il lavoratore, rispetto alla CTU resa nel primo grado di giudizio, non ha mosso alcuna specifica censura, limitandosi ad una generica contestazione, non supportata da alcuna valida motivazione di ordine scientifico.
Le poche righe destinate alla doglianza, infatti, alludono ad una mancanza di logica, che avrebbe caratterizzato l'elaborato peritale;
tale doglianza, però, è priva di alcun riscontro medico-legale a sostegno e non è supportata da documentazione o da esami clinici atti a sconfessare i contenuti dell'elaborato in questione. Va evidenziato, quindi, che le critiche rivolte dal Sig. l lavoro del perito Pt_1
sono state articolate inefficacemente1, in quanto sono state espresse in forma di mero dissenso diagnostico, cui non ha fatto seguito alcuna citazione di prove documentali e/o di fonti di letteratura medica opposte, contrastanti e, soprattutto, prevalenti, rispetto alle conclusioni del CTU.
Ciò deve ritenersi insufficiente per porre in crisi una valutazione tecnica già ritenuta “corretta e immune da vizi logico giuridici” dal Tribunale e confermata da questa Corte, con identico giudizio.
I.2 Quanto al danno morale richiesto dalla parte, in forma separata dal danno biologico (temporaneo) riconosciutogli dal giudice di prime cure, in assenza di una prova specifica dello stesso – siccome peraltro affermato nella sentenza quivi avversata – si ritiene che non possa essere riconosciuto e liquidato.
E' noto, infatti, lo stabilizzato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, che vede unificata la categoria del danno non patrimoniale, con conseguente impossibilità di duplicazione di voci risarcitorie e con la sola possibilità, al più, per il danneggiato, di chiedere una personalizzazione del danno.
Nel caso che ci occupa, il danno non patrimoniale è stato già individuato e liquidato in forma ragguagliata all'invalidità temporanea che ha attanagliato il lavoratore per circa un mese.
Tale danno deve intendersi comprensivo di tutti gli aspetti legati al patimento connesso alla sfera non patrimoniale, con la precisazione che una sofferenza, esuberante e diversa rispetto a quella sin qui cristallizzata giudizio, si sarebbe dovuta dimostrare, con onere della prova intestato al presunto danneggiato. In tal senso, infatti, depone la pacifica giurisprudenza formatasi negli anni e confermata ancora di recente: patrimoniale in concreto subìto, va correttamente escluso che possa essere considerato in re ipsa e altrettanto correttamente ritenuto che debba essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, allo stesso tempo attribuendo rilevanza ai parametri di riferimento, come dettati dalla giurisprudenza di Cassazione, ovvero la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima>> (Cassazione civile sez. III,
01/02/2024, n.3013).
Nell'atto di appello il lavoratore insiste nel sostenere che per i fatti di “natura delittuosa”, come quelli oggetto di disamina, “il ristoro del danno morale è in re ipsa, ovvero, prescinde dalla presenza di un danno biologico”.
Ma, per converso, non allega né dimostra, al pari di quanto avvenuto in primo grado, in cosa sarebbero consistite le sofferenze interiori (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione), tali da determinare un danno morale inteso come voce autonoma di danno.
II.- L'appello, pertanto, va rigettato.
III.- Quanto alla richiesta dell'appellata di condanna dell'appellante per lite temeraria, infine, si evidenzia che volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, che aveva escluso la condanna, nonostante l'artificiosa evocazione in giudizio di una parte, peraltro senza proporre domanda contro di essa, finalizzata a "bloccare" le azioni promosse all'estero, in quanto la pretestuosità sarebbe dovuta essere eccepita dalla stessa parte invece rimasta contumace)>> (Sez. U - , Sentenza n. 22405 del 13/09/2018).
Nella fattispecie in esame, invece, non si ravvisa, nella condotta processuale tenuta dal alcuna utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per Pt_1
sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato.
Donde le ragioni del rigetto della correlativa domanda.
IV.- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
V.- Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con ricorso depositato in data 19 gennaio 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1542/2021, resa in data 20 luglio 2021, così provvede:
1.- Rigetta l'appello;
2.- Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado, in misura pari ad € 3.000,00, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed VA se dovuta, come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte appellata;
3.- Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, di
Catanzaro, il 16 gennaio 2025.
Il Cons. Est.
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott. Emilio Sirianni
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sez. L, Sentenza n. 9988 del 29/04/2009: patologie relative allo stato di salute dell'assicurato, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale traducendosi, quindi, in un'inammissibile critica del convincimento del giudice>>.