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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/07/2025, n. 2632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2632 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8905/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
PRIMA Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Silvia Governatori Presidente dott. ssa Monica Tarchi Giudice Relatore dott. ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di I grado iscritto al n. r.g. 4130/2024 promosso da:
(C.F. ) nata il [...] a [...], con l'assistenza Parte_1 C.F._1 dell'avv. Giuseppina Iallorenzi ricorrente nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'assistenza dell'avv. Alessandro Buson resistente
Con l'intervento ex lege del P.M. (visti del 25/07/2023, 3/08/2023, 30/11/2023, 2/12/2023, 14/12/2023,
9/04/2024, 20/05/2025)
Avente ad Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale su minore
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da nota scritta di trattazione depositata in data 25/06/2025, chiedendo al Tribunale di disporre che: “1) il figlio venga giuridicamente sottoposto all'affidamento Per_1 esclusivo rafforzato della madre, con collocamento presso la madre;
2) il padre potrà incontrare il figlio secondo le seguenti modalità: durante il periodo scolastico, il martedì ed il giovedì, dall'uscita di scuola fino alle ore 21; fuori dal periodo scolastico, il martedì ed il giovedì, dall'uscita dai centri estivi pagina 1 di 10 fino alle ore 21, e, comunque, dalle ore 14,30 alle ore 21.00. Il padre potrà incontrare il figlio un fine settimana alternato, il sabato e la domenica dalle ore 14,30 alle ore 21.00; 3) nel periodo delle vacanze natalizie il figlio trascorrerà la vigilia di Natale con il padre, il Natale con la madre, S.
Stefano con il padre, con criterio rotativo di anno in anno;
il 31 dicembre con la madre ed il 01 gennaio con il padre, con criterio rotativo di anno in anno. Il figlio trascorrerà l'Epifania con la madre quest'anno il prossimo anno con il padre, con criterio rotativo di anno in anno;
4) nel periodo delle vacanze pasquali il figlio trascorrerà Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, con criterio rotativo di anno in anno. Per l'anno 2026 il figlio trascorrerà Pasqua con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con il padre;
5) nel periodo estivo, il padre potrà incontrare il figlio due o tre giorni, dalla mattina alla sera, senza pernottamento, alla presenza della zia o con la nonna paterna e con il consenso della madre;
6) la madre è autorizzata a trascorrere con il figlio due settimane all'anno, anche non consecutive, previa comunicazione al padre;
7) Controparte_1 corrisponderà a , la somma di Euro 300,00 a titolo di mantenimento del figlio. Tale Parte_1 importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. provvederà a versare Controparte_1
a il 50% delle spese straordinarie (scolastiche, mediche e di svago) che si renderanno Parte_1 necessarie per il figlio;
8) l'assegno unico/familiare sarà dovuto alla madre”.
Parte resistente ha concluso come da nota scritta di trattazione depositata in data 26/06/2025, con la quale ha chiesto al Tribunale di: “Confermare l'obbligo del padre di versare alla madre l'importo tra quest'ultimi già convenuto e sino ad oggi regolarmente corrisposto. Prevedere che il Sig. possa CP_1 vedere e tenere con sé il figlio secondo il calendario proposto dal CTU, ma integrato di un Per_1 ulteriore giorno, per la settimana nella quale non ha il figlio durante il fine settimana. Con possibilità, durante il fine settimana di competenza, di tenere il figlio anche nel pernotto. Prevedere che il Sig.
durante l'anno, in periodi fuori dall'obbligo di frequenza scolastica, possa trascorrere, al pari CP_1 della madre, quindici giorni anche non consecutivi previa comunicazione alla madre. In subordine con la presenza della propria sorella e della propria madre. Stabilire l'affidamento condiviso tra i genitori.
Con vittoria di spese ed onorari”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la regolamentazione del regime di affido, collocamento, frequentazione e mantenimento del minore (30/12/2018), nato dalla convivenza more Persona_2 uxorio intrattenuta dalla ricorrente, con il resistente, ad oggi cessata;
Parte_1 Controparte_1
pagina 2 di 10 all'esito dell'udienza di prima comparizione, nel corso della quale è stato svolto l'interrogatorio libero delle Parti, il G.D. ha disposto in data 6/11/2023, in ragione della conflittualità sussistente tra i genitori nonché tra il resistente e lo zio materno convivente con la madre ed il minore nella ex casa Per_3 familiare (v. verbale udienza 9/11/2023), una consulenza psicologica d'ufficio, affidata al dott.
[...]
finalizzata ad accertare l'idoneità genitoriale di ambo le parti, le condizioni di vita del minore Per_4 presso ciascun genitore e a stabilire il miglior regime di collocamento e di frequentazione del minore con i due genitori;
contestualmente, ha disposto la presa in carico del padre da parte Controparte_1 del Servizio UFSMIA di riferimento territoriale per essere avviato ad un percorso di sostegno psicologico, essendo, tra l'altro, quest'ultimo stato destinatario di ordine di protezione per comportamenti pregiudizievoli all'interesse del minore;
sotto il profilo economico, il G.D. ha recepito l'accordo rinvenuto dalle Parti nel corso dell'udienza di prima comparizione, ponendo a carico dell' l'onere di versare alla l'importo di e. 300,00 mensili come contribuito al CP_1 Pt_1 mantenimento indiretto del figlio , la suddivisione nella misura del 50% per ciascun genitore Per_1 delle spese straordinarie, nonchè l'assegnazione in via esclusiva alla madre dell'Assegno Unico
Universale; l'istruttoria è proseguita con l'acquisizione di plurime Relazioni da parte del Servizio
Sociale e dell'UFSMIA e con l'attività di monitoraggio delegata al CTU dott. che è stata Per_4 svolta in coordinamento con il Servizio Sociale e il Servizio UFSMIA;
nel corso delle attività peritali è stato, altresì, disposto, in aderenza alle indicazioni del dott. un accertamento di carattere Per_4 psichiatrico sul resistente in quanto ritenuto necessario in vista della decisione da Controparte_1 assumere in ordine all'inserimento del pernottamento del piccolo presso il padre, richiesto Per_1 dall' l'istruttoria è proseguita fino a quando, all'udienza del 18/06/2025, sono state esaminate CP_1 nel contraddittorio delle Parti la Relazione psichiatrica del dott. (depositata in data Per_5
20/05/2025) e la relazione di monitoraggio del dott. (depositata in data 30/05/2025); all'esito, Per_4 il G.D. ha fissato udienza cartolare per il giorno 26/06/2025, in vista della quale le Parti hanno depositato in data 25/06/2025 e 26/06/2025 note scritte di trattazione contenenti le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, di tal chè il G.D. ha posto la causa in decisione, senza concessione di termini per comparse conclusionali e repliche.
2. Sull'affidamento e collocamento del minore.
Va preliminarmente evidenziato che nella relazione conclusiva del monitoraggio, il CTU dott.
[...] ha evidenziato al Tribunale che: “… la questione principale resta il pernottamento di Per_4 Per_1 dal padre, a cui la madre si è sempre tenacemente opposta e che il padre interpreta come un obiettivo necessariamente da raggiungere in modo aprioristico “io sono una brava persona non ho mai fatto pagina 3 di 10 niente di male ho diritto di stare con mio figlio il 50% del tempo”.…. La sig.ra ha comunque Pt_1 ribadito le preoccupazioni circa la tenuta psicologica e comportamentale del padre laddove egli dovesse trovarsi con il bambino per un tempo maggiore a quello concesso, e ritiene inoltre confermate le sue osservazioni circa le bizzarrie comportamentali a carico del sig. ; peraltro, lo stesso CP_1
CTU ha riferito di alcuni messaggi non rassicuranti, inviati nelle more dei lavori peritali dall' CP_1 alla che hanno posto la ricorrente in stato di agitazione e nei quali il padre scrive: “io voglio Pt_1 continuare”, “pigiano ogni secondo mi dicano perdo lavoro e perdo tutto se non uccido mio figlio",
"ogni secondo direi così” (messaggi acquisiti dal CTU con il consenso delle Parti e non contestati dal resistente); il CTU ha, altresì, riferito che “sollecitato più volte a chiarire il contenuto del messaggio, il signor non è stato in grado di ricordare quello che avrebbe voluto dire, e ha spiegato che CP_1 spesso sbaglia a digitare il testo dal telefono. Dell'accaduto è stato informato il prof. che Per_5 sino a quel momento aveva incontrato il Resistente in una sola occasione. In quella sede, abbiamo fissato un incontro (31/03/2025) per confrontarci sulle informazioni raccolte circa la valutazione sul sig. Nel frattempo, il 21/03/2025 ho ritenuto di convocare la nonna e la zia paterna, che hanno CP_1 confermato la frequentazione tra e il padre, così come la sporadica permanenza a cena della Per_1 sig.ra Le sig.re confermano inoltre che il sig. spesso sbaglia a digitare il testo dei Pt_1 CP_1 messaggi che invia”.
Quanto alla complessa personalità del padre, le cui 'stranezze' comportamentali sono Controparte_1 state descritte nella Pagliai nell'atto introduttivo, il Tribunale ha formulato al dott. Rolando Paterniti
(iscritto nell'Albo dei CTU del Tribunale) il seguente quesito: “accerti il CTU se Controparte_1 presenti patologie di rilievo psichiatrico che possono influire sull'esercizio della responsabilità genitoriale e, in caso positivo, riferisca quali specifiche limitazioni sia opportuno adottare per evitare che tali problematiche del padre possano rilevare in danno al minore”; con Relazione depositata in
PCT in data 20/05/2025, l'esperto nominato ha concluso ravvisando nel resistente un assetto di tipo paranoide (“Sulla base della consulenza specialistica da me effettuata, è possibile affermare che il Sig. presenta marcati tratti di personalità paranoidea con bizzarrie del pensiero e del Controparte_1 comportamento per le quali si sconsiglia, al momento, la permanenza del figlio presso la propria abitazione nelle ore notturne”).
Ritiene, pertanto, il Tribunale, alla luce del quadro sopra delineato, di dover recepire integralmente le indicazioni rassegnate dal dott. all'esito dell'attività peritale e del monitoraggio semestrale, in Per_4 quanto sorrette da articolata e condivisibile motivazione, disponendo l'affido super - esclusivo del figlio alla madre con collocamento del minore presso l'abitazione materna, Per_1 Parte_1 stante la necessità di attribuire alla madre ogni capacità decisionale, specie in materia di salute, senza pagina 4 di 10 dover previamente acquisire il consenso dell'altro genitore, il quale, quando è sorta la necessità di sottoporre il minore a visita logopedistica, come richiesto dalle insegnanti e dagli operatori sociali, ha inizialmente opposto un immotivato diniego, negando le difficoltà comportamentali del figlio (sia in ambiente scolastico che al suo esterno) e quelle scritto-linguistiche per i quali sono state calendarizzati ulteriori accertamenti logopedistici.
3. Sul calendario di frequentazione padre/figlio
Quanto al regime di frequentazione del minore con il padre ritiene il Per_1 Controparte_1
Collegio di dover recepire il calendario indicato dal dott. nella relazione conclusiva di Per_4 monitoraggio, come modificato nelle note di risposta ai rilievi critici dei CCTTPP, in quanto rispondente e funzionale alla necessità di preservare il rapporto genitoriale in condizioni di massima tutela per il minore, in aderenza, peraltro, alle inequivoche indicazioni dello psichiatra dott. il Per_5 quale ha sconsigliato “al momento, la permanenza del figlio presso la propria abitazione nelle ore notturne”(v. pag. 6 della Rel. ; in particolare, va rilevato che gli accertamenti peritali hanno Per_5 fatto emergere che il padre non è in grado di occuparsi del figlio per un'intera giornata, dalla mattina alla sera, in quanto il resistente lavora attualmente di notte tutti i giorni, anche il sabato e la domenica, dalle ore 1.00 alle ore 9.00 circa, ad eccezione della notte tra martedì e mercoledì, di tal chè appare opportuno che padre e figlio si vedano quando il primo avrà potuto riposare qualche ora e non alle prime ore del mattino;
deve, quindi, disporsi che il minore permanga con il padre: a) nella Per_1 prima settimana, il lunedì dall'uscita della scuola/centro estivo fino alle 21.30 (ore 21.00 nei periodi scolastici), il mercoledì dall'uscita della scuola/centro estivo fino alle 21.30 (21.00 nei periodi scolastici) ed il venerdì dall'uscita della scuola/centro estivo fino alle 21.30 (21.00 nei periodi scolastici); nella seconda settimana: il lunedì dall'uscita della scuola/centro estivo fino alle 21.30 (21.00 nei periodi scolastici), il mercoledì dall'uscita della scuola/centro estivo fino alle 21.30 (21.00 nei periodi scolastici) ed il sabato dalle 12.00 fino alle 21.30; b) in assenza di scuola o centri estivi: nella prima settimana, il lunedì dalle 12.00 fino alle 21.30, il mercoledì dalle 12.00 fino alle 21.30 ed il venerdì dalle 12.00 fino alle 21.30; nella seconda settimana: il lunedì dalle 12.00 fino alle 21.30, il mercoledì dalle 12.00 fino alle 21.30 ed il sabato dalle 12.00 fino alle 21.30; va, inoltre, accolta la richiesta della madre di poter trascorrere con il figlio due settimane all'anno, anche non consecutive, per poter fare un viaggio o una gita, previa comunicazione al padre, in quanto funzionale alle esigenze di svago del figlio.
In ultimo, va evidenziato che il dott. ha posto in rilievo “la necessità di un supporto per la Per_4 madre nella gestione del minore anche in riferimento alla conciliazione famiglia e lavoro, poiché pagina 5 di 10 spesso ha richiesto l'intervento del padre fuori dai giorni stabiliti” ed ha riferito che “Il Servizio ritiene opportuno coinvolgere la zia paterna del minore, la sig.ra affinché possa CP_2 supportare i genitori occupandosi del nipote per qualche pomeriggio a settimana in modo da alleviare il carico di cura della signora e fungere da guida nei confronti del signor : ne Pt_1 CP_1 consegue che va previsto che la madre possa avvalersi del supporto dei familiari del Parte_1 padre (zia paterna o nonna paterna convivente con il resistente) nella gestione quotidiana del minore
, quando impedita ad occuparsene durante gli orari di lavoro;
parimenti, va previsto che Per_1 durante le vacanze estive, il bambino possa trascorrere brevi periodi (massimo due/tre giorni) con il padre, alla presenza della zia paterna ovvero con la nonna paterna, previo consenso della madre, stante la vigenza dell'affido super esclusivo.
Quanto ai periodi festivi di Natale e Pasqua, va previsto che, come richiesto nel ricorso introduttivo, il minore possa trascorrere con il padre delle giornate, senza permanenza notturna presso l'abitazione del padre: va, quindi, disposto che durante le vacanze natalizie il minore possa trascorrere la vigilia di
Natale con il padre, il giorno di Natale con la madre ed il giorno di S. Stefano con il padre, con alternanza annuale tra i due genitori;
parimenti, va previsto che il minore trascorra il 31 dicembre ed il giorno dell'Epifania con la madre ed il 01 gennaio con il padre, con alternanza annuale tra i due genitori;
quanto, infine, alle vacanze pasquali va previsto che il minore trascorra il giorno di Pasqua con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con il padre, alternando annualmente tra i due genitori.
4. Misure di Supporto
Quanto alle misure di supporto al nucleo familiare, va evidenziato che i SS.SS. hanno rappresentato (v.
Relazione depositata in PCT in data 15/05/2025) di aver consentito all' di interrompere il CP_1 percorso di sostegno alla genitorialità intrapreso presso l'UFSMIA su disposizione del Tribunale, onde
“permettergli di sottoporsi alla perizia senza ulteriori fonti di preoccupazione”: va, quindi, nuovamente disposta, come suggerito dal dott. e dagli stessi SS.SS., la presa in carico del Per_4 padre da parte del Servizio UFSMIA di riferimento per la prosecuzione del percorso Controparte_1 di supporto psicologico;
infine, si ritiene opportuno che il minore svolga un percorso Persona_2 di supporto psicologico presso l' finalizzato a ridurne il disagio emotivo e rinforzare CP_3
l'autostima, avendo i SS.SS. evidenziato nel minore un malessere psico – fisico, che si manifesta in ambiente scolastico ed extra – scolastico (v. pag. 8 della Rel. depositata in data 15/05/2025).
5. Attività di vigilanza pagina 6 di 10 Ritiene il Collegio di dover prevedere una attività di monitoraggio da parte dei SS.SS. di riferimento, la quale appare opportuna, come chiarito dal CTU dott. specie nel caso in cui “la Persona_4 negazione del pernottamento dovesse portare a una modifica del quadro relazionale del nucleo, in particolare per e il padre” (v. pag. 6 della Relazione di monitoraggio), con onere per i Servizi Per_1 di trasmettere ogni sei mesi una relazione di aggiornamento al Giudice Tutelare, competente per l'attività di vigilanza.
6. Mantenimento del minore
Quanto al tema del mantenimento del minore, va preliminarmente evidenziato che, con decreto emesso in data 16/11/2023, il Collegio ha recepito l'accordo economico concordato dalle Parti avanti al
Giudice Delegato, del quale non è mai stata chiesto la modifica in corso di causa, tanto che ambo le
Parti hanno concluso concordemente sul punto;
per completezza espositiva, va operata una disamina comparata ed aggiornata della situazione reddituale e patrimoniale delle Parti, dovendosi osservare che:
1) la ricorrente è dipendente della con qualifica di Dirigente , attività Parte_2 Parte_3 per la quale percepisce uno stipendio mensile di e. 2.900,0 circa (all. 3, 4, 5, 6); è proprietaria al 50% della casa familiare posta a Empoli (FI) via Carraia n. 154, di un immobile posto in San Vincenzo (LI) via del Giglio n. 8 e di un immobile posto in Empoli (FI) via Curie e di un immobile posto in Empoli
(FI) via del Rio di Sant'Anna; infine, è proprietaria pro-quota di vari terreni agricoli in Empoli e
(all. 7, 8, 9); la stessa risulta gravata da un mutuo acceso nel 2022 presso Banca Agricol Persona_6 di Empoli avente rata mensile di circa Euro 340,00 e durata ventennale (all. 10); 2) il resistente ha sempre lavorato come operaio con contratti a tempo determinato o indeterminato, fino a quando si è licenziato, risultando all'epoca della presentazione del ricorso (gennaio 2023) inoccupato;
dalla
[...]
risulta che lo stesso ha percepito un reddito annuale lordo pari ad e. 8299,00 + e. 1400,00 + e. Pt_4
7495,00 per un importo complessivo di e. 17.194,00 da cui deve detrarsi l'importo di e. 2356,00 a titolo di Irpef ed e. 247,00 a titolo di addizionale Regionale, per un netto annuale di e. 14.591,00, corrispondente ad una liquidità mensile netta di circa e. 1200,00; lo stesso risulta titolare di un immobile posto a Empoli (FI) in via della Repubblica n. 140, per il cui acquisto ha acceso un mutuo avente rata mensile di circa euro 280,00, nel quale vive attualmente con la madre, Sig.ra Parte_5 che lo supporta economicamente per l'accudimento ed il mantenimento del minore e condivide le spese di gestione della casa;
ne consegue che deve porsi l'onere a carico di di versare, entro Controparte_1 il giorno 5 del mese, a la somma di e. 300,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, quale Parte_1 contributo per il mantenimento indiretto del figlio , importo che appare congruo rispetto alle Per_1 esigenze di vita del minore e rapportato alle capacità reddituali delle Parti, oltre che ai tempi di pagina 7 di 10 permanenza del minore presso ciascun genitore, dovendosi osservare che sulla madre ricadono in via prevalente i maggiori oneri di accudimento e cura, stante l'assenza del pernottamento, sia nel periodo scolastico che in quello festivo, presso il padre;
va, altresì, posto l'onere per entrambi i genitori di provvedere al 50% per ciascuno alle spese straordinarie, che dovranno essere individuate e rimborsate secondo le Linee Guida del CNF del 2017, come concordemente chiesto dalle Parti;
infine, va assegnato in via esclusiva l'Assegno Unico Universale alla madre in quanto genitore Parte_1 collocatario di prole minorenne.
7. Quanto alle spese di lite, ritiene il Tribunale di dover prevedere l'integrale compensazione delle stesse tra le Parti, tenuto conto che le conclusioni formulate dalle Parti risultano coincidenti sia per quanto attiene al collocamento, che alla frequentazione e al mantenimento del minore, eccezion fatta per le domande di previsione dell'affido condiviso (in luogo dell'esclusivo rafforzato alla madre) e di inserimento del pernottamento notturno formulate dal padre (v. note scritte di trattazione depositate in data 26/06/2025); quanto alle spese della CTU psicologica e della CTU psichiatrica, le stesse vanno poste in via definitiva a carico delle Parti nella misura della metà per ciascuna, essendo l'accertamento stato disposto nel comune interesse.
P.Q.M.
il Tribunale così come composto, decidendo in via definitiva nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
- dispone l'affido super - esclusivo del minore ((n. 30/12/2018) alla madre Persona_2 Pt_1
con collocamento dello stesso presso l'abitazione materna;
[...]
- dispone che il minore permanga con il padre a) nella prima Persona_2 Controparte_1 settimana, il lunedì dall'uscita della scuola/centro estivo fino alle 21.30 (ore 21.00 nei periodi scolastici), il mercoledì dall'uscita della scuola/centro estivo fino alle 21.30 (21.00 nei periodi scolastici) ed il venerdì dall'uscita della scuola/centro estivo fino alle 21.30 (21.00 nei periodi scolastici); nella seconda settimana: il lunedì dall'uscita della scuola/centro estivo fino alle 21.30 (21.00 nei periodi scolastici), il mercoledì dall'uscita della scuola/centro estivo fino alle 21.30 (21.00 nei periodi scolastici) ed il sabato dalle 12.00 fino alle 21.30; b) in assenza di scuola o centri estivi: nella prima settimana, il lunedì dalle 12.00 fino alle 21.30, il mercoledì dalle 12.00 fino alle 21.30 ed il venerdì dalle 12.00 fino alle 21.30; nella seconda settimana: il lunedì dalle 12.00 fino alle 21.30, il mercoledì dalle 12.00 fino alle 21.30 ed il sabato dalle 12.00 fino alle 21.30; la madre potrà avvalersi pagina 8 di 10 della collaborazione della zia paterna o della nonna paterna nella gestione quotidiana del figlio, quando impedita ad occuparsene per esigenze lavorative;
- dispone che la madre possa trascorrere durante l'anno con il figlio minore due Parte_1 Per_1 settimane, anche non consecutive, previa comunicazione al padre Controparte_1
- dispone che durante le vacanze estive, il minore possa trascorrere due/tre giorni con Persona_2 il padre alla presenza della zia paterna o della nonna paterna, con il consenso della Controparte_1 madre;
- dispone che durante le vacanze natalizie il minore trascorra la vigilia di Natale con il Persona_2 padre, il giorno di Natale con la madre ed il giorno di S. Stefano con il padre, con alternanza annuale tra i due genitori e che trascorra il 31 dicembre ed il giorno dell'Epifania con la madre ed il 01 gennaio con il padre, con alternanza annuale tra i due genitori;
- dispone che durante le vacanze pasquali il minore trascorra il giorno di Pasqua con la Persona_2 madre ed il Lunedì dell'Angelo con il padre, alternando annualmente tra i due genitori;
- dispone la presa in carico di da parte del Servizio UFSMIA di riferimento per la Controparte_1 prosecuzione del percorso di supporto psicologico;
- dispone la presa in carico del minore da parte del Servizio UFSMIA di riferimento Persona_2 per un percorso di supporto psicologico;
- pone l'onere a carico di di versare, entro il giorno 5 del mese, a la Controparte_1 Parte_1 somma di e. 300,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, quale contributo per il mantenimento del figlio
; Per_1
- pone l'onere per entrambi i genitori di provvedere al 50% per ciascuno alle spese straordinarie, che dovranno essere individuate e rimborsate secondo le Linee Guida del CNF del 2017;
- assegna in via esclusiva dell'Assegno Unico Universale alla madre Parte_1
- dà mandato ai SS.SS. di riferimento di svolgere una attività di monitoraggio sul nucleo familiare con onere per i Servizi di trasmettere ogni sei mesi una relazione di aggiornamento al Persona_7
Giudice Tutelare, competente per l'attività di vigilanza;
- pone le spese della CTU psicologica e della CTU psichiatrica in via definitiva a carico delle parti, nella misura della metà per ciascuna;
- dichiara l'integrale compensazione tra le Parti delle spese di lite.
Manda la Cancelleria per gli avvisi alle Parti, al CTU dott. al dott. Rolando Paterniti, Persona_4 ai SS.SS. e al Servizio UFSMIA di riferimento.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 9/07/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi. pagina 9 di 10 La Presidente La Giudice est.
Silvia Governatori Monica Tarchi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
PRIMA Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Silvia Governatori Presidente dott. ssa Monica Tarchi Giudice Relatore dott. ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di I grado iscritto al n. r.g. 4130/2024 promosso da:
(C.F. ) nata il [...] a [...], con l'assistenza Parte_1 C.F._1 dell'avv. Giuseppina Iallorenzi ricorrente nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'assistenza dell'avv. Alessandro Buson resistente
Con l'intervento ex lege del P.M. (visti del 25/07/2023, 3/08/2023, 30/11/2023, 2/12/2023, 14/12/2023,
9/04/2024, 20/05/2025)
Avente ad Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale su minore
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da nota scritta di trattazione depositata in data 25/06/2025, chiedendo al Tribunale di disporre che: “1) il figlio venga giuridicamente sottoposto all'affidamento Per_1 esclusivo rafforzato della madre, con collocamento presso la madre;
2) il padre potrà incontrare il figlio secondo le seguenti modalità: durante il periodo scolastico, il martedì ed il giovedì, dall'uscita di scuola fino alle ore 21; fuori dal periodo scolastico, il martedì ed il giovedì, dall'uscita dai centri estivi pagina 1 di 10 fino alle ore 21, e, comunque, dalle ore 14,30 alle ore 21.00. Il padre potrà incontrare il figlio un fine settimana alternato, il sabato e la domenica dalle ore 14,30 alle ore 21.00; 3) nel periodo delle vacanze natalizie il figlio trascorrerà la vigilia di Natale con il padre, il Natale con la madre, S.
Stefano con il padre, con criterio rotativo di anno in anno;
il 31 dicembre con la madre ed il 01 gennaio con il padre, con criterio rotativo di anno in anno. Il figlio trascorrerà l'Epifania con la madre quest'anno il prossimo anno con il padre, con criterio rotativo di anno in anno;
4) nel periodo delle vacanze pasquali il figlio trascorrerà Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, con criterio rotativo di anno in anno. Per l'anno 2026 il figlio trascorrerà Pasqua con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con il padre;
5) nel periodo estivo, il padre potrà incontrare il figlio due o tre giorni, dalla mattina alla sera, senza pernottamento, alla presenza della zia o con la nonna paterna e con il consenso della madre;
6) la madre è autorizzata a trascorrere con il figlio due settimane all'anno, anche non consecutive, previa comunicazione al padre;
7) Controparte_1 corrisponderà a , la somma di Euro 300,00 a titolo di mantenimento del figlio. Tale Parte_1 importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. provvederà a versare Controparte_1
a il 50% delle spese straordinarie (scolastiche, mediche e di svago) che si renderanno Parte_1 necessarie per il figlio;
8) l'assegno unico/familiare sarà dovuto alla madre”.
Parte resistente ha concluso come da nota scritta di trattazione depositata in data 26/06/2025, con la quale ha chiesto al Tribunale di: “Confermare l'obbligo del padre di versare alla madre l'importo tra quest'ultimi già convenuto e sino ad oggi regolarmente corrisposto. Prevedere che il Sig. possa CP_1 vedere e tenere con sé il figlio secondo il calendario proposto dal CTU, ma integrato di un Per_1 ulteriore giorno, per la settimana nella quale non ha il figlio durante il fine settimana. Con possibilità, durante il fine settimana di competenza, di tenere il figlio anche nel pernotto. Prevedere che il Sig.
durante l'anno, in periodi fuori dall'obbligo di frequenza scolastica, possa trascorrere, al pari CP_1 della madre, quindici giorni anche non consecutivi previa comunicazione alla madre. In subordine con la presenza della propria sorella e della propria madre. Stabilire l'affidamento condiviso tra i genitori.
Con vittoria di spese ed onorari”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la regolamentazione del regime di affido, collocamento, frequentazione e mantenimento del minore (30/12/2018), nato dalla convivenza more Persona_2 uxorio intrattenuta dalla ricorrente, con il resistente, ad oggi cessata;
Parte_1 Controparte_1
pagina 2 di 10 all'esito dell'udienza di prima comparizione, nel corso della quale è stato svolto l'interrogatorio libero delle Parti, il G.D. ha disposto in data 6/11/2023, in ragione della conflittualità sussistente tra i genitori nonché tra il resistente e lo zio materno convivente con la madre ed il minore nella ex casa Per_3 familiare (v. verbale udienza 9/11/2023), una consulenza psicologica d'ufficio, affidata al dott.
[...]
finalizzata ad accertare l'idoneità genitoriale di ambo le parti, le condizioni di vita del minore Per_4 presso ciascun genitore e a stabilire il miglior regime di collocamento e di frequentazione del minore con i due genitori;
contestualmente, ha disposto la presa in carico del padre da parte Controparte_1 del Servizio UFSMIA di riferimento territoriale per essere avviato ad un percorso di sostegno psicologico, essendo, tra l'altro, quest'ultimo stato destinatario di ordine di protezione per comportamenti pregiudizievoli all'interesse del minore;
sotto il profilo economico, il G.D. ha recepito l'accordo rinvenuto dalle Parti nel corso dell'udienza di prima comparizione, ponendo a carico dell' l'onere di versare alla l'importo di e. 300,00 mensili come contribuito al CP_1 Pt_1 mantenimento indiretto del figlio , la suddivisione nella misura del 50% per ciascun genitore Per_1 delle spese straordinarie, nonchè l'assegnazione in via esclusiva alla madre dell'Assegno Unico
Universale; l'istruttoria è proseguita con l'acquisizione di plurime Relazioni da parte del Servizio
Sociale e dell'UFSMIA e con l'attività di monitoraggio delegata al CTU dott. che è stata Per_4 svolta in coordinamento con il Servizio Sociale e il Servizio UFSMIA;
nel corso delle attività peritali è stato, altresì, disposto, in aderenza alle indicazioni del dott. un accertamento di carattere Per_4 psichiatrico sul resistente in quanto ritenuto necessario in vista della decisione da Controparte_1 assumere in ordine all'inserimento del pernottamento del piccolo presso il padre, richiesto Per_1 dall' l'istruttoria è proseguita fino a quando, all'udienza del 18/06/2025, sono state esaminate CP_1 nel contraddittorio delle Parti la Relazione psichiatrica del dott. (depositata in data Per_5
20/05/2025) e la relazione di monitoraggio del dott. (depositata in data 30/05/2025); all'esito, Per_4 il G.D. ha fissato udienza cartolare per il giorno 26/06/2025, in vista della quale le Parti hanno depositato in data 25/06/2025 e 26/06/2025 note scritte di trattazione contenenti le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, di tal chè il G.D. ha posto la causa in decisione, senza concessione di termini per comparse conclusionali e repliche.
2. Sull'affidamento e collocamento del minore.
Va preliminarmente evidenziato che nella relazione conclusiva del monitoraggio, il CTU dott.
[...] ha evidenziato al Tribunale che: “… la questione principale resta il pernottamento di Per_4 Per_1 dal padre, a cui la madre si è sempre tenacemente opposta e che il padre interpreta come un obiettivo necessariamente da raggiungere in modo aprioristico “io sono una brava persona non ho mai fatto pagina 3 di 10 niente di male ho diritto di stare con mio figlio il 50% del tempo”.…. La sig.ra ha comunque Pt_1 ribadito le preoccupazioni circa la tenuta psicologica e comportamentale del padre laddove egli dovesse trovarsi con il bambino per un tempo maggiore a quello concesso, e ritiene inoltre confermate le sue osservazioni circa le bizzarrie comportamentali a carico del sig. ; peraltro, lo stesso CP_1
CTU ha riferito di alcuni messaggi non rassicuranti, inviati nelle more dei lavori peritali dall' CP_1 alla che hanno posto la ricorrente in stato di agitazione e nei quali il padre scrive: “io voglio Pt_1 continuare”, “pigiano ogni secondo mi dicano perdo lavoro e perdo tutto se non uccido mio figlio",
"ogni secondo direi così” (messaggi acquisiti dal CTU con il consenso delle Parti e non contestati dal resistente); il CTU ha, altresì, riferito che “sollecitato più volte a chiarire il contenuto del messaggio, il signor non è stato in grado di ricordare quello che avrebbe voluto dire, e ha spiegato che CP_1 spesso sbaglia a digitare il testo dal telefono. Dell'accaduto è stato informato il prof. che Per_5 sino a quel momento aveva incontrato il Resistente in una sola occasione. In quella sede, abbiamo fissato un incontro (31/03/2025) per confrontarci sulle informazioni raccolte circa la valutazione sul sig. Nel frattempo, il 21/03/2025 ho ritenuto di convocare la nonna e la zia paterna, che hanno CP_1 confermato la frequentazione tra e il padre, così come la sporadica permanenza a cena della Per_1 sig.ra Le sig.re confermano inoltre che il sig. spesso sbaglia a digitare il testo dei Pt_1 CP_1 messaggi che invia”.
Quanto alla complessa personalità del padre, le cui 'stranezze' comportamentali sono Controparte_1 state descritte nella Pagliai nell'atto introduttivo, il Tribunale ha formulato al dott. Rolando Paterniti
(iscritto nell'Albo dei CTU del Tribunale) il seguente quesito: “accerti il CTU se Controparte_1 presenti patologie di rilievo psichiatrico che possono influire sull'esercizio della responsabilità genitoriale e, in caso positivo, riferisca quali specifiche limitazioni sia opportuno adottare per evitare che tali problematiche del padre possano rilevare in danno al minore”; con Relazione depositata in
PCT in data 20/05/2025, l'esperto nominato ha concluso ravvisando nel resistente un assetto di tipo paranoide (“Sulla base della consulenza specialistica da me effettuata, è possibile affermare che il Sig. presenta marcati tratti di personalità paranoidea con bizzarrie del pensiero e del Controparte_1 comportamento per le quali si sconsiglia, al momento, la permanenza del figlio presso la propria abitazione nelle ore notturne”).
Ritiene, pertanto, il Tribunale, alla luce del quadro sopra delineato, di dover recepire integralmente le indicazioni rassegnate dal dott. all'esito dell'attività peritale e del monitoraggio semestrale, in Per_4 quanto sorrette da articolata e condivisibile motivazione, disponendo l'affido super - esclusivo del figlio alla madre con collocamento del minore presso l'abitazione materna, Per_1 Parte_1 stante la necessità di attribuire alla madre ogni capacità decisionale, specie in materia di salute, senza pagina 4 di 10 dover previamente acquisire il consenso dell'altro genitore, il quale, quando è sorta la necessità di sottoporre il minore a visita logopedistica, come richiesto dalle insegnanti e dagli operatori sociali, ha inizialmente opposto un immotivato diniego, negando le difficoltà comportamentali del figlio (sia in ambiente scolastico che al suo esterno) e quelle scritto-linguistiche per i quali sono state calendarizzati ulteriori accertamenti logopedistici.
3. Sul calendario di frequentazione padre/figlio
Quanto al regime di frequentazione del minore con il padre ritiene il Per_1 Controparte_1
Collegio di dover recepire il calendario indicato dal dott. nella relazione conclusiva di Per_4 monitoraggio, come modificato nelle note di risposta ai rilievi critici dei CCTTPP, in quanto rispondente e funzionale alla necessità di preservare il rapporto genitoriale in condizioni di massima tutela per il minore, in aderenza, peraltro, alle inequivoche indicazioni dello psichiatra dott. il Per_5 quale ha sconsigliato “al momento, la permanenza del figlio presso la propria abitazione nelle ore notturne”(v. pag. 6 della Rel. ; in particolare, va rilevato che gli accertamenti peritali hanno Per_5 fatto emergere che il padre non è in grado di occuparsi del figlio per un'intera giornata, dalla mattina alla sera, in quanto il resistente lavora attualmente di notte tutti i giorni, anche il sabato e la domenica, dalle ore 1.00 alle ore 9.00 circa, ad eccezione della notte tra martedì e mercoledì, di tal chè appare opportuno che padre e figlio si vedano quando il primo avrà potuto riposare qualche ora e non alle prime ore del mattino;
deve, quindi, disporsi che il minore permanga con il padre: a) nella Per_1 prima settimana, il lunedì dall'uscita della scuola/centro estivo fino alle 21.30 (ore 21.00 nei periodi scolastici), il mercoledì dall'uscita della scuola/centro estivo fino alle 21.30 (21.00 nei periodi scolastici) ed il venerdì dall'uscita della scuola/centro estivo fino alle 21.30 (21.00 nei periodi scolastici); nella seconda settimana: il lunedì dall'uscita della scuola/centro estivo fino alle 21.30 (21.00 nei periodi scolastici), il mercoledì dall'uscita della scuola/centro estivo fino alle 21.30 (21.00 nei periodi scolastici) ed il sabato dalle 12.00 fino alle 21.30; b) in assenza di scuola o centri estivi: nella prima settimana, il lunedì dalle 12.00 fino alle 21.30, il mercoledì dalle 12.00 fino alle 21.30 ed il venerdì dalle 12.00 fino alle 21.30; nella seconda settimana: il lunedì dalle 12.00 fino alle 21.30, il mercoledì dalle 12.00 fino alle 21.30 ed il sabato dalle 12.00 fino alle 21.30; va, inoltre, accolta la richiesta della madre di poter trascorrere con il figlio due settimane all'anno, anche non consecutive, per poter fare un viaggio o una gita, previa comunicazione al padre, in quanto funzionale alle esigenze di svago del figlio.
In ultimo, va evidenziato che il dott. ha posto in rilievo “la necessità di un supporto per la Per_4 madre nella gestione del minore anche in riferimento alla conciliazione famiglia e lavoro, poiché pagina 5 di 10 spesso ha richiesto l'intervento del padre fuori dai giorni stabiliti” ed ha riferito che “Il Servizio ritiene opportuno coinvolgere la zia paterna del minore, la sig.ra affinché possa CP_2 supportare i genitori occupandosi del nipote per qualche pomeriggio a settimana in modo da alleviare il carico di cura della signora e fungere da guida nei confronti del signor : ne Pt_1 CP_1 consegue che va previsto che la madre possa avvalersi del supporto dei familiari del Parte_1 padre (zia paterna o nonna paterna convivente con il resistente) nella gestione quotidiana del minore
, quando impedita ad occuparsene durante gli orari di lavoro;
parimenti, va previsto che Per_1 durante le vacanze estive, il bambino possa trascorrere brevi periodi (massimo due/tre giorni) con il padre, alla presenza della zia paterna ovvero con la nonna paterna, previo consenso della madre, stante la vigenza dell'affido super esclusivo.
Quanto ai periodi festivi di Natale e Pasqua, va previsto che, come richiesto nel ricorso introduttivo, il minore possa trascorrere con il padre delle giornate, senza permanenza notturna presso l'abitazione del padre: va, quindi, disposto che durante le vacanze natalizie il minore possa trascorrere la vigilia di
Natale con il padre, il giorno di Natale con la madre ed il giorno di S. Stefano con il padre, con alternanza annuale tra i due genitori;
parimenti, va previsto che il minore trascorra il 31 dicembre ed il giorno dell'Epifania con la madre ed il 01 gennaio con il padre, con alternanza annuale tra i due genitori;
quanto, infine, alle vacanze pasquali va previsto che il minore trascorra il giorno di Pasqua con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con il padre, alternando annualmente tra i due genitori.
4. Misure di Supporto
Quanto alle misure di supporto al nucleo familiare, va evidenziato che i SS.SS. hanno rappresentato (v.
Relazione depositata in PCT in data 15/05/2025) di aver consentito all' di interrompere il CP_1 percorso di sostegno alla genitorialità intrapreso presso l'UFSMIA su disposizione del Tribunale, onde
“permettergli di sottoporsi alla perizia senza ulteriori fonti di preoccupazione”: va, quindi, nuovamente disposta, come suggerito dal dott. e dagli stessi SS.SS., la presa in carico del Per_4 padre da parte del Servizio UFSMIA di riferimento per la prosecuzione del percorso Controparte_1 di supporto psicologico;
infine, si ritiene opportuno che il minore svolga un percorso Persona_2 di supporto psicologico presso l' finalizzato a ridurne il disagio emotivo e rinforzare CP_3
l'autostima, avendo i SS.SS. evidenziato nel minore un malessere psico – fisico, che si manifesta in ambiente scolastico ed extra – scolastico (v. pag. 8 della Rel. depositata in data 15/05/2025).
5. Attività di vigilanza pagina 6 di 10 Ritiene il Collegio di dover prevedere una attività di monitoraggio da parte dei SS.SS. di riferimento, la quale appare opportuna, come chiarito dal CTU dott. specie nel caso in cui “la Persona_4 negazione del pernottamento dovesse portare a una modifica del quadro relazionale del nucleo, in particolare per e il padre” (v. pag. 6 della Relazione di monitoraggio), con onere per i Servizi Per_1 di trasmettere ogni sei mesi una relazione di aggiornamento al Giudice Tutelare, competente per l'attività di vigilanza.
6. Mantenimento del minore
Quanto al tema del mantenimento del minore, va preliminarmente evidenziato che, con decreto emesso in data 16/11/2023, il Collegio ha recepito l'accordo economico concordato dalle Parti avanti al
Giudice Delegato, del quale non è mai stata chiesto la modifica in corso di causa, tanto che ambo le
Parti hanno concluso concordemente sul punto;
per completezza espositiva, va operata una disamina comparata ed aggiornata della situazione reddituale e patrimoniale delle Parti, dovendosi osservare che:
1) la ricorrente è dipendente della con qualifica di Dirigente , attività Parte_2 Parte_3 per la quale percepisce uno stipendio mensile di e. 2.900,0 circa (all. 3, 4, 5, 6); è proprietaria al 50% della casa familiare posta a Empoli (FI) via Carraia n. 154, di un immobile posto in San Vincenzo (LI) via del Giglio n. 8 e di un immobile posto in Empoli (FI) via Curie e di un immobile posto in Empoli
(FI) via del Rio di Sant'Anna; infine, è proprietaria pro-quota di vari terreni agricoli in Empoli e
(all. 7, 8, 9); la stessa risulta gravata da un mutuo acceso nel 2022 presso Banca Agricol Persona_6 di Empoli avente rata mensile di circa Euro 340,00 e durata ventennale (all. 10); 2) il resistente ha sempre lavorato come operaio con contratti a tempo determinato o indeterminato, fino a quando si è licenziato, risultando all'epoca della presentazione del ricorso (gennaio 2023) inoccupato;
dalla
[...]
risulta che lo stesso ha percepito un reddito annuale lordo pari ad e. 8299,00 + e. 1400,00 + e. Pt_4
7495,00 per un importo complessivo di e. 17.194,00 da cui deve detrarsi l'importo di e. 2356,00 a titolo di Irpef ed e. 247,00 a titolo di addizionale Regionale, per un netto annuale di e. 14.591,00, corrispondente ad una liquidità mensile netta di circa e. 1200,00; lo stesso risulta titolare di un immobile posto a Empoli (FI) in via della Repubblica n. 140, per il cui acquisto ha acceso un mutuo avente rata mensile di circa euro 280,00, nel quale vive attualmente con la madre, Sig.ra Parte_5 che lo supporta economicamente per l'accudimento ed il mantenimento del minore e condivide le spese di gestione della casa;
ne consegue che deve porsi l'onere a carico di di versare, entro Controparte_1 il giorno 5 del mese, a la somma di e. 300,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, quale Parte_1 contributo per il mantenimento indiretto del figlio , importo che appare congruo rispetto alle Per_1 esigenze di vita del minore e rapportato alle capacità reddituali delle Parti, oltre che ai tempi di pagina 7 di 10 permanenza del minore presso ciascun genitore, dovendosi osservare che sulla madre ricadono in via prevalente i maggiori oneri di accudimento e cura, stante l'assenza del pernottamento, sia nel periodo scolastico che in quello festivo, presso il padre;
va, altresì, posto l'onere per entrambi i genitori di provvedere al 50% per ciascuno alle spese straordinarie, che dovranno essere individuate e rimborsate secondo le Linee Guida del CNF del 2017, come concordemente chiesto dalle Parti;
infine, va assegnato in via esclusiva l'Assegno Unico Universale alla madre in quanto genitore Parte_1 collocatario di prole minorenne.
7. Quanto alle spese di lite, ritiene il Tribunale di dover prevedere l'integrale compensazione delle stesse tra le Parti, tenuto conto che le conclusioni formulate dalle Parti risultano coincidenti sia per quanto attiene al collocamento, che alla frequentazione e al mantenimento del minore, eccezion fatta per le domande di previsione dell'affido condiviso (in luogo dell'esclusivo rafforzato alla madre) e di inserimento del pernottamento notturno formulate dal padre (v. note scritte di trattazione depositate in data 26/06/2025); quanto alle spese della CTU psicologica e della CTU psichiatrica, le stesse vanno poste in via definitiva a carico delle Parti nella misura della metà per ciascuna, essendo l'accertamento stato disposto nel comune interesse.
P.Q.M.
il Tribunale così come composto, decidendo in via definitiva nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
- dispone l'affido super - esclusivo del minore ((n. 30/12/2018) alla madre Persona_2 Pt_1
con collocamento dello stesso presso l'abitazione materna;
[...]
- dispone che il minore permanga con il padre a) nella prima Persona_2 Controparte_1 settimana, il lunedì dall'uscita della scuola/centro estivo fino alle 21.30 (ore 21.00 nei periodi scolastici), il mercoledì dall'uscita della scuola/centro estivo fino alle 21.30 (21.00 nei periodi scolastici) ed il venerdì dall'uscita della scuola/centro estivo fino alle 21.30 (21.00 nei periodi scolastici); nella seconda settimana: il lunedì dall'uscita della scuola/centro estivo fino alle 21.30 (21.00 nei periodi scolastici), il mercoledì dall'uscita della scuola/centro estivo fino alle 21.30 (21.00 nei periodi scolastici) ed il sabato dalle 12.00 fino alle 21.30; b) in assenza di scuola o centri estivi: nella prima settimana, il lunedì dalle 12.00 fino alle 21.30, il mercoledì dalle 12.00 fino alle 21.30 ed il venerdì dalle 12.00 fino alle 21.30; nella seconda settimana: il lunedì dalle 12.00 fino alle 21.30, il mercoledì dalle 12.00 fino alle 21.30 ed il sabato dalle 12.00 fino alle 21.30; la madre potrà avvalersi pagina 8 di 10 della collaborazione della zia paterna o della nonna paterna nella gestione quotidiana del figlio, quando impedita ad occuparsene per esigenze lavorative;
- dispone che la madre possa trascorrere durante l'anno con il figlio minore due Parte_1 Per_1 settimane, anche non consecutive, previa comunicazione al padre Controparte_1
- dispone che durante le vacanze estive, il minore possa trascorrere due/tre giorni con Persona_2 il padre alla presenza della zia paterna o della nonna paterna, con il consenso della Controparte_1 madre;
- dispone che durante le vacanze natalizie il minore trascorra la vigilia di Natale con il Persona_2 padre, il giorno di Natale con la madre ed il giorno di S. Stefano con il padre, con alternanza annuale tra i due genitori e che trascorra il 31 dicembre ed il giorno dell'Epifania con la madre ed il 01 gennaio con il padre, con alternanza annuale tra i due genitori;
- dispone che durante le vacanze pasquali il minore trascorra il giorno di Pasqua con la Persona_2 madre ed il Lunedì dell'Angelo con il padre, alternando annualmente tra i due genitori;
- dispone la presa in carico di da parte del Servizio UFSMIA di riferimento per la Controparte_1 prosecuzione del percorso di supporto psicologico;
- dispone la presa in carico del minore da parte del Servizio UFSMIA di riferimento Persona_2 per un percorso di supporto psicologico;
- pone l'onere a carico di di versare, entro il giorno 5 del mese, a la Controparte_1 Parte_1 somma di e. 300,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, quale contributo per il mantenimento del figlio
; Per_1
- pone l'onere per entrambi i genitori di provvedere al 50% per ciascuno alle spese straordinarie, che dovranno essere individuate e rimborsate secondo le Linee Guida del CNF del 2017;
- assegna in via esclusiva dell'Assegno Unico Universale alla madre Parte_1
- dà mandato ai SS.SS. di riferimento di svolgere una attività di monitoraggio sul nucleo familiare con onere per i Servizi di trasmettere ogni sei mesi una relazione di aggiornamento al Persona_7
Giudice Tutelare, competente per l'attività di vigilanza;
- pone le spese della CTU psicologica e della CTU psichiatrica in via definitiva a carico delle parti, nella misura della metà per ciascuna;
- dichiara l'integrale compensazione tra le Parti delle spese di lite.
Manda la Cancelleria per gli avvisi alle Parti, al CTU dott. al dott. Rolando Paterniti, Persona_4 ai SS.SS. e al Servizio UFSMIA di riferimento.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 9/07/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi. pagina 9 di 10 La Presidente La Giudice est.
Silvia Governatori Monica Tarchi
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