Art. 88.
(Nozione e forma del salvacondotto).
Il salvacondotto e' il permesso concesso dai comandanti militari, a cio' autorizzati, a unita' delle forze nemiche o neutrali o a persone di qualsiasi nazionalita', perche' possano raggiungere una localita' prestabilita, attraversando, ove occorra, la zona delle operazioni.
Esso e' dato per iscritto, e deve indicare:
1° l'unita' delle forze o le persone alle quali e' accordato;
2° l'itinerario consentito e il mezzo di trasporto, di cui il titolare puo' servirsi;
3° la durata della sua validita';
4° la eventuale facolta' di trasportare beni mobili.
(Nozione e forma del salvacondotto).
Il salvacondotto e' il permesso concesso dai comandanti militari, a cio' autorizzati, a unita' delle forze nemiche o neutrali o a persone di qualsiasi nazionalita', perche' possano raggiungere una localita' prestabilita, attraversando, ove occorra, la zona delle operazioni.
Esso e' dato per iscritto, e deve indicare:
1° l'unita' delle forze o le persone alle quali e' accordato;
2° l'itinerario consentito e il mezzo di trasporto, di cui il titolare puo' servirsi;
3° la durata della sua validita';
4° la eventuale facolta' di trasportare beni mobili.