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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 15/07/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della discussione orale della causa all'udienza del 15.7.2025; sentite le parti comparse in udienza, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 691/2025 R.G. Lav., cui è allegato il fascicolo iscritto al n. 1679/2024 R.G.Lav. relativo alla fase di accertamento tecnico preventivo
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dal a al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale Giulio Cesare n. 95, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni
; Email_1
RICORRENTE
INPS IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE Rappresentato e difeso ai sensi dall'avv. Mazzaferri giusta procura generale notarile alle liti, elettivamente domiciliata presso l'avvocatura dell'ente in Ancona via San Martino n. 23 con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni t;
Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: handicap con connotazioni di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/1992. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Il ricorrente contesta il mancato riconoscimento del requisito sanitario dell'handicap con connotazioni di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/1992, contestando che il CTU non aveva indicato le percentuali tabellari riferibili alle singole patologie della ricorrente e che non aveva tenuto nel giusto conto l'importante compromissione oncologica sofferta dall'interessata. Chiede, pertanto, il rinnovo della consulenza. Costituendosi in giudizio, l' evidenzia l'inammissibilità del ricorso per mancato CP_1 rispetto dei termini di contestaz introduzione del giudizio di merito nonché per la mancanza di specifica contestazione delle valutazioni del CTU, l'inammissibilità della domanda di condanna all'erogazione della prestazione, l'infondatezza nel merito non potendo essere valutate le sopravvenienze per le quali doveva essere presentata specifica domanda amministrativa e mancando la prova dei requisiti economico-sociali e contributivi, con conseguente insussistenza dell'interesse ad agire. La causa veniva decisa in camera di consiglio dopo la discussione in prima udienza, quando le parti si riportavano agli atti introduttivi, insistendo nelle richieste ivi formulate, non necessitando di ulteriori approfondimenti istruttori.
2. Le eccezioni preliminari sollevate dall' In via preliminare, va osservato che quasi CP_1 tutte le eccezioni formulate dall' oltremodo generiche e prive di qualsiasi CP_1 riferimento al caso di specie, sollecitando l'istituto il controllo giudiziale dei presupposti di ammissibilità della domanda senza censurare nello specifico sul punto il ricorso introduttivo con allegazioni in fatto. In particolare, il termine per introdurre il giudizio di merito è stato rispettato, in quanto la perizia della fase sommaria è stata comunicata in data 26.3.2025, le contestazioni sono state depositate in data 22.4.2025, il giudizio di opposizione è stato introdotto in data 20.5.2025. Parimenti infondata è l'eccezione circa la carenza di interesse ad agire per mancata prova dei requisiti economico-sociali e contributivi, affermando lo stesso istituto che oggetto del presente giudizio è unicamente il requisito sanitario, dovendo, poi, gli altri requisiti essere accertati in sede amministrativa in un momento successivo, sicché l'interesse ad agire può essere escluso soltanto in presenza di una palese carenza degli altri requisiti richiesti, carenza che non emerge in modo inequivoco dagli atti di causa. Manifestamente infondata è anche l'eccezione di inapplicabilità al procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c. dell'art. 149 disp. att. c.p.c., considerato che già nella fase sommaria con ordinanza del 7.2.2025 era stato affermato che “la Suprema Corte ha precisato che la previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicchè la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti (Cass.n.30860/2019, riportata nella più recente Cass. 18265/2020)”. Le considerazioni esposte dall' nella memoria di costituzione e risposta non permettono di superare tali CP_1 argomentazioni che vanno dunque ribadite anche in questa sede. Inconferente è l'eccezione di inammissibilità della domanda di condanna in quanto nelle conclusioni il ricorrente chiede riconoscersi lo status di handicap grave che scaturisce dal mero requisito sanitario, oggetto specifico della procedura in esame.
3. Mancanza di specifica critica alle risultanze della CTU. Venendo al merito del ricorso, si evidenzia che, pur essendovi critiche specifiche alla CTU nella parte in cui evidenzia che non sono state indicate le percentuali invalidanti per le patologie riscontrate, invero esse risultano del tutto inconferenti all'oggetto del giudizio, ossia la situazione di handicap grave in condizione di permanenza. Ed infatti, come ben evidenziato dal CTU nella fase sommaria del presente procedimento, l'art. 3 comma 3 richiede una minorazione che abbia ridotto l'autonomia personale o in misura superiore o in modo differente rispetto a quanto l'autonomia personale sia già ridotta in funzione dell'età, dovendo considerare i parametri relativi alla disabilità rifacendosi alle condizioni proposte dalla classificazione internazionale del funzionamento e della salute. Applicando tali parametri relativi alla mobilità, cura della persona, compiti e richieste generali, apprendimento delle conoscenze, comunicazione, il CTU alla luce delle patologie riscontrate ha ritenuto non soddisfatti i presupposti per ritenere integrate le condizioni di salute di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/1992, che non richiede una determinata percentuale invalidante sicché è del tutto inconferente la doglianza circa la mancata indicazione di tali percentuali con riferimento alle varie patologie riscontrate. Al riguardo si legge nella perizia che si è riscontrata “una situazione tale da riconoscere una moderata compromissione del grado di autonomia, pur in correlazione all'età del soggetto, cioè in riferimento alla performance che un soggetto della stessa età possiede in assenza di rilevanti patologie. In conclusione, la disabilità della sig.ra tenendo conto dell'età del soggetto, non riduce il grado di autonomia tale Pt_1 da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.” Né diversamente può arguirsi dalle patologie della ricorrente che vengono elencate nel ricorso in opposizione con particolare riferimento alla patologia oncologica, dal momento che il CTU ha compiutamente valutato tutte le patologie indicate ed in particolare “esiti di trauma distorsivo delle caviglie, disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso, tenosinovite cronica spalla, stenosi carotidea sinistra, adenocarcinoma del colon trattato chirurgicamente con emicolectomia per via laparoscopica, tonsillectomia, sinusite cronica, artralgie, discopatia cervicale, polimialgia reumatica, diverticolosi del colon, congestione emorroidali”. Del tutto generiche e prive di fondamento sono pertanto le affermazioni contenute nel ricorso introduttivo circa il fatto che le patologie della ricorrente sono state “solo in parte riscontrate”, non indicandosi nello specifico quale patologia è stata omessa, “e comunque non adeguatamente valutate”, affermazione del tutto generica che non integra una critica specifica alle conclusioni del consulente. Infine, va notato che nessuna osservazione alle risultanze della CTU è stata presentata in sede di fase sommaria da parte ricorrente e che la documentazione medica in atti è stata già tutta scrutinata dal consulente nella perizia depositata in atti, sicché non vi sono elementi che portino a ritenere necessario un rinnovo dell'accertamento peritale. Pertanto, considerato lo svolgimento logico e coerente della perizia svolta nella fase sommaria, supportata da idonea documentazione, in assenza di adeguate osservazioni critiche che permettano di superare le argomentazioni in essa presenti, si ritiene di aderire alle conclusioni del CTU con conseguente rigetto del ricorso.
4. Regolamento delle spese di lite. Quanto alle spese di lite, nulla dovrà disporsi vista la dichiarazione di esenzione rilasciata in allegato al ricorso ai sensi dell'art. 152 att. c.p.c. Per le medesime ragioni, le spese di CTU liquidate come da separato decreto sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate come da separato CP_1 decreto;
3) Nulla per le spese di lite. Così deciso in Ancona, il 15.7.2025.
IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della discussione orale della causa all'udienza del 15.7.2025; sentite le parti comparse in udienza, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 691/2025 R.G. Lav., cui è allegato il fascicolo iscritto al n. 1679/2024 R.G.Lav. relativo alla fase di accertamento tecnico preventivo
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dal a al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale Giulio Cesare n. 95, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni
; Email_1
RICORRENTE
INPS IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE Rappresentato e difeso ai sensi dall'avv. Mazzaferri giusta procura generale notarile alle liti, elettivamente domiciliata presso l'avvocatura dell'ente in Ancona via San Martino n. 23 con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni t;
Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: handicap con connotazioni di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/1992. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Il ricorrente contesta il mancato riconoscimento del requisito sanitario dell'handicap con connotazioni di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/1992, contestando che il CTU non aveva indicato le percentuali tabellari riferibili alle singole patologie della ricorrente e che non aveva tenuto nel giusto conto l'importante compromissione oncologica sofferta dall'interessata. Chiede, pertanto, il rinnovo della consulenza. Costituendosi in giudizio, l' evidenzia l'inammissibilità del ricorso per mancato CP_1 rispetto dei termini di contestaz introduzione del giudizio di merito nonché per la mancanza di specifica contestazione delle valutazioni del CTU, l'inammissibilità della domanda di condanna all'erogazione della prestazione, l'infondatezza nel merito non potendo essere valutate le sopravvenienze per le quali doveva essere presentata specifica domanda amministrativa e mancando la prova dei requisiti economico-sociali e contributivi, con conseguente insussistenza dell'interesse ad agire. La causa veniva decisa in camera di consiglio dopo la discussione in prima udienza, quando le parti si riportavano agli atti introduttivi, insistendo nelle richieste ivi formulate, non necessitando di ulteriori approfondimenti istruttori.
2. Le eccezioni preliminari sollevate dall' In via preliminare, va osservato che quasi CP_1 tutte le eccezioni formulate dall' oltremodo generiche e prive di qualsiasi CP_1 riferimento al caso di specie, sollecitando l'istituto il controllo giudiziale dei presupposti di ammissibilità della domanda senza censurare nello specifico sul punto il ricorso introduttivo con allegazioni in fatto. In particolare, il termine per introdurre il giudizio di merito è stato rispettato, in quanto la perizia della fase sommaria è stata comunicata in data 26.3.2025, le contestazioni sono state depositate in data 22.4.2025, il giudizio di opposizione è stato introdotto in data 20.5.2025. Parimenti infondata è l'eccezione circa la carenza di interesse ad agire per mancata prova dei requisiti economico-sociali e contributivi, affermando lo stesso istituto che oggetto del presente giudizio è unicamente il requisito sanitario, dovendo, poi, gli altri requisiti essere accertati in sede amministrativa in un momento successivo, sicché l'interesse ad agire può essere escluso soltanto in presenza di una palese carenza degli altri requisiti richiesti, carenza che non emerge in modo inequivoco dagli atti di causa. Manifestamente infondata è anche l'eccezione di inapplicabilità al procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c. dell'art. 149 disp. att. c.p.c., considerato che già nella fase sommaria con ordinanza del 7.2.2025 era stato affermato che “la Suprema Corte ha precisato che la previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicchè la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti (Cass.n.30860/2019, riportata nella più recente Cass. 18265/2020)”. Le considerazioni esposte dall' nella memoria di costituzione e risposta non permettono di superare tali CP_1 argomentazioni che vanno dunque ribadite anche in questa sede. Inconferente è l'eccezione di inammissibilità della domanda di condanna in quanto nelle conclusioni il ricorrente chiede riconoscersi lo status di handicap grave che scaturisce dal mero requisito sanitario, oggetto specifico della procedura in esame.
3. Mancanza di specifica critica alle risultanze della CTU. Venendo al merito del ricorso, si evidenzia che, pur essendovi critiche specifiche alla CTU nella parte in cui evidenzia che non sono state indicate le percentuali invalidanti per le patologie riscontrate, invero esse risultano del tutto inconferenti all'oggetto del giudizio, ossia la situazione di handicap grave in condizione di permanenza. Ed infatti, come ben evidenziato dal CTU nella fase sommaria del presente procedimento, l'art. 3 comma 3 richiede una minorazione che abbia ridotto l'autonomia personale o in misura superiore o in modo differente rispetto a quanto l'autonomia personale sia già ridotta in funzione dell'età, dovendo considerare i parametri relativi alla disabilità rifacendosi alle condizioni proposte dalla classificazione internazionale del funzionamento e della salute. Applicando tali parametri relativi alla mobilità, cura della persona, compiti e richieste generali, apprendimento delle conoscenze, comunicazione, il CTU alla luce delle patologie riscontrate ha ritenuto non soddisfatti i presupposti per ritenere integrate le condizioni di salute di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/1992, che non richiede una determinata percentuale invalidante sicché è del tutto inconferente la doglianza circa la mancata indicazione di tali percentuali con riferimento alle varie patologie riscontrate. Al riguardo si legge nella perizia che si è riscontrata “una situazione tale da riconoscere una moderata compromissione del grado di autonomia, pur in correlazione all'età del soggetto, cioè in riferimento alla performance che un soggetto della stessa età possiede in assenza di rilevanti patologie. In conclusione, la disabilità della sig.ra tenendo conto dell'età del soggetto, non riduce il grado di autonomia tale Pt_1 da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.” Né diversamente può arguirsi dalle patologie della ricorrente che vengono elencate nel ricorso in opposizione con particolare riferimento alla patologia oncologica, dal momento che il CTU ha compiutamente valutato tutte le patologie indicate ed in particolare “esiti di trauma distorsivo delle caviglie, disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso, tenosinovite cronica spalla, stenosi carotidea sinistra, adenocarcinoma del colon trattato chirurgicamente con emicolectomia per via laparoscopica, tonsillectomia, sinusite cronica, artralgie, discopatia cervicale, polimialgia reumatica, diverticolosi del colon, congestione emorroidali”. Del tutto generiche e prive di fondamento sono pertanto le affermazioni contenute nel ricorso introduttivo circa il fatto che le patologie della ricorrente sono state “solo in parte riscontrate”, non indicandosi nello specifico quale patologia è stata omessa, “e comunque non adeguatamente valutate”, affermazione del tutto generica che non integra una critica specifica alle conclusioni del consulente. Infine, va notato che nessuna osservazione alle risultanze della CTU è stata presentata in sede di fase sommaria da parte ricorrente e che la documentazione medica in atti è stata già tutta scrutinata dal consulente nella perizia depositata in atti, sicché non vi sono elementi che portino a ritenere necessario un rinnovo dell'accertamento peritale. Pertanto, considerato lo svolgimento logico e coerente della perizia svolta nella fase sommaria, supportata da idonea documentazione, in assenza di adeguate osservazioni critiche che permettano di superare le argomentazioni in essa presenti, si ritiene di aderire alle conclusioni del CTU con conseguente rigetto del ricorso.
4. Regolamento delle spese di lite. Quanto alle spese di lite, nulla dovrà disporsi vista la dichiarazione di esenzione rilasciata in allegato al ricorso ai sensi dell'art. 152 att. c.p.c. Per le medesime ragioni, le spese di CTU liquidate come da separato decreto sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate come da separato CP_1 decreto;
3) Nulla per le spese di lite. Così deciso in Ancona, il 15.7.2025.
IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)