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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/06/2025, n. 6237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6237 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
n. 10545/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla HUBLER - Presidente-
Dott.ssa Immacolata COZZOLINO - Giudice -
Dott.ssa Ivana SASSI - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10545 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Marco PIZZUTO, presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Belvedere nr 40 come da procura alle liti in atti
RICORRENTE contro
pagina 1 di 12
Pina GIUNTA presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli Corso Vittorio
Emanuele nr 32, come da procura alle liti in atti
RESISTENTE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 3/12/2024 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai propri atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso, chiedendo dichiararsi cessati gli effetti civili del matrimonio, confermando le condizioni separative in atto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio proponeva Parte_1
azione per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e le pronunce consequenziali, assumendo:
-che aveva contratto matrimonio concordatario con in data CP_1
6.5.2000 in Napoli, regolarmente trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune dell'anno 2000, atto numero 49, P. II S.A. Sez. B;
-che dalla loro unione coniugale sono nati, in data 11.02.2001 il figlio Per_1
e in data 26.01.2003 la figlia Per_2
-che con accordo omologato dal Tribunale di Napoli il 18.11.2010 i coniugi erano addivenuti ad una separazione, con assegnazione della casa coniugale sita in Napoli alla via Tasso 169 alla madre e i figli affidati in regime condiviso ad pagina 2 di 12 entrambi i genitori con collocamento in modo privilegiato presso la madre e regime di frequentazione con il padre come in atti;
con contributo a carico del padre per il mantenimento dei due figli pari ad euro 650,00 oltre aggiornamento
Istat e il 50% delle spese straordinarie;
- che nonostante la partecipazione del figlio dell'attività Per_1
imprenditoriale del padre (di produzione materiali di plastica) anche al fine di rendersi economicamente indipendente, e attesa la frequentazione universitaria della secondogenita, andava dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma di tutta la disciplina in vigore tra le parti.
Si costituiva la resistente, non opponendosi alla domanda principale, rappresentando tuttavia il reiterato inadempimento ai propri doveri economici verso i figli del ricorrente, e chiedendo in via riconvenzionale aumentarsi il contributo del padre al mantenimento della prole, in euro 800,00 mensili, nonché disporsi assegno divorzile in suo favore per euro 300,00 mensili, in ragione della riduzione stipendiale subita dal datore di lavoro Vodafone e del contributo endofamiliare da ella apportato al nucleo in costanza di matrimonio.
In data 01.01.2024 l'istante depositava in atti la dichiarazione del figlio della coppia, con la quale il giovane, oggi 24enne, riconosceva di: Per_1
“collaborare, in maniera continuativa, nell'attività di mio padre consistente nella produzione di stecche di plastica per il caffè.
Dichiaro altresì di percepire, per l'attività di collaborazione, settimanalmente, la metà degli utili che variano in relazione all'effettiva produzione”.
All'esito dell'udienza presidenziale dell'11.01.2024, veniva confermata la disciplina separativa e, in assenza di memorie ex art. 473 bis.17 cpc, fissata pagina 3 di 12 udienza per la precisazione delle conclusioni ex art 473 bis 28 cpc, dichiarando il ricorrente decaduto per tardività “dalla possibilità di precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte, proporre le eccezioni non rilevabili
d'ufficio, ai sensi dell'art. 473 bis.17 cc secondo comma cpc”.
• Sulle domande di contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni nato l'[...] e nata il [...]. Per_1 Per_2
In primo luogo, va ribadita la tardività della domanda di revoca del mantenimento per il figlio avanzata per la prima volta dal ricorrente Per_1
con memoria ex art 473 bis 17 cpc depositata in data 01.01.2024 per l'udienza dell'11.01.2024.
Pertanto, questo Tribunale è chiamato a valutare se ricorrono le condizioni per una conferma o per un aumento del contributo assegnato al genitore non collocatario per la prole, ormai maggiorenne.
Sul punto, soccorrono i criteri di cui di cui all'art. 337 ter c.c. norma applicabile anche in materia di divorzio.
Nel caso di specie, tenuto conto dell'età e degli impegni di studio, di vita e di relazione della prole, ormai adulta, ma non economicamente autosufficiente, risultano inevitabilmente incrementate le loro esigenze e, dunque, le spese per il loro mantenimento ( cfr. Cass. Sez.1 n. 17055 del 3.08.2007), rispetto al 2010, epoca della separazione.
In secondo luogo, convivendo i figli con la madre, sono piuttosto ridotti i tempi di presenza degli stessi presso il padre, e, quindi, parimenti ridotta è la partecipazione diretta del padre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento della prole.
pagina 4 di 12 Quanto alle risorse economiche delle parti, lo stesso ricorrente ha confermato di essere titolare di una ditta unipersonale che produce materiali plastici, di essere altresì proprietario di quattro immobili ricevuti in successione ereditaria dalla madre ed ancora in comunione con i coeredi. Ha documentato i suoi redditi per l'anno 2022 coma pari ad euro 11.949,00 e per l'anno 2023 pari ad euro
11.045,00, omettendo di allegare la sua capacità reddituale all'epoca della separazione.
La resistente è impiegata presso la con redditi conformi a quanto CP_2
dalla stessa dichiarato.
Pertanto, considerato anche l'importo di 650,00 euro mensili stabilito nel lontano 2010 in sede di omologa come parametro di riferimento, va stabilito quale contributo paterno al mantenimento dei figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti l'importo mensile di € 800,00 da corrispondere a entro e non oltre, il giorno 5 di ogni mese e rivalutato CP_1
annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere, nella misura del 50%, a le spese straordinarie per i figli come da Protocollo in CP_1
vigore tra Tribunale di Napoli e COA. sulla domanda riconvenzionale di assegno divorzile
In relazione alla domanda di assegno divorzile, va premesso che questo Collegio ritiene di far propri, e fare applicazione, dei principi di diritto espressi dalla
Corte Suprema di cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 18287 del
11/07/2018, a composizione del contrasto giurisprudenziale creatosi dopo la sentenza n. 11504 del 2017, per cui "Ai sensi dell'art. 5 c.6 della I. n. 898 del
1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento pagina 5 di 12 dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Tali principi di diritto discendono da un'accurata ed analitica analisi del disposto legislativo, alla luce dei principi costituzionali e della necessità di attualizzare il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio anche in relazione agli standards europei e alla mutata realtà socioeconomica.
La legge n. 898 del 1970, all'art. 5, comma 6, com'è noto, contiene un parametro
- la disponibilità di "mezzi adeguati" e "comunque (l'impossibilità di) procurarseli per ragioni oggettive" - e alcuni criteri da utilizzare per l'attribuzione e determinazione dell'assegno divorzile a favore del coniuge richiedente: le condizioni e i redditi dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, tutti da valutare anche in rapporto alla durata del matrimonio. Inoltre, la nozione di adeguatezza
è stata intesa dalla giurisprudenza tradizionale come finalizzata alla conservazione del tenore di vita matrimoniale, come desumibile dalle condizioni economiche del coniuge destinatario della domanda, cioè in sostanza, dal pagina 6 di 12 cosiddetto confronto reddituale tra i coniugi al momento della decisione (a partire da Cass. SU n. 11490 e 11492 del 1990), ma tale orientamento, soggetto nel tempo a numerose e fondate critiche, deve ritenersi ormai superato con quello di indipendenza economica, intesa come possibilità di vita dignitosa, illustrato da Cass. n. 11504 del 2017, secondo cui “per determinare la soglia dell'indipendenza economica occorrerà avere riguardo alle indicazioni provenienti, nel momento storico determinato, dalla coscienza collettiva e, dunque, ne' bloccata alla soglia della pura sopravvivenza ne' eccedente il livello della normalità”. La Corte di cassazione ha persuasivamente argomentato che tale secondo condivisibile orientamento interpretativo non è stato sovvertito dalla sentenza delle SSUU del 2018 (Cass. n. 18287/2018), essendosi confermata
“sia la finalità assistenziale dell'assegno, affermata dalle SU del 1990 e ribadita dalla giurisprudenza più recente (cfr. Cass. n. 6386 del 2019), sia l'onere del coniuge richiedente di dimostrare la sussistenza delle condizioni di legge, con riferimento ai criteri indicati nell'art. 5, comma 6. Le SU del 2018 hanno tuttavia evidenziato l'ulteriore e concorrente finalità compensativa o perequativa dell'assegno nei soli casi in cui vi sia la prova - di cui è onerato il coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato - che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (cfr. Cass. n. 10781 e 10782 del 2019). Non varrebbe evocare in senso contrario la funzione (che si assume propria dell'assegno divorzile)
pagina 7 di 12 "riequilibratrice" dei redditi degli ex coniugi, la quale invero non esiste come funzione autonoma, non trovando, tra l'altro, alcuna conferma letterale nella norma (art. 5, comma 6, cit.). Detta funzione era coerente, piuttosto, nella diversa prospettiva della conservazione del tenore di vita matrimoniale, rispetto alla quale il riequilibrio dei redditi costituiva l'esito finale di quel confronto reddituale che costituiva il fulcro delle valutazioni in ordine alla attribuzione e quantificazione dell'assegno. Tuttavia, una volta superata la suddetta prospettiva, il riequilibrio dei redditi altro non è che l'effetto pratico dell'imposizione patrimoniale operata con l'attribuzione dell'assegno alle condizioni date (non indipendenza economica e/o necessità di compensazione del particolare contributo dato da un coniuge durante la vita matrimoniale, a determinate condizioni).” (cfr. Cass. 7/10/2019, n. 24932). Ordunque, l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno non sono variabili dipendenti soltanto dalla differenza del livello economico patrimoniale tra gli ex coniugi o dall'alto livello reddituale del coniuge obbligato, non trovando alcuna giustificazione l'idea che quest'ultimo sia tenuto a corrispondere tutto quanto sia per lui "sostenibile", quasi ad evocare un prelievo forzoso in misura proporzionale ai suoi redditi.
L'assegno dev'essere attribuito e determinato al fine di soddisfare le esigenze di vita dignitosa del coniuge richiedente che, dopo le S.U. del 2018, devono tenere conto anche delle aspettative professionali sacrificate, in base ad accordo con l'altro coniuge, per avere dato un particolare e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge. Inoltre, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, qui condivisa, “la determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali pagina 8 di 12 delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo,
l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell' assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass. ord. 26.6.2019, n. 17098). - Alla luce dei surrichiamati principi di legittimità, dunque, incombe sulla parte che propone la domanda allegare specificamente e dimostrare la sussistenza delle condizioni di legge, con riferimento ai criteri indicati nell'art. 5, comma 6 della legge n. 898 del 1970, fornendo la prova che la parte sia colpita da impossibilità di procurarsi mezzi di sostentamento adeguati per ragioni oggettive, nonché la prova, quale fatto costitutivo del diritto azionato, ove si valorizzi la finalità compensativa dell'assegno divorzile, che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi
(cfr., inter alia, Cass. n. 10781 e 10782 del 2019).
Ebbene, nel caso di specie, applicati i condivisibili parametri delineati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al riconoscimento dell'assegno divorzile, non vi è deduzione né prova della impossibilità oggettiva dell'istante di provvedere da sola alle proprie esigenze.
Né il Tribunale ignora che all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve pagina 9 di 12 attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. In tal senso, l'assegno divorzile deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa -, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri (cfr. Cass. civ., sez. VI,
17/01/2022, n. 1201; Cass. civ., sez. VI, 16/12/2021, n. 40385).
Ebbene, sul punto il Tribunale ritiene non soddisfatto l'onere probatorio posto a carico della resistente, che nulla di specifico ha dedotto né ha provato sul contributo alla formazione del patrimonio familiare, anche e maggiormente con la propria attività lavorativa familiare, permettendo così al marito di impiegare maggiormente il proprio impegno nell'attività lavorativa.
Nessuna allegazione viene addotta né alcuna osservazione è stata svolta sul punto dalle parti, alcuna deduzione o richiesta hanno mosso a riguardo.
Né vi è prova che la, solo eventuale, residuale disparità tra le due posizioni reddituali sia da ricondurre eziologicamente al sacrificio di aspettative professionali e reddituali della ricorrente fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia.
Per tali ragioni la richiesta di assegno divorzile non può trovare accoglimento.
pagina 10 di 12 Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della non opposizione al divorzio e della soccombenza reciproca delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Napoli tra
[...]
, nato a [...] il [...] e nata a [...] il Pt_1 CP_1
15.05.1971, regolarmente trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune dell'anno 2000, atto numero 49, P. II S.A. Sez. B;
• in accoglimento della domanda di parte resistente, pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Per_1
nato l'[...] e nata il [...] con l'importo mensile di € Per_2
800,00 da corrispondere a entro e non oltre, il giorno 5 di ogni CP_1
mese e rivalutato annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat;
• pone, altresì, a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere, nella misura del 50%, a le spese straordinarie CP_1
per i figli come da Protocollo in vigore tra Tribunale di Napoli e COA;
• rigetta per il resto;
• compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell'11/2/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler pagina 11 di 12 pagina 12 di 12