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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/11/2024, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 2251/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2251/2024 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione effetti civili
vertente
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rapp.ti e difesi come in atti dall' Avv. Mariagrazia C.F._2
Rosamilia, elett.te domiciliati come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 05.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.10.2024 i coniugi [nato in Parte_1
SALERNO il 14/05/1974 (C.F. )] e C.F._1 Parte_2
[nata in [...] il [...] (CF. )], premesso di aver
[...] C.F._2
1 Proc. R.V.G. n. 2251/2024
contratto matrimonio in data 03/09/2006 a Salerno, regolarmente trascritto nel
Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Salerno dell'anno 2006, al n. 38
Parte II S. A, e che dalla loro unione sono nati i figli (01/09/2007) e Per_1
(20/12/2013), ed evidenziato che il Tribunale di Salerno ha dichiarato la Per_2 separazione personale con decreto di omologa n. 9065/2022 emesso in data
29/12/2022, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 05.11.2024 le parti, tramite il loro difensore, depositavano nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti chiedevano confermarsi le condizioni concordate in sede di separazione, ovvero:
“A- I coniugi vivranno separatamente, ciascuno nel proprio domicilio, con l'obbligo
2 Proc. R.V.G. n. 2251/2024
del mutuo rispetto e di comunicarsi tempestivamente eventuali variazioni di residenza e/o domicilio;
B- Il sig. non abiterà più nella casa coniugale, ma provvederà a Parte_1 trovare un'altra abitazione.
La casa coniugale resterà alla sig.ra ove vi coabiterà unitamente ai due Pt_2 figli.
C- I due figli di anni 9 e 15 saranno affidati ad entrambi i genitori, i quali parteciperanno concordemente a tutte le decisioni di maggior interesse relative alla vita dei figli, sia a quelle di ordinaria che di straordinaria amministrazione e le stesse dovranno essere assunte di comune accordo.
D- I figli avranno la residenza privilegiata presso la madre.
E- Il padre potrà vedere i figli per due pomeriggi a settimana, preferibilmente il martedì e il giovedì, dalle ore 19:30 alle ore 21:30. Qualora le esigenze lavorative del padre ovvero le esigenze anche scolastiche dei minori lo richiedano, tali giorni infrasettimanali potranno subire variazioni, anche ampliative, da comunicarsi e concordarsi tra le parti almeno un giorno prima;
inoltre i figli minori potranno pernottare presso il padre due fine settimana al mese, in modo alternato, prevedendo sin d'ora che, nel fine settimana prescelto dalle parti, il padre potrà prelevare i figli alle ore 08:00 del sabato e riportarla nella domenica successiva alle ore 20:00.
Per quanto concerne i periodi di vacanza: durante le festività natalizie, i figli trascorreranno, ad anni alterni, con ciascun genitore, o il 24 dicembre o il 25/12, il
31 dicembre ed il 1° gennaio (inizierà la madre con la Vigilia di Natale e con il giorno 31 dicembre 2018). I coniugi convengono, anche in questo caso, che qualora vi siano esigenze specifiche, tale calendarizzazione potrà subire cambiamenti, anche le festività pasquali saranno trascorse con il criterio dell'alternanza con l'uno o con
l'altro genitore la Domenica di Pasqua io il Lunedì in Albis (inizierà la madre con il giorno di Pasqua).
Per quanto concerne le vacanze estive, il padre trascorrerà con i figli due settimane, anche non consecutive, a sua scelta, tra il mese di giugno ed il mese di settembre di ogni anno, anche in questo caso le parti saranno tenute al rispetto delle esigenze di
3 Proc. R.V.G. n. 2251/2024
tutti i componenti il nucleo familiare;
tali periodi saranno comunicati dal sig.
alla sig. ra entro il 30 maggio di ciascun anno. Pt_1 Pt_2
Qualora le esigenze del sig. Procida o della sig. ra o dei figli non potessero Pt_2 consentire l'attuazione di tali modalità nel modo su specificato, le parti si impegnano a far recuperare le vacanze in altro periodo.
F- I coniugi si obbligano reciprocamente ed uguale misura al mantenimento dei figli ed al pagamento delle spese straordinarie mediche, specialistiche, gite, materiale scolastico, ripetizioni, lezioni private, acquisto libri da sostenersi annualmente, attività sportive, preventivamente concordate e comunicate.
G- I coniugi si impegnano a darsi reciproca comunicazione su tutto quanto è importante nella vita dei figli e comunque ad accordarsi sulle scelte più significative.
H- I coniugi consentono, sin d'ora, al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, della carta di identità valida per l'espatrio e di qualunque altro documento pe ril quale sia richiesto il consenso dell'altro.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno così provvede in ordine alla causa in epigrafe:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi [nato in [...] il [...] C.F. Parte_1
] e [nata in [...] il C.F._1 Parte_2
5/12/1979, CF. ], trascritto nel Registro degli atti di C.F._2
Matrimonio del Comune di Salerno dell'anno 2006, al n. 38 Parte II S. A;
4 Proc. R.V.G. n. 2251/2024
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Salerno, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 05.11.2024
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
5
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2251/2024 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione effetti civili
vertente
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rapp.ti e difesi come in atti dall' Avv. Mariagrazia C.F._2
Rosamilia, elett.te domiciliati come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 05.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.10.2024 i coniugi [nato in Parte_1
SALERNO il 14/05/1974 (C.F. )] e C.F._1 Parte_2
[nata in [...] il [...] (CF. )], premesso di aver
[...] C.F._2
1 Proc. R.V.G. n. 2251/2024
contratto matrimonio in data 03/09/2006 a Salerno, regolarmente trascritto nel
Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Salerno dell'anno 2006, al n. 38
Parte II S. A, e che dalla loro unione sono nati i figli (01/09/2007) e Per_1
(20/12/2013), ed evidenziato che il Tribunale di Salerno ha dichiarato la Per_2 separazione personale con decreto di omologa n. 9065/2022 emesso in data
29/12/2022, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 05.11.2024 le parti, tramite il loro difensore, depositavano nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti chiedevano confermarsi le condizioni concordate in sede di separazione, ovvero:
“A- I coniugi vivranno separatamente, ciascuno nel proprio domicilio, con l'obbligo
2 Proc. R.V.G. n. 2251/2024
del mutuo rispetto e di comunicarsi tempestivamente eventuali variazioni di residenza e/o domicilio;
B- Il sig. non abiterà più nella casa coniugale, ma provvederà a Parte_1 trovare un'altra abitazione.
La casa coniugale resterà alla sig.ra ove vi coabiterà unitamente ai due Pt_2 figli.
C- I due figli di anni 9 e 15 saranno affidati ad entrambi i genitori, i quali parteciperanno concordemente a tutte le decisioni di maggior interesse relative alla vita dei figli, sia a quelle di ordinaria che di straordinaria amministrazione e le stesse dovranno essere assunte di comune accordo.
D- I figli avranno la residenza privilegiata presso la madre.
E- Il padre potrà vedere i figli per due pomeriggi a settimana, preferibilmente il martedì e il giovedì, dalle ore 19:30 alle ore 21:30. Qualora le esigenze lavorative del padre ovvero le esigenze anche scolastiche dei minori lo richiedano, tali giorni infrasettimanali potranno subire variazioni, anche ampliative, da comunicarsi e concordarsi tra le parti almeno un giorno prima;
inoltre i figli minori potranno pernottare presso il padre due fine settimana al mese, in modo alternato, prevedendo sin d'ora che, nel fine settimana prescelto dalle parti, il padre potrà prelevare i figli alle ore 08:00 del sabato e riportarla nella domenica successiva alle ore 20:00.
Per quanto concerne i periodi di vacanza: durante le festività natalizie, i figli trascorreranno, ad anni alterni, con ciascun genitore, o il 24 dicembre o il 25/12, il
31 dicembre ed il 1° gennaio (inizierà la madre con la Vigilia di Natale e con il giorno 31 dicembre 2018). I coniugi convengono, anche in questo caso, che qualora vi siano esigenze specifiche, tale calendarizzazione potrà subire cambiamenti, anche le festività pasquali saranno trascorse con il criterio dell'alternanza con l'uno o con
l'altro genitore la Domenica di Pasqua io il Lunedì in Albis (inizierà la madre con il giorno di Pasqua).
Per quanto concerne le vacanze estive, il padre trascorrerà con i figli due settimane, anche non consecutive, a sua scelta, tra il mese di giugno ed il mese di settembre di ogni anno, anche in questo caso le parti saranno tenute al rispetto delle esigenze di
3 Proc. R.V.G. n. 2251/2024
tutti i componenti il nucleo familiare;
tali periodi saranno comunicati dal sig.
alla sig. ra entro il 30 maggio di ciascun anno. Pt_1 Pt_2
Qualora le esigenze del sig. Procida o della sig. ra o dei figli non potessero Pt_2 consentire l'attuazione di tali modalità nel modo su specificato, le parti si impegnano a far recuperare le vacanze in altro periodo.
F- I coniugi si obbligano reciprocamente ed uguale misura al mantenimento dei figli ed al pagamento delle spese straordinarie mediche, specialistiche, gite, materiale scolastico, ripetizioni, lezioni private, acquisto libri da sostenersi annualmente, attività sportive, preventivamente concordate e comunicate.
G- I coniugi si impegnano a darsi reciproca comunicazione su tutto quanto è importante nella vita dei figli e comunque ad accordarsi sulle scelte più significative.
H- I coniugi consentono, sin d'ora, al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, della carta di identità valida per l'espatrio e di qualunque altro documento pe ril quale sia richiesto il consenso dell'altro.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno così provvede in ordine alla causa in epigrafe:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi [nato in [...] il [...] C.F. Parte_1
] e [nata in [...] il C.F._1 Parte_2
5/12/1979, CF. ], trascritto nel Registro degli atti di C.F._2
Matrimonio del Comune di Salerno dell'anno 2006, al n. 38 Parte II S. A;
4 Proc. R.V.G. n. 2251/2024
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Salerno, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 05.11.2024
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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