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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/08/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1196/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria OS CU Presidente dr. Serena Sommariva Consigliere rel. dr. Laura Bertoli Consigliere
all'udienza del 25/3/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da Parte
. (C.F. – P. IVA ), con il patrocinio dell'avv. Giovanni Cassarino e Parte_2 P.IVA_1 domicilio eletto presso il suo studio di Modica, via Resistenza Partigiana, 19 e presso la sua PEC:
Email_1
-appellante- contro
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Fabrizio Botta Controparte_1 C.F._1
( ), Gianmaria Monico ( e Luca Roberto Email_2 Email_3
Guaglione ( e domicilio eletto presso il loro studio di Como, via Email_4
Cinque Giornate, 41,
-appellato-
Oggetto: cambio appalto – clausola sociale – inadempimento dell'appaltatrice subentrante.
CONCLUSIONI per l'appellante:
“ACCOGLIERE integralmente l'appello proposto dalla e con esso ogni motivo di CP_2 gravame da essa proposto;
pagina 1 di 17 In ragione di ciò, RIFORMARE la predetta Sentenza:
• ACCERTANDO e DICHIARANDO che tutte le domande formulate dal ricorrente nel ricorso introduttivo del primo grado del presente giudizio, così come le difese che opporrà al presente appello, sono infondate e/o, comunque, non dimostrate e, pertanto,
• ACCERTANDO e DICHIARANDO che il ricorrente NON ha alcun diritto ad essere assunto dalla
CP_2
• ACCERTANDO e DICHIARANDO che in ordine alle causali indicate dal ricorrente in ricorso nulla gli è ancora dovuto dalla per il rapporto di lavoro intercorso e, in ragione di ciò, CP_2
• DISATTENDENDO e RIGETTANDO tutte le domande formulate dal Sig. nel ricorso CP_1 introduttivo del primo grado presente giudizio;
• CONDANNANDO il Sig. a rimborsare alla tutte le somme che Controparte_1 CP_2 nelle more del presente giudizio venissero pagate, a qualsiasi titolo, dall'odierna appellante all'appellato in forza della Sentenza oggi impugnata;
• CONDANNANDO il Sig. a pagare e/o rimborsare, in favore della Controparte_1 CP_2 le spese e i compensi di avvocato di , nella misura prevista dal Controparte_3
D.M. n. 55/2014 per il relativo scaglione di valore, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA se dovuta;
In subordine, nell'improbabile ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte dovesse ritenere in qualche modo fondate le pretese di reintegra del Sig. , ACCERTANDO E DICHIARANDO l'impossibilità per la CP_1 di reintegrare il Sig. nel posto di lavoro per sopravvenuto CP_2 Controparte_1 impedimento oggettivo consistente nella sopravvenuta soppressione del posto di lavoro per cui è causa in ragione della cessazione, in data 30.06.2024, della gestione da parte della CP_2 dell'appalto di raccolta rifiuti presso il Comune di San Fermo della Battaglia e consequenziale risoluzione di tutti rapporti di lavoro in essere in quel cantiere ex art. 6, comma 1, del CCNL”;
per l'appellato: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, sezione Lavoro, contrariis rejectis, così giudicare:
NEL MERITO:
Parte rigettare il ricorso in appello promosso da . (c.f. e P. I.V.A.: ), in Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Giarratana (RG), via Gen. Azzaro n.
pagina 2 di 17 25, e, per l'effetto, confermare la sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Como, in funzione di
Giudice del Lavoro, n. 194/2024 pubblicata il giorno 30.07.2024
IN OGNI CASO:
con vittoria di spese del secondo grado di giudizio (precisando che, ai fini della determinazione delle stesse, che il valore della causa è indeterminabile e che l'ammontare delle retribuzioni dovute al signor alla data dell'atto di precetto del 28 ottobre 2024 ammontano ad euro 105.508,13).” CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1196 del 2024 il Tribunale di Como, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso proposto da nei confronti della ha così disposto: Controparte_1 Controparte_2
“
1. condanna alla reintegrazione del ricorrente nel rapporto di lavoro regolato dalle Pt_1 Parte_2 medesime condizioni di quello con il precedente appaltatore del servizio, e quindi a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento al livello 2A C.C.N.L. Fise Assoambiente, senza previsione di un periodo di prova;
2. condanna al pagamento delle differenze retributive maturate dal ricorrente dalla Pt_1 Parte_2 cessazione del rapporto di lavoro del 12/9/2020 sino alla effettiva reintegrazione nel rapporto di lavoro al punto che precede, in base alla retribuzione lorda mensile di € 1.863,73, oltre alle differenze retributive per l'errato inquadramento al livello 2B in luogo del corretto inquadramento al livello 2A e per l'illegittima instaurazione di un rapporto di lavoro part-time in luogo del full-time, dal 3/12/2019 al 12/9/2020, in base alla medesima retribuzione lorda mensile di cui sopra, con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
3. condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 5.300,00 per onorari, Pt_1 Parte_2 oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.”.
A sostegno del proprio ricorso, ha esposto di esser stato dipendente a tempo indeterminato CP_1 della nell'appalto dei servizi del Comune di San Fermo della Controparte_4
Battaglia per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché di pulizia delle strade comunali e gestione del centro di raccolta. Ha allegato, inoltre, che, pur essendo stato assunto a tempo pieno e indeterminato presso l'impresa cessante, con inquadramento nel livello 2A, nel passaggio alle dipendenze della nuova appaltatrice del servizio, era stato da questa Controparte_5 assunto a tempo determinato e per un orario part-time (al 48%), con inquadramento al livello inferiore pagina 3 di 17 2B. La società subentrante, in sostanza, aveva negato che il lavoratore fosse addetto all'appalto presso il Comune di San Fermo della Battaglia, sostenendo che lo stesso aveva lavorato presso la sede della e di essersi resa, comunque, disponibile “solo esclusivamente per CP_4 Controparte_4 spirito collaborativo”, al suo passaggio, ma a tempo parziale.
ritualmente costituitasi, ha dedotto che nell'elenco dei lavoratori allegato dal Comune Controparte_5 di San Fermo della Battaglia al capitolato speciale di appalto (Allegato E del capitolato) il ricorrente era stato inserito come lavoratore a tempo determinato e parziale (al 48%), per cui non poteva trovare applicazione l'art 6 CCNL, che faceva espresso riferimento al “personale a tempo indeterminato addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento” pieno e indeterminato, con la conseguente inesigibilità dell'obbligo impostole dall'art. 29 di detto capitolato.
Il Tribunale, istruita la causa, ha ritenuto il ricorso fondato in ragione dell'accertato inadempimento della società resistente agli obblighi sulla stessa gravanti in caso di cambio appalto in forza dell'art. 6
CCNL Fise Assoambiente, il quale prevede che “
1. Alla scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione del servizio, il rapporto di lavoro tra l'impresa cessante e il personale a tempo indeterminato addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento è risolto, salvo diverso accordo tra le parti, . . . ;
2. L'impresa subentrante assume ex novo, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale in forza a tempo indeterminato . . . addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento che risulti in forza presso
l'azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara e alla scadenza effettiva del contratto di appalto”, nonché dell'art. 29 del capitolato speciale di appalto, che, richiamando le clausole sociali della contrattazione collettiva di settore, dispone che “L'impresa aggiudicataria è tenuta all'assunzione del personale attualmente in forza presso i precedenti appaltatori (passaggio di gestione) nel rispetto di quanto previsto in materia dai contratti collettivi nazionali di lavoro del settore dell'igiene ambientale.
. . . E' fatta salva ogni azione di rivalsa promossa nei confronti dell'Impresa aggiudicataria dal personale. Il personale soggetto al passaggio di gestione è elencato nell'allegato E”.
In primo luogo, il Tribunale ha rilevato come dalle buste paga prodotte emergesse che il ricorrente aveva lavorato alle dipendenze del precedente appaltatore del servizio, Controparte_4
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, orario a tempo pieno e
[...] inquadramento nel livello 2A.
pagina 4 di 17 Respinta l'eccezione di nullità sollevata dalla società in merito alla prova testimoniale, all'esito dell'espletata istruttoria, il primo giudice ha ritenuto, inoltre, provato che il ricorrente avesse lavorato a tempo pieno ed avesse operato prevalentemente nel servizio di raccolta rifiuti del
[...]
, che comprendeva anche il territorio del Comune di Cavallasca (soppresso in Controparte_6 data 1.1.2017 per essere accorpato al limitrofo , menzionato nelle Controparte_6 testimonianze.
Ciò premesso il Tribunale ha statuito che “risulta pertanto provato che l'indicazione contenuta nell'allegato E del capitolato speciale di appalto e cioè di un rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale (al 48%), non corrisponda alla realtà e sia quindi falsa.” e che tale erronea indicazione, diversamente da quanto sostenuto dalla resistente, non può precludere il diritto di al passaggio CP_1 diretto alle dipendenze di senza un periodo di prova. Tale passaggio è, infatti, garantito CP_5 dall'art. 6 CCNL e dall'art. 29 del capitolato che, in ogni caso, fa “salva ogni azione di rivalsa promossa nei confronti dell'Impresa aggiudicataria dal personale” escluso dal passaggio diretto.
Da ultimo, il primo giudice non ha condiviso la doglianza secondo cui la società resistente, con l'assunzione a tempo indeterminato e pieno del ricorrente, avrebbe dovuto farsi carico dei relativi costi aggiuntivi, in caso di mancata corresponsione da parte del dei costi per il Controparte_6 personale in esubero. Sul punto, il Tribunale ha osservato che il ricorrente era già stato assegnato in modo prevalente all'appalto nel quale la resistente era subentrata e che, quindi, non poteva parlarsi di costo aggiuntivo e, in ogni caso, il Comune avrebbe dovuto farsi carico di tali costi, non potendo un'indicazione errata pregiudicare un diritto del lavoratore a discapito della verità.
Il Tribunale, pertanto, ha dichiarato “il diritto del ricorrente a essere assunto dalla resistente con contratto a tempo indeterminato e pieno, con inquadramento al livello 2A C.C.N.L. Fise Assoambiente, senza previsione del periodo di prova, a far data dal subentro della stessa nell'appalto/affidamento per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, pulizia strade del
[...]
, con la conseguente illegittimità di quanto invece previsto nel contratto di Controparte_6 lavoro del 2/12/2019”, il diritto del La Fata alla reintegrazione nel posto di lavoro e alla corresponsione delle differenze retributive maturate dalla cessazione del rapporto di lavoro, scaduto in data 12.9.2020, sino all'effettiva reintegrazione in base alla retribuzione mensile lorda di € 1.863,73, oltre che al pagamento delle differenze retributive, maturate dal 3.12.2019 al 12.9.2020, per l'errato inquadramento pagina 5 di 17 al livello 2B in luogo che al livello 2A e per l'illegittima instaurazione di un rapporto di lavoro part- time in luogo che full-time.
Con ricorso depositato in data 7/11/2024 ha proposto appello avverso la suddetta Controparte_5 sentenza, muovendo alla stessa le seguenti censure.
1) DIFETTO DI PROVA CHE IL RICORRENTE FOSSE IMPIEGATO,
[...]
, IN MANIERA ESCLUSIVA O PREVALENTE NEL CANTIERE DI CP_7
SAN FERMO DELLA BATTAGLIA E CHE VI FOSSE IMPIEGATO NEI 240 GIORNI
PRECEDENTI L'AVVICENDAMENTO CON LA CP_2
Con un primo motivo di gravame, l'odierna appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha accolto il ricorso sulla base delle buste paga prodotte dal ricorrente e delle prove testimoniali.
- Irrilevanza delle prove documentali (buste paga)
In particolare, la società sostiene che, diversamente da quanto opinato dal primo giudice, “le buste paga relative al rapporto di lavoro fra il sig. e la al più, potrebbero dimostrare il CP_1 CP_4 rapporto di lavoro del ricorrente con la ma non dimostrano che durante quel rapporto di CP_4 lavoro il sig. sia stato impiegato in maniera esclusiva o prevalente nel cantiere di san fermo CP_1 della battaglia, tanto più che nelle predette buste paga viene indicato, quale cantiere, Olgiate
Comasco. Del resto, se veramente il sig. fosse stato impiegato dalla in maniera CP_1 CP_4 prevalente nel cantiere di san Fermo della Battaglia, perché mai poi la ha sottoscritto CP_4
l'allegato “e” del capitolato speciale d'appalto (all. 3.1.) nel quale il sig. risulta impiegato CP_1 nel cantiere di San Fermo della battaglia solo per il 48%?” Oltretutto, tali buste paga sarebbero prive di data certa ex art. 2704 c.c. nei confronti della che è terza. CP_2
- Irrilevanza delle prove testimoniali
Nell'ottica del gravame, le dichiarazioni dei due testi escussi non dimostrerebbero in quale misura il ricorrente fosse impiegato nel cantiere di San Fermo della Battaglia né che egli vi fosse impiegato nei
240 giorni precedenti all'avvicendamento delle due imprese (in particolare, il teste , Testimone_1 riferendo di aver sostituito il ricorrente nel periodo da luglio a dicembre 2019, non fornirebbe alcuna prova su dove fosse impiegato l'odierno appellato alla data del 5 aprile 2019). Di contro, sarebbe emerso che , quando era alle dipendenze della , oltre che nel Comune di San Fermo CP_1 CP_4 della Battaglia, prestava il proprio lavoro nei comuni di Olgiate Comasco, di Villa Guardia e di
Cavallasca. Peraltro, negli atti di causa e nelle risultanze istruttorie non vi sarebbe alcuna prova che il pagina 6 di 17 comune di Cavallasca sia stato accorpato al comune di San Fermo, come affermato dal giudice di prime cure.
2) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ALLEGAZIONE PRESCRITTO DELL'ART. 115
CPC
Con un secondo motivo di appello, la società, in continuità con quanto esposto nel precedente motivo di appello, censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice ha affermato che il
è stato soppresso il 1/1/2017 per essere incorporato nel limitrofo San Parte_3 CP_6
Fermo della Battaglia. Negli atti di causa non vi sarebbe, infatti, alcuna prova che il Parte_3
sia stato accorpato al .
[...] Controparte_6
3) NULLITÀ DELLE PROVE TESTIMONIALI ASSUNTE IN VIOLAZIONE DELL'ART.
244 CPC
Con il terzo motivo di gravame, la società ribadisce l'inammissibilità delle prove testimoniali indicate dal ricorrente per violazione dell'art. 244 c.p.c., poiché mancanti di una precisa formulazione dei capitoli di prova, essendosi limitato il ricorrente a fare un semplice rinvio alla narrativa del ricorso, la quale, però, non consente una precisa indicazione degli articoli di prova come, invece, prescritto dall'art. 244 c.p.c..
4) INFONDATEZZA NEL MERITO DELLA DOMANDA DEL SIG. LA FATA ERRATA
APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DEL CCNL MANCANZA DELLA DESTINAZIONE
PREVALENTE DEL RICORRENTE ALL'APPALTO OGGETTO DI
AVVICENDAMENTO
Con un quarto motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui vi si afferma che l'indicazione contenuta nell'allegato E del capitolato speciale di appalto non corrisponde alla realtà ed è, pertanto, falsa.
Ribadendo quanto esposto nei motivi di appello precedenti, sostiene che non risulterebbe provato che l'odierno appellato fosse adibito in maniera prevalente al cantiere di San Fermo della Battaglia né che fosse adibito allo stesso nei 240 giorni precedenti il cambio appalto. Tale allegato, peraltro, era stato sottoscritto dalla stessa. Ciò premesso, nel caso di specie non potrebbe trovare applicazione né CP_4
l'art. 6 CCNL, né l'art. 29 del Capitolato Speciale.
Altrettanto erronea, poi, sarebbe la conclusione del Tribunale secondo cui il Controparte_6
sarebbe stato obbligato a pagare alla i costi per la retribuzione ed il
[...] Pt_1 Parte_2
pagina 7 di 17 carico contributivo relativi all'assunzione del La Fata. A tal riguardo evidenzia che, alla luce della veridicità dell'allegato E, il suddetto non avrebbe potuto farsi carico del costo del lavoratore. CP_6
5) IN SUBORDINE: ERRONEA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA'
RISARCITORIA
Da ultimo, evidenzia che stando al tenore letterale della sentenza impugnata, il giudice di primo grado avrebbe convertito il contratto a termine con cui la società aveva assunto il ricorrente in contratto a tempo indeterminato. Pertanto, “l'indennità risarcitoria NON poteva (e non può) essere calcolata dalla scadenza del contratto a termine alla reintegra poiché, per contro, trattandosi di conversione da contratto a termine in contratto a tempo indeterminato trova applicazione l'art. 28, comma 2, del
D.lgs. n. 81 del 2015, nella parte in cui dispone che “2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge
n. 604 del 1966. Resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire l'indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno (NDR: dimostrazione che nel caso che ci occupa NON c'è stata). La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”.
In subordine, l'appellante sostiene che, ove si ritenesse che si tratti di reintegra a seguito di licenziamento, allora troverebbe applicazione, al più, l'art. 18, comma 4, della Legge 300/1970, nella parte in cui dispone che il Giudice “Condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto”.
6) IN SUBORDINE: ERRONEA INDIVIDUAZIONE DELL'INTERVALLO DI TEMPO AL
QUALE COMMISURARE IL RISARCIMENTO DEL DANNO
pagina 8 di 17 L'appellante, in subordine, evidenzia che, in ogni caso, quello instaurato in forza della sentenza sarebbe un nuovo rapporto di lavoro;
pertanto, l'eventuale indennità dovrebbe essere calcolata non dalla data del 12/9/2020, come erroneamente fatto dal primo giudice, ma dalla data della domanda.
7) IN SUBORDINE: ERRONEA DETERMINAZIONE DEL DANNO PATRIMONIALE -
ERRONEA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE LORDA MENSILE
Fermo quanto esposto nei precedenti motivi di appello, la Società sostiene che il risarcimento non potrebbe essere commisurato alla retribuzione lorda mensile, poiché, in quanto tale, deve limitarsi a ripristinare il lucro cessante del lavoratore, il quale corrisponde, innanzitutto, alla retribuzione base e, per di più, al netto delle ritenute e delle trattenute di legge delle quali il datore di lavoro è sostituto d'imposta.
In sostanza, se la sentenza che dispone la reintegra deve ripristinare quella che sarebbe stata la condizione economica del ricorrente se fosse stato assunto ab origine, è evidente che tale ripristino non potrebbe superare la retribuzione base netta che il lavoratore avrebbe percepito se fosse stato assunto sin dall'origine.
8) IN SUBORDINE: ERRONEA DETERMINAZIONE DEL DANNO PATRIMONIALE
MANCATO SCOMPUTO DELLE SOMME PERCEPITE DAL SIG. LA FATA A
TITOLO DI INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE O A TITOLO DI RETRIBUZIONE
PER L'ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA DALL'INZIO DEL GIUDIZIO DI PRIMO
GRADO AD OGGI O DELLE SOMME CHE AVREBBE POTUTO PERCEPIRE SE
DILIGENTEMENTE SI FOSSE IMPIEGATO IN ALTRA OCCUPAZIONE
Con l'ottavo motivo di appello, la società lamenta il fatto che il primo giudice avrebbe errato nella quantificazione del risarcimento per non aver scomputato dallo stesso l'aliunde perceptum e l'aliunde percipiendum.
9) IN SUBORDINE: ERRONEA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ DEL
CONTRATTO A TERMINE ED A TEMPO PARZIALE DEL 03.09.2019 - ERRONEO
RICOSCIMENTO DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE DEL LIVELLO “2A"
RISPETTO AL LIVELLO “2B”
Alla luce di quanto esposto nei precedenti motivi di appello, la società sostiene che dal momento che non era tenuta ad assumere l'odierno appellante, l'assunzione non doveva avvenire alle stesse condizioni a cui il ricorrente era assunto alle dipendenze della , pertanto non sotto la base CP_4 parametrale A, bensì sotto la base parametrale di ingresso, ovvero B.
pagina 9 di 17 10) CONSEQUENZIALE ERRONEA CONDANNA ALLE SPESE PROCESSUALI
In vista dell'accoglimento dell'appello, la Società chiede, inoltre, di riformare la sentenza di primo grado anche in punto spese, liquidandole in suo favore anche per il primo grado.
Riferisce, altresì, pur dando atto che la questione non attiene al gravame, ma all'esecuzione della sentenza, di trovarsi nella condizione di impossibilità oggettiva di reintegrare il Sig. nel posto CP_1 di lavoro oggetto di giudizio, poiché dal 30 giugno 2024 è definitivamente cessata la gestione, da parte della stessa, del servizio di raccolta rifiuti presso il Comune di San Fermo della Battaglia, nel quale la sentenza impugnata ha disposto la reintegrazione.
Con memoria difensiva depositata in data 24/1/2025, si è costituito, chiedendo la conferma CP_1 integrale della sentenza di primo grado.
Contesta la fondatezza del primo, quarto e nono motivo di appello avversario, sussistendo, nel caso di specie, tutti requisiti previsti dall'art. 6 del CCNL Igiene ambientale per il passaggio dei dipendenti dall'impresa cessante a quella subentrante nel cambio d'appalto (La Fata, infatti, era dipendente a tempo pieno e indeterminato della cessante, addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento e in forza presso l'azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione).
Quanto al secondo motivo di appello precisa che vi sarebbe prova documentale del fatto che il Comune Co Cavallasca è ora località del Comune di San Fermo della Battaglia: infatti, nella missiva del Comune di San Fermo della Battaglia del 26 giugno 2018 prot. 7814, prodotta con il doc. 5 dell'allegato B, si fa espresso riferimento alla “località Cavallasca”; inoltre, nella missiva del 20.11.2019 di a CP_4
Parte
. si precisa più volte che la raccolta della frazione umida dei rifiuti solidi urbani Parte_2 veniva svolta dal signor «presso il Comune di San Fermo della Battaglia (Co), frazione di CP_1
Cavallasca». Evidenzia che “in ogni caso, l'esistenza o meno di un ente locale rientra tra i c.d. fatti notori, ovverosia quei fatti che, rientrando nella comune esperienza, le parti non hanno bisogno di provare in quanto veri per la loro diffusione ed oggettività, possono essere posti dal giudice a fondamento della propria decisione”.
In relazione al terzo motivo di appello difende le determinazioni del primo giudice in ordine all'ammissibilità dei capitoli di prova testimoniale articolati nel ricorso ex art. 414 c.p.c. con richiamo alle circostanze esposte nella parte in fatto.
Con riguardo al quinto, sesto, settimo e ottavo motivo di appello, ribadisce che, ai sensi dell'art. 6
CCNL, in caso di mancata assunzione da parte dell'impresa subentrante il lavoratore ha diritto pagina 10 di 17 all'assunzione e al risarcimento del danno commisurato su tutte le retribuzioni perse che avrebbe maturato dal giorno in cui avrebbe avuto diritto all'assunzione sino alla data di effettiva reintegrazione.
Quanto all'asserito sopravvenuto impedimento oggettivo alla reintegra dell'odierno appellato, evidenzia che, come la stessa controparte afferma espressamente, non si tratta di un motivo d'appello, ma la questione attiene all'esecuzione della sentenza, alla quale l'appellante intende, così, illegittimamente sottrarsi.
Alla prima udienza, tenutasi in data 4.2.2025, è stato esperito il tentativo di conciliazione.
La causa, rinviata per verificarne l'esito, alla successiva udienza del 25.3.2025, non avendo le parti trovato un accordo, è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per le ragioni di seguito esposte, la sentenza di primo grado si sottrae a tutte le censure mosse avverso la stessa e merita, pertanto, integrale conferma.
Infondato è, innanzi tutto, il primo motivo d'appello, con il quale si lamenta l'errata valutazione da parte del Tribunale di Como delle risultanze istruttorie, che, secondo l'appellante, non proverebbero l'impiego dell'odierno appellato da parte della in maniera esclusiva o prevalente nel CP_4
Parte cantiere di San Fermo della Battaglia nei 240 giorni precedenti l'avvicendamento con la . Parte_2
[...]
Infatti, se, come correttamente rilevato dal primo giudice, l'assunzione a tempo pieno e indeterminato del alle dipendenze della appaltatrice cessante, a far tempo CP_1 Controparte_4 dal 16.1.2018 con inquadramento nel livello 2A, è stata documentata dall'odierno appellato mediante la produzione della comunicazione di assunzione del 15.1.2018 (doc. B-004) e dei cedolini paga relativi a tale rapporto di lavoro (doc. B-001), l'adibizione dello stesso in via ordinaria e prevalente all'appalto di servizi del di San Fermo della Battaglia nei 240 giorni precedenti l'inizio della presa in CP_6 gestione dell'appalto da parte dell'odierna appellante è dimostrata, prima che dalle deposizioni testimoniali, dalla comunicazione al riguardo appositamente trasmessa dall'appaltatrice/datrice di lavoro cessante, con lettera datata 20.11.2019, alla subentrante (vd. doc. B-005 Pt_1 Parte_2 fascicolo appellato).
Infatti, con tale missiva, controfirmata anche dal lavoratore, la -nel Controparte_4 ricostruire analiticamente, per ciascun giorno della settimana, l'orario, le mansioni e il luogo di svolgimento della prestazione, a rettifica di quanto dalla stessa riportato nell'elenco dei dipendenti destinati all'effettuazione dei servizi presso il Comune di San Fermo della Battaglia (costituente pagina 11 di 17 l'allegato E del Capitolato speciale d'appalto), in cui, in corrispondenza del nominativo del CP_1
(“L.F.G.”), era stata indicata, quale tipologia di contratto, quella a “tempo determinato” in luogo di quella (corretta) a tempo indeterminato e quale percentuale di servizio il 48%- ha precisato che, in realtà, sin dal 2.7.2018, l'odierno appellato era stato destinato a svolgere la sua attività lavorativa, ad eccezione di sole due ore, il giovedì mattina, di raccolta rifiuti a Villa Guardia (CO), per tutte le restanti trentotto ore (corrispondenti all'orario di lavoro ordinario), ogni giorno della settimana dal lunedì al sabato, presso il Comune di San Fermo della Battaglia (CO) e, segnatamente, all'interno del medesimo
Comune o presso la località di Cavallasca, ivi espressamente indicata come frazione di detto Comune e facente, quindi, capo al medesimo appalto (nella quale svolgeva, in particolare, attività di CP_1 raccolta della frazione umida dei rifiuti urbani il martedì mattina e il venerdì mattina).
Come evidenziato dalla nella parte conclusiva della missiva, l'indicazione del Comune di CP_4
Olgiate Comasco, via San Giovanni Bosco, 15, quale della sede di lavoro del indicazione CP_1 contenuta nella comunicazione d'assunzione dalla stessa trasmessa mediante Modello Unificato Lav, in data 15.1.2018, al Centro per l'Impiego- non è probante, trattandosi non dell'effettiva sede di lavoro del , addetto all'esecuzione dei servizi appaltati alla datrice di lavoro, ma della sede legale della CP_1 predetta Società (vd. doc. B-004 fascicolo appellato), là dove, ai fini dell'applicazione della clausola sociale di cui all'art. 6 del CCNL di settore, occorre aver riguardo al luogo in cui l'attività lavorativa è concretamente svolta e, segnatamente, all'adibizione del lavoratore, ancora in forze, in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento nei 240 giorni antecedenti all'inizio della nuova gestione.
Risulta, con ciò, al contempo, documentalmente dimostrato, con produzione senz'altro tempestiva, in quanto introdotta nel processo con il ricorso ex art. 414 c.p.c. (là dove, peraltro, la sopra citata lettera del 20.11.2019 era stata prodotta in primo grado anche dall'odierna appellante quale doc. 5.1, all. D), che la località di Cavallasca era ricompresa nel territorio interessato dall'appalto di servizi conferito dal di San Fermo della Battaglia all'appaltatrice cessante, essendo divenuta una frazione di detto CP_6
Comune a seguito della sua soppressione quale comune autonomo. La circostanza trova, peraltro, ulteriore conferma nella comunicazione prot. n. 7814 del 26.6.2018, anch'essa allegata dall'odierno appellato al ricorso di primo grado, con la quale lo stesso Controparte_6 nell'informare la dell'ulteriore proroga sino al 31.12.2018 del contratto di servizi di Igiene CP_4
Urbana, fa espresso riferimento alla località di Cavallasca quale parte del suo territorio (“Considerato che l'Amministrazione Comunale dal 01.07.2018 non intende proseguire con il servizio attualmente previsto di raccolta dei rifiuti differenziati con i cassoni stoccati una volta a settimana presso via
pagina 12 di 17 Primo Maggio in località Cavallasca, ma intende far conferire tutti gli utenti presso l'isola ecologica di via Peneporto, si chiede la Vs. disponibilità ad effettuare il servizio di apertura/chiusura e custodia dell'isola ecologica di via Peneporto nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore
12:00, dal giorno 02 luglio 2018 fino al 31.12.2018”: vd. doc. B-005 fascicolo appellato). I rilievi al riguardo sollevati dall'appellante nel secondo motivo d'appello non possono, pertanto, che essere anch'essi disattesi, là dove il giudice di primo grado, nel ritenere provato l'accorpamento della località di Cavallasca nel Comune di San Fermo della Battaglia, non è incorso in alcuna violazione dell'art. 115
c.p.c.
Tanto premesso in ordine alle emergenze documentali, l'istruttoria testimoniale non ha fatto altro che confermare che l'odierno appellato, presso l'impresa appaltatrice cessante, prestava la sua attività lavorativa a tempo pieno e in via prevalente nell'appalto di servizi ecologici del Comune di San Fermo della Battaglia.
Ciò risulta, innanzi tutto, dalla deposizione del teste , il quale, coerentemente con quanto Testimone_2 riportato dalla nella sopra richiamata comunicazione del 20.11.2019, ha dichiarato: “ho CP_4 lavorato presso l'azienda ma non so dire da quale momento. Facevo l'operatore ecologico, CP_4 ossia l'autista raccoglitore, dalla raccolta porta a porta, guido il camion spazzatrice avendo la patente
C. Con il ricorrente abbiamo lavorato presso il comune di San Fermo e quello di Cavallasca. Il ricorrente al giovedì mattina faceva un paio d'ore a Villa Guardia e poi andava in piattaforma ecologica a San Fermo, lo so perché anche io facevo parte della sua squadra. Il ricorrente non ha mai fatto la raccolta rifiuti presso Olgiate Comasco in quanto la raccolta presso quel comune avveniva il giovedì e il lunedì. Gli orari di lavoro del ricorrente non li ricordo, so che lavorava a tempo pieno ma gli orari non li ricordo. Noi non abbiamo un orario fisso, si inizia alle 4/5 del mattino e si finisce solo quando si è finita la raccolta. Io per esempio finivo la raccolta, poi poteva succedere che andavo a scaricare un camion e potevo arrivare a casa verso le 13.
Io ho mansioni diverse dal ricorrente. So che lui faceva autista, raccoglitore, vuotava cestini, controllava la piattaforma ed era una sorte di custode presso la stessa.”.
Quanto al teste lo stesso, dopo aver precisato di aver sostituito il “quando Testimone_1 CP_1 era in malattia presso la ditta TO … da luglio 2019 a dicembre 2019”, ha confermato “di aver fatto gli stessi orari e gli stessi giri del ricorrente” e, pur avendo dichiarato di non aver mai lavorato presso il Comune di Villa Guardia (circostanza che, tuttavia, ai fini che qui interessano non rileva) e, in questo caso, peraltro, in termini incerti (“mi sembra”), di aver svolto attività di raccolta di rifiuti anche pagina 13 di 17 presso il Comune di Olgiate Comasco per due giorni a settimana, ha, tuttavia, nel contempo, riferito che negli altri quattro giorni della settimana prestava attività lavorativa presso il Comune di San Fermo della Battaglia.
Nonostante la non piena congruenza delle due testimonianze, entrambe convergono nell'avvalorare la prova che, presso l'appaltatrice cessante, il è stato da sempre e, anche da ultimo, impiegato in CP_1 via prevalente nell'appalto di servizi del Comune di San Fermo della Battaglia.
La decisione di primo grado va, inoltre, confermata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità delle prove testimoniali, che parte appellante sostiene essere state assunte in violazione dell'art. 244
c.p.c.
L'eccezione, reiterata nel presente grado di giudizio quale terzo motivo d'appello, come già statuito dal
Tribunale è, infatti, infondata, considerato che la prova testimoniale articolata nel ricorso ex art. 414
c.p.c. con richiesta di escussione di tutti i testimoni della lista sulle circostanze, distintamente esposte, in modo specifico, nella parte in fatto (e, in particolare, sui punti n. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 e 11 della narrativa), è senz'altro ammissibile, trattandosi di modalità di capitolazione della testimonianza alternativa ed equipollente alla riproduzione dei relativi capitoli di prova nelle conclusioni (che, nel caso esaminato, sarebbe stata superflua).
Né può accogliersi il quarto motivo d'appello, considerato che, alla luce di quanto sopra osservato, è stata provata la sussistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo assunzionale di cui all'art. 6, comma 2, del
CCNL Fise Assoambiente (richiamato dall'art. 29 del capitolato speciale d'appalto con la previsione in capo all'impresa aggiudicataria dell'obbligo di assunzione del personale in forza presso i precedenti appaltatori nel rispetto di quanto previsto in materia dai contratti collettivi nazionali di lavoro del settore dell'igiene ambientale), essendo, in particolare, emerso che, seppur fornita dall'appaltatrice uscente, l'indicazione contenuta nell'allegato E del capitolato speciale di appalto era erronea.
Tale errore, come correttamente ritenuto dal Tribunale, non può certo pregiudicare il diritto del CP_1 al passaggio diretto, senza periodo di prova, alle dipendenze dell'odierna appellante, subentrata alla nella gestione dei servizi appaltati dal là dove il CP_4 Controparte_6 passaggio diretto è garantito dalla clausola sociale di cui all'art. 6 del CCNL Fise Assoambiente e la questione degli oneri aggiuntivi che l'attuazione di tale diritto comporta (in termini di retribuzione, contribuzione e accessori) non rileva nel presente giudizio, riguardando semmai i rapporti tra l'appellante e il . Controparte_6
pagina 14 di 17 CP_ Accertata l'esistenza dell'obbligo di assunzione ex novo del La dall'impresa appaltatrice entrante alle medesime condizioni applicategli dall'impresa appaltatrice uscente (ossia a tempo pieno e indeterminato quale operario di livello 2A), senza periodo di prova, va disatteso anche il nono motivo d'appello; invero, avendo assunto l'odierno appellato a tempo determinato con orario parziale e avendolo inquadrato a un livello inferiore (ossia al livello 2B in luogo che al livello 2A), l'appellante non ha adempiuto a tale obbligo in modo esatto, risultando perciò fondate le domande del ricorrente
(odierno appellato) volte ad ottenere l'esatto adempimento di tale obbligazione di fonte contrattuale
(collettiva), al pagamento delle conseguenti differenze retributive e al risarcimento del danno.
A quest'ultimo riguardo, destituito di fondamento è pure il quinto motivo d'appello, con il quale si censura la sentenza di primo grado per aver determinato l'indennità risarcitoria per il tempo d'inoccupazione determinato dalla scadenza del contratto a tempo determinato con lo stesso stipulato dall'appellante in misura pari alle differenze retributive maturate dal dalla cessazione del CP_1 rapporto di lavoro (12.9.2020) sino all'effettiva reintegrazione, in luogo di applicare il regime indennitario di cui all'art. 28, comma 2, del D. lgs. n. 81/2015 o, in subordine, quello della tutela reale c.d. attenuta di cui all'art. 18, comma 4, l. 300/1970.
Nel caso esaminato, infatti, l'azione svolta dall'appellato non è volta a convertire un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato in ragione della nullità del termine, né all'impugnazione del recesso datoriale (non essendo intervenuto alcun licenziamento), bensì ad ottenere la condanna dell'appellante all'adempimento dell'obbligo, fondato sulla clausola sociale di cui all'art. 6, comma 2, del CCNL sopra richiamato e sull'art. 29 del Capitolato Speciale d'appalto, di assumerlo a tempo pieno e indeterminato con inquadramento nel medesimo livello (2A) riconosciutogli dalla precedente datrice di lavoro-appaltatrice.
Considerato che tale obbligo non è stato adempiuto in modo esatto, in quanto ha assunto il Pt_1 Pt_2
con contratto di lavoro con orario part time a tempo determinato al livello 2B (in luogo che a CP_1 tempo pieno e indeterminato al livello 2°, ossia alle condizioni in essere nel precedente rapporto di lavoro con l'appaltatrice uscente), il danno da lucro cessante da risarcire per la temporanea perdita del posto di lavoro, come disposto dal primo giudice, va liquidato, in applicazione dei criteri di diritto comune ex art. 1218 e 1223 c.c., in misura pari alla retribuzione lorda mensile di euro 1.863,73 (dovuta per il full time del corretto livello d'inquadramento) dalla cessazione del rapporto (occorsa con la scadenza, in data 12.9.2020, del contratto a tempo determinato) sino al suo effettivo ripristino (in tal senso dovendosi intendere la reintegrazione nel rapporto di lavoro disposta dal primo giudice). Tali
pagina 15 di 17 assorbenti considerazioni conducono a superare anche il sesto motivo d'appello (con il quale l'appellante sostiene, in via subordinata, che, trattandosi di adempiere un obbligo di assunzione ex novo, il risarcimento competerebbe solo dalla domanda).
Pure infondato è il settimo motivo d'appello, in quanto l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari retributivi (come pure di quelli risarcitori ancorati alla retribuzione) non può che aver riguardo alla retribuzione al lordo sia delle ritenute fiscali che di quelle previdenziali gravanti a carico del lavoratore, in quanto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità,
“l'obbligo di effettuare detta ritenuta, sorgendo al momento del pagamento, grava sul datore di lavoro, ove questi dia spontanea esecuzione alla sentenza, oppure sullo stesso lavoratore, ove questi esegua la sentenza di condanna senza attendere che il datore di lavoro vi ottemperi spontaneamente. Ne consegue che anche la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme rivalutate vanno dal giudice determinati, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., sull'importo lordo riconosciuto al lavoratore, e non già sulla somma allo stesso risultante dovuta al netto della ritenuta anzidetta.” (così Cass. n. 3912/1982 e le successive conformi, tra cui, Cass. n. 2544/2001 e 13164/2018).
Quanto all'ottavo motivo d'appello, fermo che l'indennità di disoccupazione, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non può essere detratta dal risarcimento del danno (non avendo natura risarcitoria, ma previdenziale fondandosi sul sistema di sicurezza sociale), essendo eventualmente ripetibile dall'ente previdenziale, nei limiti di legge, nel caso in cui vengano meno i presupposti per la sua erogazione (vd. Cass. nn. 6369/2020, 11835/2018, 27424/2014), la censura è inammissibile, in quanto, pur non essendo l'eccezione di aliunde perceptum un'eccezione in senso stretto, occorre, tuttavia, che “vi sia stata rituale allegazione dei fatti rilevanti e che gli stessi possano ritenersi non contestati o provati per mezzo di mezzi di prova legittimamente disposti” (vd. Cass. n. 19163/2022 e n.
21919/2010), evenienza non riscontrabile nel caso esaminato, considerato che non solo l'eccezione non era stata neppure sollevata in primo grado, ma, al riguardo, la resistente (odierna appellante) non aveva prospettato alcunché né avanzato richieste istruttorie di qualsivoglia sorta nella memoria difensiva;
peraltro, a tali carenze, la stessa non ha rimediato neppure nel ricorso in appello, sicché resta precluso a questa Corte il vaglio della questione, difettando i presupposti per l'attivazione dei suoi poteri d'ufficio.
Non può accogliersi, infine, il decimo motivo d'appello, in quanto, essendo stata confermata, nel presente grado di giudizio, la fondatezza delle domande proposte in primo grado dal lavoratore, la regolamentazione delle spese processuali contenuta nella sentenza appellata (recante la condanna della pagina 16 di 17 datrice di lavoro alla loro rifusione in favore del lavoratore) costituisce applicazione del principio di soccombenza ed è, pertanto, corretta.
Essendo l'appello totalmente infondato, anche le spese processuali del presente grado si regolano secondo soccombenza, con conseguente condanna dell'appellante alla loro integrale rifusione in favore dell'appellato.
La liquidazione segue nel dispositivo nella misura di complessivi euro 3.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CPA e IVA, entità così determinata in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, come da ultimo modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e dell'assenza della fase istruttoria.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002
n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 194/2024 del Tribunale di Como;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, che liquida in €
3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA e IVA;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 25/3/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Serena Sommariva Maria OS CU
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria OS CU Presidente dr. Serena Sommariva Consigliere rel. dr. Laura Bertoli Consigliere
all'udienza del 25/3/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da Parte
. (C.F. – P. IVA ), con il patrocinio dell'avv. Giovanni Cassarino e Parte_2 P.IVA_1 domicilio eletto presso il suo studio di Modica, via Resistenza Partigiana, 19 e presso la sua PEC:
Email_1
-appellante- contro
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Fabrizio Botta Controparte_1 C.F._1
( ), Gianmaria Monico ( e Luca Roberto Email_2 Email_3
Guaglione ( e domicilio eletto presso il loro studio di Como, via Email_4
Cinque Giornate, 41,
-appellato-
Oggetto: cambio appalto – clausola sociale – inadempimento dell'appaltatrice subentrante.
CONCLUSIONI per l'appellante:
“ACCOGLIERE integralmente l'appello proposto dalla e con esso ogni motivo di CP_2 gravame da essa proposto;
pagina 1 di 17 In ragione di ciò, RIFORMARE la predetta Sentenza:
• ACCERTANDO e DICHIARANDO che tutte le domande formulate dal ricorrente nel ricorso introduttivo del primo grado del presente giudizio, così come le difese che opporrà al presente appello, sono infondate e/o, comunque, non dimostrate e, pertanto,
• ACCERTANDO e DICHIARANDO che il ricorrente NON ha alcun diritto ad essere assunto dalla
CP_2
• ACCERTANDO e DICHIARANDO che in ordine alle causali indicate dal ricorrente in ricorso nulla gli è ancora dovuto dalla per il rapporto di lavoro intercorso e, in ragione di ciò, CP_2
• DISATTENDENDO e RIGETTANDO tutte le domande formulate dal Sig. nel ricorso CP_1 introduttivo del primo grado presente giudizio;
• CONDANNANDO il Sig. a rimborsare alla tutte le somme che Controparte_1 CP_2 nelle more del presente giudizio venissero pagate, a qualsiasi titolo, dall'odierna appellante all'appellato in forza della Sentenza oggi impugnata;
• CONDANNANDO il Sig. a pagare e/o rimborsare, in favore della Controparte_1 CP_2 le spese e i compensi di avvocato di , nella misura prevista dal Controparte_3
D.M. n. 55/2014 per il relativo scaglione di valore, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA se dovuta;
In subordine, nell'improbabile ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte dovesse ritenere in qualche modo fondate le pretese di reintegra del Sig. , ACCERTANDO E DICHIARANDO l'impossibilità per la CP_1 di reintegrare il Sig. nel posto di lavoro per sopravvenuto CP_2 Controparte_1 impedimento oggettivo consistente nella sopravvenuta soppressione del posto di lavoro per cui è causa in ragione della cessazione, in data 30.06.2024, della gestione da parte della CP_2 dell'appalto di raccolta rifiuti presso il Comune di San Fermo della Battaglia e consequenziale risoluzione di tutti rapporti di lavoro in essere in quel cantiere ex art. 6, comma 1, del CCNL”;
per l'appellato: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, sezione Lavoro, contrariis rejectis, così giudicare:
NEL MERITO:
Parte rigettare il ricorso in appello promosso da . (c.f. e P. I.V.A.: ), in Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Giarratana (RG), via Gen. Azzaro n.
pagina 2 di 17 25, e, per l'effetto, confermare la sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Como, in funzione di
Giudice del Lavoro, n. 194/2024 pubblicata il giorno 30.07.2024
IN OGNI CASO:
con vittoria di spese del secondo grado di giudizio (precisando che, ai fini della determinazione delle stesse, che il valore della causa è indeterminabile e che l'ammontare delle retribuzioni dovute al signor alla data dell'atto di precetto del 28 ottobre 2024 ammontano ad euro 105.508,13).” CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1196 del 2024 il Tribunale di Como, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso proposto da nei confronti della ha così disposto: Controparte_1 Controparte_2
“
1. condanna alla reintegrazione del ricorrente nel rapporto di lavoro regolato dalle Pt_1 Parte_2 medesime condizioni di quello con il precedente appaltatore del servizio, e quindi a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento al livello 2A C.C.N.L. Fise Assoambiente, senza previsione di un periodo di prova;
2. condanna al pagamento delle differenze retributive maturate dal ricorrente dalla Pt_1 Parte_2 cessazione del rapporto di lavoro del 12/9/2020 sino alla effettiva reintegrazione nel rapporto di lavoro al punto che precede, in base alla retribuzione lorda mensile di € 1.863,73, oltre alle differenze retributive per l'errato inquadramento al livello 2B in luogo del corretto inquadramento al livello 2A e per l'illegittima instaurazione di un rapporto di lavoro part-time in luogo del full-time, dal 3/12/2019 al 12/9/2020, in base alla medesima retribuzione lorda mensile di cui sopra, con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
3. condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 5.300,00 per onorari, Pt_1 Parte_2 oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.”.
A sostegno del proprio ricorso, ha esposto di esser stato dipendente a tempo indeterminato CP_1 della nell'appalto dei servizi del Comune di San Fermo della Controparte_4
Battaglia per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché di pulizia delle strade comunali e gestione del centro di raccolta. Ha allegato, inoltre, che, pur essendo stato assunto a tempo pieno e indeterminato presso l'impresa cessante, con inquadramento nel livello 2A, nel passaggio alle dipendenze della nuova appaltatrice del servizio, era stato da questa Controparte_5 assunto a tempo determinato e per un orario part-time (al 48%), con inquadramento al livello inferiore pagina 3 di 17 2B. La società subentrante, in sostanza, aveva negato che il lavoratore fosse addetto all'appalto presso il Comune di San Fermo della Battaglia, sostenendo che lo stesso aveva lavorato presso la sede della e di essersi resa, comunque, disponibile “solo esclusivamente per CP_4 Controparte_4 spirito collaborativo”, al suo passaggio, ma a tempo parziale.
ritualmente costituitasi, ha dedotto che nell'elenco dei lavoratori allegato dal Comune Controparte_5 di San Fermo della Battaglia al capitolato speciale di appalto (Allegato E del capitolato) il ricorrente era stato inserito come lavoratore a tempo determinato e parziale (al 48%), per cui non poteva trovare applicazione l'art 6 CCNL, che faceva espresso riferimento al “personale a tempo indeterminato addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento” pieno e indeterminato, con la conseguente inesigibilità dell'obbligo impostole dall'art. 29 di detto capitolato.
Il Tribunale, istruita la causa, ha ritenuto il ricorso fondato in ragione dell'accertato inadempimento della società resistente agli obblighi sulla stessa gravanti in caso di cambio appalto in forza dell'art. 6
CCNL Fise Assoambiente, il quale prevede che “
1. Alla scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione del servizio, il rapporto di lavoro tra l'impresa cessante e il personale a tempo indeterminato addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento è risolto, salvo diverso accordo tra le parti, . . . ;
2. L'impresa subentrante assume ex novo, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale in forza a tempo indeterminato . . . addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento che risulti in forza presso
l'azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara e alla scadenza effettiva del contratto di appalto”, nonché dell'art. 29 del capitolato speciale di appalto, che, richiamando le clausole sociali della contrattazione collettiva di settore, dispone che “L'impresa aggiudicataria è tenuta all'assunzione del personale attualmente in forza presso i precedenti appaltatori (passaggio di gestione) nel rispetto di quanto previsto in materia dai contratti collettivi nazionali di lavoro del settore dell'igiene ambientale.
. . . E' fatta salva ogni azione di rivalsa promossa nei confronti dell'Impresa aggiudicataria dal personale. Il personale soggetto al passaggio di gestione è elencato nell'allegato E”.
In primo luogo, il Tribunale ha rilevato come dalle buste paga prodotte emergesse che il ricorrente aveva lavorato alle dipendenze del precedente appaltatore del servizio, Controparte_4
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, orario a tempo pieno e
[...] inquadramento nel livello 2A.
pagina 4 di 17 Respinta l'eccezione di nullità sollevata dalla società in merito alla prova testimoniale, all'esito dell'espletata istruttoria, il primo giudice ha ritenuto, inoltre, provato che il ricorrente avesse lavorato a tempo pieno ed avesse operato prevalentemente nel servizio di raccolta rifiuti del
[...]
, che comprendeva anche il territorio del Comune di Cavallasca (soppresso in Controparte_6 data 1.1.2017 per essere accorpato al limitrofo , menzionato nelle Controparte_6 testimonianze.
Ciò premesso il Tribunale ha statuito che “risulta pertanto provato che l'indicazione contenuta nell'allegato E del capitolato speciale di appalto e cioè di un rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale (al 48%), non corrisponda alla realtà e sia quindi falsa.” e che tale erronea indicazione, diversamente da quanto sostenuto dalla resistente, non può precludere il diritto di al passaggio CP_1 diretto alle dipendenze di senza un periodo di prova. Tale passaggio è, infatti, garantito CP_5 dall'art. 6 CCNL e dall'art. 29 del capitolato che, in ogni caso, fa “salva ogni azione di rivalsa promossa nei confronti dell'Impresa aggiudicataria dal personale” escluso dal passaggio diretto.
Da ultimo, il primo giudice non ha condiviso la doglianza secondo cui la società resistente, con l'assunzione a tempo indeterminato e pieno del ricorrente, avrebbe dovuto farsi carico dei relativi costi aggiuntivi, in caso di mancata corresponsione da parte del dei costi per il Controparte_6 personale in esubero. Sul punto, il Tribunale ha osservato che il ricorrente era già stato assegnato in modo prevalente all'appalto nel quale la resistente era subentrata e che, quindi, non poteva parlarsi di costo aggiuntivo e, in ogni caso, il Comune avrebbe dovuto farsi carico di tali costi, non potendo un'indicazione errata pregiudicare un diritto del lavoratore a discapito della verità.
Il Tribunale, pertanto, ha dichiarato “il diritto del ricorrente a essere assunto dalla resistente con contratto a tempo indeterminato e pieno, con inquadramento al livello 2A C.C.N.L. Fise Assoambiente, senza previsione del periodo di prova, a far data dal subentro della stessa nell'appalto/affidamento per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, pulizia strade del
[...]
, con la conseguente illegittimità di quanto invece previsto nel contratto di Controparte_6 lavoro del 2/12/2019”, il diritto del La Fata alla reintegrazione nel posto di lavoro e alla corresponsione delle differenze retributive maturate dalla cessazione del rapporto di lavoro, scaduto in data 12.9.2020, sino all'effettiva reintegrazione in base alla retribuzione mensile lorda di € 1.863,73, oltre che al pagamento delle differenze retributive, maturate dal 3.12.2019 al 12.9.2020, per l'errato inquadramento pagina 5 di 17 al livello 2B in luogo che al livello 2A e per l'illegittima instaurazione di un rapporto di lavoro part- time in luogo che full-time.
Con ricorso depositato in data 7/11/2024 ha proposto appello avverso la suddetta Controparte_5 sentenza, muovendo alla stessa le seguenti censure.
1) DIFETTO DI PROVA CHE IL RICORRENTE FOSSE IMPIEGATO,
[...]
, IN MANIERA ESCLUSIVA O PREVALENTE NEL CANTIERE DI CP_7
SAN FERMO DELLA BATTAGLIA E CHE VI FOSSE IMPIEGATO NEI 240 GIORNI
PRECEDENTI L'AVVICENDAMENTO CON LA CP_2
Con un primo motivo di gravame, l'odierna appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha accolto il ricorso sulla base delle buste paga prodotte dal ricorrente e delle prove testimoniali.
- Irrilevanza delle prove documentali (buste paga)
In particolare, la società sostiene che, diversamente da quanto opinato dal primo giudice, “le buste paga relative al rapporto di lavoro fra il sig. e la al più, potrebbero dimostrare il CP_1 CP_4 rapporto di lavoro del ricorrente con la ma non dimostrano che durante quel rapporto di CP_4 lavoro il sig. sia stato impiegato in maniera esclusiva o prevalente nel cantiere di san fermo CP_1 della battaglia, tanto più che nelle predette buste paga viene indicato, quale cantiere, Olgiate
Comasco. Del resto, se veramente il sig. fosse stato impiegato dalla in maniera CP_1 CP_4 prevalente nel cantiere di san Fermo della Battaglia, perché mai poi la ha sottoscritto CP_4
l'allegato “e” del capitolato speciale d'appalto (all. 3.1.) nel quale il sig. risulta impiegato CP_1 nel cantiere di San Fermo della battaglia solo per il 48%?” Oltretutto, tali buste paga sarebbero prive di data certa ex art. 2704 c.c. nei confronti della che è terza. CP_2
- Irrilevanza delle prove testimoniali
Nell'ottica del gravame, le dichiarazioni dei due testi escussi non dimostrerebbero in quale misura il ricorrente fosse impiegato nel cantiere di San Fermo della Battaglia né che egli vi fosse impiegato nei
240 giorni precedenti all'avvicendamento delle due imprese (in particolare, il teste , Testimone_1 riferendo di aver sostituito il ricorrente nel periodo da luglio a dicembre 2019, non fornirebbe alcuna prova su dove fosse impiegato l'odierno appellato alla data del 5 aprile 2019). Di contro, sarebbe emerso che , quando era alle dipendenze della , oltre che nel Comune di San Fermo CP_1 CP_4 della Battaglia, prestava il proprio lavoro nei comuni di Olgiate Comasco, di Villa Guardia e di
Cavallasca. Peraltro, negli atti di causa e nelle risultanze istruttorie non vi sarebbe alcuna prova che il pagina 6 di 17 comune di Cavallasca sia stato accorpato al comune di San Fermo, come affermato dal giudice di prime cure.
2) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ALLEGAZIONE PRESCRITTO DELL'ART. 115
CPC
Con un secondo motivo di appello, la società, in continuità con quanto esposto nel precedente motivo di appello, censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice ha affermato che il
è stato soppresso il 1/1/2017 per essere incorporato nel limitrofo San Parte_3 CP_6
Fermo della Battaglia. Negli atti di causa non vi sarebbe, infatti, alcuna prova che il Parte_3
sia stato accorpato al .
[...] Controparte_6
3) NULLITÀ DELLE PROVE TESTIMONIALI ASSUNTE IN VIOLAZIONE DELL'ART.
244 CPC
Con il terzo motivo di gravame, la società ribadisce l'inammissibilità delle prove testimoniali indicate dal ricorrente per violazione dell'art. 244 c.p.c., poiché mancanti di una precisa formulazione dei capitoli di prova, essendosi limitato il ricorrente a fare un semplice rinvio alla narrativa del ricorso, la quale, però, non consente una precisa indicazione degli articoli di prova come, invece, prescritto dall'art. 244 c.p.c..
4) INFONDATEZZA NEL MERITO DELLA DOMANDA DEL SIG. LA FATA ERRATA
APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DEL CCNL MANCANZA DELLA DESTINAZIONE
PREVALENTE DEL RICORRENTE ALL'APPALTO OGGETTO DI
AVVICENDAMENTO
Con un quarto motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui vi si afferma che l'indicazione contenuta nell'allegato E del capitolato speciale di appalto non corrisponde alla realtà ed è, pertanto, falsa.
Ribadendo quanto esposto nei motivi di appello precedenti, sostiene che non risulterebbe provato che l'odierno appellato fosse adibito in maniera prevalente al cantiere di San Fermo della Battaglia né che fosse adibito allo stesso nei 240 giorni precedenti il cambio appalto. Tale allegato, peraltro, era stato sottoscritto dalla stessa. Ciò premesso, nel caso di specie non potrebbe trovare applicazione né CP_4
l'art. 6 CCNL, né l'art. 29 del Capitolato Speciale.
Altrettanto erronea, poi, sarebbe la conclusione del Tribunale secondo cui il Controparte_6
sarebbe stato obbligato a pagare alla i costi per la retribuzione ed il
[...] Pt_1 Parte_2
pagina 7 di 17 carico contributivo relativi all'assunzione del La Fata. A tal riguardo evidenzia che, alla luce della veridicità dell'allegato E, il suddetto non avrebbe potuto farsi carico del costo del lavoratore. CP_6
5) IN SUBORDINE: ERRONEA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA'
RISARCITORIA
Da ultimo, evidenzia che stando al tenore letterale della sentenza impugnata, il giudice di primo grado avrebbe convertito il contratto a termine con cui la società aveva assunto il ricorrente in contratto a tempo indeterminato. Pertanto, “l'indennità risarcitoria NON poteva (e non può) essere calcolata dalla scadenza del contratto a termine alla reintegra poiché, per contro, trattandosi di conversione da contratto a termine in contratto a tempo indeterminato trova applicazione l'art. 28, comma 2, del
D.lgs. n. 81 del 2015, nella parte in cui dispone che “2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge
n. 604 del 1966. Resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire l'indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno (NDR: dimostrazione che nel caso che ci occupa NON c'è stata). La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”.
In subordine, l'appellante sostiene che, ove si ritenesse che si tratti di reintegra a seguito di licenziamento, allora troverebbe applicazione, al più, l'art. 18, comma 4, della Legge 300/1970, nella parte in cui dispone che il Giudice “Condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto”.
6) IN SUBORDINE: ERRONEA INDIVIDUAZIONE DELL'INTERVALLO DI TEMPO AL
QUALE COMMISURARE IL RISARCIMENTO DEL DANNO
pagina 8 di 17 L'appellante, in subordine, evidenzia che, in ogni caso, quello instaurato in forza della sentenza sarebbe un nuovo rapporto di lavoro;
pertanto, l'eventuale indennità dovrebbe essere calcolata non dalla data del 12/9/2020, come erroneamente fatto dal primo giudice, ma dalla data della domanda.
7) IN SUBORDINE: ERRONEA DETERMINAZIONE DEL DANNO PATRIMONIALE -
ERRONEA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE LORDA MENSILE
Fermo quanto esposto nei precedenti motivi di appello, la Società sostiene che il risarcimento non potrebbe essere commisurato alla retribuzione lorda mensile, poiché, in quanto tale, deve limitarsi a ripristinare il lucro cessante del lavoratore, il quale corrisponde, innanzitutto, alla retribuzione base e, per di più, al netto delle ritenute e delle trattenute di legge delle quali il datore di lavoro è sostituto d'imposta.
In sostanza, se la sentenza che dispone la reintegra deve ripristinare quella che sarebbe stata la condizione economica del ricorrente se fosse stato assunto ab origine, è evidente che tale ripristino non potrebbe superare la retribuzione base netta che il lavoratore avrebbe percepito se fosse stato assunto sin dall'origine.
8) IN SUBORDINE: ERRONEA DETERMINAZIONE DEL DANNO PATRIMONIALE
MANCATO SCOMPUTO DELLE SOMME PERCEPITE DAL SIG. LA FATA A
TITOLO DI INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE O A TITOLO DI RETRIBUZIONE
PER L'ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA DALL'INZIO DEL GIUDIZIO DI PRIMO
GRADO AD OGGI O DELLE SOMME CHE AVREBBE POTUTO PERCEPIRE SE
DILIGENTEMENTE SI FOSSE IMPIEGATO IN ALTRA OCCUPAZIONE
Con l'ottavo motivo di appello, la società lamenta il fatto che il primo giudice avrebbe errato nella quantificazione del risarcimento per non aver scomputato dallo stesso l'aliunde perceptum e l'aliunde percipiendum.
9) IN SUBORDINE: ERRONEA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ DEL
CONTRATTO A TERMINE ED A TEMPO PARZIALE DEL 03.09.2019 - ERRONEO
RICOSCIMENTO DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE DEL LIVELLO “2A"
RISPETTO AL LIVELLO “2B”
Alla luce di quanto esposto nei precedenti motivi di appello, la società sostiene che dal momento che non era tenuta ad assumere l'odierno appellante, l'assunzione non doveva avvenire alle stesse condizioni a cui il ricorrente era assunto alle dipendenze della , pertanto non sotto la base CP_4 parametrale A, bensì sotto la base parametrale di ingresso, ovvero B.
pagina 9 di 17 10) CONSEQUENZIALE ERRONEA CONDANNA ALLE SPESE PROCESSUALI
In vista dell'accoglimento dell'appello, la Società chiede, inoltre, di riformare la sentenza di primo grado anche in punto spese, liquidandole in suo favore anche per il primo grado.
Riferisce, altresì, pur dando atto che la questione non attiene al gravame, ma all'esecuzione della sentenza, di trovarsi nella condizione di impossibilità oggettiva di reintegrare il Sig. nel posto CP_1 di lavoro oggetto di giudizio, poiché dal 30 giugno 2024 è definitivamente cessata la gestione, da parte della stessa, del servizio di raccolta rifiuti presso il Comune di San Fermo della Battaglia, nel quale la sentenza impugnata ha disposto la reintegrazione.
Con memoria difensiva depositata in data 24/1/2025, si è costituito, chiedendo la conferma CP_1 integrale della sentenza di primo grado.
Contesta la fondatezza del primo, quarto e nono motivo di appello avversario, sussistendo, nel caso di specie, tutti requisiti previsti dall'art. 6 del CCNL Igiene ambientale per il passaggio dei dipendenti dall'impresa cessante a quella subentrante nel cambio d'appalto (La Fata, infatti, era dipendente a tempo pieno e indeterminato della cessante, addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento e in forza presso l'azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione).
Quanto al secondo motivo di appello precisa che vi sarebbe prova documentale del fatto che il Comune Co Cavallasca è ora località del Comune di San Fermo della Battaglia: infatti, nella missiva del Comune di San Fermo della Battaglia del 26 giugno 2018 prot. 7814, prodotta con il doc. 5 dell'allegato B, si fa espresso riferimento alla “località Cavallasca”; inoltre, nella missiva del 20.11.2019 di a CP_4
Parte
. si precisa più volte che la raccolta della frazione umida dei rifiuti solidi urbani Parte_2 veniva svolta dal signor «presso il Comune di San Fermo della Battaglia (Co), frazione di CP_1
Cavallasca». Evidenzia che “in ogni caso, l'esistenza o meno di un ente locale rientra tra i c.d. fatti notori, ovverosia quei fatti che, rientrando nella comune esperienza, le parti non hanno bisogno di provare in quanto veri per la loro diffusione ed oggettività, possono essere posti dal giudice a fondamento della propria decisione”.
In relazione al terzo motivo di appello difende le determinazioni del primo giudice in ordine all'ammissibilità dei capitoli di prova testimoniale articolati nel ricorso ex art. 414 c.p.c. con richiamo alle circostanze esposte nella parte in fatto.
Con riguardo al quinto, sesto, settimo e ottavo motivo di appello, ribadisce che, ai sensi dell'art. 6
CCNL, in caso di mancata assunzione da parte dell'impresa subentrante il lavoratore ha diritto pagina 10 di 17 all'assunzione e al risarcimento del danno commisurato su tutte le retribuzioni perse che avrebbe maturato dal giorno in cui avrebbe avuto diritto all'assunzione sino alla data di effettiva reintegrazione.
Quanto all'asserito sopravvenuto impedimento oggettivo alla reintegra dell'odierno appellato, evidenzia che, come la stessa controparte afferma espressamente, non si tratta di un motivo d'appello, ma la questione attiene all'esecuzione della sentenza, alla quale l'appellante intende, così, illegittimamente sottrarsi.
Alla prima udienza, tenutasi in data 4.2.2025, è stato esperito il tentativo di conciliazione.
La causa, rinviata per verificarne l'esito, alla successiva udienza del 25.3.2025, non avendo le parti trovato un accordo, è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per le ragioni di seguito esposte, la sentenza di primo grado si sottrae a tutte le censure mosse avverso la stessa e merita, pertanto, integrale conferma.
Infondato è, innanzi tutto, il primo motivo d'appello, con il quale si lamenta l'errata valutazione da parte del Tribunale di Como delle risultanze istruttorie, che, secondo l'appellante, non proverebbero l'impiego dell'odierno appellato da parte della in maniera esclusiva o prevalente nel CP_4
Parte cantiere di San Fermo della Battaglia nei 240 giorni precedenti l'avvicendamento con la . Parte_2
[...]
Infatti, se, come correttamente rilevato dal primo giudice, l'assunzione a tempo pieno e indeterminato del alle dipendenze della appaltatrice cessante, a far tempo CP_1 Controparte_4 dal 16.1.2018 con inquadramento nel livello 2A, è stata documentata dall'odierno appellato mediante la produzione della comunicazione di assunzione del 15.1.2018 (doc. B-004) e dei cedolini paga relativi a tale rapporto di lavoro (doc. B-001), l'adibizione dello stesso in via ordinaria e prevalente all'appalto di servizi del di San Fermo della Battaglia nei 240 giorni precedenti l'inizio della presa in CP_6 gestione dell'appalto da parte dell'odierna appellante è dimostrata, prima che dalle deposizioni testimoniali, dalla comunicazione al riguardo appositamente trasmessa dall'appaltatrice/datrice di lavoro cessante, con lettera datata 20.11.2019, alla subentrante (vd. doc. B-005 Pt_1 Parte_2 fascicolo appellato).
Infatti, con tale missiva, controfirmata anche dal lavoratore, la -nel Controparte_4 ricostruire analiticamente, per ciascun giorno della settimana, l'orario, le mansioni e il luogo di svolgimento della prestazione, a rettifica di quanto dalla stessa riportato nell'elenco dei dipendenti destinati all'effettuazione dei servizi presso il Comune di San Fermo della Battaglia (costituente pagina 11 di 17 l'allegato E del Capitolato speciale d'appalto), in cui, in corrispondenza del nominativo del CP_1
(“L.F.G.”), era stata indicata, quale tipologia di contratto, quella a “tempo determinato” in luogo di quella (corretta) a tempo indeterminato e quale percentuale di servizio il 48%- ha precisato che, in realtà, sin dal 2.7.2018, l'odierno appellato era stato destinato a svolgere la sua attività lavorativa, ad eccezione di sole due ore, il giovedì mattina, di raccolta rifiuti a Villa Guardia (CO), per tutte le restanti trentotto ore (corrispondenti all'orario di lavoro ordinario), ogni giorno della settimana dal lunedì al sabato, presso il Comune di San Fermo della Battaglia (CO) e, segnatamente, all'interno del medesimo
Comune o presso la località di Cavallasca, ivi espressamente indicata come frazione di detto Comune e facente, quindi, capo al medesimo appalto (nella quale svolgeva, in particolare, attività di CP_1 raccolta della frazione umida dei rifiuti urbani il martedì mattina e il venerdì mattina).
Come evidenziato dalla nella parte conclusiva della missiva, l'indicazione del Comune di CP_4
Olgiate Comasco, via San Giovanni Bosco, 15, quale della sede di lavoro del indicazione CP_1 contenuta nella comunicazione d'assunzione dalla stessa trasmessa mediante Modello Unificato Lav, in data 15.1.2018, al Centro per l'Impiego- non è probante, trattandosi non dell'effettiva sede di lavoro del , addetto all'esecuzione dei servizi appaltati alla datrice di lavoro, ma della sede legale della CP_1 predetta Società (vd. doc. B-004 fascicolo appellato), là dove, ai fini dell'applicazione della clausola sociale di cui all'art. 6 del CCNL di settore, occorre aver riguardo al luogo in cui l'attività lavorativa è concretamente svolta e, segnatamente, all'adibizione del lavoratore, ancora in forze, in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento nei 240 giorni antecedenti all'inizio della nuova gestione.
Risulta, con ciò, al contempo, documentalmente dimostrato, con produzione senz'altro tempestiva, in quanto introdotta nel processo con il ricorso ex art. 414 c.p.c. (là dove, peraltro, la sopra citata lettera del 20.11.2019 era stata prodotta in primo grado anche dall'odierna appellante quale doc. 5.1, all. D), che la località di Cavallasca era ricompresa nel territorio interessato dall'appalto di servizi conferito dal di San Fermo della Battaglia all'appaltatrice cessante, essendo divenuta una frazione di detto CP_6
Comune a seguito della sua soppressione quale comune autonomo. La circostanza trova, peraltro, ulteriore conferma nella comunicazione prot. n. 7814 del 26.6.2018, anch'essa allegata dall'odierno appellato al ricorso di primo grado, con la quale lo stesso Controparte_6 nell'informare la dell'ulteriore proroga sino al 31.12.2018 del contratto di servizi di Igiene CP_4
Urbana, fa espresso riferimento alla località di Cavallasca quale parte del suo territorio (“Considerato che l'Amministrazione Comunale dal 01.07.2018 non intende proseguire con il servizio attualmente previsto di raccolta dei rifiuti differenziati con i cassoni stoccati una volta a settimana presso via
pagina 12 di 17 Primo Maggio in località Cavallasca, ma intende far conferire tutti gli utenti presso l'isola ecologica di via Peneporto, si chiede la Vs. disponibilità ad effettuare il servizio di apertura/chiusura e custodia dell'isola ecologica di via Peneporto nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore
12:00, dal giorno 02 luglio 2018 fino al 31.12.2018”: vd. doc. B-005 fascicolo appellato). I rilievi al riguardo sollevati dall'appellante nel secondo motivo d'appello non possono, pertanto, che essere anch'essi disattesi, là dove il giudice di primo grado, nel ritenere provato l'accorpamento della località di Cavallasca nel Comune di San Fermo della Battaglia, non è incorso in alcuna violazione dell'art. 115
c.p.c.
Tanto premesso in ordine alle emergenze documentali, l'istruttoria testimoniale non ha fatto altro che confermare che l'odierno appellato, presso l'impresa appaltatrice cessante, prestava la sua attività lavorativa a tempo pieno e in via prevalente nell'appalto di servizi ecologici del Comune di San Fermo della Battaglia.
Ciò risulta, innanzi tutto, dalla deposizione del teste , il quale, coerentemente con quanto Testimone_2 riportato dalla nella sopra richiamata comunicazione del 20.11.2019, ha dichiarato: “ho CP_4 lavorato presso l'azienda ma non so dire da quale momento. Facevo l'operatore ecologico, CP_4 ossia l'autista raccoglitore, dalla raccolta porta a porta, guido il camion spazzatrice avendo la patente
C. Con il ricorrente abbiamo lavorato presso il comune di San Fermo e quello di Cavallasca. Il ricorrente al giovedì mattina faceva un paio d'ore a Villa Guardia e poi andava in piattaforma ecologica a San Fermo, lo so perché anche io facevo parte della sua squadra. Il ricorrente non ha mai fatto la raccolta rifiuti presso Olgiate Comasco in quanto la raccolta presso quel comune avveniva il giovedì e il lunedì. Gli orari di lavoro del ricorrente non li ricordo, so che lavorava a tempo pieno ma gli orari non li ricordo. Noi non abbiamo un orario fisso, si inizia alle 4/5 del mattino e si finisce solo quando si è finita la raccolta. Io per esempio finivo la raccolta, poi poteva succedere che andavo a scaricare un camion e potevo arrivare a casa verso le 13.
Io ho mansioni diverse dal ricorrente. So che lui faceva autista, raccoglitore, vuotava cestini, controllava la piattaforma ed era una sorte di custode presso la stessa.”.
Quanto al teste lo stesso, dopo aver precisato di aver sostituito il “quando Testimone_1 CP_1 era in malattia presso la ditta TO … da luglio 2019 a dicembre 2019”, ha confermato “di aver fatto gli stessi orari e gli stessi giri del ricorrente” e, pur avendo dichiarato di non aver mai lavorato presso il Comune di Villa Guardia (circostanza che, tuttavia, ai fini che qui interessano non rileva) e, in questo caso, peraltro, in termini incerti (“mi sembra”), di aver svolto attività di raccolta di rifiuti anche pagina 13 di 17 presso il Comune di Olgiate Comasco per due giorni a settimana, ha, tuttavia, nel contempo, riferito che negli altri quattro giorni della settimana prestava attività lavorativa presso il Comune di San Fermo della Battaglia.
Nonostante la non piena congruenza delle due testimonianze, entrambe convergono nell'avvalorare la prova che, presso l'appaltatrice cessante, il è stato da sempre e, anche da ultimo, impiegato in CP_1 via prevalente nell'appalto di servizi del Comune di San Fermo della Battaglia.
La decisione di primo grado va, inoltre, confermata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità delle prove testimoniali, che parte appellante sostiene essere state assunte in violazione dell'art. 244
c.p.c.
L'eccezione, reiterata nel presente grado di giudizio quale terzo motivo d'appello, come già statuito dal
Tribunale è, infatti, infondata, considerato che la prova testimoniale articolata nel ricorso ex art. 414
c.p.c. con richiesta di escussione di tutti i testimoni della lista sulle circostanze, distintamente esposte, in modo specifico, nella parte in fatto (e, in particolare, sui punti n. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 e 11 della narrativa), è senz'altro ammissibile, trattandosi di modalità di capitolazione della testimonianza alternativa ed equipollente alla riproduzione dei relativi capitoli di prova nelle conclusioni (che, nel caso esaminato, sarebbe stata superflua).
Né può accogliersi il quarto motivo d'appello, considerato che, alla luce di quanto sopra osservato, è stata provata la sussistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo assunzionale di cui all'art. 6, comma 2, del
CCNL Fise Assoambiente (richiamato dall'art. 29 del capitolato speciale d'appalto con la previsione in capo all'impresa aggiudicataria dell'obbligo di assunzione del personale in forza presso i precedenti appaltatori nel rispetto di quanto previsto in materia dai contratti collettivi nazionali di lavoro del settore dell'igiene ambientale), essendo, in particolare, emerso che, seppur fornita dall'appaltatrice uscente, l'indicazione contenuta nell'allegato E del capitolato speciale di appalto era erronea.
Tale errore, come correttamente ritenuto dal Tribunale, non può certo pregiudicare il diritto del CP_1 al passaggio diretto, senza periodo di prova, alle dipendenze dell'odierna appellante, subentrata alla nella gestione dei servizi appaltati dal là dove il CP_4 Controparte_6 passaggio diretto è garantito dalla clausola sociale di cui all'art. 6 del CCNL Fise Assoambiente e la questione degli oneri aggiuntivi che l'attuazione di tale diritto comporta (in termini di retribuzione, contribuzione e accessori) non rileva nel presente giudizio, riguardando semmai i rapporti tra l'appellante e il . Controparte_6
pagina 14 di 17 CP_ Accertata l'esistenza dell'obbligo di assunzione ex novo del La dall'impresa appaltatrice entrante alle medesime condizioni applicategli dall'impresa appaltatrice uscente (ossia a tempo pieno e indeterminato quale operario di livello 2A), senza periodo di prova, va disatteso anche il nono motivo d'appello; invero, avendo assunto l'odierno appellato a tempo determinato con orario parziale e avendolo inquadrato a un livello inferiore (ossia al livello 2B in luogo che al livello 2A), l'appellante non ha adempiuto a tale obbligo in modo esatto, risultando perciò fondate le domande del ricorrente
(odierno appellato) volte ad ottenere l'esatto adempimento di tale obbligazione di fonte contrattuale
(collettiva), al pagamento delle conseguenti differenze retributive e al risarcimento del danno.
A quest'ultimo riguardo, destituito di fondamento è pure il quinto motivo d'appello, con il quale si censura la sentenza di primo grado per aver determinato l'indennità risarcitoria per il tempo d'inoccupazione determinato dalla scadenza del contratto a tempo determinato con lo stesso stipulato dall'appellante in misura pari alle differenze retributive maturate dal dalla cessazione del CP_1 rapporto di lavoro (12.9.2020) sino all'effettiva reintegrazione, in luogo di applicare il regime indennitario di cui all'art. 28, comma 2, del D. lgs. n. 81/2015 o, in subordine, quello della tutela reale c.d. attenuta di cui all'art. 18, comma 4, l. 300/1970.
Nel caso esaminato, infatti, l'azione svolta dall'appellato non è volta a convertire un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato in ragione della nullità del termine, né all'impugnazione del recesso datoriale (non essendo intervenuto alcun licenziamento), bensì ad ottenere la condanna dell'appellante all'adempimento dell'obbligo, fondato sulla clausola sociale di cui all'art. 6, comma 2, del CCNL sopra richiamato e sull'art. 29 del Capitolato Speciale d'appalto, di assumerlo a tempo pieno e indeterminato con inquadramento nel medesimo livello (2A) riconosciutogli dalla precedente datrice di lavoro-appaltatrice.
Considerato che tale obbligo non è stato adempiuto in modo esatto, in quanto ha assunto il Pt_1 Pt_2
con contratto di lavoro con orario part time a tempo determinato al livello 2B (in luogo che a CP_1 tempo pieno e indeterminato al livello 2°, ossia alle condizioni in essere nel precedente rapporto di lavoro con l'appaltatrice uscente), il danno da lucro cessante da risarcire per la temporanea perdita del posto di lavoro, come disposto dal primo giudice, va liquidato, in applicazione dei criteri di diritto comune ex art. 1218 e 1223 c.c., in misura pari alla retribuzione lorda mensile di euro 1.863,73 (dovuta per il full time del corretto livello d'inquadramento) dalla cessazione del rapporto (occorsa con la scadenza, in data 12.9.2020, del contratto a tempo determinato) sino al suo effettivo ripristino (in tal senso dovendosi intendere la reintegrazione nel rapporto di lavoro disposta dal primo giudice). Tali
pagina 15 di 17 assorbenti considerazioni conducono a superare anche il sesto motivo d'appello (con il quale l'appellante sostiene, in via subordinata, che, trattandosi di adempiere un obbligo di assunzione ex novo, il risarcimento competerebbe solo dalla domanda).
Pure infondato è il settimo motivo d'appello, in quanto l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari retributivi (come pure di quelli risarcitori ancorati alla retribuzione) non può che aver riguardo alla retribuzione al lordo sia delle ritenute fiscali che di quelle previdenziali gravanti a carico del lavoratore, in quanto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità,
“l'obbligo di effettuare detta ritenuta, sorgendo al momento del pagamento, grava sul datore di lavoro, ove questi dia spontanea esecuzione alla sentenza, oppure sullo stesso lavoratore, ove questi esegua la sentenza di condanna senza attendere che il datore di lavoro vi ottemperi spontaneamente. Ne consegue che anche la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme rivalutate vanno dal giudice determinati, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., sull'importo lordo riconosciuto al lavoratore, e non già sulla somma allo stesso risultante dovuta al netto della ritenuta anzidetta.” (così Cass. n. 3912/1982 e le successive conformi, tra cui, Cass. n. 2544/2001 e 13164/2018).
Quanto all'ottavo motivo d'appello, fermo che l'indennità di disoccupazione, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non può essere detratta dal risarcimento del danno (non avendo natura risarcitoria, ma previdenziale fondandosi sul sistema di sicurezza sociale), essendo eventualmente ripetibile dall'ente previdenziale, nei limiti di legge, nel caso in cui vengano meno i presupposti per la sua erogazione (vd. Cass. nn. 6369/2020, 11835/2018, 27424/2014), la censura è inammissibile, in quanto, pur non essendo l'eccezione di aliunde perceptum un'eccezione in senso stretto, occorre, tuttavia, che “vi sia stata rituale allegazione dei fatti rilevanti e che gli stessi possano ritenersi non contestati o provati per mezzo di mezzi di prova legittimamente disposti” (vd. Cass. n. 19163/2022 e n.
21919/2010), evenienza non riscontrabile nel caso esaminato, considerato che non solo l'eccezione non era stata neppure sollevata in primo grado, ma, al riguardo, la resistente (odierna appellante) non aveva prospettato alcunché né avanzato richieste istruttorie di qualsivoglia sorta nella memoria difensiva;
peraltro, a tali carenze, la stessa non ha rimediato neppure nel ricorso in appello, sicché resta precluso a questa Corte il vaglio della questione, difettando i presupposti per l'attivazione dei suoi poteri d'ufficio.
Non può accogliersi, infine, il decimo motivo d'appello, in quanto, essendo stata confermata, nel presente grado di giudizio, la fondatezza delle domande proposte in primo grado dal lavoratore, la regolamentazione delle spese processuali contenuta nella sentenza appellata (recante la condanna della pagina 16 di 17 datrice di lavoro alla loro rifusione in favore del lavoratore) costituisce applicazione del principio di soccombenza ed è, pertanto, corretta.
Essendo l'appello totalmente infondato, anche le spese processuali del presente grado si regolano secondo soccombenza, con conseguente condanna dell'appellante alla loro integrale rifusione in favore dell'appellato.
La liquidazione segue nel dispositivo nella misura di complessivi euro 3.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CPA e IVA, entità così determinata in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, come da ultimo modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e dell'assenza della fase istruttoria.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002
n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 194/2024 del Tribunale di Como;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, che liquida in €
3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA e IVA;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 25/3/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Serena Sommariva Maria OS CU
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