Articolo 3 della Legge 19 febbraio 1992, n. 142
Articolo 2Articolo 4
Versione
6 marzo 1992
Art. 3. (Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare) 1. Il Governo e' autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3 comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86 , le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C alla presente legge, applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989 .
Entrata in vigore il 6 marzo 1992
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente