Art. 3. (Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare) 1. Il Governo e' autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3 comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86 , le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C alla presente legge, applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989 .
Versione
6 marzo 1992
6 marzo 1992
Giurisprudenza • 49
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/1997, n. 7280Provvedimento: […] l'illegittimità costituzionale di tale ultima disposizione di legge e dell'articolo 3 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, per violazione d e i c a n o n i d i eguaglianza e ragionevolezza di cui all'articolo 3 dellaLeggi di più...
- ha carattere sussidiario rispetto alla truffa in danno della cee o dell'aima·
- "ratio"·
- conseguenze·
- frode comunitaria·
- circostanze aggravanti·
- reati contro il patrimonio·
- truffa·
- delitti