Articolo 1304 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1303Articolo 1305
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9 ottobre 2010
Art. 1304. Conferimento del grado 1. Il grado e' conferito dal comandante di corpo, previa acquisizione del giudizio della commissione di cui all'articolo 1047, comma 5.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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