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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 10585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10585 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Il giorno 17 del mese di novembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal giudice monocratico della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Napoli,
dott. Guglielmo Manera, è chiamata la causa iscritta al n. 18186/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
, in persona del Parte_1
l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Romano Generoso, giusta procura in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
, contumace, CP_1
appellato
NONCHÉ
, in persona del l.r.p.t., contumace Controparte_2
appellato
NONCHE'
in persona del l.r.p.t., contumace, Controparte_3
appellato
***
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.).
***
Sono comparsi:
per parte appellante, l'avv. Controparte_4
Romano;
Pagina 1 di 8 il quale precisa le conclusioni, riportandosi all'atto costitutivo, e discute la causa richiamando il contenuto dei precedenti scritti difensivi;
nessun altro compare alle 10.12.
Il Giudice,
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della stessa e assenti le parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha citato in giudizio, dinanzi all'Ufficio del Giudice di CP_1
Pace di Napoli, l' , il Parte_1 Controparte_3
ed il proponendo opposizione all'intimazione di Controparte_2
pagamento n. 07120229012010880000, notificata il 30.5.2022, con riferimento ai crediti indicati nella seguenti cartelle di pagamento, da essa presupposte: n. 07120120100730244000 e n. 07120120129065930000,
emesse per il mancato pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) dovuta al dell'importo, Controparte_3
rispettivamente, di € 102,65 ed € 159,80; n. 07120110074252656000, emessa per il mancato pagamento della medesima tassa, dovuta al Controparte_2
dell'importo di € 684,43. L'istante ha dedotto l'intervenuta
[...]
prescrizione del diritto di credito ivi riportato e ne ha domandato l'annullamento con vittoria di spese.
Il Giudice di prime cure, con sentenza n. 8247/24, pubblicata il
20.3.2024, ha accolto l'opposizione annullando le contestate cartelle.
Pagina 2 di 8 Avverso detta pronuncia, ha spiegato appello l' Controparte_4
, deducendo il difetto di giurisdizione ordinaria in favore di
[...]
quella tributaria, in considerazione della natura del credito opposto.
, il ed il CP_1 Controparte_2 Controparte_3
sebbene validamente citati, sono rimasti contumaci.
2. Preliminarmente, va rilevata l'ammissibilità dell'appello in relazione al disposto degli artt. 113 e 339, co. 3 c.p.c., dal momento che, pur a fronte di un valore della lite inferiore a millecento euro, l'appellante, nel dolersi del difetto di giurisdizione ordinaria in luogo della tributaria, ha prospettato la violazione di norme sul procedimento, dunque ipotesi espressamente richiamata dalla previsione di cui all'art. 339, co. 3 c.p.c.
3. Nel merito, l'appello è fondato.
L'appellante censura la manifesta illogicità della motivazione condotta dal primo giudice, che ha fondato la propria decisione su elementi che non corrispondono all'oggetto dell'opposizione proposta nel primo procedimento.
A ben vedere, dalla documentazione prodotta, appare indubbio l'errore in cui egli è incorso. Il giudicante ha infatti erroneamente rilevato che le cartelle contestate dall'attore avessero ad oggetto non già la tassa di smaltimento dei rifiuti, come risulta sia dall'atto di citazione sia dall'estratto di ruolo, bensì violazioni al Codice della Strada. Sulla base di tale errata convinzione ha dichiarato prescritto il diritto di credito, ai sensi dell'art. 28 l.
689/81.
Dunque, contrariamente da quanto sostenuto nella pronuncia gravata,
le cartelle esattoriali opposte hanno ad oggetto la TARSU, costituente tassa
Pagina 3 di 8 finalizzata a finanziare il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti urbani, sostituita, a partire dal 2014, dalla tassa di smaltimento dei rifiuti
(TARI).
In riferimento a tali entrate, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ (…) gli atti con cui il gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti
solidi urbani richiede al contribuente quanto da lui dovuto (…) non
attengono al corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, ma a
un'entrata pubblicistica (…) Ne consegue che, avendo natura di atti
impositivi (…) debbono rispondere ai requisiti sostanziali propri di questi
provvedimenti e possono essere impugnate davanti alle commissioni
tributarie, nonostante non siano espressamente ricomprese tra l'elenco degli
atti opponibili (….) Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, in
tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta
nell'art. 19 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 ha natura tassativa, ma non
preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi
l'amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben
individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche,
siccome è possibile un'interpretazione estensiva delle disposizioni in materia
in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53
Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), ed in
considerazione dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con
la Legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Cass. Sez. trib. civ., Ord. n. 11481/2022).
Ebbene, l'art. 2 del D. Lgs. n. 546/1992, stabilisce che appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi a oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali,
Pagina 4 di 8 provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, e restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
La giurisprudenza di legittimità ha elaborato i seguenti principi in tema di riparto tra la giurisdizione ordinaria e tributaria, dai quali non vi è ragione di discostarsi: “a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni
questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti
incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque,
rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella
esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino
al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia
avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si
tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è
espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al
modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi,
modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso,
che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta
notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto
dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni
inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come
tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o
dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in
situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti
(non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei
Pagina 5 di 8 fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis
successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione,
o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta
notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di
conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad
impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)” (cfr. Cass., S.U., n.
7822/20).
La questione in esame, concernente la prescrizione maturata dopo l'asserita notificazione della cartella di pagamento, appare dunque, prima
facie, devoluta alla cognizione del giudice ordinario.
Tuttavia, i principi sopra enunciati vanno rettamente intesi alla luce delle successive precisazioni emerse nella giurisprudenza di legittimità, la quale, sottolineando la generale devoluzione alla giurisdizione tributaria di tutte le questioni attinenti all'esistenza dei tributi, ha individuato, quale unico limite all'estensione di questa, l'adozione di atti dell'esecuzione forzata, in presenza dei quali soltanto è possibile discorrere di sussistenza della giurisdizione ordinaria (v. Cass., S.U., n. 16986/22).
Infatti, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 546/1992, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi a oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, mentre restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Soltanto in presenza di tale ulteriore presupposto, ovverosia
Pagina 6 di 8 dell'esistenza di veri e propri atti di esecuzione successivi alla cartella, nel caso di specie non ravvisabili, può pertanto affermarsi la giurisdizione ordinaria.
Ciò è stato ribadito dalla S.C. con particolare riferimento al caso,
speculare alla presente fattispecie, di una intimazione di pagamento per crediti tributari impugnata dinanzi al G.O., la quale, non costituendo atto dell'esecuzione forzata ma prodromico alla stessa, è stata reputata estranea al perimetro della sua cognizione (v. Cass., S.U. n. 26817/24).
Pertanto, il primo motivo di gravame è fondato e, dunque, in relazione alle tre cartelle esaminate, aventi ad oggetto la TARSU, la giurisdizione va declinata in favore del giudice speciale.
3. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di , del Parte_1 CP_1 Controparte_2
e del per la riforma della sentenza n. 8247/24,
[...] Controparte_3
emessa dal Giudice di pace di Napoli, depositata il 20.3.24, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. dichiara la contumacia di , del CP_1 Controparte_2
e del
[...] Controparte_3
2. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda proposta da , per essere la stessa CP_1
attribuita alla cognizione della Corte di Giustizia Tributaria;
Pagina 7 di 8
3. assegna termine di giorni sessanta per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice speciale;
4. condanna l'appellato alla refusione delle spese di CP_1
lite in favore dell'appellante, liquidate ex d.m. n. 55/14
(scaglione fino a € 1.100,00) in complessivi € 278,00 per il primo grado (dei quali € 68,00 per la fase di studio, € 68,00 per la fase introduttiva ed € 142,00 per la fase decisoria) e in complessivi in complessivi € 350,00 per il secondo grado (dei quali € 100,00 per la fase di studio, € 100,00 per la fase introduttiva ed € 150,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE
EL AN
Pagina 8 di 8
dott. Guglielmo Manera, è chiamata la causa iscritta al n. 18186/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
, in persona del Parte_1
l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Romano Generoso, giusta procura in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
, contumace, CP_1
appellato
NONCHÉ
, in persona del l.r.p.t., contumace Controparte_2
appellato
NONCHE'
in persona del l.r.p.t., contumace, Controparte_3
appellato
***
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.).
***
Sono comparsi:
per parte appellante, l'avv. Controparte_4
Romano;
Pagina 1 di 8 il quale precisa le conclusioni, riportandosi all'atto costitutivo, e discute la causa richiamando il contenuto dei precedenti scritti difensivi;
nessun altro compare alle 10.12.
Il Giudice,
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della stessa e assenti le parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha citato in giudizio, dinanzi all'Ufficio del Giudice di CP_1
Pace di Napoli, l' , il Parte_1 Controparte_3
ed il proponendo opposizione all'intimazione di Controparte_2
pagamento n. 07120229012010880000, notificata il 30.5.2022, con riferimento ai crediti indicati nella seguenti cartelle di pagamento, da essa presupposte: n. 07120120100730244000 e n. 07120120129065930000,
emesse per il mancato pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) dovuta al dell'importo, Controparte_3
rispettivamente, di € 102,65 ed € 159,80; n. 07120110074252656000, emessa per il mancato pagamento della medesima tassa, dovuta al Controparte_2
dell'importo di € 684,43. L'istante ha dedotto l'intervenuta
[...]
prescrizione del diritto di credito ivi riportato e ne ha domandato l'annullamento con vittoria di spese.
Il Giudice di prime cure, con sentenza n. 8247/24, pubblicata il
20.3.2024, ha accolto l'opposizione annullando le contestate cartelle.
Pagina 2 di 8 Avverso detta pronuncia, ha spiegato appello l' Controparte_4
, deducendo il difetto di giurisdizione ordinaria in favore di
[...]
quella tributaria, in considerazione della natura del credito opposto.
, il ed il CP_1 Controparte_2 Controparte_3
sebbene validamente citati, sono rimasti contumaci.
2. Preliminarmente, va rilevata l'ammissibilità dell'appello in relazione al disposto degli artt. 113 e 339, co. 3 c.p.c., dal momento che, pur a fronte di un valore della lite inferiore a millecento euro, l'appellante, nel dolersi del difetto di giurisdizione ordinaria in luogo della tributaria, ha prospettato la violazione di norme sul procedimento, dunque ipotesi espressamente richiamata dalla previsione di cui all'art. 339, co. 3 c.p.c.
3. Nel merito, l'appello è fondato.
L'appellante censura la manifesta illogicità della motivazione condotta dal primo giudice, che ha fondato la propria decisione su elementi che non corrispondono all'oggetto dell'opposizione proposta nel primo procedimento.
A ben vedere, dalla documentazione prodotta, appare indubbio l'errore in cui egli è incorso. Il giudicante ha infatti erroneamente rilevato che le cartelle contestate dall'attore avessero ad oggetto non già la tassa di smaltimento dei rifiuti, come risulta sia dall'atto di citazione sia dall'estratto di ruolo, bensì violazioni al Codice della Strada. Sulla base di tale errata convinzione ha dichiarato prescritto il diritto di credito, ai sensi dell'art. 28 l.
689/81.
Dunque, contrariamente da quanto sostenuto nella pronuncia gravata,
le cartelle esattoriali opposte hanno ad oggetto la TARSU, costituente tassa
Pagina 3 di 8 finalizzata a finanziare il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti urbani, sostituita, a partire dal 2014, dalla tassa di smaltimento dei rifiuti
(TARI).
In riferimento a tali entrate, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ (…) gli atti con cui il gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti
solidi urbani richiede al contribuente quanto da lui dovuto (…) non
attengono al corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, ma a
un'entrata pubblicistica (…) Ne consegue che, avendo natura di atti
impositivi (…) debbono rispondere ai requisiti sostanziali propri di questi
provvedimenti e possono essere impugnate davanti alle commissioni
tributarie, nonostante non siano espressamente ricomprese tra l'elenco degli
atti opponibili (….) Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, in
tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta
nell'art. 19 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 ha natura tassativa, ma non
preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi
l'amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben
individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche,
siccome è possibile un'interpretazione estensiva delle disposizioni in materia
in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53
Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), ed in
considerazione dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con
la Legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Cass. Sez. trib. civ., Ord. n. 11481/2022).
Ebbene, l'art. 2 del D. Lgs. n. 546/1992, stabilisce che appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi a oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali,
Pagina 4 di 8 provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, e restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
La giurisprudenza di legittimità ha elaborato i seguenti principi in tema di riparto tra la giurisdizione ordinaria e tributaria, dai quali non vi è ragione di discostarsi: “a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni
questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti
incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque,
rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella
esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino
al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia
avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si
tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è
espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al
modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi,
modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso,
che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta
notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto
dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni
inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come
tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o
dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in
situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti
(non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei
Pagina 5 di 8 fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis
successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione,
o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta
notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di
conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad
impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)” (cfr. Cass., S.U., n.
7822/20).
La questione in esame, concernente la prescrizione maturata dopo l'asserita notificazione della cartella di pagamento, appare dunque, prima
facie, devoluta alla cognizione del giudice ordinario.
Tuttavia, i principi sopra enunciati vanno rettamente intesi alla luce delle successive precisazioni emerse nella giurisprudenza di legittimità, la quale, sottolineando la generale devoluzione alla giurisdizione tributaria di tutte le questioni attinenti all'esistenza dei tributi, ha individuato, quale unico limite all'estensione di questa, l'adozione di atti dell'esecuzione forzata, in presenza dei quali soltanto è possibile discorrere di sussistenza della giurisdizione ordinaria (v. Cass., S.U., n. 16986/22).
Infatti, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 546/1992, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi a oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, mentre restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Soltanto in presenza di tale ulteriore presupposto, ovverosia
Pagina 6 di 8 dell'esistenza di veri e propri atti di esecuzione successivi alla cartella, nel caso di specie non ravvisabili, può pertanto affermarsi la giurisdizione ordinaria.
Ciò è stato ribadito dalla S.C. con particolare riferimento al caso,
speculare alla presente fattispecie, di una intimazione di pagamento per crediti tributari impugnata dinanzi al G.O., la quale, non costituendo atto dell'esecuzione forzata ma prodromico alla stessa, è stata reputata estranea al perimetro della sua cognizione (v. Cass., S.U. n. 26817/24).
Pertanto, il primo motivo di gravame è fondato e, dunque, in relazione alle tre cartelle esaminate, aventi ad oggetto la TARSU, la giurisdizione va declinata in favore del giudice speciale.
3. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di , del Parte_1 CP_1 Controparte_2
e del per la riforma della sentenza n. 8247/24,
[...] Controparte_3
emessa dal Giudice di pace di Napoli, depositata il 20.3.24, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. dichiara la contumacia di , del CP_1 Controparte_2
e del
[...] Controparte_3
2. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda proposta da , per essere la stessa CP_1
attribuita alla cognizione della Corte di Giustizia Tributaria;
Pagina 7 di 8
3. assegna termine di giorni sessanta per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice speciale;
4. condanna l'appellato alla refusione delle spese di CP_1
lite in favore dell'appellante, liquidate ex d.m. n. 55/14
(scaglione fino a € 1.100,00) in complessivi € 278,00 per il primo grado (dei quali € 68,00 per la fase di studio, € 68,00 per la fase introduttiva ed € 142,00 per la fase decisoria) e in complessivi in complessivi € 350,00 per il secondo grado (dei quali € 100,00 per la fase di studio, € 100,00 per la fase introduttiva ed € 150,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE
EL AN
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